Sentenza 3 maggio 2001
Massime • 1
Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (fattispecie relativa al riconoscimento della qualifica di segretario tecnico superiore di prima classe prevista per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dal c.c.n.l. del 1988).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2001, n. 6238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6238 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH AN, e, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato in PALUMBO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 185/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 12/01/98 R.G.N. 79332/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblicai udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato PALUMBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
AL RO, dipendente dell'ente F.S. con qualifica di segretario tecnico superiore (7a categoria), ha chiesto al Pretore di Roma, giudice del lavoro, di accertare il suo diritto alla qualifica di segretario tecnico superiore di 1a classe (8a categoria), con decorrenza 1.1.1986, o in subordine 5.2.1988, in virtù delle mansioni superiori svolte, analiticamente elencate, attinenti ad attività di progettazione e studio della fattibilità di nuove linee ferroviarie (realizzazione dei profili altimetrici, calcoli analitici del tracciato, studi di viabilità problemi idrologici). L'Ente F.S., ritualmente costituito, si è opposto alla domanda, eccependo l'inapplicabilità al rapporto di lavoro dei propri dipendenti dell'art. 2103 cod.civ. prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l. del 1988, ed assumendo che le attività elencate dal AL non sono riferibili a lui direttamente, in termini qualitativi e quantitativi, ma all'ufficio di cui fa parte, inteso nella sua interezza.
Il Pretore, riportate le declaratorie del D.M. del 1985 relative alla qualifica rivestita ed a quella pretesa, ha rilevato che l'attività di studio, progettazione e ricerca è prevista in entrambe le declaratorie, e dà diritto a quella superiore se espletata a livello particolarmente qualificato, implicante un grado di autonomia e di assunzione di responsabilità dello stesso genere di quello che si chiede a chi dirige unità operative a livello di reparto. Ciò posto, ha ritenuto che l'Ente convenuto, essendosi limitato nella comparsa di costituzione in giudizio ad affermare che le attività svolte rientravano ampiamente nella declaratoria della 5/6 categoria, riconosciuta al ricorrente, dovendo essere riferite all'intero ufficio di cui il ricorrente faceva parte, non avesse validamente contestato che le mansioni in concreto espletate dal AL siano state quelle analiticamente esposte nell'atto introduttivo del giudizio.
Contro tale decisione ha proposto appello la s.p.a. Ferrovie dello Stato - Società di servizi e trasporti, succeduta all'Ente Ferrovie, censurandola sotto due profili: 1) perché aveva dato applicazione all'art. 2103 cod.civ. per un tempo nel quale esso ancora non si applicava ai rapporti di lavoro tra F.S. e suoi dipendenti;
2) perché aveva fondato la attribuzione della superiore qualifica sull'erronea affermazione che le F.S non avessero contestato lo svolgimento delle mansioni allegate dal ricorrente. Il Tribunale di Roma, con sentenza 7 giugno 1996/12 gennaio 1998 n. 185, in parziale accoglimento dell'appello delle F.S, e precisamente del motivo sub 1), ha fissato la decorrenza dei diritti riconosciuti dal Pretore dal 5.5.1988, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 2103 cod.civ. trova applicazione ai dipendenti F.S. dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo. Ha respinto il motivo sub 2), con tre autonome statuizioni.
Il Tribunale ha in primo luogo rilevato che il contraddittorio si è costituito sulla attribuibilità e accreditabilità al singolo lavoratore di compiti svolti all'interno di un gruppo di lavoro del quale egli è parte ma non soggetto esponenziale;
ciò posto, ha ritenuto corretta la decisione del Pretore che ha ritenuto non contestata la materialità delle mansioni allegate, perché le F.S. non hanno osservato l'onere di analiticità e compiutezza delle contestazioni in fatto, omettendo di contrapporre all'analitica esposizione delle mansioni operata nel ricorso introduttivo del giudizio una propria alternativa esposizione delle mansioni del AL.
In secondo luogo il Tribunale ha rilevato che le F.S. hanno spontaneamente attribuito al AL la qualifica pretesa con decorrenza 28.12.1990 (circostanza taciuta dal ricorrente ma accertata dal Pretore); ne desume che, poiché le mansioni sono rimaste identiche dal 1986 al 1990, come accertato dal Pretore con statuizione non censurata, la superiore qualifica , si deve retrodatare al 1986.
Infine il Tribunale ha rilevato che la documentazione prodotta, relativa ai compiti svolti dal AL, non è stata contestata dalle F.S. nella sua genuinità, nella sua corrispondenza alle scelte proprie delle F.S e nella sua autenticità, sicché essa costituisce prova piena e diretta dello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivendicata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato - Società di servizi e trasporti, con unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione
Con unico complesso motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697 cod.civ., 416 e 115 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per i seguenti articolati profili:
a) erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'Ente F.S., costituendosi in primo grado, non avesse puntualmente contestato il contenuto fattuale delle mansioni allegate dal AL, dovendosi tale contestazione ritenere implicita nella deduzione secondo cui il ricorrente era inserito in un gruppo di lavoro, sicché i risultati degli studi effettuati erano da riferirsi al gruppo nella sua interezza, limitandosi il lavoratore ricorrente ad espletare nel suo ambito prestazioni collaborative di modesta entità; b) è erronea l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'art. 416 c.p.c. pretende che il convenuto contrapponga alla ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso introduttivo del giudizio una specifica e dettagliata versione dei fatti controversi;
c) la contestazione come sopra operata dal convenuto coinvolge anche la documentazione prodotta dal ricorrente a prova delle proprie allegazioni;
d) l'attribuzione spontanea da parte del datore di lavoro della qualifica oggetto di rivendicazione non implica l'estensione della sua efficacia ad un periodo precedente l'attribuzione stessa. Il motivo, nelle sue varie articolazioni, è fondato. Poiché la ricorrente deduce la violazione di una norma processuale (art. 416 c.p.c.), questa Corte ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti processuali e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla valutazione della sussistenza della violazione stessa (Cass. 9 febbraio 1999 n. 1108, 5 marzo 1998 n. 2458, 17 ottobre 1998 n. 10287 etc.). Nel costituirsi ritualmente e tempestivamente in giudizio, l'Ente F.S. così si espresse nella propria comparsa di costituzione:
'Relativamente al primo punto occorre chiarire che le attività svolte dal ricorrente per l'elaborazione dei progetti di fattibilità non sono riferibili a lui direttamente in termini qualitativi e quantitativi, ma all'Ufficio presso il quale il AL prestava servizio, nella sua globalità, per cui anche ammesso, ma è tutto da provare, che l'apporto del AL abbia, in tale contesto, avuto qualche rilevanza, non ha comunque mai concretizzato "attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate con diretta e connessa responsabilità organizzativa e di risultati", come richiesto dalle declaratorie dei profili dell'Area Quadri del ccnl 1987-89 e vigente.
Ciò posto, è evidente l'errore in cui è incorso il Pretore prima, e quelli più numerosi in cui è incorso il Tribunale poi. Il Tribunale avrebbe dovuto innanzitutto seguire il metodo raccomandato ripetutamente da questa Corte, secondo cui il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte - che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione - al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728). Ove avesse seguito tale corretto metodo, il Tribunale, avendo giustamente dichiarato che l'art. 2103 trova applicazione al personale dipendente delle F.S dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo, si sarebbe posto il problema di accertare se nel periodo di osservazione utile per la maturazione del diritto alla qualifica professionale di cui all'art. 2103 cod.civ., erano tuttora valide le declaratorie del D.M. 1985 sulle quali il Pretore ha fondato la propria decisione, dal Tribunale pedissequamente seguita, nonostante la contraria statuizione sulla decorrenza, oppure se le mansioni in concreto svolte al AL andassero valutate sulla base della declaratoria del ccnl 1987-89 o successivo riportata dall'ente convenuto nella sua comparsa di costituzione in primo grado e non contestata dal ricorrente.
Una volta esattamente individuata la premessa maggiore, e cioè la declaratoria alla cui luce decidere la controversia, avrebbe dovuto individuare altresì quali sono gli elementi costitutivi della fattispecie, il cui onere di allegazione e probatorio ricade sul ricorrente, onde non incorrere nell'errore di considerare come oggetto di eccezione, il cui onere di allegazione e probatorio sia a carico del convenuto, quanto invece, facendo parte della fattispecie costitutiva del diritto, è a carico del ricorrente.
A tale riguardo occorre precisare che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda se tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe su di lui, è non solo lo svolgimento dell'attività base, ma anche delle più complesse modalità cui la declaratoria contrattuale collega il riconoscimento della superiore qualifica.
Altro errore nel quale è caduto il Tribunale è di ritenere che l'onere di contestazione comporti a carico del convenuto la contrapposizione di una versione dei fatti alternativa a quella proposta dal ricorrente.
Tale affermazione è contraria all'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'art. 416, comma 3 c.p.c., nel chiedere al convenuto - nel rito del lavoro - di prendere una posizione sui fatti affermati dall'attore, senza limitarsi ad una generica contestazione, intende scoraggiare la scelta del silenzio da parte del convenuto che, costituendosi, abbia accettato di partecipare al giudizio, e non già imporgli l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova;
deve invece ritenersi non derogato il principio secondo cui determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (Cass. 19 luglio 2000 n. 9424). Da tale errore iniziale circa la portata dell'art. 416 C.P.C. e circa la interpretazione della comparsa di costituzione in appello del convenuto discende l'erroneità delle successive proposizioni. Il Tribunale ha esattamente individuato che il punto controverso era costituito dalla attribuibilità e accreditabilità al singolo lavoratore di compiti svolti all'interno di un gruppo di lavoro del quale egli è parte ma non soggetto esponenziale, ma poi non ha dato corso agli accertamenti conseguenziali, sia perché non ritenuti necessari a causa dell'errore in punto di oneri di contestazione, sia perché si è rifugiato sulla seconda ratio decidendi, costituita dalla retrodatazione del riconoscimento spontaneo della qualifica pretesa operata dalle F.S. nel 1990.
Ma anche tale procedimento è erroneo, perché, pur dando atto della continuità nelle medesime mansioni, non ha accertato ne' le ragioni dello spontaneo riconoscimento ne' se il quadro qualificatorio contrattuale nel frattempo fosse mutato.
Infine il Tribunale ha basato la propria decisione sulla terza ratio decidendi, costituita dalla pienezza della prova documentale offerta. Ma ove le allegazioni del ricorrente non siano sufficienti a sorreggere la domanda, in quanto non coprono tutta la previsione contrattuale, è evidente che non è sufficiente neppure la prova, anche documentale, che tali allegazioni confortano. Reciprocamente, la contestazione della sufficienza di tali allegazioni rifluisce sulla documentazione con cui il ricorrente intende provare le proprie, insufficienti, allegazioni.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Roma, il quale deciderà la controversia sulla base del seguente principio di diritto: "Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda se tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe su di lui, è non solo lo svolgimento dell'attività base, ma anche delle più complesse modalità cui la declaratoria contrattuale collega il riconoscimento della superiore qualifica;
ne consegue che ove il datore di lavoro convenuto, pur ammettendo la materialità delle mansioni allegate dal ricorrente, contesti che queste corrispondano alla integrale previsione contrattuale, da una parte egli ha assolto all'onere di contestazione di cui all'art. 416 cod.civ., dall'altra è onere del lavoratore ricorrente provare di avere svolto le mansioni allegate con il grado di complessità e professionalità richiesto dalla declaratoria contrattuale".
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2001