Sentenza 31 marzo 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, non è nulla per contrasto con il principio della domanda cautelare, l'ordinanza emessa dal giudice per un fatto diversamente qualificato rispetto alla richiesta originaria del pubblico ministero, essendo preciso compito del giudice per le indagini preliminari che emette la misura interpretare i termini giuridici dei fatti descritti nella relativa richiesta, anche in modo autonomo rispetto agli intendimenti della pubblica accusa, con la sola preclusione della possibilità di immutarli.
Commentario • 1
- 1. Obbligo di dimora: il GIP può limitare gli orari di uscitaAccesso limitatoEmanuele Procopio · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2017, n. 36159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36159 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2017 |
Testo completo
36 159 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Sent. n. sez. 729 Camera di Consiglio del 31 marzo 2017 R.G.N.2715/2017 composta da dott. Domenico Gallo Presidente dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. Luciano Imperiale dott. Marco Maria Alma dott. Ignazio Pardo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AN RA, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 1989/16 del Tribunale del riesame di Milano, del 09.01.2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso;
' MOTIVI della DECISIONE 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano confermava l'ordinanza del GIP del Tribunale della stessa città che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a AN RA per i reati di associazione per delinquere, truffa e rapina 1.1 Avverso tale ordinanza ricorre il difensore di AN deducendo: a) violazione di legge con riferimento alla custodia disposta per i reati sub b) e c) riqualificati dal giudice in più grave ipotesi delittuosa di furto aggravato senza l'espressa richiesta del P.M. dovendosi quest'ultima individuare in riferimento all'ipotesi delittuosa ritenuta dal P.M.; richiesta;
b) non è corretta la riqualificazione dei fatti in furto aggravato, non essendosi manifestata da parte della vittima alcuna contromisura di contrasto all'azione delittuosa ed essendo stata spontanea la consegna del bene;
non è corretta la riqualificazione del fatto in rapina impropria mancando l'elemento essenziale dello spossessamento;
c) la persona offesa HE RO non è stata sentita con le necessarie garanzie derivanti dall'essere, la vittima, indagata in reato connesso: pertanto gli atti basati sulle dichiarazioni rese dallo stesso, ed in particolare il decreto di intercettazione n.215/15, sono inutilizzabili. d) KU ON non è stata sentita con le necessarie garanzie derivanti dall'essere indiziato di ricettazione o riciclaggio in relazione alla detenzione dei lingotti d'oro pertanto gli atti basati sulle dichiarazioni rese dallo stesso senza le garanzie di difesa, sono inutilizzabili. e) la persona offesa AN AS non è stata sentita con le necessarie garanzie derivanti dall'essere, la vittima, indiziata di riciclaggio: pertanto gli atti basati sulle dichiarazioni rese dallo stesso, ed in particolare il decreto di intercettazione n.215/15, sono inutilizzabili.
2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato: il primo motivo è infondato;
manifestamente gli altri. sono infondati tutti 2.1 Va innanzitutto richiamato il provvedimento impugnato nel punto in cui chiarisce che il P.M. ha specificamente richiesto la misura custodiale più afflittiva per tutti i fatti ascritti ai capi da A) ad N) della rubrica. Nessuna nullità, pertanto, può derivare dal fatto che il P.M. abbia dato una qualificazione 2 M giuridica di tali fatti errata e che il GIP, vero giudice del fatto, abbia riqualificato tali fatti, sia pure nei termini giuridici non consolidati determinati, nella specifica fase processuale, dalla naturale progressione delle indagini, come furto pluriaggravato, reato che consente, in ragione della pena prevista, la misura custodiale.
2.2 Questa Corte, infatti, ha già ritenuto, con una decisione che il collegio condivide e che ritiene di dover adottare anche nel caso in esame, che non è nulla,per contrasto con il principio della domanda cautelare, l'ordinanza emessa dal giudice per un capo di imputazione non esplicitamente indicato nella parte conclusiva della richiesta del P.M., quando dalla lettura complessiva della richiesta medesima possa chiaramente intendersi che essa si riferiva anche a quel capo di imputazione. (n.34062 del 2013 rv 257090).
2.3 Il principio, che se ne trae è pertanto, che la valutazione del P.M. ‚e la conseguente richiesta, coinvolge e riguarda il fatto sicchè, un' omissione ed a maggior ragione una erronea qualificazione del fatto, nella corretta dialettica con l'organo giudicante, non può determinare una nullità della richiesta stessa .D'altra parte è preciso compito del GIP che emette la misura, qualificare giuridicamente i fatti , anche in modo autonomo dagli intendimenti della Pubblica Accusa, essendogli comunque precluso di immutare il fatto: il giudice, infatti è l'interprete dei termini giuridici del fatto.
2.4 Sono manifestamente infondati gli altri motivi di ricorso, e non solo perché il ricorrente li ha riproposto negli stessi termini del riesame, e in modo inammissibilmente generico, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni con le quali il Tribunale ha respinto il riesame e con le quali il ricorrente ha omesso di misurarsi.
2.5 Sono inammissibili, perché riguardanti il merito della decisione e non i profili di legittimità, le censure relative alle diverse valutazioni degli elementi di fatto che hanno determinato la riqualificazione giuridica delle fattispecie. In particolare il Tribunale,con una motivazione che non merita censure ha posto in evidenza che, nei fatti di cui ai capi B) e C) dell'imputazione, l'impossessamento del bene è avvenuto invito domino, mediante sottrazione, e non con il consenso della vittima, perché gli indagati, dopo avere ottenuto la disponibilità del denaro inizialmente ricevuto dalla vittima quale corrispettivo per la vendita dell'oro, con il pretesto di custodirlo nel famoso mobiletto, si erano impossessati dell'intera somma sostituendola con le banconote fac-simile per poi dileguarsi 3 prima che le vittime potessero rendersi conto dello scambio, così portando a termine la sottrazione mediante il fraudolento utilizzo dell'armadietto e del D) la denaro fax-simile. E' stato, poi, evidenziato che nei fatti contestati al capo violenza della rapina impropria era consistita nel bloccare le portiere posteriori della vettura, per impedire alle parti offese di scendere ed inseguire i malfattori.
2.6 La motivazione del Tribunale è logica e convincente basata su circostanze ' di fatto in ordine alle quale la Corte di cassazione non può eleggere una versione alternativa ovvero una rilettura degli elementi di fatto,con l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi limitare il controllo di legittimità all'intrinseca razionalità della motivazione dei giudici del merito, che, peraltro, non viene messa in discussione dal ricorrente .che si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
2.7 Sono inammissibili, perché contrari al principio già consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, le censure di inutilizzabilità degli atti: infatti, come correttamente motivato nel provvedimento impugnato, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato.( SS.UU n.33583 del 2015 rv 264482).
2.8 Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato: ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'articolo 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.a delle ammende. Così deciso in Roma, camera di consiglio del 31 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente DAGallo M.B.Paddel "Gello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 LUG. 2017 IL I CANCELLICA CASS Claudia Pianelli, Now 803 O N I E L