Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, non è nulla per contrasto con il principio della domanda cautelare l'ordinanza emessa dal giudice per un capo di imputazione non esplicitamente indicato nella parte conclusiva della richiesta del P.M., quando dalla lettura complessiva della richiesta medesima possa chiaramente intendersi che essa si riferiva anche a quel capo di imputazione. (Fattispecie in cui il P.M. non aveva richiesto esplicitamente la misura cautelare per uno dei coimputati relativamente ad un capo di imputazione, pur essendosi diffusamente dilungato, nella parte motiva della richiesta, ad illustrare i profili di responsabilità di costui).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2013, n. 34062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34062 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 09/07/2013
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1181
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 18188/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZÌ VA N. IL 25/05/1965;
avverso l'ordinanza n. 162/2013 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 18/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cesqui Elisabetta, di annullamento con rinvio.
udito il difensore avv. Morace C. e Giuffrè F..
FATTO E DIRITTO
RZ OR ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza 18.2.13 con la quale il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12.12.12 dal locale g.i.p. per i reati di cui all'art. 416 c.p. (capo A, così diversamente qualificato quello di cui all'art. 416 bis c.p.) e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capi P-R-S), per aver fatto parte di un'associazione dedita, tra l'altro, all'esercizio abusivo di attività di organizzazione e raccolta a distanza di gioco on-line; al trasferimento fraudolento di valori;
ad attività estorsive e a delitti di frode informatica, associazione che si avvaleva della struttura oggettiva costituita dalle dotazioni materiali di ditte individuali e società di capitali tutte riconducibili a MI LA (detto RO), soggetto sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale quale indiziato di appartenenza ad associazioni 'ndranghetistiche. In tale ambito - secondo l'ipotesi accusatoria - ZI, anche in forza della sua qualifica di commercialista, operando in stretto contatto con MI LA ed il suo nucleo familiare, aveva fornito costantemente ai capi dell'associazione consigli tecnici per la realizzazione di operazioni giuridiche e commerciali volte a dissimulare la disponibilità esclusiva in capo al MI LA di società operanti nel settore della distribuzione e noleggio di slot- machines e nel settore immobiliare, in particolare (capo P) attribuendo fittiziamente a MI GU e MI OC RI LA, figli di MI LA, il capitale sociale della "Mani Immobiliare s.r.l.", in realtà nella esclusiva disponibilità di MI LA;
attribuendo fittiziamente a MI OC RI LA il 50% del capitale sociale della 'Studio Immobiliare 13', partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità di MI LA (capo R); attribuendo fittiziamente a MI GU il 50% del capitale della "Sviluppo Immobiliare s.r.l.", partecipazione societaria in realtà anch'essa nella esclusiva disponibilità di MI LA.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), osservando come, con riferimento ai reati di cui ai capi P), R), S) (fattispecie di cui al L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies), era mancante la richiesta del p.m. al g.i.p. di applicazione della misura cautelare, richiesta nei confronti del RZ solo con riferimento al reato associativo sub A), con la conseguenza che il g.i.p. aveva erroneamente applicato la misura anche in relazione agli altri reati per i quali il RZ risultava indagato, in violazione del principio della domanda cautelare. In tale situazione, illogicamente e contraddittoriamente il Tribunale di Bologna, pur riconoscendo che non vi era domanda cautelare per i reati sub P),R),S), aveva ritenuto essersi trattato, da parte del p.m., di un errore materiale, essendo la misura cautelare per detti reati stata chiesta per gli altri due professionisti coindagati, ma in tal modo i giudici avevano operato un'indebita integrazione della richiesta del p.m..
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per non avere i giudici del riesame indicato come il RZ avrebbe concorso nei reati di intestazione fittizia dei beni al fine di eludere le misure di prevenzione, essendosi il prevenuto limitato, nella qualità di commercialista, alla registrazione delle società, senza per questo concorrere ne' materialmente con il reale titolare e con colui che si intesta fittiziamente le quote, ne' moralmente, non avendo il RZ istigato o partecipato ne' alla scelta di costituire una società ne' alla scelta dei soggetti ai quali intestare le quote. Con riferimento, poi, alla "Ma.Ni. Immobiliare", si era trattato di un trasferimento alla stessa di beni di altra società ("Las Vegas"), da anni intestata ai figli del MI, ciò che escludeva che l'operazione avesse determinato un trasferimento o un'attribuzione di beni diversa dalla precedente, con impossibilità quindi di individuare in tale operazione un'attività finalizzata oggettivamente ad eludere le misure di prevenzione, considerato inoltre che il MI LA, soggetto già destinatario di misure di prevenzione, non poteva ignorare che, rientrando i figli tra i soggetti per i quali la normativa prevede la presunzione di fittizietà con riguardo alle operazioni intervenute nei due anni precedenti la proposta di applicazione di misura di prevenzione, l'intestazione ai figli non avrebbe avuto alcuna efficacia salvifica. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 416 c.p., per avere, in violazione di legge, l'ordinanza impugnata individuato le condotte di partecipazione del RZ esclusivamente nelle insussistenti condotte di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, le quali altro non erano se non condotte poste in essere nel semplice svolgimento di compiti, del tutto leciti, assegnati e attinenti alla professione di commercialista. Inoltre, le società operanti nell'ambito del gioco erano attive da epoca assai antecedente alla conoscenza tra RZ e MI, risalente al 2010, e l'ordinanza impugnata non aveva spiegato quale ruolo potesse avere avuto il RZ, commercialista dedito alla cura della contabilità del MI, rispetto ad un sistema di società delle quali non si era mai occupato, per cui - conclude la difesa sul punto - non esisteva alcun elemento di prova da cui desumere il dolo specifico di partecipazione all'associazione, alla quale il RZ non aveva fornito alcun contributo neanche da soggetto esterno, per cui non era configurabile neanche una responsabilità a titolo di concorso eventuale in associazione a delinquere semplice.
Con il quarto motivo si lamenta la apodittica enunciazione delle ragioni per le quali soltanto la custodia in carcere sarebbe adeguata, in assenza di individuazione da parte dei giudici del riesame di alcun elemento di fatto dal quale partire per giungere a tali conclusioni, laddove invece il RZ era soggetto incensurato, non solito frequentare appartenenti ad associazioni criminali e che immotivatamente era stato ritenuto potesse reiterare i reati anche ove ammesso alla misura custodiale domiciliare. Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Ricordato come il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari personali deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che significa che solo l'assoluta carenza sul piano logico dell'iter argomentativo seguito dal giudice può avere rilievo in sede di legittimità, senza che lo possa la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico (v. Sez.un., 15 febbraio 1996, n. 41), per cui alla Corte di cassazione, allorché sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (v. Sez.un., 22 marzo 2000, n. 11), oltre che all'esigenza di completezza espositiva (v. Cass., sez. 6, 1 ottobre 2008, n. 40609), rileva la Corte che nell'ordinanza impugnata non si rinvengono profili di incongruenza della motivazione in tema di gravità indiziaria concernente le ipotesi criminose ascritte all'odierno ricorrente.
Con motivazione improntata ai canoni della logicità e della completezza, infatti, il tribunale bolognese ha dato conto della gravità del quadro indiziario che caratterizza la posizione di RZ OR sia con riferimento alla sua partecipazione all'associazione a delinquere capeggiata da MI LA - la cui esistenza ed operatività non viene peraltro in discussione, pur se il g.i.p. ha qualificato il reato associativo ai sensi dell'art. 416 c.p. e non ex art. 416 bis c.p., secondo la richiesta del p.m. -, sia con riferimento ai reati di concorso nell'attribuzione fittizia ai figli di MI LA delle quote di società in realtà nella esclusiva disponibilità del predetto (Capi P, R, S). A tale ultimo riguardo va anzitutto evidenziato come non possa accogliersi la doglianza della difesa circa la violazione del principio della c.d. domanda cautelare, per non avere i reati sub P-R-S formato oggetto di esplicita richiesta, da parte del p.m., di applicazione al g.i.p. della misura cautelare nei confronti del RZ, dal momento che - come correttamente osservato dai giudici del riesame - la formale omissione in altro non si è risolta se non in un mero errore materiale, considerato che, per gli stessi capi P-R-S, è stata espressamente formulata richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di ON GI e EG OR, indicati dal p.m. quali consulenti di MI LA al pari del RZ, esponendo la pubblica accusa anche per quest'ultimo le emergenze investigative acquisite in relazione a tali reati e parificando le posizioni dei tre secondo le rispettive imputazioni sub P-R-S, considerato inoltre che proprio la prospettazione accusatoria della partecipazione del RZ al sodalizio in argomento è basata principalmente sulla responsabilità dell'odierno ricorrente nei reati-fine. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non può ritenersi, nella specie, violato il principio della domanda cautelare, emergendo dal complesso della richiesta del p.m., secondo la specifica e puntuale motivazione evidenziata dai giudici del riesame, che la domanda era qualificata anche per il RZ con riferimento ai capi P-R-S e che pertanto non si è avuta, da parte del g.i.p., una applicazione ex officio, ovvero extra petita , della misura cautelare intramuraria anche per i reati ora indicati, la nullità assoluta del provvedimento restrittivo derivando solo dalla assenza di una motivata richiesta del p.m. (v. Cass., sez. 6, 10 luglio 2008, n. 33858), che nella specie non è mancata, per quanto fin qui evidenziato, se non nella parte conclusiva della richiesta, la quale invece deve essere considerata nel suo complesso, da cui - secondo una interpretazione non certo illogica dei giudici del riesame - deriva con evidenza che la domanda cautelare relativa a RZ OR ha avuto ad oggetto anche i reati di cui ai capi P- R-S.
In ordine a tali reati fine, la gravita indiziaria è stata ritenuta per non essersi il RZ - secondo la riduttiva prospettazione della difesa - limitato ad asetticamente svolgere il suo ruolo di commercialista del MI, bensì per aver preso attivamente parte alla fittizia intestazione a terzi delle società "Studio Immobiliare s.r.l."; "Sviluppo Immobiliare s.r.l." e "Mani Immobiliare s.r.l.", essendo a conoscenza della situazione processuale di MI LA, al quale aveva fornito nell'occasione tutti i chiarimenti necessari alle operazioni anche presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di rendere pienamente operative le società, fornendo altresì al MI anche i consigli sulle procedure necessarie per fare ottenere alla "Studio Immobiliare s.r.l." un fido presso la Banca delle Marche.
Con particolare riferimento alla vicenda della costituzione della "Mani Immobiliare s.r.l.", i giudici del riesame hanno evidenziato come in essa abbia preso attiva parte il RZ, unitamente al ON il quale aveva contattato l'odierno ricorrente proprio su invito del MI per incaricarlo di preparare l'atto costitutivo della società e - come sempre emerso dalle intercettazioni telefoniche - il RZ aveva successivamente dato al MI assicurazioni al riguardo dicendo: "In giornata ti mando l'e-mail con l'oggetto sociale...con tutto...con tutto quanto...va bene?", il tutto preceduto dall'avvertimento del MI che la vicenda riguardava la "MA.Ni...per l'immobiliare...dei ragazzi". La Ma.Ni.Immobiliare era quindi stata costituita formalmente il 21.7.11 con atto del notaio Palmieri di Lugo,con capitale sociale di Euro 100.000,00, interamente sottoscritto e versato da MI GU e MI OC RI LA, figli di MI LA e titolari della quota del 50% ciascuno del capitale, ma - ha sottolineato il tribunale del riesame - il consapevole apporto del RZ era poi proseguito, avendo l'indagato fornito informazioni sulla situazione della società con le banche, interessandosi direttamente per l'apertura di un conto corrente presso un'agenzia bancaria di Luano e trasmettendo alla stessa i dati della "Ma.Ni.", fino a continuare a seguire gli sviluppi in vista di un celere conseguimento dell'operatività della società, come era risultato da alcune conversazioni telefoniche intercettate nel corso delle quali - hanno sottolineato ancora i giudici bolognesi - RZ aveva significativamente fatto uso, con il suo interlocutore MI LA, del plurale dicendo: "L'hanno iscritta già.. .possiamo già cominciare a lavorare, OC, ti faccio i registri e tutto quanto e partiamo", venendo poi il RZ, nel corso di una telefonata del 2.9.11, ragguagliato dal MI e dal EG circa il trasferimento alla "Ma.Ni." di due immobili siti in Conselice (Ra) e Massa Lombarda (Ra), appartenenti alla "Las Vegas s.r.l.". Alla luce di tali emergenze, correttamente è stato ritenuto grave il quadro indiziario con riferimento al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, rubricato ai capi P-R-S, essendo emersa anche la consapevolezza del RZ di agire per assicurare al MI LA una interposizione fiduciaria dei beni a questi appartenenti, nella evenienza dell'applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione patrimoniale, essendo il MI già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., ai sensi della L. n. 576 del 1965, giusta ordinanza 17.1.96 del Tribunale di Cosenza ed imputato di gravi reati - tra i quali quello di cui alla D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 - per i quali la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 27.9.10 (poi parzialmente annullata dalla Cassazione, con rinvio, in data 28.2.12), lo aveva condannato alla pena di anni 23 e mesi 4 di reclusione, donde la necessità per il MI della creazione di persone giuridiche con intestazione parzialmente fittizia ed attribuzione alla "Ma.Ni. Immobiliare" e alla "Studio 13 Immobiliare" di un rilevante patrimonio, grazie all'apporto anche del RZ il quale si era dimostrato perfettamente a conoscenza che dette società, pur se formalmente intestate in tutto o in parte a terzi, erano nella esclusiva disponibilità di MI LA, mai avendo l'odierno ricorrente discusso delle problematiche relative alla costituzione delle stesse se non con il MI dal quale il RZ era stato reso edotto, per meglio agire di conseguenza, della sua posizione processuale.
Era emerso, infatti, dalla intercettazione telefonica del 27.9.10, che MI LA aveva ragguagliato RZ circa l'esito del giudizio di appello, per cui - hanno non certo illogicamente ritenuto i giudici del riesame - non era ipotizzabile che RZ, anche in considerazione del suo passato di militare della Guardia di Finanza - ignorasse le conseguenze anche patrimoniali di una tale decisione giudiziaria, sì da predisporre una fittizia intestazione delle società per eludere l'applicazione delle misure di prevenzione ricorrendo - avendo preferito il MI, come era emerso dalla conversazione telefonica avuta con il RZ il 22.12.10, non modificare l'intestazione delle società - a prestanomi non estranei alla famiglia.
La gravità indiziaria in ordine ai reati-fine è poi stata ritenuta legittimamente anche per il reato associativo, rivestendo il VI il ruolo di commercialista di fiducia di MI LA, svolgendo nel corso del tempo tutti i compiti assegnatigli secondo le direttive del MI e con riferimento alle società operanti in diversi settori, nella consapevolezza di concorrere a realizzare quindi il programma delittuoso della societas sceleris nella perfetta conoscenza della situazione processuale in cui versava MI LA e svolgendo al riguardo - hanno opportunamente rimarcato i giudici - un ruolo essenziale proprio per essere l'odierno ricorrente dotato di quelle competenze professionali necessarie nei vari settori di operatività, delle quali i vertici del sodalizio erano sprovvisti, ed agendo in sinergia con ON e EG, intranei all'associazione facente capo al MI, rendendosi anche disponibile - come era emerso dal contenuto delle due conversazioni telefoniche intercettate il 22.12.11 - ad assumere informazioni sulla possibile esistenza di indagini nei confronti del MI da parte della Guardia di Finanza, a conferma - hanno perspicuamente concluso i giudici bolognesi - della qualità del rapporto che legava il RZ a MI LA, il quale ultimo era certo di poter contare sull'apporto dell'odierno ricorrente anche per la sua qualifica di ex appartenente alla Guardia di Finanza, non quindi per la sua sola competenza professionale di commercialista. Correttamente sono state evidenziate anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) rappresentate dal concreto pericolo di comportamenti recidivanti, in ragione, oltre che delle specifiche modalità esecutive delle condotte, sintomatiche di una radicata scelta criminale e di una spiccata capacità a delinquere, dell'essere il RZ a completa disposizione del MI LA e dell'organizzazione dallo stesso capeggiata, la cui operatività non è risultata venuta meno, così come l'appartenenza al sodalizio del RZ, anche in ragione dell'assenza di qualunque segno di resipiscenza, laddove infine del tutto legittimamente, perché sorretta da adeguata motivazione, è stata ritenuta l'idoneità della sola misura intramuraria a contrastare le rilevate esigenze cautelari, ben potendo il ricorrente, attesta la sua spregiudicatezza, proseguire le particolari condotte illecite anche in regime di custodia domiciliare, continuando "a mettere le proprie competenze tecniche a disposizione di soggetti gravitanti nell'orbita delinquenziale, anche organizzata". Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2013