Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
Il reato di falso materiale in titoli di credito si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso del titolo, ossia quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi (Fattispecie relativa a presentazione di falsi titoli di credito presso una banca per ottenere l'apertura di una linea di credito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 40913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40913 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
409 13 / 10 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/10/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANDREA COLONNESE Presidente - SENTENZA Dott. N. 1589 Dott. VITO SCALERA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI - Consigliere - N. 28658/2010
Dott. MAURIZIO FUMO - Rel. Consigliere -
- Consigliere -Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RU LO N. IL 22/03/1964
avverso l'ordinanza n. 1180/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del
28/04/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
_ lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. F: Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva quanto segue. Il TdR di Roma, con provvedimento del 28.4.2010, ha confermato l'occ emessa a carico di SS IE, sottoposto a indagine con riferimento ai seguenti delitti: A) art 416 commi I II III, art 4 L 146/06, B), C), D) E) artt. 491 in relaz. 476, 482 cp, F), G) artt. 48,110, 479 cp Al SS si addebita di aver promosso e diretto un'associazione criminosa dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti concernenti il confezionamento di falsi titoli di credito esteri e la loro commercializzazione.
I titoli venivano ceduti, dietro corrispettivo, a persone consapevoli della loro falsità, le quali si proponevano di utilizzarli per operazioni bancarie e societarie. Inoltre il
SS e i suoi complici, secondo la ipotesi di accusa, avrebbero indotto in errore il notaio Giuliani Cesare Felice che avrebbe attestato l'intervenuto aumento di capitale della AM RL e della BP NT RL a seguito di conferimento di titoli obbligazionari esteri sovrastimati sulla scorta di perizie giurate, contestualmente esibite.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce:
1) violazione dell'art 491 cp e dell'art. 273 cpp., atteso che trattandosi comunque di falsità in scrittura privata, sia pure trattata quoad poenam come un atto pubblico, per la perfezione del reato è necessario l'uso dell'atto. Per uso però non può intendersi la cessione del falso atto al presunto committente dello stesso in quanto l'atto deve essere effettivamente uscito dalla sfera di disponibilità degli autori del falso. Nel provvedimento impugnato si ipotizza semplicemente l'utilizzo dei falsi titoli, ma nessun serio accertamento è stato esperito in tal senso. Invero si accenna a probabili complicità di funzionari di banca, ma nulla di concreto risulta, allo stato, essere accertato. Tranne l'UBS di Ginevra, poi, neanche risultano individuati gli istituti di credito presso i quali gli effetti sarebbero stati presentati. Ma anche per quel che riguarda la predetta banca svizzera, nessun accertamento diretto risulta essere stato effettuato e l'unica traccia indiziaria consiste nel contenuto di intercettazioni. Manca dunque la certezza della sussistenza di gravi indizi in ordine al reato de quo. Detto reato può certamente presentarsi anche nella forma del tentativo, ma, in tal caso, non sarebbe possibile, non consentendolo i limiti edittali, la emanazione di provvedimento cautelare.
2) violazione degli artt. 48 e 479 cp, atteso che il notaio Giuliani non ha in realtà redatto un atto falso, ma un atto genuino. Egli ha attestato ciò che in sua presenza è avvenuto ed è stato dichiarato. Sul contenuto delle perizie giurate il notaio non deve esercitare alcun sindacato. Il fatto di cui l'atto è destinato a provare la verità è, nel caso in esame, l'aumento di capitale. Il valore di mercato dei titoli conferiti non costituisce oggetto di accertamento (e quindi di attestazione) da parte del P.U.
3) violazione dell'art. 416 cp in relazione agli artt. 274 e 275 cpp, atteso che l'ipotesi di accusa trova riscontro solo nel contenuto delle intercettazioni. Le conversazion intercettate, tuttavia, non sono né numerose, né univoche, né tutte provenienti dagli indagati. Non risultano in tal modo rispettati i rigorosi limiti che la giurisprudenza di legittimità ha posto per il valido utilizzo delle stesse. Il TdR poi neanche si pone il problema della distinzione tra il concorso nei singoli reati e la esistenza di una stabile associazione,
4) violazione degli artt. 274 e 275 cpp sotto il profilo delle esigenze cautelari, atteso che del tutto arbitrariamente il TdR traccia un quadro allarmante della personalità del
SS. Lo stesso ha invero riportato alcune pregresse condanne, ma si tratta di fatti risalenti e per di più relativi a ipotesi depenalizzate. Né valore assorbente o comunque sintomatico possono assumere i cc.dd., "precedenti di polizia", sulla scorta dei quali il Collegio cautelare costruisce addirittura l'ipotesi che il SS abbia fatto "una scelta di vita criminale", laddove è emersa la prova della cessazione dei rapporti tra il predetto e i coindagati. Anche per quel che riguarda il criterio di proporzione che deve guidare il giudice nella scelta in concreto della misura cautelare, la motivazione è del tutto sganciata da qualsiasi dato fattuale. Il TdR scrive di assoluta inaffidabilità del SS, soggetto che sarebbe "disinvoltamente portato alla menzogna", ma tale assunto non si fonda su concrete emergenze procedimentali. Per altro la possibilità di concessione di arresti domiciliari viene esclusa anche sulla base della considerazione che, in tale condizione, egli potrebbe procurarsi strumenti per comunicare con l'esterno, ignorando volutamente il TdR che ben possono essere impartite prescrizioni per evitare tale eventualità.
Ad oggi, per altro, il SS non ha tenuto alcuna condotta contrastante con le prescrizioni cautelari a lui imposte. La prima censura è manifestamente infondata
Il reato di falso materiale in titoli di credito si consuma nel momento in cui si fa per la prima volta uso del titolo, e cioè quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici all'esterno nei confronti dei terzi, come avviene nel caso in cui venga presentato ad un istituto bancario per lo sconto
(ASN 200303925-RV 224275).
Il principio non cambia se il titolo viene depositato per ottenere l'apertura di una linea di credito, appunto, in un istituto bancario.
Invero il concetto di utilizzo è quanto mai ampio e comprensivo;
esso è sinonimo di impiego della res secondo la sua natura, sfruttamento, messa in opera allo scopo di conseguire un utile risultato,messa a profitto ecc.
Così è avvenuto, secondo la ipotesi sub C) presso l'UBS di Ginevra a favore di tali
LI IZ, D'IN AR e D'IN IB, così è avvenuto presso altre banche in via di individuazione a favore di soggetti diversi dai precedenti. Che tali fatti siano stati ricostruiti attraverso il contenuto di conversazioni intercettate non appare rilevante, nella fase delle indagini, ai fini della gravità del quadro indiziario.
よ Anticipando quel che si dirà a proposito della censura sub 3), va immediatamente chiarito che il contenuto delle conversazioni intercettate non costituisce affatto indizio minore rispetto ad altri. Il più delle volte, anzi, proprio dalle informazioni, dalle disposizioni e dalle confidenze che si scambiano -ignorando di essere ascoltati- tanto gli indagati, quanto le vittime e le persone informate sui fatti, è possibile trarre gli elementi più "concludenti" ai fini di indagine e, in prospettiva, quelli più significativi per il futuro utilizzo dibattimentale.
Né appare dirimete il fatto che non tutte le conversazioni captate abbiano come protagonisti gli indagati, dal momento che le notizie comunque raccolte a seguito di attività di intercettazione possono essere valutate ai fini indiziari (oltre che probatori), come si desume, da es., da ASN 201021878-RV 2474477.
A ben vedere, sembra che il ricorrente confonda il fatto con la sua prova.
Ritiene insussistente il reato sub C), non perché la presentazione in banca dei falsi titoli non ne costituisca utilizzo (almeno così sembra di comprendere), ma perché le banche (tranne una) non sono state ancora individuate nominatim e perché
l'individuazione dell'UBS, sede di Ginevra, non è avvenuta tramite un contatto diretto degli inquirenti con l'istituto predetto.
E tuttavia, così ragionando, si trascura il fatto che, in fase di indagini preliminari, ci si trova di fronte a una verità (procedimentale) "a formazione progressiva", sicché ciò che va accertato, ai fini della permanenza o della instaurazione di misure cautelari, è se il livello di certezza raggiunto sia tale da giustificare la compressione (massima, intermedia o minima) dello status libertatis dell'indagato.
Nel caso in esame, il TdR pone in chiara evidenza come il contenuto delle intercettazioni abbia trovato riscontro nel corrispondete flusso telematico registrato dalle apparecchiature istallate presso lo studio di commercialista della coindagata
IL Paola, nel sequestro di alcuni banker's draft all'altro coindagato BO Berardo, nell'esito dei servizi di osservazione e pedinamento, nelle dichiarazioni provenienti da terzi.
Neanche la seconda censura appare fondata.
Invero è noto che possono integrare gli estremi della falsità ideologica soltanto le false (o le omesse) attestazioni del PU che abbiano a oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua diretta e personale percezione.
Restano, pertanto, al di fuori della fattispecie criminosa di cui all'art. 479 cp tutte le manifestazioni di giudizio, a condizione però che esse non richiamino espressamente o non postulino, implicitamente ma in modo univoco, attività che si assume essere state realizzate dal PU che procede alla formazione dell'atto pubblico
(ASN 199206018-RV 190482).
Possono poi integrare fattispecie di falso su attestazioni valutative quelle che si fondano su di una materiale e consapevole immutatio veri dei presupposti fattuali sui quali esse si sono venute a innestare (SU, sent. 1827 del 1995, ric. PG in proc. Proietti e altri, RV 200117) ovvero contrastino con parametri valutativi normativamente prestabiliti (ASN 199903552-RV 213366).
I termini della questione non cambiano quando la manifestazione di giudizio non proviene dal PU, ma da un terzo e sia semplicemente stata recepita dal PU (nel caso che occupa, il notaio), vale a dire che, anche nel c.d. falso per induzione, se il PU attesta, recependo altrui dichiarazioni, circostanze oggetto di mera valutazione, la falsa attestazione non sussiste.
Ma, nel caso in esame (contestazioni sub F e G), il notaio Giuliani ha attestato che il capitale sociale è stato effettivamente incrementato e l'attestazione, si assume, è contraria al vero perché sono stati conferiti titoli di nessun valore.
In altre parole: il notaio non ha (semplicemente) attestato -sulla base delle perizie giurate SI e LL che le obbligazioni della brasiliana PETROBAS s.a. valevano 5 milioni di euro (capo F), ovvero 600.000 euro (capo G), ma ha attestato che il capitale della BP NT RL (capo F) e della AM RL (capo G) era stato aumentato.
Il falso per induzione riguarda l'aumento del capitale sociale, non -direttamente- la valutazione dei titoli. Vale a dire che la falsa (nel senso di esagerata) valutazione dei titoli è semplicemente il presupposto del falso per induzione, ma la attestazione del notaio non riguarda il presupposto, quanto piuttosto, per così dire, la sua conseguenza.
Naturalmente -nel prosieguo delle indagini- dovrà verificarsi (se non già fatto) la eventuale ricorrenza (anche) della ipotesi criminosa ex art. 2632 cc.
Va da sé poi che anche la mera, dolosa sopravvalutazione ben potrà essere considerata quale condotta sintomatica o elemento costitutivo di altro reato.
La terza censura è infondata.
Per quel che riguarda la pretesa insufficienza di un quadro indiziario fondato prevalentemente sulle intercettazioni si è già detto e si rimanda a quanto sopra scritto. Dal contenuto di dette intercettazioni (ma non solo) emerge che il SS e i suoi coindagati avevano costituito una struttura malavitosa con divisione di ruoli e compiti. Ciò è adeguatamente illustrato nel provvedimento impugnato (es. il BO, operante in Sud Africa, aveva quantomeno il ruolo di portare in Italia i falsi draft, se non addirittura anche quello di confezionarli, la IL, commercialista, forniva quantomeno la base operativa e gli strumenti materiali per l'attività illecita, ma, si è visto, ella è anche l'autrice di una perizia "gonfiata", il CI, per parte sua, è descritto come l'alter ego del SS.); gli indagati disponevano poi di una base logistica
(appunto lo studio della IL), di macchinari (le comunicazioni avvenivano anche per via telematica), disponevano evidentemente di fondi comuni (o almeno doveva essere necessario operare divisioni e compensazioni di spese, atteso che il BO ad es. viaggiava per trasportare i falsi titoli), avevano un "portafoglio clienti", applicavano un
"tariffario", adottavano un modus operandi costante e collaudato.
Ebbene quelli sopra elencati sono stati, non certo illogicamente, ritenuti dal Collegio cautelare elementi sintomatici della esistenza e della operatività di una societas sceleris. La quarta censura è manifestamente infondata.
Il TdR mette in evidenza, da un lato, la gravità dei fatti accertati, gravità derivante anche dalla loro reiterazione, dall'altro, il fatto che nel novembre 2009 risultano ancora in essere movimenti finanziari relativi ai reati in contestazione, dall'altro, infine, la personalità del SS, che giustamente definisce allarmante, atteso che egli, capo e promotore dell'organizzazione, si presentava, oltretutto, come un ex ufficiale della GdF, attualmente in forza ai servizi segreti, millantando dunque un passato e un ruolo che avrebbero dovuto, a un tempo, intimidire e rassicurare i suoi interlocutori (e futuri acquirenti di falsi titoli).
Il SS, evidenzia il Collegio cautelare, già sottufficiale (e non ufficiale) della GdF
(titolo e funzioni dismessi a seguito di missio inhonesta), oltretutto, ha precedenti per reati, solo in parte depenalizzati, ma anche, ad es. per gravi reati niente affatto depenalizzati, vale a dire per ricettazione.
Gli stessi reati depenalizzati (assegni a vuoto) furono consumati quando egli effettivamente apparteneva ancora alla GdF.
La condotta dell'indagato per altro è stata correttamente ritenuta sintomatica di una
"disinvolta" gestione dei mezzi finanziari. Il ricorrente si legge nel provvedimento impugnato- "ha completamente tralignato" rispetto al ruolo e alle funzioni a suo tempo svolte come appartenete a un corpo di polizia.
Su tali basi il TdR fonda, senza alcun salto logico, senza contraddizioni e senza violare alcuna norma di diritto, il suo giudizio prognostico negativo, descrivendo il SS come un soggetto pericoloso, inaffidabile, animato da intenti truffaldini e dunque meritevole del massimo grado di coercizione in fase di indagini;
e ciò sia per ragioni di tutela delle fonti di prova, sia per scongiurare rischi di reiterazione di condotte criminose.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.-
Si deve procedere alle comunicazioni ex art 94 disp. att. cpp.
PQM
la Corte rigetta m o il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art 94 disp. att. cpp.
域
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 28 ottobre 2010.-
Il presidente- Andrea Colonnese Depositata in Cancelleria
a, Iì 18 NOV. 2010 L'estensore-Maurizio Fumo
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2. my ACA Il Funzionario Giudiziario ANZUISE