Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5516
CASS
Sentenza 12 aprile 2001

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L'indennità di mobilità spetta, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991 ai lavoratori, già dipendenti di imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, che siano collocati in mobilità nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo; poiché, ai sensi dell'art. 8, comma quarto della legge n. 236 del 1993, la disposizione dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991 "si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori ... deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura entro 120 giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione dell'accordo sindacale...", deve ritenersi collettivo anche il licenziamento destinato a produrre effetto oltre quel termine se così sia previsto nell'intesa con le OOSS (la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'indennità di mobilità al lavoratore, inserito tra le unità da licenziare per cessazione dell'attività produttiva, ma trattenuto per lo svolgimento dell'attività di smobilizzo e delle operazioni di chiusura in base a previsione dell'accordo sindacale di cui all'art. 4, comma nono legge n. 223/1991, essendo il relativo licenziamento da riportare a quello collettivo riguardante tutti i dipendenti benché sottoposto ad un termine di efficacia futuro coincidente con il compimento dello smobilizzo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5516
    Data del deposito : 12 aprile 2001

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