Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il principio della "domanda cautelare", in base al quale il giudice procede solo su richiesta del pubblico ministero, così come non richiede che quest'ultima, oltre agli elementi su cui essa si fonda ed a quelli a favore dell'indagato, contenga anche l'indicazione dei "pericula" in relazione ai quali possano ravvisarsi le esigenze cautelari, allo stesso modo non impedisce al giudice di valutare, a prescindere dagli specifici contenuti della richiesta, la sussistenza dei relativi presupposti, ivi comprese le esigenze cautelari.
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L'omesso interrogatorio previsto per le ordinanze di custodia cautelare emesse dopo il 25 agosto 2024 prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero costituisce nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. e), cod. proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio violando, infatti, il principio del contraddittorio, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2006, n. 6325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6325 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 21/11/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 1640
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 33777/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Chaoui Abdelouahab;
avverso l'ordinanza del 17 luglio 2006, del Tribunale per il riesame di Salerno;
visti gli, atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi, con provvedimento in data 17 luglio 2006, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti, tra gli altri, di Chaoui Abdelouhab, applicava allo stesso indagato, per quanto qui ne occupa, la misura della custodia cautelare in carcere.
In particolare, il Tribunale ricostruiva preliminarmente i fatti, osservando che il procedimento era sorto nei confronti di numerosi indagati ai quali era stato contestato, tra gli altri, il reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di autovetture di provenienza illecita, e, con specifico riferimento alla posizione dello Chaoui, rilavava che il Giudice delle indagini preliminari aveva disposto la misura degli arresti domiciliari, mentre, con riferimento alla posizione di numerosi altri indagati, era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. E che tale provvedimento era stato appellato dal Pubblico Ministero che aveva richiesto l'emissione, anche nei confronti del predetto indagato, della misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti, nei suoi confronti, i pericula libertatis di cui all'art. 274 c.p.p., con particolare riferimento a quello di cui alla lettera c), e cioè al pericolo di fuga.
Il Tribunale osservava altresì che nei confronti dell'indagato era stato emesso decreto di latitanza e che, per l'effetto, dovevano ritenersi sussistenti sia le esigenze cautelari di cui alla lettera c), che quelle di cui alla lettera b), dell'art. 274 c.p.p., emergenze che inducevano a ritenere che la misura della custodia cautelare in carcere fosse l'unica adeguata a salvaguardare le descritte esigenze.
Il Tribunale rilevava infine, che anche la prognosi di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena doveva ritenersi negativa attesa la corposità del quadro cautelare, il pericolo di reiterazione dei fatti, la gravità dei medesimi e la pena edittalmente prevista.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato latitante deducendo, con un primo motivo, la violazione del principio del devolutum atteso che il Tribunale non si sarebbe limitato, come avrebbe dovuto a valutare esclusivamente il pericolo di fuga, ma si sarebbe pronunciato anche sui gravi indizi di colpevolezza nonché sul pericolo di reiterazione: ciò, in contrasto con l'art. 310 c.p.p., comma 2. Con altri motivi, congiuntamente trattati, il ricorrente sostiene: a) l'inammissibilità dell'appello, in quanto originariamente, la misura sarebbe stata richiesta esclusivamente per il pencolo di reiterazione, e non già anche per il pericolo di fuga, e b) perché, in ogni caso, gli elementi evidenziati dal Tribunale sarebbero privi del requisito della concretezza anche in considerazione del fatto che la dichiarazione di latitanza dell'indagato sarebbe intervenuta successivamente all'emissione del provvedimento custodiale. Il ricorso è inammissibile.
Circa la asserita inammissibilità del ricorso per non avere il pubblico ministero originariamente richiesto la misura sulla base anche del pericolo di fuga, è sufficiente rilevare che il principio della "domanda cautelare", in base al quale il giudice procede solo a seguito di una richiesta da parte del pubblico ministero, non richiede certo che la richiesta contenga, a pena di inammissibilità, anche i pericula che si ritengono sussistenti: è, infatti, precipuo compito del giudice, in sede di adozione della misura, quello di valutare la sussistenza dei presupposti (gravi indizi e esigenze cautelari) a prescindere dagli specifici contenuti della richiesta che, a norma dell'art. 291 c.p.p., deve contenere solo gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché gli elementi a favore dell'indagato e le eventuali memorie difensive già depositate. Ogni eventuale previsione di nullità riguarda, infatti, solo l'ordinanza del giudice (cfr. art. 292 c.p.p., comma 2) e non già la richiesta del Pubblico Ministero.
Quanto, poi, all'asserita violazione del principio del devolutum, questo collegio non può che ribadire che il giudice dell'appello, investito in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, e, quindi, in ordine alla congruità di una diversa, e, nella specie, più affittiva, misura cautelare, ha pieno potere di cognizione anche sul presupposto costituito dai gravi indizi di colpevolezza senza che ciò comporti violazione del principio devolutivo: la limitazione della cognizione, a norma dell'art. 597 c.p.p., ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, richiede comunque che il giudice debba prendere in considerazione anche tutti i punti indissolubilmente legati a quelli espressamente oggetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., sez. 3^, sentenza n. 7674 del 2002). La configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza costituisce, infatti, l'antecedente logico necessario ed il presupposto ineludibile della verifica della sussistenza delle esigenze cautelari e ad essa, pertanto, è indissolubilmente legata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di Euro 1.000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2007