Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2000, n. 10150
CASS
Sentenza 16 marzo 2000

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Massime1

Nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma richiede, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole. Ne deriva che, escluso il dolo nell'autore della calunnia, il fatto non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale, atteso che il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell' incolpato.

Commentario1

  • 1Incolpare qualcuno di un reato: può comportare reato per chi denuncia?
    Ilaria Parlato · https://www.studiocataldi.it/ · 16 gennaio 2019

    Avv. Ilaria Parlato - Incolpare taluno di un reato: può comportare reato per lo stesso denunciante? Sì, incolpare qualcuno di un reato può costituire - alla presenza di determinati presupposti di fatto e di diritto - ipotesi di reato a carico dello stesso denunciante. Il reato di calunnia La condotta punibile L'elemento soggettivo Il reato di calunnia Non a caso può integrare gli estremi del reato di calunnia il quale - per espresso dispositivo dell'art. 368 c.p. - sussiste allorché un soggetto "con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2000, n. 10150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10150
Data del deposito : 16 marzo 2000

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