Sentenza 19 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2002, n. 23424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23424 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
CONSIGLIERE 1. Dott.BARDOVAGNI PAOLO
2. Dott.SANTACROCE GIORGIO
3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA 11 п
4.Dott.PEPINO LIVIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sut ricorsa proposta da : 1) ALETTO GENNARO N.
2) TO EN N.
3) SO CH N.
4) SE AR N.
5) SE NC N. 6) CASTELLONE VINCENZO NICOLA N.
7) ST MA N.
8) D'IO AN N.
9) ZA RI N.
10) TO TO N. 11) LUCARELLI VINCENZO N.
12) DO EN N.
23424703
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/12/2002
SENTENZA
N.1025102
REGISTRO GENERALE
N. 020053/2002
IL 17/01/1947
IL 13/04/1958
IL 26/01/1949
IL 02/09/1965
IL 28/01/1962
IL 22/04/1949
IL 02/01/1951
IL 01/06/1954
IL 15/02/1971
IL 20/05/1955
IL 04/07/1967 IL 01/08/1962 亿
N. IL 05/05/1962 14) PI CLAUDIO
N. IL 23/02/1960 15) OC ANTONIO
avverso SENTENZA del 26/11/2001
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BARDOVAGNI PAOLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott.
Gioacchino IZZO
che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di OC, SO, SE LA e FR,
ON, CA, ZA, DO,
PI e il rigetto degli altri;
difensori, Avv. Lumeno DELL'ORFANO Uditi per ALETTO Gennaro, DO DUCCI per TO OR,
GE LEPRE per OT RI, SO STILE
per D'IO NA
B: Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza in data 20.11.2000 il Tribunale di Napoli,
per quanto qui interessa, dichiarava TO OR,
SO LE, ST AR, D'IO NA,
TO AL, LUCARELLI NC, OT
RI, PI LA e OC TO
responsabili di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, finanziata dal TO, dal SO ẹ
dalla D'IO e formata da più di dieci persone,
operante nel napoletano nonchè in Roma, Milano e Torino
e tuttora attiva (salvo per concorrenti a suo tempo
TT GE, SE LA e arrestati);
ON NC e ZA TO di FR,
partecipazione ad altra analoga associazione, operante in Napoli, Giugliano in Campania e zone limitrofe;
gran parte degli associati, oltre a DO DO, di
concorso in singoli o continuati reati di importazione,
detenzione e cessione di cocaina, hashish ed extasy nonchè genericamente di "droga" posti in essere in
Napoli ed altre località fra il settembre e il novembre
1995. Venivano applicate le pene considerate congrue,
ritenuto per tutti il vincolo della continuazione.
con la sentenza in epigrafe, riduceva le pene applicate R. Su gravami dei predetti la Corte d'Appello di Napoli,
3 a SO, SE LA e FR, ON,
ZA, CA, DO, PI e OC in accoglimento di accordo con il P.M., implicante la rinuncia agli altri motivi di doglianza, riconosciuta al DO l'ipotesi lieve ex art. 73, co. 5, D.P.R.
9.10.1990 n. 309, agli altri le attenuanti generiche prevalenti. La pena inflitta in primo grado veniva altresì ridotta per ALETTO Gennaro, applicata la diminuente del rito abbreviato;
per TO OR, esclusa la partecipazione al reato associativo e
ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche già
concesse per il delitto di importazione, detenzione e
cessione di stupefacente di cui al capo e); per
D'IO NA e TO AL, esclusa la veste di finanziatori dell'associazione; per OT
RI, a seguito di riconosciuta prevalenza delle già concesse attenuanti generiche. Per ST veniva riconosciuta la continuazione con fatti già giudicati dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza 23.9.1996; le altre statuizioni del primo giudice venivano confermate.
Quanto agli imputati che avevano concordato le pene in appello, Osservava la Corte territoriale che la
rinuncia ai motivi sulla responsabilità, pur non esimendo il giudice dalla delibazione circa eventuali
4 cause di non punibilità, non imponeva, in difetto di specifici elementi rappresentati dalla difesa, una
motivazione diversa dalla semplice affermazione del mancato rilievo di ipotesi apprezzabili ex art. 129
C.P.P.. La scelta dei rinuncianti non potrebbe "sia pur non riflettersi, riguardando in forma implicita...
reati commessi in ambito associativo e in concorso,
sulle posizioni processuali degli altri imputati",
rafforzando il quadro di plurimi, funzionali e
interdipendenti contributi all'associazione ravvisato dal giudice di primo grado, ai cui rilievi viene fatto rinvio.
Circa la posizione dell'TT, viene rilevato che
egli, nel corso di una conversazione con il coimputato
D'IO RE, ordina "un centinaio di cassette";
nel corso della perquisizione nella sua abitazione
h venivano rinvenuti droga, anche confezionata, e
relativo materiale per la suddivisione in dosi, nonchè
un quaderno per la contabilità. I1 contatto con
associati e l'ordinazione di un consistente quantitativo di stupefacente erano elementi adeguati a
B sostenere l'affermazione di responsabilità. Non essendo emersi al dibattimento elementi ulteriori rispetto agli esiti delle intercettazioni e del sequestro doveva
essere riconosciuta la diminuente del rito abbreviato,
5 a suo tempo richiesto. Veniva esclusa 1'invocata trattandosi di acquirenteattenuante ex art. 114 C.P.,
in posizione intermedia e rifornitore del mercato al minuto, quindi con funzione indispensabile allo
svolgimento del narcotraffico.
Quanto al TO, la sua responsabilità per il solo
episodio contestato sub e) (concorso nell'importazione,
detenzione e cessione di una ingente quantità di droga,
accertate nella zona di Napoli il 28.9.1995) è ritenuta conversazionicomprovata da tra i due organizzatori convengono di far entraredell'importazione, che nell'affare l'imputato, e risultanze di tabulati telefonici, dimostrative di contatti con il OC,
di cui è accertato il ruolo di corriere della droga,
che nell'occasione (secondo il servizio di osservazione eseguito) consegna al TO un borsone, invitandolo a controllarne il contenuto. Tali emergenze sono ritenute sufficienti per la decisione, senza necessità di rinnovazione del dibattimento - istituto a carattere eccezionale - richiesta, peraltro genericamente, con
l'appello. Viene esclusa l'attenuante di cui all'art. 114 C.P., non potendosi ritenere di minima importanza
B una condotta senza la quale il fatto non avrebbe avuto lo stesso svolgimento. La pena base è fissata otto
anni di reclusione e lire 50.000.000 di multa, ridotta
6 di un terzo per attenuanti generiche prevalenti e,
"operato l'aumento per la continuazione", fissata in anni sei e lire 40.000.000.
Quanto al ST, viene rilevata l'infondatezza dell'eccezione di intervenuto giudicato;
la condanna inflittagli dalla Corte d'Appello di Torino riguardava la detenzione di un ingente quantitativo di cocaina
(equivalente a poco meno di 18.000 dosi singole) e quindi non costituiva fatto identico alla partecipazione associativa qui contestata; piuttosto,
l'episodio per cui era intervenuta la precedente condanna doveva considerarsi reato-fine dell'associazione, e poteva essere riconosciuta la
continuazione fra i due delitti. Infondata è ritenuta anche l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 267, co. 1, C.P.P. (cui conseguirebbe la carenza di prova in ordine all'imputazione). Infatti, i provvedimenti autorizzativi delle captazioni ben potevano essere motivati "per relationem" ad altri atti del procedimento, e gli indizi posti a fondamento della richiesta avevano trovato riscontro nei successivi sviluppi investigativi. Non viene accolta la richiesta di applicazione della diminuente del rito abbreviato, sul rilievo comune anche ad altri imputati che
7. che un avevano formulato la medesima istanza approfondimento delle originarie acquisizioni,
essenzialmente costituite da intercettazioni sequestri, si era reso necessario quanto meno al fine di chiarire i ruoli dei singoli nel contesto
associativo e verificare comparativamente l'importanza dei loro apporti, onde adeguatamente proporzionare le pene. Viene esclusa la prevalenza delle attenuanti
generiche già concesse, in considerazione della gravità
dei fatti e del ruolo strategico assunto dal ST,
non solo corriere ma anche punto di riferimento per
1' approvvigionamento della droga, capace di viaggiare con documenti falsi, di contattare ambienti malavitosi e di verificare la qualità della sostanza fornitagli.
La pena base viene fissata, per il reato associativo,
in anni 10 di reclusione, con aumento a 12 per effetto della continuazione con i fatti giudicati dalla Corte
In di Torino.
Quanto a D'ALTERIO Annamaria, viene condivisa la
valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal primo giudice, disattendendo l'alternativa lettura
prospettata dalla difesa, considerata frammentaria e
inattendibile. Il fatto che l'appellante intrattenesse un rapporto sentimentale con il TO, gestisse un albergo e fosse interessata alla fornitura di bibite
8 "EX EX", di cui aveva la rappresentanza l'altro coimputato D'AM QU, non valeva a fornire piena spiegazione, sganciata dal contesto criminale, dei
rapporti intercorsi; la lecita attività non ne
escludeva una collaterale e delittuosa, cui poteva fornire copertura, come era avvenuto per altri partecipi al sodalizio. Non era quindi sminuito il significato indiziante del finanziamento di tre-quattro milioni richiesto dal D'AM per un viaggio intrapreso nell'ambito del traffico di stupefacenti, nè vi era
motivo di fornire alla D'IO notizie sui movimenti del corriere OC e dello stesso D'AM, cui l'imputata aveva procurato il richiesto carro-attrezzi.
L'occasionalità e la modesta entità della somma fornita al D'AM non consentono di attribuirle il ruolo di finanziatrice;
ridimensionata, da 22 а 11 anni di reclusione, la pena inflitta in primo grado, viene
esclusa la prevalenza delle già concesse attenuanti
generiche, attesa l'ingente quantità delle sostanze
poste in circolazione.
Quanto al TO AL, viene ricordato che egli titolare di officina meccanica risulta coinvolto in
12. conversazioni telefoniche e incontri con i partecipanti al narcotraffico, ed in particolare con il già citato
D'AM, il quale rivestiva ruolo preminente nella delittuosa attività. Viene quindi esclusa una lecita
spiegazione della fornitura di una vettura al corriere
- già menzionati a OC e degli interventi
proposito della D'IO per procurare al D'AM,
tramite la coimputata, denaro occorrente per un
programmato viaggio in Olanda ed un carro attrezzi per la di lui macchina, bloccata da un'avaria e recante un carico di droga poi scoperto;
circostanze invece
ritenute indicative di stabile inserimento nel contesto associativo e disponibilità a cooperare ai fini del
sodalizio. Il diniego della diminuente del rito abbreviato è motivato con le stesse ragioni già esposte a proposito del CASTRIS; l'esclusione della veste di
finanziatore, il bilanciamento. delle circostanze ed il trattamento sanzionatorio sono fondati su argomenti sovrapponibili a quelli adottati nei confronti della
D'IO.
Quanto a OT RI, l'alternativa lettura delle risultanze processuali prospettata dalla difesa viene disattesa, osservando che almeno alcuni elementi non si prestano ad una spiegazione diversa da quella accolta dai primi giudici e posta a fondamento della condanna;
in particolare l'imputata, sentimentalmente legata al attività illecita e gli comunica, in una conversazione, R D'AM, risulta impegnata a reperire fondi per la sua
10 di avere racimolato trentatrè milioni, non riuscendo a trovare altro in giro;
riceve notizia del suo prossimo viaggio in Olanda e l'incarico di consegnare "cinque cartoni" alla D'ALTERIO; discute con il coimputato l'atteggiamento da tenere verso gli inquirenti dopo il sequestro della sua vettura, che stava per essere
scoperta della drogasmantellata con inevitabile
(significativamente, nell'occasione la donna occultata si accerta che il "servizio" fosse stato fatto e sconsiglia la presentazione spontanea, che sarebbe stata invece opportuna se la macchina fosse stata
"pulita"). Le conversazioni dimostravano inoltre, ad avviso del giudice di appello, piena consapevolezza dei ruoli degli altri sodali. Gli imputati sopra menzionati hanno proposto,
personalmente ○ tramite i difensori, ricorși per cassazione. Fra quelli che hanno concordato la pena in appello, CASSESE Carmela e Francesco, LUCARELLI
NC e PI LA, a mezzo del comune difensore Avv. Sebastiano FUSCO, nonchè i distinti gravami nell'interesse di ON NC NI e
MALLARDO Domenico censurano il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 C.P.P. о 1' omessa motivazione sul punto;
il gravame dell'Avv. FUSCO e quello sempre nell'interesse di SE LA e FR e del
11 PI - dell'Avv. Sergio MOTTOLA nonchè quelli proposti per il SO, il CASTELLONE e il FORLENZA
sollevano sotto vari profili doglianze circa la mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato;
il
ZA deduce inoltre la nullità del giudizio di
secondo grado per omessa pronuncia nel termine sulla
sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, depositata il 18.9.2001; il OC denuncia inadeguata motivazione di accoglimento del patteggiamento in appello.
Quanto agli altri ricorrenti, il gravame nell'interesse dell'TT denuncia motivazione apparente sulla partecipazione al sodalizio e sulla qualificazione dello stupefacente oggetto del reato di illecita detenzione e cessione. Erano infatti emersi circoscritti contatti in vista di un acquisto occasionale ed al CO era stato sequestrato soltanto dell' "hashish", mentre il taccuino in suo possesso non conteneva riferimenti a membri dell'associazione; se ne doveva correttamente desumere
-che egli svolgeva in proprio l'attività limitata a
droga leggera e che il gruppo criminale era soltanto un fornitore non abituale. In ogni caso, il suo
B contributo all'attività delittuosa sarebbe tutt'altro che decisivo, sicchè incongrua è anche la motivazione
12 circa il diniego dell'attenuante ex art. 114 C.P..
Il ricorso nell'interesse di TO OR denuncia carenza di motivazione circa il diniego della richiesta rinnovazione del dibattimento e la valutazione del materiale probatorio, compiuta senza tener canto di
specifiche obiezioni formulate con l'atto di appello,
concernenti fra l'altro il ricorso del primo giudice ad una congettura permera stabilire il contenuto del
borsone consegnatogli dal OC, l'uso della propria carta di credito per il noleggio del veicolo (che ragionevolmente esclude la consapevolezza di un impiego illecito), la non consentita utilizzazione nei confronti del CO dell'interrogatorio del
OC, acquisito a seguito della contumacia di
questi nel giudizio. In ogni caso, poichè per ragioni investigative non si era proceduto al sequestro del
(supposto) stupefacente, non era chiarito perchè il
e non del fatto venisse qualificato ai sensi del co. 1,
CO. 4 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Viene inoltre denunciata carenza di motivazione e violazione dell'art. 81 C.P. quanto alla ritenuta contcontinuazione,
pur in presenza di unica violazione dell'art. 73 citato. Meramente apparente sarebbe infine la dell'attenuante di cui 2. motivazione circa il diniego all'art. 114 C.P.
13 Il ricorso nell'interesse del CASTRIS denuncia la
violazione dell'art. 649 C.P.P. e la carenza della motivazione circa il mancato riconoscimento della preclusione del giudicato in riferimento al fatto
oggetto di precedente condanna dalla Corte d'Appello di
Torino; 1' omessa motivazione circa l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sia sotto il profilo della mancanza di gravi indizi di reato, sia
sotto quello della non assoluta necessità ai fini della prosecuzione delle indagini, sia per violazione del CO.
3 dell'art. 268 C.P.P.; la mancata applicazione della diminuente ex art. 442 C.P.P. senza previa disamina circa la definibilità allo stato degli atti, riferita alla posizione del singolo richiedente;
la mancanza о
illogicità di motivazione circa la prevalenza delle attenuanti ed il trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo.
L'articolato gravame per la D'IO, corredato da motivi "aggiunti", svolge una serrata critica al
percorso logico della motivazione, fondata su indici equivoci e comunque inadeguati di inserimento nel sodalizio, del tutto trascurando ° apoditticamente svalutando le specifiche argomentazioni esposte
Bnell'atto di appello e le acquisizioni probatorie indicative di un lecito rapporto fra la CO e il
14 D'AM; si intrattiene sul significato delle
conversazioni intercettate e sull'esiguità ed
occasionalità del preteso apporto all'associazione,
riconosciuto dal giudice di appello (così privando di base il supposto interesse economico alle attività del gruppo). Con un ulteriore motivo viene denunciata
l'erronea esclusione della diminuente del rito, sebbene il dibattimento non avesse portato ad alcun
arricchimento del materiale probatorio. Con i nuovi
motivi vengono ulteriormente sviluppate le censure in
punto di responsabilità; si denuncia inoltre l'erronea esclusione della attenuanti generiche nei confronti di soggetto incensurato.
Il gravame nell'interesse del TO censura il mancato riconoscimento della diminuente del rito senza esclusivo riferimento alla personale posizione del
della prevalenza delle richiedente e il diniego attenuanti generiche sul solo rilievo della quantità
dello stupefacente trattato, con omessa valutazione degli altri parametri influenti.
Il ricorso proposto per la PERROTTA censura l'estensione del significato dell'opzione per il
in spregio dei principi costituzionali della R patteggiamento in appello da parte di alcuni imputati,
valutato come elemento di conferma a carico degli altri
15 personalità della responsabilità penale e della
presunzione di non colpevolezza;
la mancata applicazione delle regole del ragionamento indiziario alle risultanze delle intercettazioni;
l'omessa considerazione dei motivi di appello;
la mancata disamina degli indicatori dell' affectio societatis"; 1' omesso esame delle prospettate, alternative interpretazioni delle conversazioni intercettate e il
travisamento delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi nell'interesse del SO, di SE
LA e FR, di ON, CA,
manifestamenteDO, PI e OC sono infondati. Quanto alle censure concernenti il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 C.P.P. о la
q motivazione sul punto, va ricordato che detti ricorrenti hanno a suo tempo rinunciato ad ogni motivo di appello non concernente la pena o le circostanze;
ne segue che le questioni attinenti alla responsabilità ed alla punibilità furono sottratte al tema devoluto al
giudice di secondo grado, il quale perciò nessuna
motivazione era tenuto ad esprimere al proposito. Detta
conclusione trova un limite nella verifica
- immanente dell'esistenza, in ogni stato e grado del processo
-
rilevabile allo stato, di cause di esclusione della
16 responsabilità, di estinzione dei reati о di
improcedibilità; tale controllo, tuttavia, se negativo,
non necessita di alcuna esplicita enunciazione,
richiedendo apposita motivazione soltanto ove una delle
citate cause di non punibilità venga in concreto
ravvisata, о emerga comunque "ex actis". Nel caso di specie il giudice "a quo" ha dato atto di avere
effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dall'art. 129 C.P.P. (pag. 13 della sentenza
impugnata), nè alcuno dei ricorrenti indica specifiche circostanze che avrebbero potuto portare a diversa
conclusione.
Quanto alle questioni concernenti il rito abbreviato,
va chiarito che gli imputati vennero tratti a giudizio con decreto ex art. 429 C.P.P. in data I.6.1998;
all'udienza preliminare risultano avere formulato la
я richiesta di cui al successivo art. 438 - per quanto qui interessa tutti gli odierni ricorrenti, esclusa
OT RI;
istanze che non avevano avuto corso
per dissenso del P.M.. L'istruttoria dibattimentale in primo grado aveva inizio all'udienza del 15.2.1999, e
veniva rinnovata a cominciare dal 15.3.1999, a seguito di mutata composizione del collegio. Ne segue che non
sono applicabili le disposizioni sopravvenute che hanno radicalmente modificato i meccanismi di accesso al rito
17 quando non vi (L. 16.12.1999 n. 479), rimettendolo sia richiesta di integrazione probatoria
- alla sola manifestazione di volontà dell'imputato. Infatti,
richiedenti non erano più in termini per giovarsi della facoltà di accedere al giudizio abbreviato secondo la nuova legge processuale alla stregua della relativa disciplina transitoria (art. 4 ter, co. 1, L. 5.6.2000
n. 144, di conversione e modifica del D.L.
7.4.2000 n.
82), che per reati punibili, come nella fattispecie,
con pena detentiva temporanea consente di formulare
(o rinnovare) la richiesta del rito speciale soltanto se non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale. Ne segue che la verifica circa l'applicabilità della diminuente ex art. 442 C.P. deve essere effettuata secondo quanto esattamente ritenuto dai giudici di merito - con riferimento alla normativa previgente,
cioè valutando, con giudizio "ex ante", se il dissenso del P.M. fosse giustificato dall'impossibilità di definire il giudizio allo stato degli atti.
Ciò premesso in via generale per tutti i ricorrenti che hanno sollevato la questione, va intanto rilevata la manifesta infondatezza delle doglianze formulate sul punto da CASSESE Carmela e FR, SO,
ON, ZA, CA e PI, che da un lato avevano rinunciato al relativo motivo di appello,
W
18 dall'altro nessuna specifica censura sollevano circa la possibilità di definizione del processo allo stato degli atti nel momento dell'udienza preliminare, esclusa nei loro confronti dai giudici di merito con
riferimento alla necessità di ulteriori approfondimenti istruttori poi effettuati in dibattimento ed utilizzati ai fini della deliberazione (cfr. sentenza di secondo grado a pag. 20 e parti ivi richiamate della prima decisione).
Quanto al motivo del OC, il giudizio di congruità
della pena patteggiata in appello è stato espresso dal giudice "a quo" (pag. 23) e la censura del ricorrente
non è specifica.
Infine, il FORLENZA solleva eccezione di nullità per omessa pronuncia sull'istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato nel termine stabilito
dall'art. 6, CO. 1 e 1 bis, L. 30.7.1990 n. 217, come modificata dalla L.29.3.2001 n. 134 (nullità ribadita dall'art. 96 D.L.vo 30.5.2002 n. 113, che ha disciplinato "ex novo" la materia). Va tuttavia considerato al proposito che l'intervenuto accordo con
il P.M. atto personale della parte preclude il rilievo di nullità attinenti alla difesa in precedenza verificatesi. Il ricorso del FORLENZA Va perciò respinto, mentre
19 quelli degli altri ricorrenti che avevano concordato la pena in appello devono essere dichiarati inammissibili.
All'inammissibilità consegue non emergendo ragioni di esonero la condanna al pagamento di una somma alla
cassa delle ammende, per ciascuno congruamente determinabile in 500 euro.
Infondato è anche il ricorso del CASTRIS. La prima eccezione sollevata - preclusione da giudicato - è
chiaramente improponibile, poichè il ricorrente fu condannato dalla Corte d'Appello di Torino per un
singolo fatto di traffico illecito di cocaina in
ingente quantità (ve n'è traccia al capo D della
rubrica, ove il delitto è contestato agli altri
concorrenti, ma non al ST, pure menzionato nella parte narrativa, appunto perchè già giudicato in altra sede); nel presente giudizio gli è invece attribuita la
(sola) partecipazione al gruppo criminale programmaticamente dedito alla commissione di reati della stessa specie. La tesi prospettata con il gravame
- l'apporto del CO si sarebbe esaurito con la
sola partecipazione all'episodio già giudicato non incide sulla diversità materiale delle condotte contestate e ritenute nei due giudizi svoltisi a Torino
ed a Napoli, ma varrebbe semmai ad escludere in linea di fatto uno stabile inserimento del soggetto nel
20 piano dellasodalizio, operando quindi sul
responsabilità per il reato associativo, e non già su quello dell'identità di giudicati (va notato che il
ricorso non formula, neppure sotto questo aspetto,
specifiche censure agli argomenti per cui i giudici di merito hanno invece ritenuto la condotta del ST
significativa anche di funzionale e non occasionale collegamento al gruppo criminale).
Del pari infondata è l'eccezione di inutilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche. Si sostiene al proposito che mancavano, nel momento in cui furono
iniziate le captazioni, gravi indizi di reato e che la
motivazione sul punto era basata su notizie a loro volta inutilizzabili, in quanto di fonte confidenziale.
Va anzitutto precisato che oggetto delle indagini era un reato di criminalità organizzata, per tale intendendosi secondo la "ratio" sottostante alla speciale disposizione dell'art. 13 D.L. 13.5.1991 n.
152, convertito con modifiche nella L. 12.7.1991 n. 203
qualsiasi attività criminosa realizzata da una
pluralità di soggetti i quali, per la commissione di reati, abbiano costituito un apparato organizzativo
(Cass., Sez. I, 2/13.7.1998, Ingrosso). Ne segue che
non erano richiesti, ai fini dell'intercettazione,
"gravi", ma soltanto "sufficienti" indizi di reato, in
21 tal senso disponendo l'art. 13 citato, in deroga alla generale disciplina dell'art. 267 C.P.P.. Inoltre, al
momento (1995) in cui le intercettazioni furono autorizzate ed eseguite non era affatto vietato utilizzare, ai fini dei provvedimenti autorizzativi emessi nella fase delle indagini preliminari,
informazioni "confidenziali"; il relativo divieto stato introdotto dagli artt. 7, 10 e 23 L. I.3.2001 n.
63 (rispettivamente modificativi degli artt. 203 e 267
C.P.P. e dell'art. 13 D.L. n. 152/1991), e non si applica ai procedimenti in cui l'intercettazione sia dell'entrata in vigore già stata disposta al momento
della nuova disciplina, dovendosi ritenere che in base al principio "tempus regit actum", ribadito dall'art. 26 L. n. 63/2001, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta rappresentato dal momento dell'assunzione della prova,
non della sua valutazione, poichè in quel momento si l'effetto di introdurre nel processo un produce elemento probatorio utilizzabile ai fini della
decisione, come si evince dal coordinamento degli artt.
526 e 191 C.P.P. (Cass., Sez. II, 22.1/8.3.2002,
Borragine ed altri). Tanto premesso, va poi rilevato che la tesi difensiva non ha neppure un reale fondamento fattuale. Invero, secondo quanto risulta
22 dalla sentenza di primo grado (pag. 16), avuta la
notizia confidenziale di un traffico organizzato di stupefacente proveniente dall'Olanda gli inquirenti verificarono prima l'esistenza di attività di copertura
(ristorante e ditta di floricultura) ed acquisirono tabulati telefonici (per tale tipologia di indagine non
è necessaria autorizzazione: Cass., Sez. Un.,
23.2/8.5.2000, D' Amuri); solo "sulla scorta di queste acquisizioni", la cui legittimità non è in discussione,
"il G.I.P. di Napoli autorizzava l'intercettazione di svariate utenze". Ulteriori captazioni vennero poi disposte sulla base delle significative risultanze
delle prime. Altra questione di inutilizzabilità è sollevata con
CO. 3, C.P.P.;riferimento al disposto dell'art. 268,
tuttavia, nella ingente massa di conversazioni intercettate il ricorrente non ha individuato quali sarebbero state eseguite con impianti diversi da quelli in dotazione dell'ufficio del P.M. e in che cosa consista in concreto il dedotto vizio di motivazione dei provvedimenti che disponevano tale modalità
esecutiva, sicchè la doglianza inammissibile per
B genericità.
Va da ultimo chiarito che gli indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo sono stati ricavati
23 essenzialmente, prima che dal tenore delle
conversazioni intercettate, dal comportamento stesso del ST in occasione della consegna di droga avvenuta in Torino e in quella sede giudicata: in tale circostanza - direttamente seguita da agenti sotto
- dimostròl'imputato una particolare copertura professionalità e conoscenza dei soggetti al vertice
dell'organizzazione (v. ad es. pag. 203 della sentenza di primo grado: "come da accordi presi tra il suo capo e DO IL, il suo compito non era di pagare bensì di controllare esclusivamente la purezza della sostanza e
consegnarla poi a Don Pasquale"); "circostanze che
evidenziano un ruolo che non è di semplice corriere e presuppongono un rapporto di fiducia con i referenti dell'associazione" (pag. 117 della sentenza di primo grado, con argomentazioni riprese dal giudice di
appello a pag. 29 della decisione impugnata e non
contrastate con censure specifiche nel ricorso).
Le ragioni - più sopra accennate
- in base alle quali i giudici di merito hanno ritenuto. che il processo non
potesse essere deciso allo stato degli atti
nell'udienza preliminare con conseguente esclusione della diminuente ex art. 442 C.P.P. non sono quale si criticamente esaminate dal CO, il teorica di principi limita ad una mera esposizione
24 giurisprudenziali;
il relativo motivo di gravame
perciò inammissibile per genericità, e del pari prive di contenuto specifico sono le doglianze concernenti le attenuanti generiche e loro valenza, la quantificazione della pena e dell'aumento per la continuazione (va la pena notato che, contrariamente a quanto affermato,
stata individuata nel minimo edittale di cui base all'art. 74, co. 2, C.P.P..).
Il ricorso del ST va perciò respinto.
Infondato è anche il gravame proposto nell'interesse muove dalla riconosciuta della D'IO. Esso
esistenza di rapporti leciti fra la ricorrente ed i
coimputati D'AM e TO, nell'ambito dei quali potevano trovare spiegazione le risultanze ritenute
indizianti dai giudici di merito, che non assumerebbero quindi carattere di univocità e concordanza, restando
d'altra parte episodiche e isolate dal contesto
probatorio, perciò prive di forza dimostrativa in
hr ordine allo stabile e consapevole inserimento nell'organizzazione criminale. Va al proposito rilevato che, se alcune conversazioni e frequentazioni possono,
come evidenziato dalla difesa, trovare una alternativa chiave di lettura nell'ambito del rapporto sentimentale
B con TO e delle lecite attività lavorative da entrambi svolte, non altrettanto può dirsi per la
25 conversazione del 3.10.1995 con il D'AM ("...stasera devono stare tutti i soldi qua, non vogliamo sapere proprio nessuna ragione!... non ci si comporta così...
chiama questo Ingo, sveglialo e diglielo! Deve vedere di trovare... stiamo chiedendo un qualcosa di nostro"
v. pag 34 della sentenza di primo grado). Ora "I,
pacificamente e in base a plurimi e non equivoci elementi, viene identificato per il coimputato non
CO Veelenturf RE US, la cui
responsabilità, con ruolo direttivo nel sodalizio
(collegato ad una più ampia organizzazione da lui
gestita su scala internazionale), è ormai coperta da giudicato. Dalla conversazione si desume, in maniera assolutamente univoca, che nei suoi confronti il
D'AM e la CO vantano un comune credito insoddisfatto;
tale rapporto economico non trova alcuna spiegazione nelle lecite attività dell'imputata, mentre
è invece agevolmente collegabile a conversazioni
svoltesi nei giorni immediatamente precedenti immediatamente successivi all'arresto del ST
dalle quali appunto emerge una situazione di difficoltà
economica conseguente al sequestro di cocaina in tale
연 occasione eseguito. Ancora, dal tabulato
dell'apparecchio telefonico intestato alla madre del
coimputato OC TO
- arrestato il 21.10.1995
26 in possesso di ingenti quantitativi di cocaina ed
"extasy" emergevano numerosi contatti" con varie utenze, fra cui è compresa quella della D'IO (pag. 84 della sentenza di primo grado); il PROCOPIO aveva anche annotato sulla propria agenda il numero del
cellulare di costei, e dal relativo tabulato risultava conferma dei contatti telefonici (pag. 118 della
sentenza di primo grado). Di questi contatti non viene fornita alcuna lecita spiegazione, limitandosi la
prospettazione difensiva ad ignorare o negare in punto di fatto la circostanza. L'univoca valenza dimostrativa di dette risultanze consente in una globale valutazione del quadro indiziario di superare anche la relativa ambiguità indicativa degli altri elementi menzionati dai giudici di merito, secondo le regole stabilite in tema di prova logica dal CO. 2 dell'art. 192 C.P.P.. Tale appunto 1' "iter" argomentativo seguito dal primo giudice (V. quanto al reato
In associativo, pag. 117 e seguenti) e condiviso dalla sentenza impugnata, che correttamente rileva come, in
realtà, sia la difesa a proporre una valutazione slegata e parziale del compendio probatorio;
quella stessa che, nella sostanza, viene nuovamente prospettata con i motivi di ricorso, i quali apprezzamento di presuppongono un alternativo
2 727 improponibile in risultanze processuali selezionate,
sede di legittimità. Va oltretutto notato che il gravame si sofferma unicamente sul reato associativo,
senza formulare esplicite doglianze in ordine al
ritenuto concorso nei reati fine, numerosi e realizzati con analoghe modalità in un apprezzabile arco cronologico ( (capi D, F e H). Ora, nel reato di
associazione per delinquere dedita al traffico di
stupefacenti che non richiede necessariamente un preventivo accordo formale, essendo sufficiente un
rapporto di fatto fra soggetti consapevoli che le
attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello
-scopo comune la prova del vincolo associativo, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente)
posti in essere in attuazione del programma, può
desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se
protratte per un tempo apprezzabile (Cass., Sez. I,
12.11.1997/12.3.1998, P.M., Cuomo ed altri). La
valutazione espressa dal giudice "a quo" non è quindi tale aspetto censurabile, nè può dirsisotto
で contraddittoria per avere escluso la qualifica di
finanziatrice del sodalizio;
infatti, l'esclusione di
28 tale ruolo - in ragione della mancata prova di un
apporto economico differenziato rispetto a quello ordinariamente necessario agli scopi dell'associazione non incide sull'esistenza di una condotta partecipativa indifferenziata, nè elimina la valenza
dimostrativa degli elementi in base ai quali questa è
stata ritenuta.
Il motivo concernente la mancata concessione della diminuente del rito abbreviato è infondato;
infatti,
proprio per la D'IO il dibattimento ha consentito l'acquisizione di nuovi elementi probatori, che hanno
portato ad un sostanziale ridimensionamento del ruolo attribuitole secondo l'originaria ipotesi di accusa, di cui era "ex ante" ragionevolmente prevedibile la
necessità di verifica.
Il nuovo motivo concernente l'esclusione delle attenuanti generiche è inammissibile, non essendo stata la questione sollevata con i motivi principali (Cass.,
Sez. Un., 25.2/20.4.1998, Bono ed altri); comunque, va rilevato che le attenuanti in questione sono state invece concesse (già in primo grado), con giudizio di equivalenza, e che l'imputata risulta recidiva.
Anche il ricorso della D'IO va perciò respinto.
Quanto al gravame del TO, infondata è la doglianza concernente la diminuente ex art. 442 C.P.P.. Anche per
29 - in posizione analoga e collegata a quella costui
D'IO - le acquisizioni probatorie della dibattimentali hanno consentito un ridimensionamento del ruolo in ambito associativo, sicchè le
considerazione del giudice "a quo" risultano puntuali,
e non sono certamente svalutate dal fatto che analoghe argomentazioni siano state espresse a proposito di
altri imputati.
Del pari infondato è il motivo concernente il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche;
nella
motivazione il giudice di merito era tenuto a indicare, come ha fatto, l'elemento ritenuto di preponderante rilievo nel bilanciamento delle circostanze (quantità
dello stupefacente trattato), e il CO
(oltretutto recidivo) neppure ne indica altri di segno opposto influenti sulla valutazione. Anche il ricorso del GESSATO deve dunque essere
respinto.
Infondato altresì il gravame nell'interesse della
OT. La preliminare censura all'erronea affermazione del giudice "a quo" che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità da parte di alcuni
忙 appellanti si rifletterebbe sulla posizione degli altri pur esatta in linea di principio, non potendo la
scelta processuale di una parte influire sulla
300 valutazione in merito alle posizioni di parti diverse
è ininfluente, poichè di tale argomento, alla stregua di "obiter dictum", non viene poi fatto alcun uso nel
discorso giustificativo delle determinazioni adottate
nei confronti degli imputati rimasti estranei al
"patteggiamento" ex art. 599 C.P.P. nè, in particolare,
della OT.
Il ricorset sostiene poi che alle intercettazioni in quanto mero mezzo di ricerca della prova dovrebbe
-
necessariamente riconoscersi natura di semplici indizi,
e giammai un pieno valore probatorio. Tale impostazione non corretta in linea di principio;
infatti, se
l'operazione materiale di captazione è solo un mezzo di raccolta del materiale da utilizzare come prova, la registrazione delle conversazioni intercettate costituisce prova documentale del loro contenuto;
questo può poi rivelarsi indifferente, oppure essere
direttamente rappresentativo di fatti rilevanti nel
giudizio, о infine assumere carattere meramente
indicativo di tali fatti, richiedendo perciò una
valutazione secondo le regole del ragionamento indiziario (tale è, in linea di massima, la situazione verificatasi nel processo). venne ritenuta dal primo giudice B responsabilità Tanto premesso, va precisato che la
della CO
31 (pagg. 143 ss.; 229 ss.) in base ai seguenti elementi:
- ottobre 1995, nel corso conversazioni del settembre delle quali l'imputata dimostra la sua disponibilità a svolgere compiti di interesse del D' Amato contattando
il TO e la D'IO e consegnando a quest'ultima
"cinque cartoni"; conversazione del 2.10.1995, in cui si discute di interessi economici comuni e della difficile situazione di "I, al quale "noi davamo una mano"; conversazioni del 21.11, da cui risulta che la CO dapprima si attiva per procurare denaro raccogliendo lire 33.000.000 da recapitare al D'AM
-
in Olanda, poi riceve l'incarico di fare un versamento in banca e il preavviso che le arriveranno "espositori e magliette" che, per un disguido, erano stati portati
"qua" (in Olanda); conversazione del 24.11.1995, che ha riferimento al "fermo" per accertamenti della macchina
- -trainata per avaria con cui il D'AM olandese stava rientrando, eseguito dalle forze dell'ordine col pretesto di un controllo del numero di telaio per una segnalazione di furto (nell'occasione la PERROTTA
esprime perplessità sulla decisione dell'interlocutore di presentarsi ai Carabinieri per chiarimenti, nel
dubbio che la macchina non sia "pulita", poi gli chiede appresso"; va precisato che il D'AM, presentatosi, B se ha fatto "quel servizio" e se "il cagnolino stava
32 veniva tratto in arresto, essendo stati rinvenuti,
occultati nei longheroni della vettura, pacchi contenenti complessivamente 10.467 compresse di
"extasy"); possesso, ingiustificato e non compatibile con l'attività lavorativa, di una somma superiore a
lire 100.000.000 in occasione del successivo arresto della OT. Tali elementi venivano globalmente ritenuti dimostrativi sia del vincolo associativo, sia di concorso nell'illecita importazione e detenzione
dell'“extasy" (capo H della rubrica). Con i motivi di appello la difesa oppose che risultava provato un non
occasionale rapporto soltanto fra l'imputata e il non appariva giustificata la D'AM, onde associativa;
che d'altra parte le contestazione intercettazioni erano suscettibili di interpretazioni tali da ricondurle nell'ambito di lecite ed innocenti relazioni personali e di lavoro. La sentenza di secondo grado si sofferma su alcune conversazioni ritenute di così forte portata indicativa da non lasciare
ragionevole spazio ad una interpretazione alternativa;
esse pertanto valgono ad orientare, nella globale valutazione richiesta dall'art. 192, CO. 2, C.P.P.,
seppure di portata anche le altre risultanze decisione, alla quale viene fatto rinvio, anche per B possibilistica e non univoca citate dalla prima
33 quanto riguarda i rapporti con associati diversi dal
D'AM (non escluso "I) e la comunanza di
interessi. Il discorso giustificativo della decisione impugnata è dunque metodologicamente corretto e tiene
conto delle argomentazioni prospettate con l'appello;
quanto al significato della conversazione del
24.11.1995, esso non muta sostanzialmente per il fatto che - invertendone lo svolgimento sia stata
menzionata prima la domanda sul "servizio" effettuato,
poi l'osservazione sull'inopportunità di presentarsi se la macchina non era "pulita". Nè può dirsi che
1'imputazione associativa riposi soltanto sugli elementi indicativi di partecipazione ad un unico
episodio criminoso, poichè, come risulta dalla
precedente esposizione, sono state tenute presenti anche condotte indipendenti, anteriori e posteriori. In
effetti, le doglianze della CO (e ciò vale in
parte anche per il ricorso, già trattato, della
D'IO) sembrano fondate sull'erroneo presupposto che i dati in sè privi di pregnante valenza
significativa dovrebbero essere espunti dal quadro indiziario;
correttamente invece, una volta valutata la portata, di regola meramente indicativa ed aperta a più sottoporli tutti ad esame globale ed unitario, onde B interpretazioni, di ciascun singolo indizio, occorre
34 verificare se nell'insieme possono assumere quell'univoco significato dimostrativo che consente di
ritenere conseguita la prova logica del fatto (v. in
proposito, per tutte, Cass., Sez. Un., 4.2/4.6.1992,
Musumeci ed altri). Il ricorso nell'interesse della PERROTTA va perciò
anch'esso respinto.
Quanto al gravame dell'TT, infondati sono i motivi
concernenti il reato associativo. La tenuta di una ordinata contabilità, da cui risultano cifre e
quantitativi di rilievo, e la detenzione di materiale
per il confezionamento e di 15 kg di "hashish" già
suddiviso in pacchi da 20 "pani" ciascuno sono indici non equivoci dello svolgimento dell'attività di
acquisto e rivendita dello stupefacente in forma
professionale. Tanto premesso, la sentenza di primo grado (pag. 170 ss.) ritiene che tale attività si inserisca nel contesto associativo di cui al capo B in
- 22.10.1995) quanto nell'arco ( 5di pochi giorni l'imputato contatta dapprima D'Alterio Oreste
(condannato dal Tribunale come dirigente del gruppo criminale, deceduto prima della conclusione del
giudizio di appello), poi il FORLENZA, ordinando nel
B di un centinaio di̟primo caso la pronta consegna
"cassette" destinate a "loro"; precisa che, dato il
35 prezzo, "momentaneamente" non possono prenderne di più
perchè "non ci escono". Nel secondo gruppo di
telefonate (due a breve distanza di tempo) viene
richiesta "momentaneamente" una cassa "di quel vino"
per "mio cugino" venuto "da fuori Napoli a mangiare";
sono definite le modalità della edconsegna, il
ZA precisa che al proposito "per me non c'è
problema con te", ma "per loro" è obbligato ad andare
"la... già con il vuoto". In seguito, il ricorrente
chiede "quanto mi potevi fare" e l'interlocutore
risponde "meno di 48 niente". Tali risultanze,
interpretate alla luce dell'assodata attività
dell'TT, vengono ritenute non solo dimostrative di due distinte operazioni di acquisto e successiva
cessione di stupefacente, comprese nel reato continuato di cui al capo C, ma anche indicative di una continuità
di rapporti dello stesso tipo con il gruppo criminale;
conclusione non illogica, data la condivisione del
linguaggio criptico, il rapporto fiduciario che emerge dalle conversazioni, la prontezza delle consegne da
parte degli associati, i ragguagli dell'acquirente circa gli ulteriori destinatari dello stupefacente e le allusioni a possibili future forniture, oltre a quelle
"momentaneamente" richieste. Le dette risultanze e B.conclusioni sono richiamate e condivise dalla sentenza 36 impugnata. Ora, il ricorso è fondato sull'impossibilità
di ravvisare un vincolo associativo sulla base di forniture;
prende cioè insingole ed occasionali considerazione i soli fatti positivamente accertati,
trascurando о formulando censure in punto di fatto al ragionamento indiziario secondo cui tali episodi risultano altresì indicativi di pregressi e non
occasionali rapporti che i contraenti si ripromettono di continuare per il futuro, consci delle rispettive attività e della loro convergenza a fini di comune utilità. Il gravame risulta quindi fondato su un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e
comunque inidoneo a contrastare il discorso giustificativo della decisione, che si è attenuto al
principio per cui il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata о complessa ○ una esplicita manifestazione di intenti, essendo sufficiente un'organizzazione sia pure rudimentale nella quale i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento, onde non
ostativa alla configurabilità del reato la differenza
dello scopo personale о dell'utile che i singoli sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi B partecipi si propongono, ben potendo l'associazione L
37 reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di
profitto la sostanza stupefacente, possano fare non occasionale affidamento sulla disponibilità laall'acquisto da parte dei compratori, con
costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire
elemento di una struttura destinata a facilitare lo svolgimento dell'intera attività criminale (cfr., "ex multis", Cass., Sez. V, 5.11/18.12.1997, Saletta).
Il motivo concernente la pretesa applicazione di cui all'art. 114, co. 1, C.P. è dell'attenuante fondato su una alternativa valutazione delle risultanze processuali, cioè sull'assunto della mera occasionalità
dell'acquisto di stupefacente; esso risulta perciò
inammissibile, sollevando una questione di fatto che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità.
Fondata è invece la doglianza concernente la qualificazione del reato sub C. Va chiarito che, come
stabilito dal giudice di primo grado (pag. 190 ss.), a
tale titolo il CO deve rispondere soltanto di acquisto dal ZA e B. due singoli episodi - acquisto da D' IO RE e
successiva rivendita;
38 successiva cessione in continuazione con il reato associativo e la detenzione di "hashis" accertata in sede di perquisizione e già in altra sede giudicata.
All'esito del giudizio il fatto al capo C, per la parte che riguarda il CO ed escluse le circostanze eliminate dal primo giudice, risulta così descritto:
"artt. 110, 81 cpv. C.P., 73, commi 1, 4 D.P.R. 309/190
perchè in concorso... deteneva, vendeva e comunque cedeva a terzi droghe (cocaina, "hashish" ed
"extasy")". Nell'ambito di più ampio motivo di gravame
(pagg. 7 - 8 dell'atto di appello), tendente a
contestare la responsabilità per i fatti qui considerati, in quanto asseritamente assorbiti da
quello già giudicato, la difesa evidenziava che,
comunque, nessun elemento era emerso circa la detenzione di cocaina ed "extasy"; sul punto la
sentenza di secondo grado non ha espresso alcuna valutazione. Essa va perciò in questa parte annullata,
con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di
Napoli, affinchè verifichi se i due episodi di traffico di droga di cui il CO stato ritenuto responsabile nell'ambito del capo C siano da riferire a sostanze comprese nelle tabelle indicate al CO. 1,
ricorrano entrambe le ipotesi), operando le eventuali, R ovvero al co. 4 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (0
39 modifiche al titolo del reato e conseguenti i riflessi sulla pena globalmente determinandone inflitta per il reato continuato. Il ricorso va per il resto respinto.
I motivi di gravame del BERTO in punto di
responsabilità sono anch'essi infondati. Per costui
l'affermazione di responsabilità in ordine al reato al capo E (solo per questo vi è stata conferma) era
fondata, ad avviso del primo giudice (pag. 213 ss.), su un compendio indiziario costituito da risultanze di
dal conseguente servizio di intercettazioni e osservazione. Nell'occasione il D' Amato e "I
RF stabiliscono che "TO" (OC)
sarebbe giunto in aereo a Milano, love doveva arrivare
certo MA (il D'AM aggiunge che "se ci si briga presto domani... incominciavo già a fare le prime consegne e poi venerdì avrei fatto le altre"). Per il ritorno era necessaria una macchina, e il RF, in mancanza di altre disponibili, decide, pur con
qualche perplessità, di valersi per le relative
incombenze del dipendente TO (da lui descritto come
soggetto esoso). Il OC giunge all'aeroporto di
Linate, ove gli agenti incaricati possono osservare il
B. suo incontro con il CO, al quale consegna una borsa con l'apertura coperta da un giornale e gliene fa
40 controllare il contenuto;
viene accompagnato presso un autonoleggio, ove affitta una macchina utilizzando per il pagamento la carta di credito del BERTO; entrambi
imboccano, con vetture diverse, l'autostrada per
Chiasso ed escono a Saronno;
di lì il CO torna indietro, mentre il OC raggiunge un'area di sosta prossima allo svincolo e vi incontra due uomini che gli consegnano una scatola di cartone delle dimensioni di cm. 40 × 70; rientra quindi a Napoli, sollecitato sul cellulare dal D'AM. Considerati gli accertati rapporti illeciti fra "I e D'AM, la coincidenza temporale con l'indipendente operazione di importazione da loro organizzata, in occasione della quale venne arrestato il ST, il ruolo di corriere rivestito nell'organizzazione dal OC, il fatto che il
fornitore della droga sequestratagli meno di un mese
dopo è sempre "MA", viene ritenuto assodato che lo scopo del viaggio fosse effettivamente un acquisto di stupefacente importato dall'estero. Secondo la tesi
prospettata con gli atti di appello dei difensori, il
NO direttore commerciale nella lecita attività
imprenditoriale parallelamente impiantata dal
RF in Milano sarebbe stato comunque ignaro dell'eventuale illiceità del motivo della trasferta del
41 12. OC;
nella borsa ricevuta vi sarebbero stati documenti ed effetti personali destinati alla nuova
compagna del RF, che si stava trasferendo da
Napoli a Milano. La sentenza di appello disattende tale spiegazione, ritenendo adeguati anche sul punto i
rilievi del primo giudice, tenuto conto altresì della accertata, pregressa conoscenza fra NO e OC;
conclusione non illogica, anche in considerazione del fatto, significativo e non spiegabile alla luce delle prospettazioni difensive, dell'accompagnamento al luogo di convegno in Saronno. Il giudice di appello ha quindi dato conto del percorso logico su cui è fondata la
d'altra par tenuto ad una decisione adottata, nè era le questioni di fatto minuta disamina di tutte sottopostegli, che devono considerarsi superate e
disattese dalla operata sintesi delle risultanze indiziarie. Quanto alla deduzione di nuove prove respinta in ragione dell'eccezionalità della
rinnovazione del dibattimento in appello erano specificamente indicati (nel gravame dell'Avv. Alvaro
della registrazione di una Lukacs) l'ascolto conversazione telefonica, peraltro già trascritta (di
cui non è chiarita la rilevanza) e l'esame del coimputato OC sul contenuto della borsa
consegnata al TO. Ora, quest'ultima circostanza non appare decisiva perchè, anche se nella borsa B. 42 (contrariamente all'ipotesi formulata dal primo giudice) non fosse stato collocato il denaro destinato a pagare lo stupefacente, le circostanze valutate non
perderebbero la loro valenza globalmente significativa.
Infondato è anche il motivo concernente la non concessa attenuante di cui all'art. 114, co. 1, C.P.. Al
proposito la sentenza ha richiamato il consolidato
insegnamento giurisprudenziale secondo cui non può
ritenersi di minima entità una condotta concorsuale senza la quale il fatto non avrebbe avuto lo stesso
svolgimento; e non si tratta affatto di motivazione apparente, poichè presuppone la operata ricostruzione del fatto stesso.
Fondate sono invece le restanti doglianze. Risulta che,
per esigenze investigative, il corriere OC non fu fermato ed il suo pedinamento venne interrotto. Non è
quindi noto quanta e quale fosse la sostanza
stupefacente consegnatagli (si conoscono soltanto le
dimensioni esterne del probabile contenitore), e il capo di imputazione menziona genericamente "una
quantità ingente di droga". Sono perciò necessari uno specifico esame delle risultanze acquisite + che non
risulta sotto questo aspetto effettuato nelle sedi di
- e, se del caso, l'assunzione di nuove prove merito
B onde stabilire la natura dello stupefacente, dovendosi
43 in caso di mancato accertamento, per il principio del
"favor rei", presumere che si tratti di sostanza conseguentecompresa nelle tabelle II о IV. con
applicazione della minore sanzione prevista al CO. 4
del art. 73 D. P.R. n. 309/1990, anzichè di quella di cui al co. 1 della stessa disposizione, che il giudice
"a quo" ha ritenuto applicabile. Attesa l'inscindibile connessione, va contestualmente valutato se la sostanza
possa ritenersi come da aggravante contestata quantitativamente ingente.
Trattandosi di concorso in narcotraffico relativo ad un'unica partita di stupefacente (pur se articolato
nelle varie fasi descritte dal capo d'imputazione:
importazione, detenzione, distribuzione, procacciamento a terzi e cessione) va anche chiarito in mancanza di valutazione sul punto nelle sedi di merito se il
fatto integri una sola violazione della norma
incriminatrice 01 come contestato e ritenuto dal giudice inquo", più ipotesi criminose
continuazione; a tal fine va applicato il principio di diritto per cui le diverse condotte previste dall'art. 73 del D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (importazione, acquisto,
detenzione, trasporto, cessione ecc.), tra loro in
rapporto di alternatività formale, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano そ 44 indirizzate a un unico fine, senza un' apprezzabile soluzione di continuità, perdono la loro individualità
progressione e costituiscono, in una sorta di
condotte plurime di un unico reato (cfr., criminosa,
"ex multis", Cass., Sez. II,
18.1/6.6.1996, Mura ed altri;
Sez. VI 30.6/2.7.1998, Contini).
La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti del TO, con rinvio per l'esame dei punti sopra indicati, concernenti la qualificazione giuridica del reato commesso;
il suo ricorso va per il resto respinto.
P.Q.M.
Prima Sezione Penale,La Corte Suprema di Cassazione,
dichiara inammissibili i ricorsi di SO, SE
LA e FR, ON, CA, DO,
PI e OC;
rigetta i ricorsi di ST, D'IO, ZA,
TO e OT;
limitatamente alla annulla la sentenza impugnata
Д sub c) quanto ad qualificazione giuridica del reato
TT; del reato sub e) quanto a TO OR;
rinvia per il relativo giudizio ad altra Sezione della Corte
d'Appello di Napoli;
rigetta nel resto i ricorsi di
TT e TO;
B. condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento
45 delle spese processuali, esclusi TT e TO OR;
condanna inoltre SO, SE LA e FR
,
ON, CA, DO, PI e OC
al pagamento di euro 500 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002
Il Consigliere estensore
Pow lo Bandorow IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
28 MAG 2003
IL CANCELLIERE Rosanna Rani 7
8
46