Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
Nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma richiede, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole. Ne deriva che, escluso il dolo nell'autore della calunnia, il fatto non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale, atteso che il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell' incolpato.
Commentario • 1
- 1. Incolpare qualcuno di un reato: può comportare reato per chi denuncia?Ilaria Parlato · https://www.studiocataldi.it/ · 16 gennaio 2019
Avv. Ilaria Parlato - Incolpare taluno di un reato: può comportare reato per lo stesso denunciante? Sì, incolpare qualcuno di un reato può costituire - alla presenza di determinati presupposti di fatto e di diritto - ipotesi di reato a carico dello stesso denunciante. Il reato di calunnia La condotta punibile L'elemento soggettivo Il reato di calunnia Non a caso può integrare gli estremi del reato di calunnia il quale - per espresso dispositivo dell'art. 368 c.p. - sussiste allorché un soggetto "con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2000, n. 10150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10150 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dai sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 16/03/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere N. 546
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. UGO LUIGI SCELFO Consigliere N. 35103/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'AL TA EL, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 8.3.1999. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator Generale, Dr. Vincenzo GALGANO, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Udito il difensore, prof. avv.to Giovanni ARICÒ.
La CORTE osserva
Con sentenza del 2.7.1996 il Tribunale di Catania ritenuto D'LE TA EL responsabile del reato di calunnia, di cui all'art. 368 cod. pen., - "perché con denuncia presentata alla segreteria della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania, incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, US NC e US CE TA, responsabili dell'impresa di costruzioni CO.RE.C. s.r.l., di averla indotta, mediante artifizi e raggiri, a sottoscrivere n. otto effetti cambiari, per un importo pari a L. 65.000.000, cosi procurandosi un ingiusto profitto, con danno corrispondente per l'esponente. In Catania, il 10.1.1992" -, la condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena, sospesa e da non menzionare a condizione e termini di legge, di un anno e quattro mesi di reclusione nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti civili costituite. La Corte d'Appello di Catania, con decisione del 8.3.1999, confermava la sentenza appellata dall'imputata e la condannava al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte civile costituita US CE TA.
Ricorre per cassazione la D'LE TA EL a mezzo del suo difensore e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., per il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Il ricorso merita accoglimento.
La Corte d'Appello, dopo aver premesso che "ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 368 cod. pen. sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è necessaria l'accusa esplicita nei confronti di taluno di un reato fatta con la consapevolezza, piena ed assoluta nel momento in cui l'addebito è estrinsecato, dell'innocenza di colui al quale venga attribuito quello che costituisce illecito penale" (f. 2, righi 18 e ss. sentenza impugnata), dà atto che la D'LE avrebbe potuto ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento dell'inadempimento della CO.RE.C. s.r.l. e della illegittimità della presentazione all'incasso di titoli cambiari che erano stati rilasciati "a garanzia" di un inadempimento della prestazione del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, ed afferma che "il confidare nell'intervento della Magistratura penale perché si facesse chiarezza costituisce la volontà di perseguire in quella sede, e per fini distorti da quelli di giustizia, un'eventuale tutela che ben poteva essere ricavata in sede civile" (f. 3, righi 29 e ss.). La Corte territoriale non ha tratto la necessaria conseguenza dalla circostanza esposta;
cioè che la D'LE aveva denunciato il fatto all'autorità giudiziaria senza la piena consapevolezza dell'innocenza degli accusati, quantomeno nel dubbio. Invero, il comportamento dei predetti ben poteva dare adito a dubbi della loro buona fede nell'impostare un'operazione di rilascio di titoli a garanzia di pagamento del residuo del prezzo, al momento del completamento del frazionamento del mutuo e dell'effettivo trasferimento di proprietà del bene oggetto di compravendita, con la riserva di procedere all'incasso in violazione dell'impegno. Tale circostanza, quale che potesse essere la via alternativa di paralizzazione della ingiusta pretesa di pagamento, è sufficiente per ritenere che la denunciante si sia sentita raggirata nel rilasciare titoli "a garanzia" poi messi all'incasso con ingiusto profitto della parte venditrice inadempiente e che, pertanto, facendo venir meno il dolo proprio del reato anche il solo dubbio dell'accusatore esclude tale certezza.
Invero, va riaffermato, ed applicato nel caso di specie, il principio interpretativo per il quale "nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla coscienza e volontà della denuncia, ma richiede l'immanente consapevolezza da parte dell'agente dell'innocenza dell'incolpato, consapevolezza non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole. Pertanto, escluso il dolo nell'autore della calunnia, il fatto stesso non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale. Difatti, il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato alla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato", (Cass., sez. VI, n. 6990, 17.6.1995, ric. Leone, rv. 201955).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2000