Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
In tema di calunnia, l'accusa della commissione di un reato può essere formulata in qualunque atto rivolto ad una pubblica autorità che sia tenuta, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., a denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d'ufficio, e non soltanto attraverso una denuncia al giudice penale (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l'elemento oggettivo della calunnia nel contenuto di una istanza di ricusazione di alcuni giudici di procedure esecutive presso il tribunale di Torino, accusati di plurime condotte di favoreggiamento della controparte, istanza che era stata ritualmente trasmessa al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2002, n. 30297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30297 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DE RIU - Presidente - del 06/06/2002
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 794
Dott. FRANCESCO GRAMENDOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - N. 25359/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CO GE, nata il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 16 gennaio 2001 n. 208, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Milano 23 febbraio 2000, è stata dichiarata colpevole a) del reato p. e p. dagli artt. 81 e 368 c.p., commesso in Torino il 28 settembre 1992, e condannata, con le attenuanti generiche, alla pena, sospesa, di un anno e otto mesi di reclusione.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., Dott. Vito MONETTI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
osserva
IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 16 gennaio 2001 n. 208 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Milano 23 febbraio 2000, è stata dichiarata colpevole del reato sopra indicato, commesso ai danni di RE AR, UZ AR e DI IA, giudici di procedure esecutive in cui la TO era debitrice esecutata, accusandoli in un'istanza di ricusazione di plurime condotte di favoreggiamento della sua controparte, pur sapendoti innocenti - GE TO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) dell'art. 368 c.p. perché le doglianze avanzate nei confronti dei magistrati torinesi non erano volte ad accusarli della commissione di un reato e tanto meno di quello di abuso d'ufficio, sulla cui configurabilità in relazione all'elemento soggettivo vi era stata altresì carenza di motivazione;
la calunnia è, peraltro, esclusa dall'inverosimiglianza delle falsità delle contestazioni mosse dalla ricorrente, riscontrata dal Collegio giudicante, che esclude il presupposto della concreta possibilità di avvio delle indagini preliminari.
2. Erronea interpretazione dell'art. 163 in relazione all'art. 62 bis c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio applicato (art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p.) perché il Giudice d'appello non può essere a conoscenza dell'esito sfavorevole della cause della ricorrente, per ritardare il quale questa avrebbe ricorso alla ricusazione, che, peraltro, è un istituto che può essere liberamente invocato dalle parti.
L'impugnazione è inammissibile.
Con il suo ricorso l'imputata ripropone le censure già dedotte nel giudizio d'appello, relativamente alla carenza dell'elemento oggettivo del reato di calunnia.
Ora, nel reato di calunnia l'accusa della commissione di un reato non è legata ad una forma determinata, non dev'essere, cioè, necessariamente formulata con un atto intenzionalmente rivolto a denunciare al giudice penale un fatto qualificato come un determinato reato, bastando per la realizzazione dell'azione tipica l'attribuzione di un fatto, come che sia configurato ma di per sè penalmente rilevante, in qualunque atto non necessariamente diretto all'autorità giudiziaria, ma a qualsiasi autorità che, essendo costituita da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, è obbligata ai sensi dell'art. 331 c.p.p. a denunciare alla prima qualsiasi reato perseguibile d'ufficio di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa della pubblica funzione o del pubblico servizio esercitato (v., per tutte, Cass., Sez. 6^, 28 aprile 1999 n. 9961, ric. Nacci ed altri). Pertanto l'affermazione della ricorrente di non aver avuto l'intenzione di denunciare i magistrati torinesi come colpevoli di un reato e, tanto meno, di abuso d'ufficio, ma di averli voluti solo ricusare, appare priva di significato.
Infatti, la stessa ai sensi degli artt. 51 c. 2 lett. a) e 52 c.p.c. ha proposto un'istanza di ricusazione dei giudici torinesi, fondata su una pluralità di addebiti, che complessivamente avevano dato luogo a favoreggiamento e collusione con la sua controparte nelle controversie civili che la vedevano in veste di debitrice, mediante continui rigetti di qualsiasi istanza da lei avanzata e accoglimento di ogni richiesta della controparte. Istanza rivolta al giudice competente, il quale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. era obbligato a rilevare la rilevanza penale degli addebiti, corrispondenti al reato di abuso d'ufficio continuato, trasmettendola al giudice penale come notitia criminis, per l'esercizio dell'azione.
Correttamene, pertanto, i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato di calunnia. Nè vale l'obiezione che del reato di abuso d'ufficio non fosse configurabile il dolo da parte dei giudici ricusati, per cui non vi sarebbe calunnia per difetto di accusa di un reato completo in tutti i suoi elementi.
Come la stessa ricorrente rileva, l'art. 323 c.p., nella formulazione vigente all'epoca della commissione del fatto, richiedeva il dolo specifico di arrecare ad altri un danno ingiusto, dolo che era configurato nella motivazione della ricusazione, non solo in relazione alle fattispecie in cui si era sostanziato l'abuso dei giudici, ma per la grave inimicizia da parte di questi che vi era stata ricollegata.
Il motivo in esame è manifestamente infondato anche per quanto riguarda il requisito dell'idoneità della falsa denuncia a determinare l'inizio di un procedimento penale o, comunque, di indagini da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti del denunciato, per cui il reato di calunnia non è configurabile allorché l'incolpazione si profili immediatamente con carattere di inverosimiglianza (Cass., Sez. 6^, 31 gennaio 1996 n. 3983, ric. Ferretti).
La sentenza impugnata ha motivato adeguatamente la decisione sul punto, verificando l'oggettiva idoneità delle accuse mosse dall'imputata a provocare l'inizio di un procedimento penale a carico degli accusati in relazione ai comportamenti da lei a loro ascritti, ove, come si riferisce nella sentenza di primo grado, l'istruttoria svolta dalla Corte d'appello di Torino non avesse accertato che le accuse della TO fossero del tutto infondate.
Il Giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, osservando che il primo giudice aveva irrogato una pena attestata sul minimo edittale e che la strumentalizzazione della ricusazione per ritardare l'esito sfavorevole delle controversie pendenti non consentiva di applicare nella diminuzione massima della pena le attenuanti generiche concessele.
Il secondo motivo d'impugnazione, col quale la ricorrente contesta questa decisione, appare anch'esso manifestamente infondato. Infatti, per stabilire che il fine della ricusazione fosse quello di ritardare l'esito sfavorevole dei processi non occorre conoscerne il contenuto, ma è sufficiente valutare i motivi della ricusazione stessa, che erano fondati su una deliberata conduzione dei processi stessi a suo danno. La riconosciuta falsità di tali accuse dimostra che la ricorrente si trovava realmente in svantaggio e cercava di farsi una ragione, e, quindi, di ritardare la temuta soccombenza, attribuendo alla parzialità dei giudici questa sua situazione processuale.
Ovviamente, non è contestabile che la ricusazione sia un istituto processuale, posto dalla legge a disposizione delle parti per garanzia dell'imparzialità del giudice, ma altrettanto ovvio è che l'uso scorretto di esso, spinto fino alla calunnia, attribuisce a questo reato la notevole gravità ritenuta nella sentenza impugnata e giustifica la limitazione nell'applicazione concreta dell'efficacia delle attenuanti generiche concesse.
Pertanto l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2002