Sentenza 4 maggio 1998
Massime • 1
In tema di calunnia, per l'affermazione della responsabilità dell'imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la vittima pur essendo consapevole della sua innocenza. Tale prova ben può risultare da indizi ma essi devono fondarsi su circostanze di fatto certe; inoltre è indispensabile che tali circostanze siano univoche in modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logicamente consequenziale. (Nella specie, nella quale il reato attribuito dal preteso calunniatore all'incolpato era quello di minaccia, la Cassazione ha annullato la sentenza dei giudici di merito i quali avevano ritenuto la consapevolezza della innocenza della vittima della calunnia da parte dell'imputato dal fatto che l'incolpato aveva subornato dei testimoni in relazione ad un diverso, precedente episodio di minaccia commesso dal medesimo incolpato nei confronti dello stesso presunto calunniatore, ritenendo che la subornazione dei testimoni non potesse costituire indizio tale da poterne inferire la consapevolezza della innocenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/1998, n. 7495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7495 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 4-5-1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni De Roberto " N. 671
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio Agrò " N. 46962/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DA OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 20.10.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giovanni Caso
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P. G. dott. Carmine di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Benito Panariti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Voghera con sentenza in data 10.11.1995 dichiarava DA OR colpevole del delitto di cui all'art. 368 C.P. e lo condannava a pena di giustizia.
Al DA viene contestato di avere con querela del 7.2.1994 incolpato, pur sapendolo innocente, De TI ED RC di essere stato il mandante di minacce ai danni di esso DA, commesse asseritamente in data 6.2.1994 nel pressi Sannazzaro dei Burgundi da parte di due sconosciuti: costoro gli avrebbero intimato di sistemare entro un mese la sua posizione commerciale nei confronti del De TI, pena di farlo saltare in aria.
Il querelante identificava il mandate delle suddette minacce nel De TI, il quale, a suo dire, da oltre un anno lo sottoponeva a ricatti e pressioni, e, onde delineare la personalità del presunto colpevole, riferiva che quest'ultimo nell'anno 1993 nel bar gestito da AS ME aveva estratto una pistola e l'aveva appoggiata sul tavolo in presenza del AS.
A seguito dell'istruttoria dibattimentale, il tribunale di Voghera riteneva il DA colpevole del reato di calunnia contestatogli. Detto giudice fondava il proprio convincimento della colpevolezza dell'imputato sul fatto che l'ultimo episodio riferito dal DA era stato smentito, oltre che dal denunciato, da due testimoni.
Precisamente il teste AS ha riferito di non avere mai visto il De TI minacciare il DA con una pistola, e che costui gli aveva chiesto di testimoniare contro il De TI, offrendogli in cambio di saldare un suo vecchio debito.
Il teste EL NO, che alla polizia giudiziaria aveva dichiarato che il DA gli aveva offerto lire 500.000 se avesse deposto contro il De TI, in dibattimento ha negato la circostanza;
ma, a seguito di contestazione da parte del P.M., il tribunale ha acquisito le precedenti dichiarazioni del predetto teste e le ha valutate ai fini della prova contro il DA.
Quest'ultimo, a sua volta, ha sporto querela per diffamazione contro il teste AS.
Conclusivamente, il tribunale di Voghera ha ritenuto sulla base delle suddette risultanze processuali che il De TI non sia il mandante delle minacce asseritamente subite dal DA ad opera dei due sconosciuti in data 6.2.1994, e che la prova del dolo del delitto di calunnia - (ossia la consapevolezza del DA della innocenza del De TI, da lui indicato come il mandante delle suddette minacce) - scaturisce dalla subornazione compiuta nei confronti dei testi AS e IB per l'episodio della minaccia asseritamente subita nel bar del AS.
Avverso la sentenza del tribunale proponeva appello il DA. La Corte d'appello di Milano ha ritenuto:
a) a fronte dell'eccezione proposta dall'appellante, secondo cui presso la Procura della Repubblica di Vigeveno sono in corso le indagini per accertare le eventuali responsabilità in ordine all'episodio delle minacce riferite dal DA e oggetto della sua querela contro il De TI, non sussiste alcuna pregiudizialità tra detta vicenda processuale e l'attuale procedimento per calunnia;
b) nel caso in esame, la smentita subita dal DA ad opera dei testi circa l'episodio della minaccia nel bar del AS, è di per sè idonea a sostanziare la valutazione di colpevolezza dell'imputato per la falsità dell'accusa lanciata contro il De TI per le minacce asseritamente subite dal due sconosciuti nell'episodio del 6.2.1994.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorre per cassazione il DA a mezzo dei propri difensori, denunciando violazione di legge in riferimento all'art. 368 C.P. Sostiene il ricorrente che la Corte d'Appello ha errato nel condannare l'imputato per il delitto di calunnia nonostante che in ordine al reato per il quale l'imputato ha denunciato il De TI, asserito calunniato, sia in corso un procedimento avanti alla pretura di Vigevano, a seguito di rinvio a giudizio dello stesso De TI. Si censura l'affermazione del giudice d'appello, secondo cui il procedimento per calunnia sarebbe del tutto autonomo rispetto a quello in corso relativo al reato presupposto, che vede rinviato a giudizio l'accusato.
Inoltre, il ricorrente osserva che i giudici del merito hanno emesso il giudizio di colpevolezza per il delitto di calunnia senza, quanto meno, valutare attentamente gli elementi che sorreggono la fondatezza dell'accusa mossa dal DA;
poiché, se sono veri i fatti denunciati e il denunciante ne era cosciente, non sussiste in radice il delitto contestato.
Il ricorrente chiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata e l'assoluzione dell'imputato.
Il ricorso è fondato.
Risulta, invero, carente sotto il profilo logico il discorso argomentativo seguito dai giudici di merito per affermare la prova del dolo del delitto di calunnia.
Va, anzitutto, premesso che nella fattispecie non risulta provato che il fatto denunciato dal DA (le minacce ad opera dei due sconosciuti) sia inesistente, poiché pende procedimento presso la pretura di Vigevano, con rinvio a giudizio del De TI. La Corte di merito. ha, quindi, desunto aliunde la prova della colpevolezza del DA per il delitto di calunnia.
Ora, ciò che rileva, ai fini della affermazione di responsabilità per detto reato, è la certezza che l'imputato abbia accusato il De TI, sapendolo innocente. Certamente, detta prova può essere anche data per indizi e per presunzioni, ma, secondo un principio di diritto affermato (Cass. Sez. I, 4.4.1956, Burari), l'indizio e la presunzione devono fondarsi su una circostanza certa e sulla conseguenzialità dalla medesima del fatto, ignoto, che si intende provare: per l'indizio in base al criterio della probabilità, per la presunzione in base al criterio della normalità (id quod plerumque accidit).
Nel caso in esame, il fatto da provare è la consapevolezza del DA della innocenza del De TI in ordine alle minacce subite ad opera dei due sconosciuti il 6.2.1994. I giudici del merito hanno valutato, al predetto fine, la subornazione posta in essere dal DA in ordine al diverso episodio della minaccia con la pistola asseritamente subita ad opera del De TI nel bar del AS. Dalla suddetta subornazione i giudici hanno tratto la conclusione (presunzione) che il DA ha calunniosamente accusato il De TI per le minacce del 6.2.1994.
Il predetto iter argomentativo è censurabile, poiché non è ravvisabile il nesso di conseguenzialità tra la circostanza nota (subornazione dei testi) e il fatto da provare (consapevolezza dell'innocenza del De TI in ordine alle minacce del 6.2.1994); e, quindi, non appare reggere il fondamento della presunzione. Il suddetto nesso di conseguenzialità logica appare sussistere, invero, rispetto all'episodio della minaccia con arma nel bar del AS;
meno rispetto all'episodio di cui alla denuncia che si assume calunniosa. Infatti, la subornazione, effettuata per dare veridicità alla notizia dell'episodio - che non è entrato nel capo d'imputazione - della minaccia nel bar, appare certamente finalizzata a rafforzare la veridicità dell'accusa relativa alle minacce del 6.2.1994, ma può avere diverse spiegazioni e motivazioni, non ultima quella di dare dimostrazione dell'inimicizia e dell'ostilità tra il denunciante e il denunciato, e quindi può essere assunta come rafforzativa della colpevolezza dell'incolpato in ordine ad un fatto vero, di cui si ha giustificato motivo di ritenere responsabile l'incolpato. Detta possibile lettura alternativa del motivo della subornazione fa venir meno il nesso di conseguenzialità logica tra il fatto certo (subornazione dei testi) e il fatto ignoto (consapevolezza della innocenza del De TI in ordine alle minacce del 6.2.1994).
Il difetto logico della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto contestato all'imputato comporta l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale diversa sezione per nuovo esame delle risultanze probatorie al fini della prova dell'elemento psicologico del reato e per nuovo giudizio.
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998