Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 1
L'esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato.
Commentari • 2
- 1. Proscioglimento per difetto di condizione di procedibilità: requisiti della querela e procura speciale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Nullità della querela per difetto di legittimazione del querelante e preclusione alla procedibilità penale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2012, n. 16150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16150 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 26/04/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 698
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 44739/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON OR N. IL 09/07/1976;
avverso la sentenza n. 751/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 16.09.2009 il Tribunale di Chivasso dichiarava LI TO colpevole del reato di cui all'art. 388 c.p. - per aver sottratto un escavatore affidato alla sua custodia, sottoposto a pignoramento operato a istanza della creditrice Keronafta Srl in danno della Fimoter Srl, di cui il LI era legale rappresentante - e lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza in data 29.09.2010. Ricorre personalmente il prevenuto, deducendo violazione di legge, per avere la Corte di merito erroneamente disatteso le censure relative alla procedibilità dell'azione penale con riferimento alla proposizione della querela, ritenuta invalida in quanto effettuata dalla legale rappresentante della Società di capitali persona offesa. Assume il ricorrente che, per quanto riguarda le querele proposte nell'interesse di persone giuridiche, la relativa legittimazione compete al Consiglio di Amministrazione, e non al legale rappresentante, salvo che allo stesso non sia stato attribuito specificamente tale potere dallo Statuto o da apposita e speciale delibera: situazione questa non riscontrabile nella fattispecie. La censura è infondata. Per quanto riguarda la querela sporta dal legale rappresentante di una società di capitali, l'onere - stabilito dall'art. 337 c.p.p., comma 3 - dell'indicazione specifica della fonte dei poteri è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché essa comporta l'implicito riferimento alla legge quale fonte stessa. L'esercizio del diritto di querela rientra naturaliter tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità alcuna di specifico mandato. In particolare, ai sensi degli artt. 2384 e 2487 c.c., gli amministratori, che hanno la rappresentanza di una società di capitali, possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo); gli stessi possono, dunque, anche curare la presentazione di un atto di querela.
La prospettiva suggerita dal ricorrente va dunque esattamente rovesciata, in quanto, in mancanza di un esplicito e specifico divieto statutario o assembleare di una società di capitali, l'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra tra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e non richiede un apposito e specifico mandato (ASN 200911074-RV 246885, 200619368-RV 234539, 200317640-RV 224685, 199903744-RV 213526, 199903549-RV 212764, 199701131-RV 206900, 19930991-RV 196432).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2012