Sentenza 15 febbraio 2002
Massime • 1
Possono qualificarsi come contratti "per adhaesionem", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, ne', a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.
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- 1. Eccezione di incompetenza territoriale: va valutata la volontà dei contraentiBarbara Pirelli · https://www.studiocataldi.it/ · 7 dicembre 2018
- 2. Foro esclusivo: la clausola è vessatoria solo nei contratti per adesionemAccesso limitatoGiuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2014
- 3. Una singola vicenda negoziale non può dar vita ad un contratto per adesioneAccesso limitatoRosita Ponticiello · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLITANO Rel. - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOP RIVIERA SRL, in persona del presidente del Consiglio di Amm.ne Sig. AISA AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CAPPELLO, che lo difende unitamente agli avvocati GIANCARLO ZUCCACCIA, NERIO ZUCCACCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F.LI LA NC e US SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 18807/99 proposto da:
F.LI LA NC e US SNC, in persona del Socio Amm.re Sig. LA CO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GUARDASCIONE, che lo difende unitamente all'avvocato RODOLFO VALDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COOP. RIVIERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 315/98 della Corte d'Appello di Perugia, depositata il 31/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti, avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Nerio ZUCCACCIA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Rodolfo VALDINA, difensore del resistente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, previa riunione, per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi;
assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La F.LI IN CO e FA s.n.c., con atto di citazione notificato il 13 ottobre 1981, convenne innanzi al Tribunale di Perugia la Società Cooperativa Riviera a r.l., per sentirla condannare, per quel che ancora rileva in questa sede, al pagamento, a suo favore, del residuo corrispettivo dovutole per l'esecuzione, in virtù del contratto di appalto concluso in data 31 dicembre 1975, dei lavori di costruzione di quarantadue alloggi nonché al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardato pagamento. La convenuta, costituendosi in giudizio, resistè alla domanda, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria sul rilievo che, in virtù dell'art. 15 del contratto, la controversia era stata devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale e, nel merito, opponendo l'insussistenza del credito vantato dall'attrice; in via riconvenzionale, chiese la condanna dell'attrice a restituirle quanto indebitamente percepito. L'adito tribunale, con sentenza resa il 28 dicembre 1990, in accoglimento parziale della domanda principale, condannò la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di L. 125.609.734 oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi sulla somma rivalutata, a far tempo dal 12 ottobre 1981; rigettò la domanda riconvenzionale e compensò tra le parti le spese di lite in ragione della metà, condannando la convenuta al rimborso dell'altra metà.
Tale decisione, impugnata, con appello principale, dalla Cooperativa Riviera e, con appello incidentale, dalla F.LI IN s.n.c., è stata confermata, con sentenza in data 31 dicembre 1998, dalla Corte d'Appello di Perugia, che ha condannato la Cooperativa Riviera alla refusione di due terzi delle spese del giudizio d'appello, compensando il residuo terzo.
In ordine all'eccezione d'incompetenza, il giudice d'appello ha ritenuto che correttamente fosse stato adito il giudice ordinario sia perché la clausola compromissoria non era stata oggetto di specifica di approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, co. 2°, cod. civ. resa necessaria dalla preventiva predisposizione del contratto da parte della Cooperativa Riviera, cui aveva semplicemente aderito l'altra parte, senza una precisa conoscenza della clausola onerosa, sia perché, comunque, la suddetta clausola era contraddetta da altra clausola - quella di cui all'art. 27 - che stabiliva la competenza del foro di Perugia e, quindi, dell'a.g.o. per qualsiasi controversia.
Nel merito, la Corte d'Appello ha osservato che: a) ai sensi dell'art. 6 del contratto, gli importi a titolo di revisione prezzi erano dovuti in relazione ai vari stati di avanzamento dei lavori, non già al termine dei lavori e, pertanto, gli interessi per ritardato pagamento delle relative somme decorrevano da ciascuno stato di avanzamento;
b) il richiamo al divieto di anatocismo, con riferimento agli interessi di mora, era fuori luogo e non risultava provato, avendo, il C.T.U., operato approfonditi calcoli senza incorrere in duplicazione di voci;
c) analoga considerazione andava fatta in relazione agli interessi di sconto, soggetti alla disciplina degli interessi di mora ai sensi dell'art. 10 del contratto;
d)la tesi della F.LI IN s.n.c., secondo cui il prezzo indicato in contratto era frutto di errore materiale, non era condivisibile, apparendo più logico ritenere che il corrispettivo fosse stato determinato in maniera forfettaria e non essendo provata l'alterazione del testo del contratto;
e) la domanda di pagamento separato dei lavori relativi alla realizzazione dei pilastri in cemento armato era preclusa dalla mancata riserva ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche e dell'art. 64 del "regolamento stesso".
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale la Società Cooperativa Riviera a r.l., affidandosi ad otto motivi. La F.LI IN CO e FA s.n.c. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su tre motivi. V'è memoria difensiva della ricorrente principale. All'odierna udienza i due ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 806 e sgg. cod.proc.civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che erroneamente il giudice d'appello ha rigettato l'eccezione d'incompetenza.
Osserva, all'uopo, che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, si ha contratto per adesione, soggetto alla disciplina dettata dall'art. 1341 cod. civ., quando il testo del contratto sia stato unilateralmente predisposto da uno dei contraenti in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità indistinta di rapporti contrattuali, sì da escludere una sua formazione scaturente da trattativa negoziale, riducendo il ruolo dell'altro contraente a quello di chi si limita ad accettare o meno detto schema. Nella specie, invece, il testo del contratto non era stato predisposto dalla Cooperativa al fine di essere utilizzato in serie, poiché il suo contenuto regolava esclusivamente il rapporto de quo ed era frutto di specifiche trattative contrattuali intercorse tra le parti, come provato da deposizioni testimoniali. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la clausola compromissoria non era contraddetta dall'art. 27 dello stesso contratto, sia perché quest'ultima clausola era evidentemente diretta a stabilire il giudice competente per il caso che non si fosse promosso il giudizio arbitrale o per il caso che il lodo arbitrale fosse stato impugnato, sia perché essa era nulla, non avendo prevista come esclusiva la competenza del foro perugino.
La censura è infondata, non ritenendosi superabile la seconda delle due rationes decidendi poste a fondamento della statuizione impugnata.
Va certamente condiviso il primo rilievo critico svolto dalla ricorrente, dovendosi escludere l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1341 cod. civ. nell'ipotesi in cui il testo del contratto, pur predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, non sia destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti contrattuali (in tal senso è il più recente e condiviso orientamento di questa Suprema Corte, che fa capo alla sentenza n. 11648/1993 resa a Sezioni Unite).
Senonché, come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello, nel caso in esame la competenza a conoscere delle controversie nascenti dal contratto era stata disciplinata in maniera ambigua, atteso il contraddittorio contenuto delle clausole di cui agli atti 15 e 27 del contratto, che attribuivano la competenza, rispettivamente, al collegio arbitrale ed all'autorità giudiziaria del foro di Perugia. Invero, premessa l'insindacabilità in questa sede dell'interpretazione data dalla corte di merito all'art. 27 come di clausola volta, anch'essa, al pari di quella di cui all'art. 15, a stabilire la competenza relativa alle controversie nascenti dal contratto e, quindi, contrastante con l'art. 15, che detta competenza devolve ad arbitri, non può non condividersi il pensiero del giudice d'appello, secondo cui, attesa l'eccezionalità della deroga alla competenza del giudizio ordinario a favore di quella degli arbitri, la clausola compromissoria, per essere valida, dev'essere formulata in maniera tale da non lasciare margini di ambiguità od incertezza.
Ad infirmare l'esattezza di tale conclusione non valgono le considerazioni svolte dalla ricorrente, osservandosi, quanto al verosimile oggetto dell'art. 27, che all'interpretazione offerta dalla ricorrente osta la già evidenziata inammissibilità della relativa censura ed, in ordine alla pretesa nuLItà della clausola, che l'eventuale inefficacia di essa per non avere prevista la esclusività della competenza del foro perugino avrebbe impedito di ritenere esclusiva tale competenza, ma non avrebbe potuto escludere anche la competenza in via generale del giudice ordinario, trattandosi di effetto del tutto distinto dal primo. È ora opportuno esaminare congiuntamente i motivi secondo e quinto del ricorso principale, entrambi attinenti alla questione della revisione prezzi e della decorrenza degli interessi sul compenso revisionale.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg. cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, osservando che la corte di merito si è limitata ad accogliere la pretesa della società appaltatrice in ordine alla decorrenza del diritto alla revisione prezzi, senza dare alcuna motivazione a giustificazione della decisione, nonostante che da essa ricorrente fossero state addotte varie ragioni a sostegno del proprio assunto, secondo cui la liquidazione della revisione prezzi doveva decorrere, non da ciascuno stato di avanzamento, ma dall'ultimazione dei lavori.
In particolare, la ricorrente rimarca che, come rilevato nella fase di merito, all'accoglimento della richiesta dell'appaltatrice ostavano la lettera della clausola n. 6 del contratto ed il comportamento delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto. Detta clausola, invero, subordina chiaramente il diritto dell'appaltatrice alla revisione prezzi allo spirare di un termine iniziale (ultimazione dei lavori) ed all'adempimento di un onere in un termine perentorio (domanda dell'appaltatrice entro due mesi dall'ultimazione dei lavori). Ma la corte territoriale si è limitata ad affermare che il termine previsto dalle parti era un termine, non iniziale, ma finale, senza spiegare le ragioni di tale interpretazione e senza considerare che la clausola non opera distinzione tra acconti e saldo, stabilendo che l'importo revisionale poteva essere liquidato solo una volta ultimati i lavori.
Nè a sostegno della statuizione impugnata potrebbe addursi, ad avviso della ricorrente, il rinvio operato dalle parti alle norme disciplinanti la revisione prezzi nel campo degli appalti pubblici, risultando evidente dalle espressioni usate dai contraenti che tale riferimento era compiuto solo al fine della quantificazione dell'importo revisionale, non già ai fini della determinazione della decorrenza del diritto.
D'altro canto, osserva ancora la ricorrente, il fatto che le parti successivamente alla conclusione del contratto si siano più volte incontrate per modificare la pattuizione in esame e che, in particolare, essa ricorrente si fosse dichiarata disponibile a corrispondere gli importi revisionali ad ogni stato di avanzamento ma in cambio di agevolazioni da parte dell'appaltatrice doveva essere interpretato come segno inequivocabile del contenuto dell'originaria pattuizione contrastante con la pretesa dell'appaltatrice. Al riguardo, significativa è la dichiarazione resa dal rappresentante dell'appaltatrice nel corso dell'assemblea del 7 febbraio 1977. Ma, il giudice d'appello non ha in alcun modo considerato tale comportamento delle parti, essendosi limitato ad affermare che la lettera del 9 febbraio 1977 (?) non aveva alcuna rilevanza, poiché il suo contenuto non era stato consensualmente stabilito dalle parti.
Col quinto motivo la ricorrente principale, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1326 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, adduce che la Corte d'appello ha errato quando, facendo proprie le argomentazioni del C.T.U., ha ritenuto di negare rilevanza alla pattuizione del 2 settembre 1977 (rectius: 9 settembre 1977) perché non derivante da un accordo delle parti. Al riguardo va precisato che, se è vero che essa ricorrente aveva disconosciuta la propria sottoscrizione in calce a quel documento e che l'altra parte aveva rinunciato ad avvalersene, è per vero che non tutti gli accordi presi nel febbraio 1977 potevano considerarsi irrilevanti, perché nel corso dell'assemblea del 7 febbraio 1977 il rappresentante dell'impresa IN aveva formulato precise proposte contrattuali, ratificate dall'assemblea. Tale accordo, mai contestato da alcuno e praticamente attuato dalle parti, prevedeva che: la Cooperativa dovesse corrispondere la revisione prezzi su ciascuno stato di avanzamento solo a partire dagli stati di avanzamento successivo all'accordo e, cioè, dal febbraio 1977, mentre per queLI precedenti non sussisteva alcun obbligo;
gli importi revisionali fossero corrisposti solo fino al 31 agosto 1977. Le censure sono fondate per le ragioni che di seguito si espongono. La Corte d'Appello ha motivato in maniera del tutto insufficiente e con espressioni confuse e scoordinate la statuizione relativa alla questione della decorrenza del diritto dell'appaltatrice alla revisione prezzi, trascurando di sottoporre alla necessaria verifica ermeneutica sia la clausola di cui all'art. 6 del contratto, con la quale le parti avevano disciplinato tale diritto, sia il comportamento successivo delle stesse parti, sicché la decisione sul punto risulta sostanzialmente priva di comprensibile motivazione, non dando alcuna argomentata risposta alle articolate deduzioni svolte sul punto dalle parti.
Giova trascrivere il testo della suddetta clausola al fine di evidenziare l'apoditticità dell'interpretazione datane dalla corte di merito.
Le parti così pattuirono: "Tanto il prezzo forfettario, quanto i prezzi a misura, sotto le condizioni del contratto si intendono accettate dall'appaltatore in base ai calcoli di sua propria competenza e si intendono in modo assoluto ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza. Salva la revisione prezzi, la cui richiesta l'impresa dovrà formulare entro due mesi dal verbale di ultimazione dei lavori pena la decadenza, che verrà eseguita applicando le norme adottate dal MM.LL. per i lavori di sua competenza.
A tale scopo e solamente per esso, in conformità a quanto disposto dalla legge 17.2.1968 e dal D.M. 22.6.1998 ristabiliscono i seguenti parametri come da allegato".
A fronte della complessa strutturazione della clausola, l'interpretazione che ne dà il giudice d'appello è tutta racchiusa nelle seguenti espressioni: "Il termine di cui alla clausola 6 del contratto è tale che gli importi di revisione prezzi devono esser liquidati in relazione ai vari stati di avanzamento dell'opera come previsto per gli appalti pubblici"; "è da osservare che gli interessi per ritardato pagamento sulla revisione prezzi con riferimento ai vari stati di avanzamento (termine finale e non iniziale riferimento agli appalti pubblici) ...".
Per quel che è dato comprendere da tali espressioni scarne ed, in parte, scorrette sintatticamente, la Corte d'Appello ha valorizzato il rinvio fatto dai contraenti alle norme che regolano la revisione prezzi in tema di appalti di opere pubbliche. Ma è evidente che si tratta di una lettura apodittica e manca della clausola, perché, in violazione del disposto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., non scaturisce da un esame complessivo del testo della clausola, che avrebbe consentito di cogliere appieno il significato del rinvio alle norme sugli appalti pubblici, per stabilire se tale rinvio fosse pieno, vale a dire diretto a stabilire sia il quantum dell'importo revisionale sia la decorrenza del relativo diritto, ovvero se, come sosteneva la Cooperativa appaltante, fosse limitato a recepire le disposizioni sul quantum.
L'art. 1362 risulta altresì violato nella parte in cui prescrive il criterio sussidiario dell'esame del comportamento delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, perché, ove dall'interpretazione letterale logica e sistematica del testo della clausola fossero residuati dubbi, la corte territoriale avrebbe dovuto determinare la comune intenzione delle parti anche sulla base delle trattative condotte, successivamente alla conclusione del contratto, per modificare l'originario accordo relativo alla revisione prezzi. E ciò non tanto per stabilire se quelle trattative fossero pervenute ad accordi vincolanti per le parti, come ha fatto il giudice d'appello quando, nel negare rilevanza alla "lettera" del 9 febbraio 1977, ne evidenzia la unilateralità della fonte, quanto per verificare il significato che quegli ulteriori contatti tra i contraenti e l'oggetto delle trattative possono assumere in relazione alla volontà effettivamente manifestata col contratto. È ovvio che a tal fine rileva l'intero comportamento tenuto dalle parti, che, pertanto, non può limitarsi al contenuto del documento del 9 febbraio 1977, ma si estende a quanto avvenne nel corso dell'assemblea del 7 febbraio 1977, cui intervenne il rappresentante dell'impresa appaltatrice.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg., 1197, 1277, 1284 e 1285 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
rilevando che gli stessi errori interpretativi sono stati commessi dalla Corte d'Appello esaminando la clausola contrattuale n. 10 in relazione agli interessi di sconto, poiché, mentre le parti con tale clausola convennero che il pagamento potesse avvenire con mezzi diversi dal danaro ("effetti bancabili e Titoli di credito") idonei a determinare l'effetto solutorio, il giudice d'appello si è limitato ad affermare: "gli interessi di sconto correlati al ritardato pagamento e soggetti alla disciplina di cui agli interessi di mora previsti dall'art. 10 del contratto inter partes". La ricorrente rimarca che non v'è prova che tali interessi fossero dovuti ad un saggio diverso da quello legale, poiché la clausola in esame non disciplina tale aspetto.
La censura è fondata, poiché anche in ordine agli interessi di sconto la motivazione è assolutamente carente.
Vero è che l'espressione trascritta nel motivo in esame non è completa, poiché la sentenza impugnata estende alla questione degli interessi di sconto la motivazione data con riferimento agli interessi di mora ("lo stesso dicasi per gli interessi di sconto, correlati ..."), ma è pur vero che il pensiero del giudicante resta ugualmente oscuro e tale rilievo tanto più vale se si consideri che l'art. 10 del contratto, cui la motivazione rinvia, non disciplina gli interessi di mora, come afferma il giudice d'appello, bensì solo la possibilità di adempiere all'obbligazione di versare il corrispettivo con titoli di credito.
Col quarto motivo la ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2741 (rectius: 2722 o 2723) cod. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, osservando che da quanto in precedenza addotto in ordine alla revisione prezzi risulta che alcun obbligo giuridico esisteva a carico di essa ricorrente, essendo stato convenuto che gli importi revisionali dovessero essere corrisposti al termine dei lavori. Pertanto, le somme corrisposte in anticipo rispetto a tale termine erano state indebitamente corrisposte ed a ragione essa aveva proposto domanda di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.. Ma il giudice d'appello si è limitato, sul punto ad affermare che "non v'è prova di alcun indebito oggettivo".
La censura resta assorbita dall'accoglimento dei motivi secondo e quinto.
Invero, se in sede di rinvio sarà accertato che gli importi revisionali erano dovuti solo a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, gli eventuali pagamenti anticipati rispetto a quel termine daranno al solvens diritto a ripetere, ai sensi dell'art. 1185, cpv, cod. civ., nei limiti della perdita subita ciò di cui la creditrice si sia arricchita.
Alla rilevanza della censura non osta, come si eccepisce dalla controricorrente, la diversa qualificazione giuridica che del suo credito dà la ricorrente, che richiama l'art. 2033 cod. civ., poiché in fatto essa fa comunque riferimento all'arricchimento dell'impresa appaltatrice conseguente ai pagamenti anticipati. D'altro canto, le due ipotesi disciplinate dagli artt. 2033 e 1185, cpv, cod. civ. presentano evidenti tratti comuni, poiché in entrambe per l'accipiens si verifica un vantaggio indebito, costituito, nel caso dell'indebito oggettivo, dalla percezione di un bene della vita che non gli era dovuto e, nel caso del pagamento anticipato, dalla percezione prima del termine, fissato nell'interesse del debitore, del bene della vita.
Col sesto motivo la ricorrente adduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che, nonostante che da parte sua si fosse denunciato che il C.T.U. aveva accreditato all'impresa un "interesse composto con addebito trimestrale", non dovuto perché essa, al momento del saldo, aveva corrisposto gli interessi di mora, e che, pertanto, risultava violato il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 cod. civ., la corte distrettuale si è limitata ad osservare che la doglianza non aveva pregio e non era provata, avendo il C.T.U. operato minuziosi calcoli, senza duplicazioni di voci.
La ricorrente sottolinea che lo stesso errore è stato commesso con riferimento agli interessi di sconto.
Anche questa censura va condivisa.
A fronte di una specifica doglianza della Cooperativa, che lamentava l'illegittima applicazione dell'anatocismo da parte del primo giudice, che si era adeguato ai calcoli operati dal C.T.U., la corte di merito aveva il dovere di verificare se, in effetti, la statuizione impugnata avesse violato il divieto posto dall'art. 1283 cod.civ., accertando se il C.T.U., nonostante il pagamento degli interessi di mora al momento del saldo da parte della debitrice, avesse calcolato gli ulteriori interessi prodotti dagli interessi ed, in caso affermativo, se ricorressero le condizioni previste dalla citata norma per derogare al divieto da essa posto. La generica motivazione resa sfugge, invece, a tale dovere, limitandosi a dare atto di una generica esattezza dei calcoli eseguiti dal C.T.U.; il che non costituiva, di certo, il tema della censura dell'appellante principale, che, al contrario, contestava il diritto della creditrice agli interessi prodotti dagli interessi. Col settimo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata, riconoscendo oltre alla svalutazione monetaria della sorte capitale, anche gli interessi legali sulla somma rivalutata, abbia in sostanza determinata un'indebita duplicazione di risarcimento, a favore della creditrice, del danno da ritardato pagamento.
Osserva la Corte che la censura è inammissibile, poiché pone una questione che non costituì oggetto dei motivi formulati con l'atto di appello, con la conseguenza che sul punto si è formato il giudicato interno, avendo il primo giudice statuito nel senso ora non condiviso dalla ricorrente. Pertanto, il giudicato è ostativo alla proposizione della censura in questa sede.
Va rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata, nessuno dei quattro motivi di appello svolti dall'appellante principale pone la questione in esame e che, peraltro, la stessa ricorrente non lamenta in questa sede violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla questione da parte del giudice d'appello. Con l'ottavo motivo la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, rilevando che il giudice d'appello ha disatteso con motivazione apparente la richiesta di chiarimenti da parte del C.T.U., più volte avanzata.
In particolare, la ricorrente ricorda di aver denunciata l'esorbitanza del C.T.U. dai limiti posti dalla legge alla sua funzione, essendosi sostituito al giudice nel risolvere questioni giuridiche con valutazioni recepite poi dal giudice d'appello. Segnala, inoltre, che il C.T.U. non ha tenuto conto della pattuizione in virtù della quale l'alea contrattuale del 3% doveva essere applicata agli importi revisionali solo per il periodo 7 febbraio - 31 agosto 1977, affermando che si trattava di pattuizione nulla per violazione di norme imperative.
Osserva il Collegio che la censura è assorbita dall'accoglimento dei motivi 2°, 5°, 3°, 4° e 6°, essendo evidente che, se dalla soluzione delle questioni che l'annullamento parziale della sentenza d'appello porrà al giudice del rinvio dovesse sorgere la necessità di nuovi accertamenti contabili o di chiarimenti da parte del C.T.U. già in precedenza designato, il giudice del rinvio disporrà le necessarie indagini.
Va, ora, esaminato il ricorso incidentale.
Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 1655, 1175 e 1372 cod. civ. nonché per omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia , adducendo che la Corte d'Appello, nell'affrontare la questione dell'erronea formulazione del corrispettivo dell'appalto, opta per la soluzione della definizione forfaitaria del corrispettivo, disattendendo le logiche considerazioni svolte da essa ricorrente, fondate sul rilievo che, mentre l'aggiudicazione dei lavori aveva ad oggetto la realizzazione di 28 alloggi, il contratto concluso riguardava 42 alloggi.
Ciò, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto indurre a ritenere logico che il corrispettivo, in un primo tempo determinato in maniera forfaitaria, fosse stato modificato attraverso pattuizioni successive;
ugualmente, è più sensato immaginare che l'indicazione della somma nel contratto, incontestatamente predisposto dalla Cooperativa, possa essere frutto di una "svista" più o meno involontaria o di una "alterazione" grafica più o meno correttamente apportata.
La censura è destituita di fondamento.
A fronte della mancata prova dell'alterazione, volontaria ed involontaria, del contratto, nella parte relativa al prezzo, prova che poteva essere data esclusivamente a mezzo di querela di falso, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto infondata la tesi dell'impresa appaltatrice, essendo vincolato alla risultanza del documento contrattuale sottoscritto dalla stessa impresa. Se, poi, come sembrerebbe dalla formulazione della censura, si volesse sostenere anche la tesi dell'errore nell'indicazione del prezzo, sarebbe agevole osservare che, a prescindere dall'inconciliabilità di tale tesi con quella dell'alterazione del testo del contratto, spettava alla ricorrente di offrire la prova dell'errore, che, peraltro, presupponeva la dimostrazione della pattuizione modificativa del prezzo originariamente stabilito. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1375, 1664, 1665 e 2041 cod. civ., osservando che la motivazione della statuizione con cui la Corte d'Appello ha rigettata la richiesta di corrispettivo per l'esecuzione dei pilastri in cemento armato, estranei alle opere previste dal contratto, è estremamente formale, in quanto ancorata a previsioni normative che, se applicate con rigorismo tecnico, finirebbero con l'assumere un carattere ingiustamente sanzionatorio, ignorando la realtà fattuale, costituita dall'effettiva esecuzione delle opere. La censura va disattesa, poiché correttamente la decisione impugnata ha negato il corrispettivo per opere non previste in contratto, in considerazione dell'effetto preclusivo derivante dalla mancata formulazione della relativa riserva da parte della società appaltatrice. È, invero, evidente che la decadenza del diritto determinata dal mancato esercizio della riserva, cui per contratto l'appaltatrice era tenuta, rende irrilevante la considerazione dell'effettiva esecuzione delle opere di cui si chiede il pagamento. Il terzo motivo, col quale la ricorrente si duole della parziale compensazione delle spese del doppio grado di merito, deve ritenersi assorbito in virtù del parziale accoglimento del ricorso principale. Conclusivamente, del ricorso principale vanno accolti i motivi secondo, quinto, terzo e sesto, con assorbimento dei motivi quarto ed ottavo;
va, invece, rigettato il primo motivo, mentre il settimo va dichiarato inammissibile;
del ricorso incidentale vanno rigettati i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo.
In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze, all'uopo designata, che giudicherà tenendo conto dei rilievi svolti da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale;
dichiara inammissibile il settimo motivo dello stesso ricorso;
accoglie i motivi secondo, quinto, terzo e sesto dello stesso ricorso, dichiarando assorbiti i motivi quarto ed ottavo;
rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale dichiarando assorbito il terzo;
cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia, la causa anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, addì 30 ottobre 2001, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 FEBBRAIO 2002