Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
L'indennità di mobilità spetta, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991 ai lavoratori, già dipendenti di imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, che siano collocati in mobilità nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo; poiché, ai sensi dell'art. 8, comma quarto della legge n. 236 del 1993, la disposizione dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991 "si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori ... deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura entro 120 giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione dell'accordo sindacale...", deve ritenersi collettivo anche il licenziamento destinato a produrre effetto oltre quel termine se così sia previsto nell'intesa con le OOSS (la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'indennità di mobilità al lavoratore, inserito tra le unità da licenziare per cessazione dell'attività produttiva, ma trattenuto per lo svolgimento dell'attività di smobilizzo e delle operazioni di chiusura in base a previsione dell'accordo sindacale di cui all'art. 4, comma nono legge n. 223/1991, essendo il relativo licenziamento da riportare a quello collettivo riguardante tutti i dipendenti benché sottoposto ad un termine di efficacia futuro coincidente con il compimento dello smobilizzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 113/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 09/04/98 R.G.N. 4430/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato GORGA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.12.1995 al Tribunale di Bergamo, l'Inps proponeva appello avverso la sentenza n. 661/95 del locale Pretore che aveva condannato l'istituto a versare in favore di DO GI l'indennita di mobilita ai sensi dell'art. 7 della legge 23.7.1991, n. 223. Osservava l'appellante che il primo giudice aveva omesso di considerare l'eccezione di decadenza - comunque rilevabile di ufficio - fondata sull'art. 129, c. 2 del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827 che assegna il termine di 60 giorni dal licenziamento per richiedere la prestazione: e ciò sul presupposto di fatto della tardività dell'inoltro del mod. DS 22 da parte della A.R.B. srl, datrice di lavoro del GI, all'Inps, in data 20.4.1993.
Secondo l'appellante, inoltre, la decisione pretorile era erronea in quanto la società aveva precisato, all'atto di chiedere il trattamento di mobilità per il GI, che l'accordo sindacale cui fare riferimento era quello sottoscritto il 30/06/1992 e non quello firmato nell'agosto 1991, mentre il Pretore aveva ritenuto che il secondo accordo non fosse del tutto nuovo, ma integrativo del primo. Al contrario, si doveva ritenere che il licenziamento del GI era avvenuto non in relazione al licenziamento collettivo di cui al primo accordo del 1991 e che all'epoca del licenziamento non sussistevano i requisiti occupazionali numerici per il trattamento di mobilità. Lamentava inoltre l'appellante che la condanna pronunziata dal Pretore aveva ad oggetto un "facere" con obbligo di effettuare operazioni istruttorie e di calcolo per liquidare l'indennità, in violazione dell'art. 4 all. E della legge n. 2248 del 1865. In subordine, l'Inps eccepiva che gli interessi spettavano solo a partire dal 120mo giorno dal deposito dell'istanza di in via amministrativa e non dalle singole scadenze come statuito il Pretore. Resisteva il GI osservando:
a) che l'accordo sindacale del 1992 era integrativo di quello del 1991, seguilo dalla comunicazione da parte della società all'INPS dei nominativi dei lavoratori licenziati, tra cui il GI;
b) in ordine all'eccepita decadenza, che prima dell'invio del modello DS22 da parte della società, egli stesso aveva inoltrato la domanda all'Inps in data 8.7.1992.
Si costituiva in giudizio anche la società ARB in liquidazione evidenziando che le era stato notificato l'appello senza che fosse formulata alcuna domanda nei suoi confronti ne' dal GI, ne' dall'Inps.
Con sentenza notificata il 20.4.1998 il Tribunale di Bergamo, in accoglimento della domanda subordinata dell'Inps, riformava parzialmente la sentenza pretorile, condannando l'Istituto a corrispondere al GI la richiesta indennità di mobilità oltre agli interessi al tasso legale a far tempo dal 120Mo giorno successivo alla domanda amministrativa.
Osservava il Giudice del gravame, per quanto qui interessa:
a) che al momento del licenziamento collettivo ed alla stipula dell'accordo sindacale del 1991 era previsto il mantenimento in servizio di 4 dipendenti per lo svolgimento delle operazioni di cessazione dell'azienda;
b) che la cessazione dell'attività era coeva al licenziamento del GI;
c) che l'accordo del 1992 non aveva valore integrativo di quello precedente del 1991, ma solo ricognitivo della data (30.6.1992) in cui le operazioni di smobilizzo sarebbero cessate: ed infatti in tale secondo accordo si dava semplicemente atto dell'espletamento della procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, della effettiva cessazione delle attività e dell'onere per l'impresa di pagare quanto previsto dall'art. 5 della medesima legge in favore solo del GI, avendo, nel frattempo, gli altri tre lavoratori trovato una diversa collocazione;
d) che l'art.24, c. 1 della legge n. 223/91 prevede l'applicazione delle disposizioni sulla mobilità per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco temporale e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione;
e) che ai sensi dell'art. 8 c. 4 del D.L n. 148/1993, convertito nella legge n. 236 del 1993, "la disposizione dell'art. 24, c. 1 della legge n. 223/91 si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'art. 4 c. 9 della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura entro 120 giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo art. 4 c. 9";
f) che il GI rientrava nel novero dei lavoratori da licenziare, una volta esaurite le operazioni di smobilizzo, dell'attività terminate nel giugno 1992, e che pertanto il suo licenziamento andava riferito all'originario provvedimento di licenziamento collettivo, sicché non vale opporre l'insussistenza del requisito occupazionale riferito al momento in cui il licenziamento del GI diventava efficace, dovendosi piuttosto aver riguardo - nel caso di specie - al momento in cui la procedura di dismissioni aveva avuto inizio. Avverso detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidalo ad un unico motivo cui resiste l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISONE
Con l'unico motivo di ricorso l'istituto ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale, pur dando atto che nell'elenco dei lavoratori oggetto del licenziamento collettivo trasmesso all'Inps a seguito del completamento della procedura di cui alla legge n. 223/91 non era ricompreso il nome del GI, e che nell'accordo dell'agosto 1991 non si faceva alcun cenno ai lavoratori mantenuti in servizio per, le sole attività di smobilizzo, aveva ciononostante ritenuto di accogliere la domanda sul presupposto che il licenziamento, pur non essendo stato intimato per iscritto era pur sempre da ricondurre all'unico licenziamento collettivo originario. In tal modo - secondo il ricorrente - risulta violato l'art. 24, c. 1 cit., il quale impone l'osservanza di una procedura sindacale e amministrativa da parte del datore di lavoro che ha l'onere di procedere ai mutamenti organizzativi nell'arco di 120 giorni.
Il ricorso non è fondato.
Conviene premettere che, secondo l'art. 7, c. 1 della legge, 23/7/1991, n. 223, i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, c. 1, hanno diritto ad un'indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori ultra quarantenni, e a trentasei mesi per gli ultra cinquantenni.
L'importo dell'indennità di mobilità è pari - per i primi dodici mesi - all'intero trattamento straordinario di integrazione salariale che essi hanno percepito o sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto, mentre dal tredicesimo al trentaseiesimo mese essa è pari all'80% del predetto trattamento.
La legge ha introdotto una nuova prestazione di disoccupazione denominata indennità di mobilità alla quale, in base alle disposizioni appena citate, hanno titolo i lavoratori, operai, impiegati e quadri (con esclusione, quindi, di dirigenti e apprendisti) assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i quali si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) che siano collocati in mobilità, secondo la procedura minutamente disciplinata dall'art. 4, essendo già dipendenti da imprese - escluse quelle edili - ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale.
In proposito. assume rilievo essenziale l'inserimento dei lavoratori in apposite liste compilate dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione (art. 6, c. 1);
b) che siano licenziati "per riduzione di personale" derivante da riduzione o trasformazione di attività o di lavoro da impresa non edile con più di quindici dipendenti, ovvero per cessazione dell'attività dell'impresa stessa (art. 16, comma 1^), in applicazione della nuova normativa introdotta dall'art. 24;
c) che siano in possesso di un'anzianità aziendale complessiva di almeno dodici mesi, derivante da un rapporto di lavoro non a termine, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni.
Orbene la questione posta dal ricorrente riguarda essenzialmente la prima delle tre situazioni appena ricordate. Sostiene infatti l'Inps che, non avendo la società, al momento di cessare l'attività, intimato formalmente, per iscritto, il licenziamento ai quattro dipendenti (tra i quali, il GIo) destinali alle operazioni di "smobilizzo", ne' avendo inserito i nominativi dei medesimi lavoratori nelle liste di mobilità- il successivo licenziamento riguardante l'intimato dev'essere qualificato come "individuale" e come tale improduttivo degli effetti desiderati dalla controparte. La censura prefigura - anche se in termini non espliciti - una violazione di legge la quale, per sua natura, non potrebbe sfuggire allo scrutinio di questa Corte.
Conviene allora precisare che ai sensi dell'art. 4 c. 3 della legge n. 223 del 1991 - come modificato dall'art. 1 c. 1 del D.lgs.
26.5.l997, n. 151 alla comunicazione che il datore di lavoro e tenuto a rivolgere alle associazioni di categoria per l'apertura delle procedure di consultazione per la dichiarazione di mobilità, "va allegata copia della ricevuta del versamento all'Inps, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, c. 4 (pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, somma ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, c. 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale).
Orbene, una tale previsione potrebbe far pensare che, ove un adempimento del genere - chiaramente diretto a fornire la provvista necessaria per il successivo intervento dell'Ente previdenziale - non sia stato compiuto con riferimento allo specifico lavoratore, ciò costituirebbe un ostacolo insuperabile al riconoscimento dell'indennità di mobilità.
Senonché una tale affermazione risulta smentita dalla interpretazione "autentica" che lo stesso legislatore ha successivamente fornito della disposizione appena citata;
interpretazione coerente, del resto, con il principio di "automaticità" tipico delle prestazioni aventi natura previdenziale o assistenziale. Dispone, infatti, l'art. 8, c. 8 del d.l. 20.5.1993, n. 148, convertito nella legge 19.7.1993, n. 236, che "il mancato versamento delle mensilità alla gestione dei servizi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9.3.1988, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui all'art. 4, c. 3 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 13.7.1991, n. 223". Altrettanto infondata è la doglianza "espressa" dell'Istituto ricorrente nella parte in cui ritiene di dover "isolare" il licenziamento del GI dal contesto dei licenziamenti collettivi riguardanti tutti gli altri dipendenti dell'impresa la cui cessazione era ormai irreversibilmente decisa.
In base alla corretta ricostruzione operata dal Tribunale, rispetto a tale cessazione i cui termini erano nettamente prestabiliti nell'accordo sindacale conclusivo della procedura di mobilità regolarmente svolta dalla società con l'interlocutore sindacale, il licenziamento del GI - certamente deliberato contestualmente alla soppressione di tutti i rapporti di lavoro - si connotava, rispetto a tutti gli altri licenziamenti collettivi, in quanto sottoposto ad un termine di efficacia futuro, ma certo, coincidente con l'esaurimento delle (necessarie), operazioni di "smobilizzo" definitivo dell'azienda.
Una tale conclusione vale a superare, anche l'ulteriore rilievo del ricorrente secondo cui in nessun caso un licenziamento operativo oltre l'arco temporale dei 120 giorni prefissato dall'art. 24, c. 1 della legge n. 223 del 1991 potrebbe mai essere qualificato come
"collettivo" secondo la nozione ormai ontologica ricavabile dalla nuova disciplina dettata in attuazione della direttiva comunitaria n. 75/129/CEE (modificata dalla direttiva n. 92/56/CEE e successivamente "codificata" dalla direttiva n. 98/59/CEE). L'assunto non ha alcun pregio dal momento che l'art. 8, c. 4 della legge n. 236 del 1993 cit. (che rispetto alle citate direttive non si pone in dissonanza), ha chiarito chela disposizione dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991 "si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'art. 4, c. 9 della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura entro 120 giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo art. 4, c. 9". Ne consegue che deve ritenersi "collettivo" anche il licenziamento destinato a produrre effetto oltre quel termine, sempreché anche questo effetto "ritardato" risulti condiviso nell'intesa con le organizzazioni sindacali raggiunta, in esito al procedimento di mobilità previsto dall'art. 4 ult. cit. (in senso non difforme, cfr. Cass., 25.10.2000, n. 14079, che, in assenza di un tale accordo sul punto, ha invece escluso la computabilità - ai fini del novero indicato dall'art. 24, c.
1 - del licenziamento destinato ad operare sul rapporto oltre il predetto arco temporale dei 120 giorni, per esclusiva scelta del datore di lavoro).
Premesse queste notazioni in punto di diritto, la soluzione della questione resta affidata all'interpretazione dell'accordo intervenuto tra la società datrice di lavoro A.R.B. e le organizzazioni sindacali, compito questo riservato al giudice di merito il quale vi ha ottemperato senza incorrere in vizi logici ne' giuridici. In proposito si osserva che il Tribunale di Bergamo ha sottolineato due dati inequivocabili ricavali dalla documentazione prodotta: da una parte, il fatto che il GI faceva parte dell'elenco dei lavoratori in forza nell'azienda, ed era comunque segnalato fra le unità che sarebbero state licenziate a causa della cessazione dell'attività produttiva.- dall'altra il fatto che l'azienda aveva segnalato la prosecuzione della propria attività - limitatamente allo smobilizzo - da effettuarsi con 4 unità (tra cui il GI) implicitamente evidenziando, in tal modo, che la cessazione del lavoro di detti dipendenti - peraltro già licenziati - sarebbe avvenuta in un periodo successivo.
Nella prima comunicazione inviata all'Inps - riferisce ancora il Tribunale - la società affermava che il licenziamento riguardava tutti i lavoratori in forza ad eccezione di 4 unita che sarebbero state trattenute per il tempo necessario allo smobilizzo delle attività, richiamando il testo dell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali;
e nei successivi chiarimenti trasmessi all'Ufficio regionale del lavoro (in attuazione dell'art. 6 della legge n. 223 del 1991 mirante precipuamente a consentire la formazione delle liste di mobilità) l'azienda aveva esplicitato che gli operai, ancora in forza, erano utilizzati esclusivamente per le operazioni di chiusura, con ciò ribadendo la decisione presa di licenziare tutti i dipendenti senza eccezioni.
Attraverso questa ricostruzione la sentenza impugnata è pervenuta alla coerente conclusione che ha individuato nel primo accordo del 1991 la fonte di tutti i licenziamenti collettivi, compreso quello riguardante il GI, laddove il successivo accordo del 1992 aveva il solo scopo di precisare l'operatività del (già deliberato) licenziamento, ponendosi quindi, quale mero atto ricognitivo di una decisione già in precedenza perfezionata con l'accordo sindacale. Per le esposte considerazioni il ricorso va respinto con attribuzione delle spese del presente giudizio a carico dell'Istituto ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l'Inps alle spese del presente giudizio pari a L. 21.000=, oltre L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001