Sentenza 24 settembre 2002
Massime • 1
In tema di calunnia, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente, ma agevolmente individuabile, integra il delitto una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, la quale, sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l'autorità che la riceve su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenerlo. La falsa denuncia costituisce, in tal caso, l'espediente per bloccare la circolazione del titolo e il denunziante è consapevole di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, al quale ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà all'incasso, potrà essere perseguito d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione di cosa smarrita.
Commentari • 5
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24997 Anno 2013 Presidente: GARRIBBA TITO Relatore: FIDELBO GIORGIO SENTENZA sul ricorso proposto da Anna Rita Salvatore, nata a Ripa Teatina (CH) il 24.7.1961 avverso la sentenza del 24 settembre 2010 emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo; udite le richieste del sostituto procuratore generale Tindari Baglione che ha concluso per il rigetto del ricorso. Data Udienza: 17/04/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza dell'E; maggio 2008 con cui il Tribunale di Chieti, sezione …
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La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2016 , …
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La massima La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato (Cassazione penale , sez. II , 09/02/2018 , n. 14145). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2002, n. 33556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33556 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 24/09/2002
1. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1053
3. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 24755/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da EP FE contro la sentenza 23 aprile 2001 della Corte d'Appello di Torino;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Torino, in questo confermando la decisione del GIP di Novara, con sentenza del 23 aprile 2001 ha ritenuto EP FE responsabile di calunnia, in quanto, avendo denunziato falsamente lo smarrimento di un assegno, aveva incolpato il detentore del titolo di credito del reato di furto o di ricettazione, pur sapendolo innocente.
2. Ricorre il FE che lamenta l'erronea applicazione dell'art.368 c.p. ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo.
Osserva, quanto al primo punto, che la "denuncia" di smarrimento di un assegno non contiene per sua stessa natura la segnalazione della sussistenza di un reato a carico di un soggetto determinato. E ciò tanto più in quanto il presentatore di questo assegno sarebbe semmai responsabile non di furto o di ricettazione ma di appropriazione di cosa smarrita, per perseguire la quale è necessaria formale querela, che nella specie non è stata sporta.
3. In ordine poi al dolo, ritiene del tutto apodittico sostenere che chi presenta una denunzia di smarrimento, sebbene falsa, sia consapevole che il soggetto, che eventualmente porrà l'assegno all'incasso, sia perseguibile per il reato di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In linea con la costante giurisprudenza, si deve in primo luogo osservare che la denunzia di smarrimento di assegno, sebbene formalmente non contenga una notizia di reato, allarma l'autorità che la riceve su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenere il titolo. E nell'arco di tali possibilità, a carico di questo detentore gravano sospetti tanto di appropriazione di cosa smarrita, quanto di furto o di ricettazione, in base a ben fondate massime di esperienza sul comune corso degli eventi. Può infatti darsi che costui abbia trovato l'assegno perso, ma può anche essere avvenuto che l'abbia sottratto senza che il titolare se ne sia accorto, ovvero che l'abbia ricevuto, consapevole della sua provenienza illecita.
Appare quindi chiaro come la denunzia di smarrimento, lungi dall'esaurirsi nella partecipazione di un evento anodino è traccia di reato e rientra perciò nella previsione del primo comma dell'art.368 c.p.
2. Ne discende che, quando tale denunzia costituisce l'abusato espediente per bloccare la circolazione del titolo di credito, il denunziante è ben conscio di simulare una circostanza idonea a far si che il soggetto, a cui ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà all'incasso, potrà essere perseguito d'ufficio, insieme agli altri eventuali giratari, per furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione di cosa smarrita, delitto per cui opportunamente non ha presentato querela.
3. Ma la sola possibilità, di cui s'è accettato il rischio, di provocare ingiustamente l'apertura di un procedimento penale integra il reato di calunnia ed è perciò corretto attribuire tale delitto a chi falsamente denunzì lo smarrimento di un assegno.
4. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2002