Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
La misura della libertà vigilata deve sempre essere disposta, ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di violazioni doganali, quando la pena inflitta per il reato di contrabbando è superiore ad un anno di reclusione, senza che in tali casi il giudice debba specificamente motivare in ordine alla pericolosità sociale del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2015, n. 47258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47258 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
47 25 8/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск Composta da 3493 Sent. n. Aldo Fiale - Presidente - Renato Grillo UP 29.10.2015- Oronzo De Masi R.G.N. 45956/2014 Enrico Manzon - Relatore - Gastone Andreazza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento nei confronti di CH TA IL nato in [...] l' 1/1/1987 avverso la sentenza del 18/11/2013 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 18/11/2013 il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, accertata la penale responsabilità di CH TA IL in ordine al reato di cui agli artt. 291 bis, 291 ter, comma 1, D.P.R. n. 43/1973 per avere introdotto, trasportato e comunque illegalmente detenuto nel territorio dello Stato 22,40 Kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, esclusa l'aggravante di aver commesso il reato utilizzando mezzi di trasporto internazionali appartenenti a persone estranee al reato stesso, lo condannava alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed € 75.000,00 di multa.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, deducendo quale unico motivo ex : art. 606, comma 1, lett. b, Cod. proc. pen. l'inosservanza della legge penale da parte del primo giudice, poiché lo stesso non aveva fatta applicazione della 1 previsione di cui all'art. 300, D.P.R. n. 43/73, secondo la quale allorchè per il delitto di contrabbando venga irrogata la pena della reclusione superiore ad un anno "è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata". CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2.La previsione normativa dell'art. 300, DPR n. 43/1973 è infatti univoca nel senso che quando, come nel caso in esame, per il delitto di contrabbando venga irrogata condanna a pena della reclusione superiore ad un anno "è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata". L'inderogabilità di tale previsione è peraltro già stata affermata da questa Corte, che ha anche sancito la non necessarietà di alcuna motivazione da parte del giudice del merito in ordine alla pericolosità sociale del condannato (Cass., sez. terza, n. 225 del 25/10/2006, Esposito, Rv. 235852)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della libertà vigilata e rinvia sul punto al Tribunale di Venezia. Così deciso il 29/10/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Jenice Allanser Aldo Fiale Enrico Manzon Aerofale DEPOSI IL 30 NOV 2015 IL CANCELLIERE Natiant 2