Sentenza 11 luglio 2005
Massime • 1
Sussiste la legittimazione dell'amministratore delegato di una società di capitali - al quale sia conferita dallo statuto la legale rappresentanza della società e la facoltà di promuovere le istanze giudiziarie utili per il raggiungimento degli scopi sociali - all'esercizio del diritto di querela, considerato che la presentazione di una querela costituisce certamente atto funzionale al raggiungimento degli scopi della società e che essa rientra tra i compiti del legale rappresentante della società senza necessità di specifico ed apposito mandato, in quanto gli amministratori che hanno la rappresentanza di una società di capitali possono, ai sensi dell'art. 2384 cod. civ., compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo, con la conseguenza che è rilevante, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite al legale rappresentante di una società di capitali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2005, n. 46806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46806 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato LU - Presidente - del 11/07/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1709
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 002503/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SERIST SPA;
contro
GI GI, (N.Q.) nato il [...];
contro
SA GI, nato il [...];
RA AN, nata il [...];
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
udito il Pubblico Ministero in persona della Dottoressa ES LI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile avvocato Capoluongo Umberto, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore degli imputati avvocato Iannaccone Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Tribunale di Monza, con sentenza pronunciata in Camera di consiglio il 15 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 469 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere
contro
OS LU, direttore del giornale Cittadino, ed DA NN, articolista, per violazione degli articoli 57 e 595 c.p. il primo e 595 c.p. la seconda, perché l'azione penale contro di loro per un fatto del 21 marzo 1998, non avrebbe potuto essere esercitata per difetto di querela. Il Tribunale in particolare riteneva che OR AR, il quale aveva sottoscritto la querela, fosse privo dei relativi poteri perché il potere di querelarsi, che rientra tra quelli di straordinaria amministrazione, non competeva all'amministratore delegato, al quale era deputata la ordinaria amministrazione, ma al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Inoltre la successiva delibera di ratifica dell'operato del IO era ritenuta non valida perché si trattava di un documento privo di sigla e di repertorio notarile.
Avverso tale sentenza proponeva appello la parte civile, ma l'impugnazione veniva convertita dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15 ottobre 2004, in ricorso per Cassazione, essendo la sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 c.p.p., inappellabile.
Con l'atto di impugnazione, qualificato ricorso per Cassazione, la parte civile ha contestato la sentenza del Tribunale di Monza che aveva ritenuto la carenza dei poteri per proporre querela di IO AR per le seguenti ragioni:
a) il dottor IO era titolare del potere di querelarsi perché era amministratore delegato della società e dallo statuto risulta tra l'altro che aveva il potere di rappresentare la società in qualsiasi causa e/o procedura civile, penale ed amministrativa attiva e passiva;
b) la proposizione di querela, ancorché lo si voglia giudicare atto di straordinaria amministrazione, appartiene alla competenza dell'amministratore delegato, come affermato anche dalla più recente giurisprudenza civile e penale;
c) la successiva ratifica non può essere ritenuta invalida, perché è stata prodotta una copia della stessa, come la normativa in materia societaria consente ed è sempre possibile acquisire l'estratto autentico del documento de quo. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dalla Serist s.p.a. in persona di AR IO sono fondati.
È necessario in primo luogo rilevare che il IO ha presentato querela
contro
LU OS e NN DA qualificandosi amministratore unico e legale rappresentante della Serist Servizi Ristorazione srl società cancellata dal registro delle imprese il giorno 8 settembre 1997, e, quindi, in epoca precedente alla pubblicazione dell'articolo ritenuto diffamatorio.
In realtà la parte lesa del delitto di diffamazione contestato a DA e OS era la Serist Servizi di Ristorazione s.p.a., della quale era amministratore e legale rappresentante sempre AR IO.
È del tutto evidente che la querela è stata presentata nell'interesse di quest'ultima società anche per il riferimento esplicito all'articolo ritenuto diffamatorio, e non nell'interesse di una società non più esistente.
Si è trattato all'evidenza di un errore materiale tale da non inficiare la validità della querela.
Inoltre bisogna considerare che il Consiglio di amministrazione proprio della Serist Servizi di Ristorazione s.r.l. ed il Presidente di tale organo, con delibera del 28 maggio 1999, hanno ratificato l'operato del IO, precisando altresì che il Dottor IO, in forza dello Statuto sociale articolo 25, ha la rappresentanza legale - della s.p.a. Serist - con i poteri di promuovere in giudizio ogni difesa della società.
Tale ratifica era perfettamente rituale perché la produzione di copia fotostatica del documento è ammissibile, essendo facilmente acquisibile l'estratto autentico dello stesso.
Quanto al merito del problema posto dalla sentenza di primo grado si rileva che l'esercizio del diritto di querela rientra tra i compiti del legale rappresentante della società senza necessità di specifico ed apposito mandato: invero gli amministratori che hanno la rappresentanza di una società di capitali possono ai sensi degli articoli 2384 e 2487 c.c. compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo, non essendo d'altro canto dubitabile che la presentazione di una querela a tutela dell'immagine della società costituisca atto funzionale rispetto al raggiungimento degli scopi di quest'ultima (Cass. 18 settembre 1991, n. 0 9714 e Cass. 8 maggio 1997 n. 0 4081). Il riferimento agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - questi ultimi sarebbero riservati al consiglio di amministrazione e tra essi rientrerebbe il potere di proporre querela -, sul quale ha molto insistito il giudice di primo grado, è superato dalla giurisprudenza più recente, essendo, invece, importante verificare in concreto quali poteri e facoltà siano conferite al legale rappresentante della società di capitali.
Ebbene con specifico riferimento al caso in esame va puntualizzato che è certo, perché risulta dai documenti prodotti e segnatamente dallo statuto della s.p.a. Serist, che il IO, nella sua qualità di amministratore delegato, avesse la legale rappresentanza della società; a ciò aggiungasi che espressamente gli era stata conferita dallo Statuto articolo 25 la facoltà di rappresentare in qualsiasi causa e/o procedura civile, penale, ed amministrativa attiva o passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ovvero a collegi arbitrali, rituali e/o irrituali ed in qualsiasi sede, stato e grado di giudizio nonché costituirsi parte civile a nome della società in qualsiasi procedura penale.
Quindi non vi può essere alcun dubbio che al IO fosse stata conferita la ampia facoltà di promuovere le istanze giudiziarie ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali, e tra le istanze giudiziarie certamente rientra anche la querela (vedi per i concetti espressi Cass. 9 febbraio 1999, n. 3549, P.M. in procedimento Pucciarelli).
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata, che si fonda su erronei presupposti, deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso. Le spese sostenute dalla parte civile e relative a questo grado del giudizio saranno liquidate dal Giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Monza per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005