Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico - giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. Tale evenienza ricorre allorché tra le stesse parti si verte in un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda e impone la sospensione del secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA AL, in qualità di legale rappresentante della CO S.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 44, presso lo studio dell'avvocato G. NARDELLI, difeso dagli avvocati AURELIO ARNESE, PIETRO MASTRANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL SPA, con sede in ROMA, in persona dell'Ing. GIUSEPPE JORIO, Direttore e Procuratore della Direzione Distribuzione di PUGLIA E BASILICATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GIORGIO, PERCOCO PAOLO F., giusta delega in atti;
- resistente -
avverso il provvedimento del Tribunale di BARI, depositato il 6/10/97 N.R.G. 161/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. EL propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Bari il 31 gennaio 1996, avente ad oggetto il pagamento alla s.r.l. CO della somma di lire 339.699.511, quale importo degli interessi convenzionali di mora maturati in seguito al ritardato versamento dei corrispettivi di servizi resi in appalto dalla seconda società alla prima. Successivamente la stessa CO, insieme con altre quindici imprese assuntrici di commesse da parte dell'EL, agirono nei confronti di quest'ultima davanti alla Corte di appello di Bari, quale giudice competente in unico grado, ai sensi dell'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, chiedendo che fosse dichiarata la nullità
delle clausole di prezzo o degli interi contratti conclusi con la convenuta dal 1985 e che essa fosse condannata al pagamento del 60% in più delle somme concordate, sostenendo che aveva falsato la concorrenza ed oppresso il mercato con pratiche distorsive. Su istanza della società EL, con ordinanza del 10 ottobre 1997 il giudice istruttore della prima causa ha sospeso il processo fino alla definizione dell'altro giudizio.
Contro questo provvedimento la s.r.l. CO ha proposto istanza di regolamento di competenza, poi illustrata con una memoria e un "foglio di lumi". Ha resistito la s.p.a. EL. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il giudice istruttore ha disposto la sospensione del processo non in applicazione dell'art. 295 c.p.c., bensì avvalendosi di una facoltà discrezionale, nell'esercizio dei suoi generali poteri ordinatori di conduzione del giudizio. La tesi non è fondata, poiché nel provvedimento impugnato la ragione della decisione è stata espressamente indicata nel "rapporto di pregiudizialità logico - giuridica che sussiste tra il presente giudizio e quello pendente innanzi alla Corte d'appello di Bari", ossia proprio in quella relazione tra due cause, che costituisce il presupposto della sospensione necessaria del processo. I principi elaborati da questa Corte sui punti rilevanti ai fini della decisione - e dai quali il collegio non ravvisa motivi per discostarsi, anche perché sono stati richiamati da entrambe le parti private e dal pubblico ministero, pur se per dedurne conseguenze diverse - si riassumono nelle seguenti massime, tratte dalle sentenze più recenti, conformi comunque a indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati: "La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico - giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, di modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto tra giudicati" (Cass. 24 ottobre 1998 n. 10576); "Nel giudizio promosso per il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di occupazione d'urgenza, l'obbligo di sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., insorge quando in altra controversia tra le stesse parti sia denunciata l'inesistenza o la nullità assoluta del provvedimento autorizzativo di detta occupazione (per radicale carenza di potere o per difetto degli indispensabili requisiti di forma e di contenuto), ma non anche quando siano in discussione meri vizi di annullabilità del provvedimento medesimo, atteso che la causa inerente ad una posizione creditoria può ritenersi dipendente (agli affetti del citato art. 295 cod. proc. civ.) dalla causa sul titolo del relativo diritto, se quest'ultima inerisca alla sussistenza del titolo medesimo, non anche ove ne possa comportare l'annullamento, con sentenza di natura costitutiva, non essendo l'annullamento stesso incompatibile con la sua efficacia medio tempore (salva restando la retroattività inter partes, con i connessi obblighi di restituzione delle prestazioni già eseguite" (Cass. 9 agosto 1997 n. 7451). Allorché dunque, come nella specie, tra le stesse parti si verte in una causa in ordine alla nullità del titolo che in un'altra è posto a fondamento della domanda, tra i due giudizi ricorre quel rapporto di "pregiudizialità necessaria", che impone la sospensione del secondo processo: al giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all'atto di produrre ab initio qualunque effetto, sia pure interinalmente, se ne potrebbe affiancare un altro di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo atto, contrastante con il primo, perché presupponente un antecedente logico - giuridico opposto, come appunto avverrebbe se la Corte di appello di Bari dichiarasse nullo il contratto intercorso tra l'EL e la CO e il Tribunale condannasse l'una a pagare all'altra gli interessi convenzionali pattuiti con quello stesso contratto. Nè rileva la circostanza - su cui la ricorrente particolarmente ha insistito - che la questione della validità del contratto non è stata posta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non avrebbe potuto essere risolta con efficacia di giudicato in quella sede, stante la competenza funzionale della Corte di appello in unico grado. L'istituto della sospensione necessaria del processo implica proprio che le due cause abbiano oggetti diversi, non totalmente ne' parzialmente coincidenti, come nel caso rispettivamente della litispendenza e della continenza, ma che la decisione dell'una "dipenda" da quella dell'altra, costituendone il necessario antecedente logico - giuridico: è appunto perché il Tribunale di Bari non può pronunciare sulla dichiarazione di nullità, chiesta con effetto di giudicato dalla CO alla Corte di appello, che il primo giudizio doveva essere sospeso. Il ricorso deve pertanto essere rigettato Per giusti motivi le spese di questo procedimento vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo procedimento.
Roma, 10 dicembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 30/03/1999.