Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2006, n. 6325
CASS
Sentenza 21 novembre 2006

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In tema di misure cautelari, il principio della "domanda cautelare", in base al quale il giudice procede solo su richiesta del pubblico ministero, così come non richiede che quest'ultima, oltre agli elementi su cui essa si fonda ed a quelli a favore dell'indagato, contenga anche l'indicazione dei "pericula" in relazione ai quali possano ravvisarsi le esigenze cautelari, allo stesso modo non impedisce al giudice di valutare, a prescindere dagli specifici contenuti della richiesta, la sussistenza dei relativi presupposti, ivi comprese le esigenze cautelari.

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    L'omesso interrogatorio previsto per le ordinanze di custodia cautelare emesse dopo il 25 agosto 2024 prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero costituisce nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. e), cod. proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio violando, infatti, il principio del contraddittorio, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2006, n. 6325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6325
Data del deposito : 21 novembre 2006

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