TAR Perugia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 80
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Applicazione della clausola penale per ritardato svolgimento dei lavori

    Il Tribunale ha ritenuto che i termini per l'ultimazione dei lavori non fossero decorsi in ritardo, considerando le varianti sostanziali richieste dal Comune, i lavori aggiuntivi di arredo urbano, e i tempi necessari per la stipula e approvazione di tali modifiche, che hanno sospeso o implicitamente prorogato i termini originari. Inoltre, il comportamento del Comune, tra cui la quantificazione della penale in una fase preliminare e il ritardo nell'emissione dell'ingiunzione fiscale, ha dimostrato incertezza sulla pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 80
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 80
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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