Sentenza 7 giugno 2004
Massime • 1
Integra il delitto di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di cambiali già sottoscritte, successiva alla loro consegna a terzi in adempimento di una obbligazione, anche in assenza di querela per i reati che eventualmente la richiedano, posto che con tale denuncia viene comunque prospettata la consumazione di delitti perseguibili di ufficio, quali il furto o la ricettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2004, n. 41960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41960 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 07/06/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 936
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 28669/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- MO DO, nato il [...] ad [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 19 marzo 2003 n. 351, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Trani 20 maggio 2002 n. 344, è stato dichiarato colpevole;
- del reato p. e p. dall'art. 368 c.p., commesso in Trani, il 9 e il 23 maggio 1997, e condannato, con le attenuanti generiche e la diminuzione di pena per il rito abbreviato, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Anna Maria DE SANDRO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20 maggio 2002 n. 344 il Tribunale di Trani dichiarava DO MO colpevole del reato di calunnia - con diversa qualificazione giuridica del fatto, originariamente qualificato sotto il profilo dei reati concorrenti di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e simulazione di reato (art. 367 c.p.), commesso attestando falsamente nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Trani di aver smarrito n. 8 effetti cambiari a firma della moglie IA TT e poi denunciando il furto degli stessi - e lo condannava, con le attenuanti generiche e la diminuzione di pena per il rito abbreviato, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione.
Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Bari con sentenza n. 351 del 19 marzo 2003 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 368 c.p. e difetto assoluto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché il MO ha presentato soltanto la denuncia di smarrimento, unico atto al quale occorre riferirsi per valutare la sussistenza o meno del reato di calunnia, a nulla rilevando il fatto che nella richiesta di sequestro, a firma del difensore, si dica: Il MO ritiene che, più che di smarrimento, si possa parlare di furto.
2. violazione dell'art. 368 c.p. e difetto assoluto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché l'unico reato ipotizzabile dalla lettura della denuncia è proprio quella di appropriazione indebita di cose smarrite, prevista dall'art. 647 c.p., per il quale in difetto di querela l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata.
L'impugnazione è inammissibile.
Riguardo al primo motivo si osserva che, come ha esattamente ritenuto il Giudice d'appello, per la configurazione del delitto di calunnia non è richiesta una denunzia in senso formale, contenente l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa, ma è sufficiente anche una semplice insinuazione a carico di persona, che si sa innocente, di fatti dai quali si possa desumere l'esistenza di un reato (Cass., Sez. 6^, 24 settembre 2002 n. 33556, ric. Bonafede;
Sez. 6^, 20 ottobre 1997 n. 10125, ric. Dell'Olmo; Sez. 6^, 10 dicembre 1991-22 luglio 1992 n. 8142, ric. De Donato;
Sez. 6^, 25 marzo 1995 n. 9088, ric. Castaldi;
Sez. U., 23 novembre 1995-23 febbraio 1996 n. 2110, ric. P.G. in proc. Fachini e altri;
Sez. 6^, 31 gennaio 1996 n. 3983, ric. Ferretti;
Sez. 6^, 10 gennaio 1997 n. 2715, ric. Marchetti;
Sez. 6^, 2 marzo 1999 n. 6574, ric. Paparella G.; Sez. 6^, 6 giugno 2002 n. 30297, ric. Cornetto;
Sez. 6^, 17 febbraio 2003 n. 18359, ric. Parise). L'elemento materiale del delitto consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto, cioè, che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione (Cass., Sez. 6^, 20 ottobre 1997 n. 10125, ric. Dell'Olmo) e l'elemento psicologico consiste nel fatto che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza della innocenza dell'incolpato (Cass., Sez. 6^, 10 luglio 2000 n. 9853, ric. Cotronei;
Sez. 6^, 16 marzo 2000 n. 10150, ric. D'Aleo; Sez. 6^, 17 febbraio 2000 n. 3489, ric. Antonelli;
Sez. 6^, 4 maggio 1998 n. 7495, ric. Dalò G.; Cass., Sez. 6^, 24 maggio 2004 n. 875 ric. Mancuso M.). Nella specie, peraltro, la versione sostenuta dal ricorrente della semplice denuncia di smarrimento è stata smentita in fatto dal Giudice d'appello, il quale ha rilevato come, con la denuncia in data 9 maggio 1997 di smarrimento di n. 8 titoli cambiari a firma della moglie, il MO avesse prospettato il pericolo che colui che li avesse rinvenuti potesse tentarne l'incasso; che il 23 dello stesso mese il difensore del MO avesse chiesto il sequestro del primo di detti titoli, riferendo il parere del suo cliente che, più che di smarrimento, si fosse trattato di sottrazione di essi ad opera di ignoti;
e, infine, che, man mano che gli altri titoli venivano posti all'incasso, il MO, con esposti personalmente scritti e depositati presso la Procura della Repubblica circondariale di Tram, ne aveva chiesto il sequestro.
In realtà, dalle testimonianze dei prenditori è emerso che gli effetti cambiari erano stati dati loro in pagamento da tal PA TO di Andria, titolare della S.a.s. Dimensione Luce di TO PA e C, il quale il 24 gennaio 1998 ha riferito alla P.S. che i titoli gli erano stati rilasciati da DO MO nell'agosto del 1996, a garanzia della mercè da lui acquistata per l'importo di L. 45 milioni, con l'intesa che il creditore li avrebbe tenuti fino alla fine dell'anno, quando avrebbero fatto i conti.
Il fatto che, in difetto di accordo in quella sede, il TO abbia messo in circolazione i titoli non legittima evidentemente la condotta del MO, la quale non perde il carattere calunnioso che correttamente le è stato attribuito dai Giudici di merito in quanto lo stesso era perfettamente consapevole della falsità delle accuse formulate per ottenerne il sequestro presso i legittimi prenditori. Il primo motivo di ricorso è, perciò, manifestamente infondato. Quanto al secondo motivo si osserva che la calunnia è reato di pericolo e per la commissione di esso è, perciò, sufficiente la possibilità anche astratta dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata.
Di conseguenza il reato non sussiste soltanto quando tale possibilità sia esclusa, ossia quando la falsa accusa riguarda fatti manifestamente inverosimili per cui l'accertamento dell'infondatezza di essa non richiede alcuna indagine, oppure quando l'azione penale non può essere esercitata per difetto di una condizione di procedibilità, sempre che tale difetto sia a sua volta evidente e non segua a un accertamento che richiede il compimento di adeguate indagini (Cass., Sez. 6^, 10 gennaio 1997 n. 2715, ric. Marchetti) Ne discende che quando la falsa denuncia riguardi fatti che possono costituire reati diversi e solo uno di essi sia procedibile a querela di parte, l'improcedibilità di quel reato non vale a escludere la calunnia finché il falso addebito può configurare un altro reato perseguibile d'ufficio, per l'accertamento del quale può essere iniziato un procedimento penale (Cass., Sez. 6^, 24 settembre 2002 n. 33556, ric. Bonafede;
Sez. 2^, 23 gennaio 2001 n. 10792, ric. Delfino;
Sez. 6^, 4 luglio 1996 n. 8328, ric. P.G. in proc. Arno;
Sez. 6^, 11 aprile 1995 n. 5477, ric. Cerei;
Sez. 6^, 22 luglio 1992 n. 6142, ric. De Donato;
Sez. 6^, 21 novembre 1988 n. 12673, ric. Carotina;
Sez. 6^, 11 maggio 1982 n. 1026, ric. Iannazzo). Sussiste, pertanto, la calunnia in conseguenza della denuncia falsa dello smarrimento di un effetto cambiario, in realtà negoziato, anche quando manchi la querela per il reato di falso in cambiali, in quanto nel fatto denunciato sono ravvisabili, in concorso materiale col predetto reato, anche quello di furto o di ricettazione, perseguibili d'ufficio, per l'accertamento dei quali la denuncia determina la possibilità dell'inizio di un procedimento penale. In tal caso, essendo la calunnia indiretta o materiale e, perciò, non limitata all'incolpazione di un reato specifico, bensì concernendo la simulazione a carico di taluno delle tracce di un reato, non è configurabile un difetto di correlazione tra imputazione contestata con riferimento alla simulazione di un reato punibile a querela non proposta e la sentenza pronunciata per reato concorrente perché, potendo sussistere una vasta gamma di reati concorrenti alcuni dei quali procedibili d'ufficio, l'imputato ha avuto comunque la possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato (v., da ult., Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2001 n. 17048, ric. Gabrielli G. ed altri;
Sez. 2^, 15 marzo 2000 n. 5329, ric. Imbimbo;
Sez. 1^, 19 novembre 1999 n. 383, ric. Cameli;
Sez. 6^, 21 ottobre 2003 n. 1326, ric. Palladino A.) Ne deriva, con riferimento al caso di specie, che la funzione dell'espediente della denuncia del falso smarrimento di cambiali rilasciate in precedenza in pagamento di una partita di mercè, consistente nell'impedirne la riscossione o il protesto presso i legittimi prenditori o giratati del titoli, implica la formulazione nei confronti di questi ultimi, nella consapevolezza della loro innocenza, della falsa accusa di ricettazione o di appropriazione indebita e di falso e pertanto la commissione in loro danno del reato di calunnia (v., da ult., Cass., Sez. 6^, 18 marzo 2004 n. 463, ric. Casamonica F.). Pertanto anche questo secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2004