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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1543/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4457/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18731/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176201288000008000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100070674201000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100070674201000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100070674201000 IRPEF-ALIQUOTE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100095873759000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100095873759000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100095873759000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110144139732000 CONC.EDILIZIA 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta a quanto depositato nel fascicolo telematico.
Resistente/Appellato: Anche l'appellato si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso RG. n. 4457/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato, chiedendone la sospensione, la sentenza n. 18731/24 della CGT di primo grado di Napoli, Sez. 12, che ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. reg. part. 3706 registro generale 37318 del 18.09.2012 relativo ad IRPEF anno 2005.
Nel ricorso di primo grado il contribuente ha dedotto l'omessa omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione e dell'ipoteca per omessa comunicazione della sua iscrizione.
2.- Il Giudice di primo grado ha considerato il ricorso infondato poiché l'Agente della Riscossione ha dimostrato la regolare notifica degli atti presupposti, rendendo definitiva la pretesa tributaria.
Al riguardo, ha osservato che le relate di notifica delle quattro cartelle sottese nn. 07120100070674201000,
0712010009587375900, e 07120110144139732000 e che la notifica della cartella di pagamento n.
07120100070674201000 è stata eseguita a mezzo posta in data 20.03.2010; la notifica della cartella di pagamento n. 07120100095873759000 è stata eseguita a mezzo posta in data 08.06.2010, con successiva raccomandata informativa;
la notifica della cartella di pagamento n. 07120110144139732000 è stata eseguita a mezzo posta in data 01.10.2011 a familiare convivente. l'intimazione di pagamento n.
07120139005022810000 è stata notificata il 06/04/2013; l'intimazione di pagamento n.
07120139095075316000 notificata il 21/10/2013; l'intimazione di pagamento n 07120149116181645000 è stata notificata il 19/12/2014.
Ha assorbito ogni altra questione.
3.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
a.- illegittimità per omessa notifica dell'iscrizione ipotecaria.
b.- prescrizione e decadenza degli atti sottesi all'iscrizione.
c.- mancanza di motivazione e indicazione del responsabile del procedimento d.- la mancata pronuncia circa i motivi aggiunti proposti avverso la documentazione depositata dall'AdER.
L'AdER non si è costituita in giudizio.
In data 23/06/2025, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia all'istanza cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Dalla documentazione in atti e, segnatamente dalle relate di notifica, depositate in primo grado dalla resistente
AdER, emerge la prova della regolare notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento sottese all'atto impugnato (la notifica della cartella di pagamento n. 07120100070674201000 è stata eseguita a mezzo posta in data 20.03.2010; la notifica della cartella di pagamento n. 07120100095873759000 è stata eseguita a mezzo posta in data 08.06.2010, con successiva raccomandata informativa;
la notifica della cartella di pagamento n. 07120110144139732000 è stata eseguita a mezzo posta in data 01.10.2011 a familiare convivente. l'intimazione di pagamento n. 07120139005022810000 è stata notificata il 06/04/2013;
l'intimazione di pagamento n. 07120139095075316000 notificata il 21/10/2013; l'intimazione di pagamento n 07120149116181645000 è stata notificata il 19/12/2014).
Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso del contribuente decidendo la questione assorbendo le altre, in applicazione del principio della ragione più liquida, che consente al Giudice di dare priorità alle questioni che presentano una soluzione più immediata, evitando così di affrontare questioni più complesse o di difficile accertamento (Cass., Sentenza del 24/08/2022 n. 25198).
In ogni caso, l'omessa impugnazione degli atti presupposti preclude la contestazione di vizi formali e procedurali degli stessi.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4457/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18731/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176201288000008000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100070674201000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100070674201000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100070674201000 IRPEF-ALIQUOTE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100095873759000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100095873759000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100095873759000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110144139732000 CONC.EDILIZIA 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta a quanto depositato nel fascicolo telematico.
Resistente/Appellato: Anche l'appellato si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso RG. n. 4457/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato, chiedendone la sospensione, la sentenza n. 18731/24 della CGT di primo grado di Napoli, Sez. 12, che ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. reg. part. 3706 registro generale 37318 del 18.09.2012 relativo ad IRPEF anno 2005.
Nel ricorso di primo grado il contribuente ha dedotto l'omessa omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione e dell'ipoteca per omessa comunicazione della sua iscrizione.
2.- Il Giudice di primo grado ha considerato il ricorso infondato poiché l'Agente della Riscossione ha dimostrato la regolare notifica degli atti presupposti, rendendo definitiva la pretesa tributaria.
Al riguardo, ha osservato che le relate di notifica delle quattro cartelle sottese nn. 07120100070674201000,
0712010009587375900, e 07120110144139732000 e che la notifica della cartella di pagamento n.
07120100070674201000 è stata eseguita a mezzo posta in data 20.03.2010; la notifica della cartella di pagamento n. 07120100095873759000 è stata eseguita a mezzo posta in data 08.06.2010, con successiva raccomandata informativa;
la notifica della cartella di pagamento n. 07120110144139732000 è stata eseguita a mezzo posta in data 01.10.2011 a familiare convivente. l'intimazione di pagamento n.
07120139005022810000 è stata notificata il 06/04/2013; l'intimazione di pagamento n.
07120139095075316000 notificata il 21/10/2013; l'intimazione di pagamento n 07120149116181645000 è stata notificata il 19/12/2014.
Ha assorbito ogni altra questione.
3.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
a.- illegittimità per omessa notifica dell'iscrizione ipotecaria.
b.- prescrizione e decadenza degli atti sottesi all'iscrizione.
c.- mancanza di motivazione e indicazione del responsabile del procedimento d.- la mancata pronuncia circa i motivi aggiunti proposti avverso la documentazione depositata dall'AdER.
L'AdER non si è costituita in giudizio.
In data 23/06/2025, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia all'istanza cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Dalla documentazione in atti e, segnatamente dalle relate di notifica, depositate in primo grado dalla resistente
AdER, emerge la prova della regolare notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento sottese all'atto impugnato (la notifica della cartella di pagamento n. 07120100070674201000 è stata eseguita a mezzo posta in data 20.03.2010; la notifica della cartella di pagamento n. 07120100095873759000 è stata eseguita a mezzo posta in data 08.06.2010, con successiva raccomandata informativa;
la notifica della cartella di pagamento n. 07120110144139732000 è stata eseguita a mezzo posta in data 01.10.2011 a familiare convivente. l'intimazione di pagamento n. 07120139005022810000 è stata notificata il 06/04/2013;
l'intimazione di pagamento n. 07120139095075316000 notificata il 21/10/2013; l'intimazione di pagamento n 07120149116181645000 è stata notificata il 19/12/2014).
Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso del contribuente decidendo la questione assorbendo le altre, in applicazione del principio della ragione più liquida, che consente al Giudice di dare priorità alle questioni che presentano una soluzione più immediata, evitando così di affrontare questioni più complesse o di difficile accertamento (Cass., Sentenza del 24/08/2022 n. 25198).
In ogni caso, l'omessa impugnazione degli atti presupposti preclude la contestazione di vizi formali e procedurali degli stessi.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.