Sentenza 17 febbraio 2003
Massime • 1
La calunnia è reato di pericolo e pur essendo sufficiente ad integrarne gli estremi anche la astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale, tale possibilità è esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la condizione di procedibilità prevista per l'esercizio dell'azione penale.
Commentari • 6
- 1. Calunnia: non sussiste se la falsa querela presentata è priva di autenticazione della sottoscrizioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale. (Fattispecie relativa a querela priva di autenticazione della sottoscrizione - Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017, n. 335). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017 , n. 335 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste in caso di falsa accusa per reato procedibile a querela, se questa è tardivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela e questa sia stata presentata tardivamente, qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini (Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 18 febbraio …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se falsa accusa ha ad oggetto un reato procedibile a querela e questa manchiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa incolpazione abbia ad oggetto reato procedibile a querela in relazione al quale la stessa non sia stata presentata, senza che possa rilevare in senso contrario la intervenuta proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c., attesa la sua valenza autonoma e distinta rispetto alla querela (Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, previo riconoscimento delle sospensione condizionale …
Leggi di più… - 4. Calunnia per reati procedibili a querela senza querela? (Cass. 28231/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2021
- 5. Incolpare qualcuno di un reato: può comportare reato per chi denuncia?Ilaria Parlato · https://www.studiocataldi.it/ · 16 gennaio 2019
Avv. Ilaria Parlato - Incolpare taluno di un reato: può comportare reato per lo stesso denunciante? Sì, incolpare qualcuno di un reato può costituire - alla presenza di determinati presupposti di fatto e di diritto - ipotesi di reato a carico dello stesso denunciante. Il reato di calunnia La condotta punibile L'elemento soggettivo Il reato di calunnia Non a caso può integrare gli estremi del reato di calunnia il quale - per espresso dispositivo dell'art. 368 c.p. - sussiste allorché un soggetto "con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2003, n. 18359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18359 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 17/02/2002
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 260
3. Dott. IPPOLITO SC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 20127/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 13-3-2002 dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore del AR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 13 marzo 2002 la Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione 1^ Penale, ha confermato la sentenza, appellata da AR GA, con la quale il Tribunale di Catanzaro il 15 febbraio 2001 aveva condannato il medesimo AR, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 368 c.p. a lui ascritto, per avere, il 19 novembre 1993, con denuncia presentata alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Catanzaro, incolpato, pur sapendolo innocente, AN SC del reato previsto dall'art. 485 c.p., riferendo che quest'ultimo aveva falsificato una scrittura privata apponendovi la falsa firma di esso AR e facendone uso nella causa civile intentata contro di lui. Avverso la suindicata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione AR GA, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 485 c.p. in relazione all'art. 606, lettera b), c.p.p., e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, lettera e), c.p.p. Nel ricorso si afferma che la Corte di merito non avrebbe indicato gli atti e le testimonianze in base ai quali ha confermato la responsabilità del AR in ordine al reato di calunnia a lui ascritto e non avrebbe tenuto debito conto del fatto che la perizia calligrafica, che avrebbe dimostrato l'autenticità della firma apposta sulla scrittura privata, sarebbe stata effettuata su una semplice copia fotostatica.
Inoltre nella sentenza censurata non si sarebbe dato rilievo alla circostanza che i fatti denunciati non riguardavano soltanto la falsità della firma, ma anche quella relativa al luogo, al contenuto e alla data di compilazione dell'atto. In particolare tale falsità sarebbe risultata dai seguenti elementi: quanto al contenuto del documento, dal contrasto di questo con le stesse dichiarazioni rese dal ON pochi mesi dopo innanzi al giudice civile;
quanto al luogo ed alla data, dalle prove testimoniali e documentali esibite che avrebbero dimostrato che il AR in quella data non si trovava in Roma ma a Catanzaro.
Sarebbe, poi, apodittica e "gratuita" l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa al valore sintomatico della intempestiva proposizione della denuncia avvenuta soltanto al termine del giudizio di appello.
Infine la Corte di merito non avrebbe considerato "il difetto assoluto dell'elemento psicologico costitutivo del delitto di calunnia", posto che il ricorrente avrebbe denunciato i fatti in buona fede, nella consapevolezza della falsità della scrittura in questione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, sia pure per profili diversi da quelli prospettati. AR GA è stato condannato per il delitto di calunnia per avere, con denuncia sporta il 19 novembre 1993 alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catanzaro, incolpato, pur sapendolo innocente, AN SC del reato previsto dall'art. 485 c.p., riferendo che lo stesso avrebbe falsificato una scrittura privata apponendovi la firma di esso AR e facendone uso nella causa civile intentata contro di lui.
Il delitto previsto dall'art. 485 c.p. è divenuto perseguibile a querela a norma dell'art. 493 bis c.p., introdotto ex art. 89 della legge n.689 del 1981. Si procede d'ufficio solo se trattasi di testamento olografo.
La calunnia è reato di pericolo e ad integrarne gli estremi è sufficiente la anche astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Una possibilità del genere è però esclusa nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale sia paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, purché tale difetto sia a sua volta evidente ed escluda immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato (sez. 6^, sent. del 21-3-1997, rv. 207167). D'altra parte il delitto di cui all'art. 368 c.p. ha come oggetto giuridico l'interesse al normale funzionamento della giustizia e ha come presupposto la possibilità di un procedimento penale come effetto della falsa accusa d'un reato a una persona che si sa innocente e tale possibilità di instaurazione di un procedimento penale è soltanto quella giuridica, onde non si deve avere riguardo alle possibilità di mero fatto, come si deduce dal principio generale per cui non v'è reato se non sussiste almeno la possibilità della lesione o dell'esposizione a pericolo dell'interesse penalmente tutelato, possibilità che viene meno quando manca quella di procedere penalmente, cioè di fuorviare l'attività giudiziaria, ed è proprio in relazione a tale possibilità d'inizio di un procedimento penale che non può configurarsi il delitto di calunnia se l'incolpazione concerne un reato punibile a querela di parte e questa manchi (sez. 3^, sent. n. 1857 del 30-12-1969, rv 113519). Nel caso di specie non risulta presentata querela in riferimento al reato di cui all'art. 485, reato che era perciò improcedibile. Il reato di calunnia ascritto al ricorrente pertanto non sussiste e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2003