Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2208
CASS
Sentenza 15 febbraio 2002

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Possono qualificarsi come contratti "per adhaesionem", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, ne', a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.

Commentari3

  • 1Eccezione di incompetenza territoriale: va valutata la volontà dei contraenti
    Barbara Pirelli · https://www.studiocataldi.it/ · 7 dicembre 2018

  • 2Foro esclusivo: la clausola è vessatoria solo nei contratti per adesionemAccesso limitato
    Giuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2014

  • 3Una singola vicenda negoziale non può dar vita ad un contratto per adesioneAccesso limitato
    Rosita Ponticiello · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2208
Data del deposito : 15 febbraio 2002

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