Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9509
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

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Il Ministero di Grazia e Giustizia è legittimato ad impugnare i provvedimenti relativi alla tenuta degli albi professionali (comprese le iscrizioni e le cancellazioni), derivando tale legittimazione dal potere di vigilanza sugli ordini professionali che, di regola, gli è affidata; tale regola non soffre eccezioni in relazione all'Ordine degli psicologi, essendo, anzi, espressamente ribadita dall'art. 29 legge n. 56 del 1989.

In tema di iscrizione all'albo degli psicologi, l'art. 32 lett. D legge n. 56 del 1989 - prevedente, in sede di prima applicazione della legge citata, la possibilità di iscrizione nel suddetto albo per coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale - attribuisce funzione essenziale al requisito dei riconoscimenti ottenuti dall'interessato a livello nazionale o internazionale grazie ad un'attività concretamente svolta nel settore specifico, onde tale attività non deve essere stata di tipo ordinario, ma deve essersi espressa in modi qualificati, tali da condurre il soggetto a collocarsi in posizione di particolare distinzione nell'ambito delle discipline psicologiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9509
    Data del deposito : 8 settembre 1999

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