Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 2
Poiché ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, prescindendo dalla sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma del suddetto articolo, e poiché, a norma dell'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, è sempre disposta, in caso di condanna o di applicazione di pena patteggiata per il delitto di usura, la confisca dei beni o delle altre utilità che rientrino nella disponibilità dell'imputato e dei quali egli non sappia giustificare la provenienza, il sequestro preventivo dei beni disposto nei suoi confronti deve ritenersi pienamente legittimo, qualora si ritenga la sussistenza del "fumus" in ordine agli elementi costitutivi del reato in questione.
In tema di riesame di misure cautelari (nella specie, sequestro preventivo), le disposizioni che prevedono l'avviso della presentazione dell'istanza all'autorità procedente, i termini di trasmissione degli atti e quelli di decisione si applicano anche allorché autorità procedente è il tribunale (in veste di giudice dibattimentale) e anche se questo e il tribunale della libertà usufruiscono di un unico ufficio di cancelleria, dovendosi tenere distinti i due organi giudiziari che, oltre ad essere diversi nella composizione, svolgono funzioni giudicanti su piani diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 19.01.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MOCALI PIERO " N. 469
3.Dott. MACRÌ GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 22345/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) EL EL n. il 28.10.1945
2) EL IC n. il 28.09.1973
avverso ordinanza del 07.03.1998 e del 19.3.1998 TRIB. LIBERTÀ di LIVORNO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bruno Ranieri, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Considerato in fatto e in diritto
A seguito di richiesta presentata dal difensori di LE GE, con ordinanza del 7/3/1998 il Tribunale del riesame di Livorno confermava l'ordinanza del 12/2/1998 del Tribunale in sede, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo dei titoli di Stato di LE GE e di LE ME, già oggetto di sequestro da parte dello stesso Tribunale con provvedimento del 27/12/1997, dichiarato inefficace con provvedimento del 9/2/1998. Preliminarmente il Tribunale - dopo aver precisato che la richiesta di riesame era stata presentata in data 21/2/1998 e che, pur disponendo dello stesso ufficio di cancelleria, doveva tenersi distinto l'organo giudiziario che aveva pronunciato il provvedimento impugnato (Tribunale in sede di dibattimento) dall'organo giudiziario investito della decisione in sede di riesame - osservava che nel caso di specie il riesame era stato deciso nel termine prescritto di giorni dieci dall'arrivo degli atti in cancelleria, atteso che il relativo fascicolo era stato trasmesso al Presidente del Tribunale in data 26/2/1998. Nel merito il Tribunale osservava che il provvedimento di sequestro doveva ritenersi esaurientemente motivato sia in relazione alla sussistenza del "fumus" del reato di usura, sia in relazione alla sproporzione tra la disponibilità economica del LE e il reddito da lui dichiarato, tanto più che nel provvedimento impugnato erano state specificamente indicate le risultanze istruttorie, costituite dalla consulenza tecnica allegata alla richiesta di sequestro dei titoli, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e dalle deposizioni rese in dibattimento dal testi LÌ, NI ed RE.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità del documento datato 20/10/1997, il Tribunale rilevava che detto documento non costituiva attività integrativa di indagine ex art. 430 c.p.p., in quanto il consulente dr. LÌ si era limitato a svolgere una attività riepilogativa degli accertamenti già svolti in precedenza senza aggiungere nulla di nuovo a quanto già emerso nel corso del processo. Infatti dall'esame degli atti - e in particolare dalla relazione di consulenza tecnica datata 19/10/1994 e dalle testimonianze del LÌ e del NI - era emerso che la consistenza patrimoniale della famiglia LE (pari a circa tre miliardi, di cui un miliardo e trecento milioni investiti in titoli) era già stata accertata come pure risultava accertata la enorme sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio di cui gli imputati potevano disporre, di guisa che, atteso lo stretto collegamento tra gli enormi profitti acquisiti e il reato di usura contestato, in caso di condanna ricorreva la confisca obbligatoria al sensi dell'art. 12 sexies L. 356/1992, come modificato dall'art. 2 L. 501/1994. Nè
poteva essere eccepita la inapplicabilità della norma in esame per il solo fatto che i reati erano stati commessi in epoca precedente alla entrata in vigore della norma suddetta. Infatti la confisca prevista dall'art. 12 sexies legge citata va inquadrata nelle misure di sicurezza di natura patrimoniale e. quindi, alla stessa non si applica il principio di irretroattività della pena, bensì la disposizione prevista dall'art. 200 c.p., in base alla quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
A seguito di altra richiesta di riesame presentata dal difensore di LE ME, con ordinanza del 19/3/1998 lo stesso Tribunale confermava il disposto sequestro, motivando il provvedimento con le stesse considerazioni dianzi riportate.
Avverso le predette ordinanze ha proposto ricorso, seppur con atti separati riuniti in un unico procedimento, il difensore di LE GE e di LE ME, che ne ha chiesto, l'annullamento per i seguenti motivi.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 324 co. 5 e 7 e 309 co. 9 e 10 c.p.p. sul rilievo che - poiché il Tribunale di Livorno è composto da una sola sezione e, quindi, vi è identità tra Autorità procedente e Tribunale del riesame - ogni atto del presente procedi merito incidentale già si trovava a disposizione del giudice del riesame e, quindi, non doveva essere dato alcun avviso alla Autorità procedente, ne' doveva essere disposta alcuna trasmissione di atti.
Tale motivo è infondato.
Non vi è dubbio che nel caso di specie - anche se usufruiscono di un unico ufficio di cancelleria - i due organi giudiziari, Tribunale del dibattimento e Tribunale del riesame, vanno tenuti distinti, in quanto gli stessi, oltre ad essere diversi nella loro composizione, svolgono funzioni giudicanti sui piani diversi. D'altra parte la richiesta degli atti da parte del Presidente va rivolta non alla propria cancelleria, ma all'autorità procedente, che ha il compito di trasmissione degli stessi nel termine prescritto dall'art.309 co. 5 c.p.p., di guisa che solo dalla data della comunicazione dell'arrivo degli atti nella cancelleria del Tribunale, investito della procedura del riesame, e non dalla data di richiesta di riesame, decorre il termine di giorni dieci previsto dall'art. 309 co. 9 c.p.p.. Orbene, polché risulta dagli atti che la trasmissione da parte dell'autorità procedente è stata eseguita nel termine di giorni cinque dalla presentazione della richiesta di riesame e che la decisione è intervenuta nel termine di dieci giorni, si deve escludere che nel caso di specie ricorra la violazione prevista dall'art. 309 commi 5, 9 e 10 c.p.p.. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 430 c.p.p. sul rilievo che - essendosi già verificata l'apertura del dibattimento - il Pubblico Ministero non poteva disporre una nuova consulenza come attività integrativa delle indagini, ma aveva l'obbligo di chiedere al Tribunale una nuova perizia. Inoltre il Pubblico Ministero, che aveva svolto l'attività integrativa di indagine, era obbligato a depositare gli atti e a dare avviso al difensori. Pertanto, polché il Pubblico Ministero aveva omesso detti adempimenti, nel caso di specie ricorreva la violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 178 lett. e) c.p.p., di guisa che la consulenza tecnica da lui disposta nel corso della attività integrativa non poteva essere utilizzata per l'applicazione della misura cautelare reale, tanto più che i titoli sottoposti a sequestro erano stati individuati soltanto grazie alla consulenza tecnica del dr. LÌ.
Anche tale motivo è infondato.
Invero per attività integrativa di indagine svolta dal P.M. ai sensi dell'art. 430 c.p.p. deve intendersi solo quella diretta alla acquisizione di nuovi elementi di prova, mentre non rientra in detta attività il semplice riordino di elementi probatori già ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento.
Orbene nel caso di specie - come già ampiamente chiarito nelle due ordinanze impugnate - il materiale probatorio posto a base del disposto sequestro è quello che era già stato acquisito al fascicolo del dibattimento, essendosi il consulente limitato a svolgere una attività riepilogativa deglì accertamenti già svolti in precedenza senza aggiungere nulla di nuovo a quanto già emerso nel corso del processo. Ne consegue che - dovendosi escludere che il Tribunale abbia utilizzato elementi probatori acquisiti irritualmente, tanto più che la relazione prodotta dal P.M. era stata regolarmente allegata alla richiesta cautelare e, quindi, era a disposizione del difensore - le ordinanze impugnate nemmeno sotto tale profilo meritano censura.
Con il terzo motivo si deduce la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sproporzione tra i cespiti patrimoniali colpiti dal sequestro e i redditi degli imputati, nonché la violazione dell'art. 12 sexies L. 356/1992. In particolare il difensore ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva proceduto al sequestro preventivo dell'intero patrimonio mobiliare del LE senza distinguere le varie fonti di reddito e senza tenere conto dell'articolata produzione documentale, dalla quale era emerso che LE GE svolgeva una vasta attività imprenditoriale (come agente immobiliare e come agente assicurativo) e che lo stesso aveva presentato richiesta di "concordato tombale" ex L. 413/1991. Anche tale motivo è infondato.
Invero - poiché al sensi dell'art. 321 co. 2 c.p.p. il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, prescindendo dalla sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma del suddetto articolo - al sensi dell'art. 12 sexies L.356/1992 (come modificato dalla L. 501/1994) il sequestro preventivo dei beni disposto nel confronti di soggetto imputato del reato di usura deve ritenersi pienamente legittimo, qualora si accerti che detti beni rientrino nella disponibilità dell'imputato e che lo stesso non sia in grado di giustificarne la provenienza o che il valore di detti beni sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dall'imputato o rispetto all'attività di lavoro svolta dallo stesso. Nè al fine di giustificare il sequestro preventivo è necessario fornire la prova circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto in questa fase è sufficiente accertare il "fumus" in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, verificando la corrispondenza di tali elementi all'ipotesi astratta di reato (Cass. Sez. Un., n. 4 del 23-4-1993). Orbene nel caso in esame il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici, ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici, dal quali è risultato non solo che i titoli in sequestro rientrano nella disponibilità dei ricorrenti, ma anche che la loro provenienza non può ritenersi in alcun modo giustificata, tenuto conto della sproporzione del valore di detti beni in relazione al redditi dichiarati dal due imputati e alla attività economica da loro svolta. Inoltre gli elementi indicati dal Tribunale circa la sussistenza del reato ipotizzato sono ancorati a circostanze di fatto emerse dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e dalle deposizioni rese in dibattimento dal testi LÌ, NI ed RE, indubbiamente idonee per la loro rilevanza a delineare concretamente l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 644 c.p.. Ne consegue che il disposto sequestro preventivo deve ritenersi pienamente legittimo, tanto più che nel caso in esame, qualora vi sia condanna, è prevista la confisca obbligatoria dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 12 sexies L. 356/1992, come modificata dalla L. 501/1994. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, i ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127-606-616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999