Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 3059
CASS
Sentenza 30 marzo 1999

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Massime1

La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico - giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. Tale evenienza ricorre allorché tra le stesse parti si verte in un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda e impone la sospensione del secondo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 3059
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3059
Data del deposito : 30 marzo 1999

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