Articolo 8 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 7Articolo 9
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24 ottobre 1942
Art. 8. Cautele per l'introduzione del sale indicato nel precedente articolo.

Il sale direttamente introdotto dagli esercenti le industrie indicate nell'articolo precedente deve essere, a spese dei detti esercenti, reso inadatto ad uso commestibile con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla Amministrazione dei Monopoli. Le operazioni all'uopo necessarie possono essere compiute sia nei luoghi di produzione, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.

L'Amministrazione puo' dispensare dall'obbligo di rendere il sale non commestibile gli stabilimenti industriali che offrono garanzia per l'esercizio della vigilanza.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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