Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 7069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7069 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
E . T N R 4 O I 8 A M ' Z 1 L A L ° R E N T D S I 3 I ■ 7869 / 0 1 S 8 G 9 N E 1 E R - S 5 A I - A 4 D E E O REPU BLIC. ITALIAN. T L G L N G E O E S IN NOME DE POPOLO ITALIANO B L E E 2 8 LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Opposizione a dichiarazione dello stato di adottabilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CORDA PRESIDENTE R.G.N.15637/2000 Dott. Giammarco CAPPUCCIO CONSIGLIERE Dott. Sergio DI AMATO CONSIGLIERE Cron. 16307 Dott. FR FELICETTI CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud.
2.2.2001 SENTENZA sul ricorso proposto da GE LO DE GA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.68, presso l'Avv. Franco Meloni, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Falcone in forza di procura speciale a margine del ricorso · RICORRENTE -
CONTRO
Avv. Maria TORRESINI, nella qualità di curatore speciale dei minori AG LO DE GA e AN IA FR LO DE GA AND INTIMATO - 307 2001 NONCHÉ PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di TORINO
- INTIMATO -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n.905 pubblicata il 5.6.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.2.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con decreto in data 18/22.3.1999, il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità dei minori AG IL EL DI e AN IA FR IL EL DI, figli naturali riconosciuti di GE IL EL DI. Con sentenza dell'11.2/3.3.2000, il medesimo giudice respingeva l'opposizione proposta dalla madre dei suddetti minori con ricorso del 23/28.4.1999 e, per l'effetto, confermava il decreto opposto, ivi compreso il mantenimento della collocazione in famiglia avente i requisiti per la futura, eventuale adozione e dell'interruzione degli incontri dei minori stessi con la genitrice e con i parenti. Avverso tale decisione, interponeva appello la IL EL DI con atto del 31.3/4.4.2000, chiedendo che, in riforma della decisione medesima, venisse riconosciuta l'insussistenza delle condizioni per la dichiarazione dello stato di 2 adottabilità dei minori con ogni conseguenziale provvedimento e che, in via istruttoria, fosse ammessa consulenza tecnica psicologica. La locale Corte di Appello, sezione per i minorenni, con sentenza in data 23.5/5.6.2000, respingeva il gravame e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata, assumendo che le emergenze di causa indicassero come i due minori si trovassero in una conclamata situazione di abbandono determinata dalla incapacità della madre di offrire loro il minimo di cure materiali e morali indispensabili per un sano sviluppo psicofisico e come, del resto, non fosse credibile la disponibilità da ultimo dichiarata dalla medesima genitrice. Avverso detta sentenza, quest'ultima propone ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di gravame, cui non resiste l'intimato curatore speciale dei minori, Avvocato Maria Torresini. MOTIVI DELA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge n.184 del 1983, il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese in tema di declaratoria dello stato di adottabilità dei minori non è soltanto soggetto ad un termine dimidiato rispetto a quello ordinario, il quale decorre dalla notificazione di ufficio della sentenza medesima, ma si inserisce in uno speciale procedimento, modellato sulle peculiarità della situazione sostanziale oggetto del giudizio che ne limitano l'ammissibilità, per espressa previsione della norma sopra citata (la cui questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata ritenuta manifestamente infondata, avuto riguardo appunto alla particolare natura della situazione giuridica dedotta, costituita dal diritto fondamentale del minore a crescere in maniera sana ed equilibrata, la quale 3 richiede una rapida definizione di tale giudizio, nonché alla necessità della corrispondente differenziazione delle forme e dei modi della relativa tutela giurisdizionale: Cass. 23 dicembre 1995, n.13100), ai soli casi di violazione di legge, dovendosi siffatta locuzione intendere nel senso che questa è inidonea a comprendere i vizi, previsti dall'art. 360, n.5, c.p.c., riguardanti la sufficienza e la razionalità della motivazione su questioni di fatto, implicando un raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze del materiale probatorio, mentre, per contro, integra gli estremi della violazione di legge in parola (ed è perciò suscettibile di venire denunziato con il ricorso de quo) esclusivamente il caso della mancanza assoluta della stessa motivazione, la quale si verifica, oltre che nell'ipotesi di sua totale omissione, là dove la medesima si dipani secondo argomentazioni del tutto inidonee a sorreggere la ratio decidendi (c.d. motivazione fittizia o apparente), nonché logicamente inconciliabili tra loro, ovvero perplesse o, ancora, obiettivamente incomprensibili (Cass. 1° dicembre 1999, n.13419; Cass. 26 aprile 1999, n.4139; Cass. 24 marzo 1998, n.3101; Cass. 5 agosto 1996, n.7139; Cass. 19 aprile 1995, n.4388; Cass. 27 gennaio 1995, n.1006; Cass. 9 ottobre 1993, n.10011; Cass. 19 luglio 1993, n.8055; Cass. 14 novembre 1992, n.12241; cui adde, più in generale, Cass. 23 dicembre 1994, n.11116; Cass. 30 ottobre 1992, n.11846; Cass. 16 maggio 1992, n.5888). Nella specie, è palese come l'odierna ricorrente, indipendentemente dalla prospettazione formale contenuta nella rubrica del motivo di ricorso, là dove si allude, tra l'altro, alla "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.8 e 15 della legge n.184/83)" ed avuto piuttosto riguardo al tenore sostanziale di questo, abbia in realtà inteso censurare la stessa ricostruzione della fattispecie ad opera della Corte territoriale, sotto il profilo del mancato apprezzamento di 4 elementi successivi alla pronuncia dello stato di adottabilità suscettibili di essere presi in considerazione per meglio valutare la situazione di abbandono precedente, segnatamente lamentando che la Corte territoriale: a) abbia omesso del tutto di motivare in ordine al carattere transitorio o stabile della condizione della signora IL EL DI nel periodo in cui ella ha posto in essere i “comportamenti abbandonici" attribuitile, nonostante il medesimo giudice avesse dati sufficienti, acquisiti nel corso del procedimento e da acquisire disponendo opportuna consulenza tecnica, sulla “migliorata condizione" della ricorrente e sulla sua ritrovata disponibilità ad ovviare alla precedente situazione di abbandono;
b) non abbia dato conto, nella motivazione dell'impugnata sentenza, del nesso di causalità tra la condizione e la personalità della IL EL DI e la sua inadeguatezza a svolgere il ruolo genitoriale, malgrado l'evidente contraddittorietà dei dati in ordine alla ritrovata condizione di serenità e tranquillità della ricorrente e, anzi, addirittura prescindendo da ulteriori valutazioni e dalla stessa richiesta di consulenza tecnica avanzata in appello dal curatore speciale dei minori e dal Pubblico Ministero. Appare perciò indubitabile che le suddette censure, siccome relative al riconoscimento della sussistenza della situazione di abbandono alla quale, come noto, resta subordinata la dichiarazione in stato di adottabilità ai sensi del richiamato art.8 e la cui valutazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito nel senso esattamente che l'indagine sull'esistenza o meno, nel caso concreto, dei presupposti di tale dichiarazione, risolvendosi nell'accertamento di realtà storiche, resta preclusa in sede di legittimità, sottendano la denunzia di un vizio di motivazione ex art.360, n.5, c.p.c., il quale, 5 come accennato, non è tuttavia suscettibile di venire dedotto con il ricorso per cassazione, là dove, del resto, la motivazione dell'impugnata sentenza non risulta affatto inesistente o meramente apparente, avendo, al contrario, compiutamente dato conto: a) della circostanza che l'ampia messe di dati raccolti nelle varie fasi del giudizio sulle caratteristiche comportamentali e personali della IL EL DI indicano, senza la necessità di procedere ad un ulteriore accertamento tecnico di ufficio, che i due minori versano in una conclamata situazione di abbandono determinata dalla incapacità della madre di offrire loro il minimo di cure materiali e morali indispensabili per un sano sviluppo psicofisico e che la disponibilità da ultimo dichiarata dalla stessa madre di ovviare alla predetta situazione non è credibile;
b) della circostanza che la grave inadeguatezza dell'appellante a svolgere il ruolo genitoriale, oltre ad essersi estrinsecato in modo chiaro e drammatico in molteplici comportamenti abbandonici, trova riscontro anche nelle sue caratteristiche di personalità quali accertate dagli esperti che l'hanno esaminata, nel senso che la storia dei comportamenti abbandonici posti in essere dalla IL EL DI nei confronti dei propri figli non è il frutto del momentaneo sbandamento di una persona in temporanea crisi, ma ha le sue radici anche in una struttura di personalità difficilmente modificabile;
c) della circostanza che l'attuale, tardiva disponibilità della predetta non offre alcuna garanzia di serietà e credibilità, sì che, anzi, il rientro dei minori presso la madre esporrebbe questi ultimi all'elevato rischio di una compromissione grave e irreversibile del loro sviluppo psicofisico;
d) della circostanza che, se anche dovesse venire confermato il miglioramento 6 delle condizioni e delle competenze genitoriali della IL EL DI, questo non sarebbe comunque sufficiente per rimediare allo stato di abbandono ormai consolidatosi a causa dei comportamenti di mancata assistenza posti in essere dalla madre dei minori, tali cioè da avere determinato una situazione di distacco dell'una dagli altri "definitivamente irreversibile”. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato curatore speciale dei minori, in questa sede, né resistito né comunque svolto attività difensiva alcuna.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001. Mon Coskじゅん IL PRESIDENTE ESTENSORE Podo Y CORTE SURGEMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 11. 24 MAG ZANCELLIERE Мина Camilлить E N . ZIO T R 4 'A A 8 R L 1 IST EL ° D N G I E 3 S R 8 N -19 E A S D I -5 E A T 4 O N E LL SE G E O G B E L E 2 8