Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 2
Il Ministero di Grazia e Giustizia è legittimato ad impugnare i provvedimenti relativi alla tenuta degli albi professionali (comprese le iscrizioni e le cancellazioni), derivando tale legittimazione dal potere di vigilanza sugli ordini professionali che, di regola, gli è affidata; tale regola non soffre eccezioni in relazione all'Ordine degli psicologi, essendo, anzi, espressamente ribadita dall'art. 29 legge n. 56 del 1989.
In tema di iscrizione all'albo degli psicologi, l'art. 32 lett. D legge n. 56 del 1989 - prevedente, in sede di prima applicazione della legge citata, la possibilità di iscrizione nel suddetto albo per coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale - attribuisce funzione essenziale al requisito dei riconoscimenti ottenuti dall'interessato a livello nazionale o internazionale grazie ad un'attività concretamente svolta nel settore specifico, onde tale attività non deve essere stata di tipo ordinario, ma deve essersi espressa in modi qualificati, tali da condurre il soggetto a collocarsi in posizione di particolare distinzione nell'ambito delle discipline psicologiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9509 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MA ADAMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LAZIO, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
RI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FIRENZE 32, presso l'avvocato AR MARINUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3352/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Sclafani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Marinucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
CE
Con citazione notificata il 16 marzo 1993 Il signor MA CE convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il Ministero di grazia e giustizia e il Commissario per la formazione dell'albo professionale degli psicologi della regione Lazio, chiedendo che fosse disposta l'iscrizione di esso CE in tale albo, iscrizione a suo dire negatagli illegittimamente in sede amministrativa, nonostante il possesso da parte sua dei requisiti richiesti dall'art.32 lettera d) della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
I convenuti si costituirono per resistere alla domanda, contestandone la fondatezza.
Il tribunale adito, con sentenza depositata il 20 giugno 1994, dichiarò il difetto di legittimazione processuale del Commissario per la formazione dell'albo professionale degli psicologi della regione Lazio, dispose che il signor MA CE fosse iscritto nell'albo degli psicologi della regione medesima e condannò il Ministero di (grazia e giustizia al pagamento delle spese giudiziali, osservando:
Che il commissario era privo di legittimazione processuale, trattandosi di organo statale privo di rilevanza esterna;
Che, al sensi dell'art. 32 lettera d) della legge 18 febbraio 1989 n.56, istitutiva dell'ordine professionale degli psicologi, in sede di prima attuazione di detta legge potevano essere iscritti nell'albo coloro che avessero operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale;
Che l'attore sosteneva di trovarsi in questa condizione, perché al momento della presentazione della domanda aveva conseguito il diploma di "Sophianalista didatta- presso la Sophia University of Rome, associazione internazionale di antropologia personalistica, di psicoterapia e di sophianalisi, dopo avervi seguito un corso di studi teorico-pratici in psicologia con . specializzazione In psicoterapia, in tutto assimilabile a quello prescritto per ottenere la laurea in psicologia" presso le università statali;
Che, sotto questo profilo, la domanda non era fondata, perché la disposizione invocata, prescrivendo il requisito dell'avere operato nelle discipline psicologiche, si riferiva ad attività diverse da quella di studio e di apprendimento, mentre i riconoscimenti richiesti dovevano provenire da persone o enti di nota o verificabile competenza e serietà, verifica non effettuabile a proposito della Sophia University of Rome;
Che, invece, corrispondevano alla previsione normativa gli altri titoli fatti valere dal CE in sede amministrativa, avendo documentato: di esercitare dal 1985 l'attività di psicoterapeuta;
di avere svolto lezioni e guidato sperimentazioni in corsi di analisi psicodinamica dei comportamenti nel gruppo della struttura scolastica, organizzati nel 1983 e nel 1984 dal Ministero della pubblica istruzione per l'aggiornamento degli insegnanti in servizio negli istituti tecnici di Roma;
di essere stato conduttore e direttore di un analogo corso nel 1987 e di un altro nel 1989, rivolto a presidi di scuole medie superiori, selezionati su scala nazionale;
di avere collaborato dal 1984 con l'Università degli studi La Sapienza di Roma ad iniziative di orientamento scolastico;
di avere tenuto dal 1986 al 1990 lezioni di psicologia nell'istituto tecnico industriale Meucci di Roma, come attività didattica alternativa per gli alunni che non si avvalevano dell'insegnamento della religione;
Che la natura di quegli incarichi e la loro provenienza apparivano sufficienti a garantire adeguatamente il grado di rigorosa serietà richiesto dalla legge in sede di prima attuazione dell'ordinamento professionale degli psicologi.
La sentenza fu impugnata in via principale dal Ministero di grazia e giustizia e dal Commissario straordinario per la formazione dell'albo degli psicologi della regione Lazio, ed in via incidentale dal CE,
La corte di appello di Roma, con sentenza n. 3352 del 1997 depositata il 17 novembre 1997, rigettò entrambi i gravami e compensò le spese del grado, considerando:
Che il Ministero e il Commissario straordinario censuravano la decisione del tribunale deducendo che la legge citata, attributiva del valore abilitante, imponeva un rigore interpretativo in assenza della prescrizione dell'esame di abilitazione professionale, essendo evidente la non necessità di verifica della preparazione attraverso esami soltanto in casi eccezionali, per soggetti che si fossero particolarmente distinti sul piano professionale e che avessero raggiunto una notorietà tale da rendere superfluo ogni accertamento sull'idoneità all'esercizio della professione, mentre i primi giudici non avrebbero interpretato in senso rigoroso la norma de qua, dando rilevanza ad una serie di attestazioni concernenti prevalentemente l'attività d'insegnamento. che, al sensi dell'art.32 lettera a) della legge n. 56 del 1989, aveva valore soltanto se di livello universitario;
Che la censura andava respinta, perché li tenore dell'art. 32 lettera d) legge cit. consentiva una interpretazione non restrittiva, in quanto non richiedeva la rigorosa ricorrenza di specifici requisiti e condizioni, imponendo la sua formulazione (piuttosto sintetica) che l'interessato avesse operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche e che, in conseguenza di tale attività,' avesse ottenuto riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale;
Che, essendo indubbio (e comunque documentato) che il CE aveva operato per moltissimi anni nel campo delle discipline psicologiche, la questione si incentrava sul significato da attribuire al termine "riconoscimenti";
Che, in assenza di specificazioni normative, sembrava logico il riferimento non solo a titoli accademici ovvero di livello superiore, ma anche a titoli che, pur di livello inferiore, dimostrassero l'acquisizione di elevata competenza professionale per via del compimento di processi formativi di carattere scientifico nel settore delle materie psicologiche;
Che tale interpretazione (non rigoristica e non lassista) appariva in linea anche con l'intento del legislatore di sanare le situazioni di pregressa attività (intento risultante dai lavori preparatori della legge);
Che il tribunale aveva correttamente valorizzato gli elementi richiamati nella sentenza di primo grado, così dando rilevanza non all'attività didattica (come mostrava di ritenere l'amministrazione appellante) bensì al riconoscimento della capacità professionale attraverso il conferimento d'incarichi di rilievo;
Che non vi era, quindi, una inammissibile confusione tra diverse ipotesi d'iscrizione previste dalla legge (insegnamento a livello universitario di cui alla lettera a- dell'art. 32 ed esercizio della professione con riconoscimenti di livello nazionale o internazionale di cui alla lettera d- dello stesso art. 32), in quanto la provenienza degli incarichi, come chiarito dal primo giudice, implicava un riconoscimento di livello nazionale;
Che, peraltro, anche il dipartimento della pubblica istruzione del cantone svizzero di St. Gallen aveva riconosciuto le capacità del CE quale esperto nelle materie psicologiche, affidandoglì nel 1992 il compito di fornire agli insegnanti della scuola svizzera di Roma consigli relativi a problemi psicologici e pedagogici con gli studenti;
Che andava respinto l'appello incidentale con cui il CE lamentava l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale, per non avere attribuito valore di adeguato riconoscimento al titolo professionale di "sophianalista didatta" conseguito presso la Sophia University of Rome;
Che infatti la disposizione di legge in questione, prescrivendo il requisito dell'avere operato nelle discipline psicologiche, si riferiva chiaramente ad attività diverse dallo studio e dal l'apprendimento, sicché la frequentazione dei corsi di quell'istituto privato, a prescindere dalla sua notorietà, non aveva significato per la verifica che l'appellato avesse operato nelle discipline psicologiche.
Contro la suddetta sentenza il Ministero di grazia e giustizia, "in persona del Ministro in carica e del Commissario straordinario per la formazione dell'albo degli psicologi della Regione Lazio" , ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.
Il signor MA CE resiste con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. Il tribunale di Roma, con la sentenza resa tra le parti, dichiarò il difetto di legittimazione processuale del Commissario per la formazione dell'albo professionale degli psicologi della regione Lazio, qualificandolo "organo statale privo di rilevanza esterna". Detta statuizione (costituente capo autonomo di pronuncia) non risulta impugnata, ancorché la sentenza di secondo grado sia stata emessa anche nei confronti del Commissario, la cui posizione però non è stata esaminata dalla corte distrettuale.
Ne deriva che il ricorso per cassazione - proposto dal Ministero anche "in persona" del Commissario straordinario (v. l'intestazione del ricorso medesimo) - è da qualificare inammissibile per quanto riguarda la posizione di tale organo (a parte ogni indagine sulla reale natura di esso), stante la preclusione nascente dal giudicato (interno, e quindi rilevabile d'ufficio) sulla sua affermata carenza di legittimazione processuale.
Nei rapporti tra il Commissario e il CE le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate.
2. Con il controricorso il resistente deduce la carenza di legittimazione del Ministero di grazia e giustizia, in quanto l'iniziativa processuale sarebbe stata riservata all'Ordine degli psicologi nel suo normale regime di funzionamento.
La tesi non può essere condivisa.
Non è pertinente il richiamo alla sentenza di questa corte 10 gennaio 1997, n. 178, perché essa concerne la legittimazione dell'Ordine degli psicologi (al sensi dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c.) ad impugnare la sentenza emessa nel procedimento instaurato avverso il provvedimento negativo circa l'iscrizione all'albo, adottato dal Commissario straordinario in sede di prima applicazione della legge (artt. 31 e seg. L. 18 febbraio 1989 n. 56), ma nulla statuisce in ordine alla posizione del Ministero.
A quest'ultimo la legittimazione processuale spetta in forza del potere di vigilanza sugli ordini professionali che, di regola, gli è affidata. Tale regola non soffre alcuna eccezione per l'Ordine degli psicologi, ma è anzi per questo espressamente ribadita dall'art. 29 della citata legge n. 56 del 1989. E nell'ambito del potere di vigilanza rientra senza dubbio la legittimazione ad impugnare i provvedimenti relativi alla tenuta degli albi professionali, (comprese le iscrizioni e le cancellazioni).
Pertanto il ricorso del Ministero è ammissibile. Nè a tale conclusione osta la circostanza (pure dedotta nel controricorso), secondo cui l'Ordine degli psicologi avrebbe disposto l'iscrizione dei CE nel relativo albo, perché detto provvedimento è estraneo al presente giudizio, che concerne un atto del commissario straordinario adottato durante il regime transitorio e, quindi, regolato dalla normativa propria di questo.
3 Con l'unico mezzo di cassazione il Ministero ricorrente denunzia violazione dell'art. 32 della legge n. 56 del 1989, nonché insufficiente motivazione, in riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.
La decisione dei giudici di merito non potrebbe essere condivisa per le seguenti ragioni:
L'art. 32 (della legge n. 56 del 1989), nel fissare requisiti tassativamente richiesti per l'iscrizione nell'albo degli psicologi nella fase di prima applicazione della legge stessa, avrebbe attribuito valore abilitante al possesso di tali requisiti, attraverso cui sarebbe possibile ottenere l'iscrizione all'albo professionale senza dover sostenere l'esame di abilitazione, previsto in via ordinaria (secondo la disciplina "a regime"). Il legislatore, quindi, avrebbe ritenuto non necessario l'esame di abilitazione, nella sola fase di prima applicazione della legge, perché i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 32 realizzerebbero l'esigenza di far svolgere la professione di psicologo a persone professionalmente e culturalmente preparate. Pertanto, tali finalità abilitanti avrebbero dovuto consentire l'iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. ' R soltanto a coloro che avessero dimostrato di avere acquisito "sul, campo" ( senza bisogno di sostenere alcun esame di abilitazione) le competenze ed esperienze professionali necessarie per esercitare la delicata professione di psicologo.
Una interpretazione lassista o di sanatoria dell'art. 32 violerebbe la ratio ("abilitante") della disposizione e lo spirito di tutta la legge n. 56 del 1989, che sarebbe quello di regolamentare e qualificare una professione di grande rilevanza sociale, arginando il dilagare di psicologi improvvisati, spesso operanti senza la preparazione professionale sufficiente.
I meccanismi previsti dall'art. 32, e in particolare la norma di chiusura di cui alla lettera d), non potrebbero essere utilizzati per eludere i rischi presenti in una prova d'esame. E la lettura dei lavori preparatori confermerebbe che la finalita' perseguita dal legislatore sarebbe stata quella di conferire alla delicata attività professionale in questione dignità e riconoscimento attraverso un'attenta selezione degli aspiranti.
Senza dubbio sarebbe stata presente la necessità di consentire, in via eccezionale, l'iscrizione all'albo per soggetti dotati di requisiti tali da renderne incontestabile l'idoneità all'esercizio della professione. Il favore così accordato, tuttavia, non potrebbe spettare a chiunque avesse svolto una qualche attività con semplice attinenza alla materia, ma soltanto a soggetti particolari. Segnatamente, per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art. 12 lettera d), essa non avrebbe inteso sanare la posizione di chiunque, bensì permettere eccezionalmente l'iscrizione anche a soggetti che, pur non rientrando negli schemi previsti dalle tre precedenti disposizioni, fossero in possesso di requisiti di tale eccezionalità da giustificare la deroga ai restrittivi principi consacrati nella norma.
D'altro canto, se l'art. 32 lettera d) avesse l'ampio contenuto attribuitogli dalla sentenza impugnata, le precedenti previsioni sarebbero superflue, perché certamente chi rientra nelle previsioni delle lettere a), b), c) sarebbe a maggior ragione in possesso dei requisiti posti dalla lettera d), la quale, invece, andrebbe interpretata nel senso che non è sufficiente una qualunque attestazione di attività riconosciuta nel campo della psicologia, essendo invece necessari atti idonei a palesare che il richiedente si è particolarmente distinto come operatore nelle discipline psicologiche.
Questa particolare distinzione professionale, pur non dovendo raggiungere il livello dei premi Nobel o delle lauree honoris causa, dovrebbe comunque essere tale da porre l'aspirante ad un livello di eccezionale notorietà, dovendo altrimenti essere iscritti all'albo degli psicologi (senza dover superare l'esame di abilitazione) tutti i collaboratori delle comunità terapeutiche e dei consultori familiari, nonché tutti gli aderenti alle associazioni operanti nel campo della psicologia.
Per di più, nella fattispecie in esame la corte territoriale avrebbe attribuito rilevanza ex art. 32 lett. d) ad una serie di attestazioni concernenti prevalentemente l'attività d'insegnamento nel campo della psicologia, senza considerare che l'attività didattica è oggetto di specifica norma contenuta nella lettera a) dell'art. 32, la quale consente l'iscrizione di diritto esclusivamente a coloro che abbiano insegnato nell'università ed in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale. L'attività d'insegnamento, pertanto, costituirebbe titolo per l'iscrizione soltanto se rientrante nella previsione della lettera a), la quale non avrebbe ragion d'essere se si attribuisse rilevanza a qualunque attività didattica di livello non universitario, reintroducendo nella disciplina transitoria, attraverso la norma di chiusura della lettera d), quanto espressamente escluso dalla lettera a).
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, nella specie, non si tratta di rimettere in discussione un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, bensì di cogliere l'esatto significato della proposizione normativa recata dall'art. 32 lettera d) della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La questione, quindi, è di diritto e come tale viene portata all'esame di questa corte dal ricorrente, che denunzia in primis una violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.). Ciò posto, si osserva che l'art. 32 cit. è una norma transitoria destinata a regolare l'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge n. 56 del 1989, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo.
Detta legge istituisce l'albo e l'ordine degli psicologi (artt. 4 - 5) e stabilisce che, per esercitare la professione di psicologo, è necessario avere conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato, al quale sono ammessi i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità da determinare con decreto del Ministro della pubblica istruzione (art.2).
In regime ordinario, ossia dopo la conclusione della fase transitoria, l'accesso all'esercizio della professione di psicologo è quindi regolato con rigore e prevede: a) il conseguimento della laurea;
b) l'effettuazione di un tirocinio pratico;
c) l'abilitazione conseguente al superamento di un esame di Stato;
d) l'iscrizione nell'apposito albo professionale.
In sede di prima applicazione della legge, dovendo disciplinare il passaggio dalla situazione precedente (caratterizzata nella materia de qua da una condizione di anomia) a quella di ordinaria normazione secondo la legge medesima, il legislatore ha preso in considerazione particolari categorie di soggetti, ritenuti in possesso di titoli abilitanti che potevano consentire l'iscrizione all'albo pur senza seguire l'iter procedimentale sopra richiamato e, specificamente, senza dover sostenere l'esame di Stato.
Si deve senza dubbio escludere che, nella fase transitoria, la legge abbia voluto consentire l'esercizio della professione di psicologo a persone non fornite della necessaria preparazione professionale o, comunque, meno qualificate sul piano culturale e professionale rispetto a quanti pervengono ad esercitare la delicata attività di psicologo dopo avere conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato. Se così si opinasse, bisognerebbe ritenere che il legislatore abbia del tutto ignorato gli interessi generali dei cittadini, i quali - nel momento in cui si rivolgono ad un professionista legalmente esercente - devono poter fare affidamento sul fatto che quest'ultimo sia in possesso di un'adeguata formazione professionale. Ma così certamente non è, dovendosi invece ritenere che i requisiti desumibili dall'art. 32 della legge n. 56 del 1989 siano stati considerati dal legislatore idonei a garantire un'efficacia abilitante analoga a quella conseguente all'abilitazione mediante l'esame di Stato.
Tale convincimento, peraltro, è confortato dalla lettura dell'art. 32 citato.
Esso consente l'iscrizione all'albo: a) al docenti di discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica, anche sul piano internazionale, ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e al laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;
b) a coloro che abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche, con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea, e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
e) al laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia, con enti o istituzioni pubbliche o private.
Come si vede, requisito comune per gli aspiranti all'iscrizione che Intendano collocarsi in una di queste tre categorie è il possesso di diploma di laurea, cui deve accompagnarsi lo svolgimento di attività particolarmente qualificate in ambito psicologico (docenza in strutture universitarie o a queste equiparabili, titolarità di un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche, in materia psicologica e con attività di servizio attinente alla psicologia, esercizio continuativo di attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia).
La lettera d) dell'art. 32, infine, fa riferimento "a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.
Nell'esegesi di tale proposizione normativa il dato centrale sotto il profilo ermeneutico è costituito dal concetto di "riconoscimento" nel campo specifico a livello nazionale o internazionale. E, per identificare tale concetto, bisogna prendere le mosse dal rilievo che il disposto della lettera d) dell'art. 32 cit. - diversamente dalle proposizioni contenute nelle precedenti lettere a, b, c - non soltanto prescinde dal possesso di un titolo di studio (laurea), ma assume come elemento abilitante l'attività nelle discipline psicologiche per un arco di tempo tutto sommato non ampio (almeno tre anni), o comunque ben più contenuto di quello richiesto dalla precedente lettera c) al laureati che da almeno sette anni svolgano in modo continuativo ed effettivo attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private.
Poiché non è pensabile (e non sarebbe ragionevole) che il legislatore abbia inteso riservare ai laureati un trattamento più rigoroso di quello previsto per chi non deve dimostrare il possesso di alcun titolo di studio (ma soltanto di avere operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche), è giocoforza ritenere che l'aspetto più significativo di tale operare, cioè quello che gli conferisce il vero titolo abilitante, sia costituito appunto dal riconoscimento che l'operatore ne ha tratto, e che deve tradursi in un particolare apprezzamento della comunità scientifica, nel conseguimento di uno spiccato prestigio presso gli specialisti della materia, nell'attribuzione di meriti significativi e tali da conferire al soggetto una posizione differenziata nel campo specifico rispetto agli altri operatori del settore, e non già in ambito locale bensì "a livello nazionale o internazionale". Non occorre che tali qualificazioni trovino la propria fonte in attestati o certificati, che la norma non menziona. Con il termine "riconoscimenti" il legislatore non si riferisce a risultanze documentali, ma, per l'appunto, agli apprezzamenti, al prestigio, ai meriti significativi di cui si è fatto cenno e che vanno desunti dall'avere operato per almeno tre anni nel settore, vale a dire dall'attività concretamente svolta nel campo specifico (a titolo esemplificativo: pubblicazioni, ricerche, insegnamento, partecipazione al dibattito culturale nell'ambito delle discipline psicologiche e, in genere, ogni attività riconducibile nella professione di psicologo come definita dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56). Tale attività, però, non deve essere stata di tipo ordinario, ma deve essersi espressa in modi particolarmente qualificati e tali da far ottenere all'operatore i "riconoscimenti" nel termini sopra indicati.
Certamente non occorre il conseguimento di un premio Nobel o di una laurea honoris causa, ma è necessario dimostrare che l'aspirante all'iscrizione, nel compimento dell'attività in concreto svolta per il tempo stabilito, si sia particolarmente distinto come operatore nelle discipline psicologiche, raggiungendo un grado di prestigio e di notorietà non limitato ad un ristretto ambito territoriale ma almeno di livello nazionale. Proprio lo specifico riferimento normativo a tale livello conferma il significato dei riconoscimenti richiesti dall'art. 32 lettera d) citato, avente in definitiva il carattere di una vera e propria norma di chiusura, di stretta e rigorosa interpretazione.
I principi ora esposti, peraltro, sono già stati posti in evidenza da questa corte (Cass., 11 giugno 1998, n. 5824; 1^ settembre 1997, n. 8319; 4 aprile 1997, n. 2940). Orbene, la sentenza impugnata non si è conformata a tali principi. Partendo dal rilievo che il tenore letterale della norma consentirebbe una interpretazione non restrittiva ( e trascurando ogni collegamento logico-sistematico con le altre previsioni dello stesso art. 3 M, essa ha esaminato l'attività e gli incarichi svolti dal CE (già considerati dal primi giudici), omettendo però ogni verifica sui contenuti e sulla rilevanza di quell'attività e di quegli incarichi, sul loro spessore professionale, sulla reale possibilità di ravvisare in essi i "riconoscimenti" richiesti dalla norma, sulla dimensione (almeno) nazionale di quei riconoscimenti, meramente affermata ma sfornita di qualsiasi argomentazione di supporto.
Con questo percorso argomentativo la corte distrettuale ha dato una interpretazione inesatta dell'art. 32 lettera d) della legge n. 56 del 1989, mentre avrebbe dovuto considerare che i riconoscimenti richiesti dalla norma in questione, alla luce dei rilievi dianzi svolti, devono conseguire al compimento di un'attività che abbia condotto il soggetto a collocarsi in posizione di particolare distinzione e prestigio nell'ambito delle discipline psicologiche. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che procederà a nuovo esame della fattispecie uniformandosi (nell'ambito dei rilievi effettuati) al seguente principio di diritto:
"Nella disposizione dell'art, 32 lettera d) della legge 18 febbraio 1989 n. 56, sull'ordinamento della professione di psicologo -
disposizione che, in sede di prima applicazione della legge stessa, consente l'iscrizione nell'albo degli psicologi a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale - svolge funzione essenziale il requisito relativo ai riconoscimenti ottenuti dall'interessato a livello nazionale o internazionale, grazie ad un'attività concretamente svolta nel campo specifico, che non deve essere stata di tipo ordinario, ma deve essersi espressa in modi qualificati, tali da condurre il soggetto a collocarsi in posizione di particolare distinzione nell'ambito delle discipline psicologiche".
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso del Ministero, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999