Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 469
CASS
Sentenza 19 gennaio 1999

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Poiché ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, prescindendo dalla sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma del suddetto articolo, e poiché, a norma dell'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, è sempre disposta, in caso di condanna o di applicazione di pena patteggiata per il delitto di usura, la confisca dei beni o delle altre utilità che rientrino nella disponibilità dell'imputato e dei quali egli non sappia giustificare la provenienza, il sequestro preventivo dei beni disposto nei suoi confronti deve ritenersi pienamente legittimo, qualora si ritenga la sussistenza del "fumus" in ordine agli elementi costitutivi del reato in questione.

In tema di riesame di misure cautelari (nella specie, sequestro preventivo), le disposizioni che prevedono l'avviso della presentazione dell'istanza all'autorità procedente, i termini di trasmissione degli atti e quelli di decisione si applicano anche allorché autorità procedente è il tribunale (in veste di giudice dibattimentale) e anche se questo e il tribunale della libertà usufruiscono di un unico ufficio di cancelleria, dovendosi tenere distinti i due organi giudiziari che, oltre ad essere diversi nella composizione, svolgono funzioni giudicanti su piani diversi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 469
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 469
    Data del deposito : 19 gennaio 1999

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