Sentenza 14 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di formalità della querela, l'onere della indicazione dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 337, comma terzo, cod. proc. pen. è correttamente adempiuto, con riferimento alle società di capitali, con la mera indicazione della legale rappresentanza, essendovi implicito il riferimento alla legge come fonte della stessa, mentre non è necessaria l'indicazione della norma statutaria o della delibera che conferisca tale potere, considerato che l'esercizio del diritto di querela, ancorché atto di straordinaria amministrazione, rientra "naturaliter" tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità di specifico o apposito mandato. Ne deriva che non è necessaria la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo, la quale deve al contrario presumersi fino a contraria dimostrazione.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: non sussiste nel caso in cui si denunci una generica inadempienza contrattualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di diffamazione l'imputazione ad una società commerciale di una generica inadempienza contrattuale, trattandosi di un'affermazione che non contiene una carica dispregiativa, tale da essere avvertita nel comune sentire come espressione della volontà di offendere la reputazione dell'ente commerciale destinatario dell'affermazione. (Fattispecie in cui due professionisti avevano inviato una e-mail a più persone con cui avevano giustificato la cessazione del rapporto professionale con una società "per inadempienze contrattuali della committente" - Cassazione penale sez. V - 16/10/2019, n. 4448. Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2006, n. 19368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19368 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 14/02/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 304
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo - Consigliere - N. 020693/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NI CO, N. IL 29/08/1965;
avverso SENTENZA del 10/11/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. G. F. VIGLIETTA che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
udito l'avv. COCCO G., difensore di P.C., che ha richiamato la memoria in atti;
udito l'avv. CIOTTI S. P., in sost.ne dell'avv. G. Corrias Lucente per gli imputati, che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
IN AD e UR EZ, giornalista il primo e direttore il secondo del quotidiano "La Repubblica", furono rinviati a giudizio per rispondere entrambi di diffamazione aggravata a mezzo stampa con riferimento a un articolo pubblicato sul predetto giornale il 05/02/1999 con il quale si dava notizia di indagini in corso a carico di numerose società calcistiche di serie A e B, con riferimento a "contratti in nero" false fatturazioni nella compravendita dei giocatori, conseguenti falsità in bilancio. La querela fu presentata da IN MA, presidente del "IA LC s.p.a.", che ritenne, appunto diffamata da notizie non rispondenti al vero la sua "squadra".
L'articolo in particolare dava notizia di operazioni della Guardia di Finanza tese al recupero di "scritture segrete", nascoste nelle casseforti di AZ, MI, AP, RA e IA. Per quanto riguarda tale ultima squadra, l'attenzione degli operanti, secondo l'articolo, era stata attratta dalla cessione da parte della AZ del giocatore EN IO.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 11/03/2003 dichiarava NI e UR colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li condannava a pene ritenute di giustizia, oltre al risarcimento in solido del danno alla costituita P.C. (la società "IA", appunto).
La Corte di appello di Roma, con sentenza 10/11/2004, in parziale modifica della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del UR per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela e ha confermato nel resto. Ricorrono per Cassazione i difensori dello IN, articolando tre censure.
A) violazione di legge processuale e illogicità di motivazione in relazione agli artt. 129, 337, 422 e 507 c.p.p.. La Corte romana ha erroneamente disatteso le censure relative alla procedibilità dell'azione penale con riferimento alla valida proposizione della querela. Il principio del favor querelae non è più, nel codice vigente e stante il dettato dell'art. 529 cpv. c.p.p., applicabile. È noto che chiunque abbia intenzione di far valere un diritto in giudizio ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione. Tale onere, per quel che riguarda la querela, va adempiuto nel momento della sua presentazione. Per quanto riguarda le querele proposte nell'interesse di enti, associazioni ecc, poiché l'art. 337 c.p.p. pretende che nell'istanza sia indicata la fonte dei poteri di rappresentanza, è necessaria la indicazione della delibera o dell'articolo dello statuto che tale potere conferisce. La Corte di appello ritiene che tale potere appartenesse al IN, in quanto presidente e legale rappresentante, ma non fornisce la indicazione della fonte di tale potere. La Corte di merito cade in errore in quanto identifica la carica con la fonte dei poteri di rappresentanza che consiste nell'atto che ha investito il querelante, attribuendogli legittimazione a proporre querela. Già dunque sotto il profilo formale dunque la sentenza è manchevole. Ma anche sotto l'aspetto sostanziale la pronunzia è errata. Secondo il cc al presidente o al legale rappresentante non competono poteri di straordinaria amministrazione, che sono riservate al Consiglio di amministrazione. Ebbene, nonostante la inoppugnabilità di tali principi, il procedimento si è snodato attraverso alcune attività non consentite volte palesemente a sanare un originario difetto di procedibilità:
così in udienza preliminare, ai sensi dell'art. 422 c.p.p., e in dibattimento, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., sono stati acquisiti il verbale del C.d.A. del "IA LC" del 03/06/1994, lo statuto e altro verbale del 09/06/1994. La Corte di appello non avrebbe dovuto fare uso di tali atti in quanto assunti dopo la presentazione della querela. In ogni caso, le predette delibere smentiscono, non confermano, la legittimazione di IN MA. Invero da esse si evince che il C.d.A., ai sensi dell'art. 19 dello statuto, dispose di conferire all'amministratore unico, temporaneamente nominato, i predetti poteri stante la sospensione dalla carica del presidente (erroneamente la Corte territoriale scrive della semplice previsione della sospensione). Per altro non risulta alcun verbale recante la cessazione della sospensione del IN. Sotto altro aspetto, la Corte romana ancora sbaglia quando ritiene che nel potere di presentare denunzie, spettante al presidente sia ricompreso anche il potere di proporre querele. La proposizione di querela infatti rappresenta atto di straordinaria amministrazione, mentre la difformità strutturale e funzionale tra querela e denunzia non consente la assimilazione dei due istituti.
B) violazione degli artt. 595 e 51 c.p. e art. 21 Cost.. Secondo la sentenza impugnata l'attività della G.d.F. non avrebbe mai interessato il "IA LC": Viceversa è pacifico che le indagini riguardarono anche il calciatore EN e la squadra (il IA) nella quale egli giocava. Dalla stessa sentenza di appello risulta che al P.M. fu sottoposta notitia criminis a carico del IA appunto per la cessione del EN con conseguente ipotesi di reato (art. 2621 c.c.) per la mancata, adeguata esposizione in bilancio dell'operazione. Ebbene, è noto che, in tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia va valutata con riferimento al contenuto degli atti nel momento in cui vengono a conoscenza del cronista, essendo irrilevanti i successivi sviluppi dovuti alla dinamica processuale. Cosa certa è che il contratto tra AZ e IA, relativo al EN esisteva e che esso fu acquisito a seguito di perquisizione, mentre è del tutto insignificante che la perquisizione sia stata eseguita presso la sede della AZ e non presso quella del IA. Il nucleo essenziale della notizia era vero (anche perché copia del contratto doveva, ovviamente, essere conservata anche presso la sede del IA) e l'informazione errata (perquisizione in Sardegna) era inoffensiva. Infatti, posto che il sequestro vi fu, del tutto irrilevanti appaiono il luogo e le modalità della sua esecuzione. Il contratto - comunque sequestrato - fu oggetto dell'indagine. In ogni caso la Corte di appello non esamina il fatto che l'articolo ha utilizzato toni cauti e non scandalistici, che esso segnala che al centro dell'attività di indagine vi fu la AZ e non il IA e che, quanto alla vicenda del EN, fu messo in evidenza che, allo stato, non potevano formularsi che meri sospetti.
C) ancora violazione degli artt. 595, 51 e 59 c.p.. Risulta che il giornalista apprese le notizie da fonte autorevole e istituzionale, come si evince dal fatto che i nomi dei calciatori oggetto di indagine furono individuati con la precisione che solo una fonte qualificata poteva fornire: dunque le inesattezze marginali non potevano essere riferite a una pretesa colposa inventiva del giornalista. La Corte di merito, per escludere che IN versasse nel convincimento (sia pure errato) della verità della informazione, avrebbe dovuto compiere accurata analisi dell'elemento psicologico, fondandosi su dati obiettivi emergenti dall'articolo e sulle dichiarazioni dell'imputato. Traccia di tale accertamento è del tutto assente in motivazione.
Il 24/01/2006 il difensore della P.C. (IA LC s.p.a.) ha depositato memoria (e conclusioni), con la quale, contrastando l'assunto esposto dal ricorrente, afferma: 1) che i presupposti legittimanti alla presentazione della querela sono indicati (con efficacia meramente ordinatoria) dall'art. 337 c.p.p., comma 2, che prevede la indicazione (ma non la prova) della fonte dei poteri di rappresentanza, 2) che, se si tratta di società di capitali, l'onere è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, rientrando l'esercizio del diritto di querela nei compiti, appunto del legale rappresentante, 3) che, in ogni caso, la questione della veridicità della fonte è qaestio facti, 4) che paradossalmente il ricorrente si duole della attività di accertamento posta in essere dal G.U.P. e dal Tribunale, attività volta a supplire non una carenza mostrata dalla P.C. (per la quale, come si è detto, è sufficiente la indicazione della fonte della rappresentanza), ma dell'imputato, che ha l'onere, se disconosce la esistenza di detta fonte, di fornirne la prova, 5) che comunque il giudicante ha sempre (e indipendentemente dalla condotta processuale delle parti) il potere di integrare la prova (anche, evidentemente, per quanto riguarda la sussistenza di condizioni di procedibilità), 6) che la legittimazione a proporre querela può essere attribuita, anche in modo permanente, ad un AD e che a tale attribuzione si è fatto luogo nella seduta C.d.A. del 22/07/1992, volontà ribadita il 03/06/1994, quando si riconobbe anche al vicepresidente l'esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma congiunta col presidente, in vista di una eventuale sospensione di quest'ultimo dalla carica, 7) che la mancanza di espresso riferimento al potere di presentare querela (accanto a quello di presentare denunzia) è comunque superato dal - ricordato - conferimento di potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, 8) che comunque non può ritenersi correttamente esercitato il diritto di cronaca (neanche sub specie di esercizio putativo) per mancanza del requisito della verità, non corrispondendo al vero, come evidenziato in sentenza, che la s.p.a. IA LC era stata inquisita (insieme con AZ, MI ecc.), atteso che la Corte di appello fa preciso riferimento agli atti di un proc. pen. (n. 9389/1998) nei quali in nessun modo risulta coinvolta la società del IN e che è risultato falso che in "casseforti segrete" esistenti presso la sede della predetta s.p.a. fossero custoditi contratti o scritture riservate, 9) che non correttamente nel ricorso viene indicata come notitia criminis la mera ipotesi avanzata dalla G.d.F., atteso che mai i dirigenti del IA sono stati iscritti nel registro degli indagati per tali fatti e che comunque non è certamente neutra la notizia (falsa) di una perquisizione eseguita presso la sede del IA LC, ma, come scrive la Corte romana, costituisce un tassello di una ricostruzione giornalistica arbitraria e fantasiosa, 10) che il riferimento a una fonte autorevole è errata e fuori luogo, atteso che la sentenza impugnata pone in evidenza come il giornalista abbia appreso le notizie da voci correnti negli ambienti giudiziari e non abbia sottoposto dette informazioni a penetranti controlli (come gli impone la giurisprudenza di legittimità).
Il ricorso merita rigetto;
il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
La prima censura è infondata. Invero, per quanto riguarda la querela sporta dal legale rappresentante di una società di capitali, l'onere - stabilito dall'art. 337 c.p.p., comma 3 - dell'indicazione specifica della fonte dei poteri è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché essa comporta l'implicito riferimento alla legge quale fonte stessa, ne' può pretendersi l'indicazione della norma statutaria che, eventualmente, li limiti. Insomma l'art. 377 c.p.p., comma 3, ai fini della riferibilità di una querela ad una persona giuridica, si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto: tale veridicità pertanto deve presumersi fino a contraria dimostrazione (ASN. 199701131-RV 206900). Invero compete ei qui negat dimostrare la mancanza della (asserita) rappresentanza.
E questo anche perché l'esercizio del diritto di querela rientra naturaliter tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità alcuna di specifico mandato. In particolare, ai sensi degli articoli 2384 e 2487 c.c., gli amministratori, che hanno la rappresentanza di una società di capitali, possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo); gli stessi possono, dunque, anche curare la presentazione di un atto di querela a tutela dell'immagine della società, trattandosi certamente di attività funzionale al raggiungimento degli scopi sociali (ASN. 199903549- 212764). Dunque, non solo l'esercizio del diritto di querela, ma anche per quel che riguarda, ad esempio, la costituzione di parte civile, la capacità di stare in giudizio in nome e per conto di una società, devono ritenersi attribuite al rappresentante legale della stessa i relativi poteri;
invero al predetto soggetto spetta la correlata legittimazione formale ad esercitare nel processo i diritti conseguenti, tra i quali, tra gli altri, quello di chiedere, con querela o denunzia, l'intervento della AG e conseguentemente quello di conferire al difensore il mandato ad esercitare, ai sensi dell'art. 100 c.p.p., comma 3, lo ius postulandi, mediante la procura alle liti.
La prospettiva suggerita dal ricorrente va dunque esattamente rovesciata in quanto, in mancanza di un esplicito e specifico divieto da parte dell'assemblea di una società di capitali, l'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra tra i compiti del rappresentante legale e non richiede un apposito e specifico mandato (ASN 19930991-RV 196432). Quanto al fatto che la Corte cagliaritana ha ritenuto di dover accertare essa stessa la sussistenza di tali poteri in capo al IN, trattasi, per quanto sopra detto, di attività ultronea, ma certo non vietata, atteso che è stato ritenuto (ASN 200241227-RV 223190) che possa essere successiva addirittura la identificazione della persona che propone la querela (il che costituisce certamente un plus rispetto all'accertamento della sussistenza dei poteri in capo a tale persona) ex art. 337 c.p.p., comma 4, da parte dell'autorità che la riceve.
Quanto al fatto che IN, nel momento in cui presentava la querela, fosse stato in realtà privato di tale potere dall'organo deliberativo della società, trattasi di quaestio facti adeguatamente affrontata e risolta dal giudice di merito e che non può essere riproposta in questa sede.
La censura sub B) è infondata. Si apprende dalla sentenza impugnata (e il ricorrente non lo nega) che l'articolo pubblicato sulla Repubblica dava notizia di una perquisizione eseguita presso la sede del "IA LC" ad opera della Guardia di Finanza, che sarebbe andata alla ricerca di "carte" custodite in "casseforti segrete". Ebbene dalla medesima sentenza si apprende che detta perquisizione non vi fu, che dunque alcun contratto "al nero" fu rinvenuto e che neanche fu costata la esistenza di "casseforti segrete". Non può ritenersi equivalente a tale dato quello in base al quale, nel corso di perquisizione eseguita presso diversa società calcistica, fu sequestrato un contratto che vedeva tra i contraenti il "IA LC". E ciò per la evidente ragione che la portata denigratoria della notizia non consiste, ovviamente, nel fatto che un contratto tra IA e AZ fosse stato stipulato, ma nel fatto che la condotta degli amministratori di una società calcistica avesse richiamato l'attenzione degli inquirenti, tanto da indurli a disporre ed eseguire perquisizioni, nel corso delle quali sarebbero stati scoperti rapporti "al nero" documentati in scritture custodite con particolari modalità. Non è dunque sostenibile che il "nucleo essenziale" della notizia corrispondesse la vero. Pertanto qualsiasi discorso sui futuri (e non prevedibili da parte del cronista) sviluppi della vicenda giudiziaria appare fuori luogo, in quanto è la "notizia base" (la perquisizione e il rinvenimento di carte compromettenti) a non esser vera e dunque nessun rilevo possono avere i futuri "sviluppi" di tale notizia. Quanto ai (pretesi) toni cauti, è noto che non basta certo il ricorso a espressioni dubitative, allusive o insinuanti per depotenziare la carica diffamatoria di una notizia, per altro non vera (cfr, tra le altre, ASN 199208848-RV 191621).
Parimenti infondata è la censura sub C) non potendo certamente la infondatezza della notizia essere giustificata sulla base della (pretesa per altro) autorevolezza della fonte dalla quale essa è stata attinta. Invero, non trattandosi di articolo pubblicato nella forma dell'intervista, è certamente il giornalista che si assume la responsabilità delle notizie che riporta. Sullo stesso dunque grava l'onere di verificare la fondatezza delle notizie stesse, senza che possa valere quale esimente la oggettiva credibilità della fonte (per altro neanche rivelata nel caso di specie) dal quale egli le avrebbe attinte.
Il ricorrente va anche condannato al ristoro delle spese sostenute in questo grado dalla P.C., che si determinano e liquidano in complessivi 2.000,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.000,00. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006