Sentenza 17 febbraio 2000
Massime • 1
Il reato di calunnia è integrato anche qualora la responsabilità penale di un terzo sia maliziosamente prospettata in forma dubitativa e anche riferendo informazioni apprese da altri, sempre che il denunciante sia consapevole della innocenza di chi viene indicato come possibile reo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2000, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 17/02/2000
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ADALBERTO ALBAMONTE Consigliere N. 330
3. Dott. NICOLA MILO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 48378/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NE LA, n. a Sessano del Molise il 28.10.1935 nonché dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso nei confronti del medesimo avverso la sentenza in data 23 settembre 1999 della Corte di appello di Campobasso Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
Con sentenza in data 1 febbraio 1995, il Tribunale di Isernia condannava NE LA alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione e lire 50.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Durante Galliano e D'IP NT, quale responsabile dei seguenti reati, unificati dalla continuazione:
A) artt. 582, 583 comma primo, nn. 1 e 2, c.p., per avere cagionato a D'IP NT lesioni personali gravi;
B) art. 612 comma primo c.p., per avere minacciato D'IP NT;
C) art. 368 comma primo c.p., per avere falsamente incolpato delle lesioni di cui al capo A il marito della vittima, Durante Galliano, che sapeva innocente (i primi due fatti in Sessano del Molise, il 24 marzo 1993;
il terzo in Isernia il 13 maggio 1993).
A seguito di impugnazione dell'imputato e del pubblico ministero, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza in data 23 settembre 1999, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'AN dai reati di cui ai capi B e C perché il fatto non sussiste ex art. 530 comma 2 c.p.p., e rideterminava la pena per il reato sub A in mesi due di reclusione, con condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile D'IP NT.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso.
L'AN ha denunciato, con un primo motivo, il vizio di motivazione in punto di sussistenza del delitto di lesioni personali. Osserva il ricorrente che la Corte di merito ha dato acriticamente rilievo alla deposizione della persona offesa e a quella della teste LL senza considerare adeguatamente le incertezze della prima testimonianza circa le modalità attraverso cui era avvenuta l'aggressione e il fatto che la seconda si è limitata a riferire quanto riferitole dalla D'IP. Con secondo motivo, con riferimento alla imputazione di calunnia, sui cui verte il ricorso del pubblico ministero, si denuncia la violazione dell'art. 507 c.p.p., in quanto la memoria difensiva sulla base della quale tale imputazione era stata formulata era stata prodotta in udienza dal pubblico ministero prima che fosse terminata l'istruzione dibattimentale;
ne' valeva il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 1993, posto che tale acquisizione non era funzionale all'accertamento della verità, ma alla ipotizzabilità del reato di calunnia.
Il Procuratore generale ha denunciato, con riferimento alla statuizione assolutoria sul capo C, la erronea applicazione dell'art.368 c.p. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione,
rilevando sotto il primo profilo, che la stessa Corte di merito aveva accertato che l'AN, con la sua memoria, aveva riferito di voci circa la responsabilità del Durante, marito della D'IP, per le lesioni subite da quest'ultima, condotta questa che, data la natura di reato di pericolo della calunnia e la sufficienza del dolo generico, era del tutto idonea a integrare il reato contestato;
e, quanto al secondo profilo, che, essendo stato accertata la responsabilità dell'AN per il reato di lesioni, era certo che l'aver egli adombrato che di tale fatto fosse responsabile il Durante fosse non solo una falsità obiettiva, ma anche una falsità consapevole.
Diritto
Il ricorso dell'AN è inammissibile.
Infatti, la pretesa del ricorrente di dedurre come vizi della motivazione presunti travisamenti delle risultanze probatorie non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione, essendo la valutazione di tali risultanze rimessa in via esclusiva al giudice di merito, e potendosi in sede di legittimità verificare solo se (come nella specie risulta essere stato fatto) l'apparato argomentativo della sentenza impugnata sia immune da vizi logici e giuridici e sia fondato su prove legittimamente acquisite.
Nel caso in esame, la Corte di merito ha rilevato che la deposizione della persona offesa, che ha dichiarato di essere stata colpita con un bastone dall'imputato, riportando una frattura delle ossa del piede destro, è riscontrata sul piano oggettivo dal referto ospedaliero e, su quello soggettivo, dalla testimonianza di LA WA, che ha riferito di aver visto l'AN seguire il cammino della D'IP e, poco dopo, di avere notato quest'ultima tornare a casa con un incedere lento e faticoso, accompagnato da lamenti. Si tratta di valutazioni che danno pienamente conto dell'ineccepibile percorso logico attraverso il quale i giudici di meriti sono pervenuti al convincimento della responsabilità penale dell'imputato e che, attese tali caratteristiche, non possono in alcun modo, come si è sopra precisato, essere oggetto di sindacato in questa sede. La seconda censura, che in realtà si atteggia come una controdeduzione al ricorso del pubblico ministero, è manifestamente infondata.
A prescindere dalla erronea individuazione da parte del ricorrente dei presupposti di applicabilità dell'art. 507 c.p.p. (che, come chiarito non solo dalla sent. n. 111 del 1993 della Corte costituzionale, ma, ancor prima, dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte con la sentenza in data 6 novembre 1992, ric. Martin, si collegano esclusivamente alla valutazione della necessità dell'acquisizione della prova ai fini del decidere), nel caso di specie, nonostante le contrarie deduzioni del ricorrente, la memoria contenente le accuse ipotizzate come calunniose venne acquisita al termine della istruzione dibattimentale, come risulta documentalmente dal verbale di udienza in atti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
Il ricorso del Procuratore generale è fondato.
La Corte di merito, dopo aver affermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di lesioni volontarie in danno della D'IP, esaminando la memoria con la quale l'AN aveva riferito di "voci" raccolte in paese circa l'attribuibilità del fatto al marito della persona offesa, osserva che sussisteva il dubbio se l'imputato "intendesse incolpare il Durante o se invece, come pare più verosimile, gettare nella vicenda zone d'ombra alimentate da altri che, a torto o a ragione, non ritenevano del tutto affidabile la D'IP".
Una simile motivazione appare in effetti manifestamente contraddittoria e, ad un tempo, contrastante con l'art. 368 c.p. Posto che l'AN era evidentemente ben consapevole della sua esclusiva responsabilità per il reato di cui al capo A, il prospettare da parte sua, sia pure con riferimento a voci correnti nel paese, possibili responsabilità di altri per tale fatto, equivaleva a sviare le indagini su una persona che egli sapeva innocente;
come del resto avvenne, atteso che il Durante, proprio sulla base di tale falsa prospettazione, venne effettivamente inquisito, vedendo solo all'esito delle indagini definita la sua posizione con un archiviazione.
Ora una simile condotta risponde appieno al paradigma delineato dall'art. 368 c.p., il quale, come affermato da costante giurisprudenza:
1) è integrato anche qualora la responsabilità penale di un terzo sia maliziosamente prospettata in forma dubitativa, e anche riferendo informazioni apprese da altri, sempre che il denunciante sia consapevole della innocenza di chi viene indicato come possibile reo (v. Cass., sez. VI, 5 maggio 1998, Cafiero;
Cass., sez. VI, 29 aprile 1983, Rastelli;
Cass., sez. VI, 9 giugno 1967 Savino);
2) richiede il solo dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di accusare di un reato una persona che si sa innocente, restando irrilevante il motivo della falsa incolpazione (v. Cass., sez. VI, 19 novembre 1998, Farina;
Cass., sez. VI, 9 luglio 1981, Vallauri;
Cass., sez. VI, 14 maggio 1982, Mastromei);
3) non è scriminato dall'animus defendendi, poiché l'imputato esercita il diritto di difesa negando, se ritiene, la propria responsabilità e proponendo temi di prova e argomenti giuridici funzionali ad ottenere una decisione per lui favorevole, non essendogli invece consentito, per assicurarsi l'impunità, di rivolgere accuse contro una persona innocente (v. Cass., sez. VI, 5 maggio 1998, Cafiero;
Cass., sez. VI, 19 marzo 1998, Ruggeri;
Cass., sez. VI, 27 gennaio 1983, Paltanin). In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, la sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente al capo C, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, la quale, nel procedere a nuova valutazione degli elementi di prova relativi a tale capo, dovrà attenersi al principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di calunnia e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2000