Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 8615
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Sentenza 16 marzo 2000

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In tema di ordinamento degli enti locali la legge n. 142 del 1990, al fine di responsabilizzare i dirigenti degli uffici, ha previsto che ad essi possa essere demandata l'esecuzione degli atti deliberativi assunti - in attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo - dal Sindaco e dagli Assessori. Ne consegue che, se comunque al Sindaco compete la sorveglianza sul corretto andamento dell'amministrazione, non deriva da tale obbligo, in modo automatico, una responsabilità penale per le eventuali inadempienze degli amministratori. (Fattispecie relativa al reato di rifiuto ed omissione di atti di ufficio: affermando il principio la Corte ha escluso che al Sindaco fosse imputabile anche una responsabilità penale - oltre, eventualmente, quella di carattere politico - una volta accertata la mancata sorveglianza circa le inadempienze denunziate nella carente manutenzione di un edificio scolastico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 8615
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8615
    Data del deposito : 16 marzo 2000

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