Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. preposto all'esecuzione, in quanto la regola fissata dalla predetta norma è speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2008, n. 38171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38171 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 2367
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 016012/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. SORV. TORINO - CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIB. SORV. BRESCIA;
ORDINANZA del 15/04/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Gialanella A., il quale ha chiesto la competenza del Tribunale di Brescia.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con provvedimento del 15.4.2008, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rilevava conflitto negativo di competenza in ordine alle istanze di affidamento in prova o di detenzione domiciliare proposte da SP Eliseo, osservando che il Tribunale di Sorveglianza di Brescia si era dichiarato incompetente a norma dell'art. 677 c.p.p., comma 2 benché le richieste di misure alternative fossero state trasmesse a detto ufficio dal P.M. presso il Tribunale di Bergamo a seguito di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 656 c.p.p., comma 5;
che, ad avviso del Tribunale di Sorveglianza di Torino, la competenza spettava al Tribunale di Sorveglianza di Brescia in forza della disciplina contenuta nel citato art. 656 c.p.p., che ha carattere speciale rispetto alla regola generale dettata dall'art. 677 c.p.p., comma 2;
che il conflitto, ammissibile in rito, deve essere definito dichiarando la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia;
che, difatti, nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che la competenza in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, nel caso di presentazione dell'istanza a seguito di sospensione dell'esecuzione, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. preposto all'esecuzione, atteso che la regola fissata dall'art. 656 c.p.p., 5 comma è speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 c.p.p. (Cass., Sez. 1, 5 ottobre 2005, Alessi, rv. 232463; Sez. 1, 25 novembre 2004, De Fazio, rv. 230726).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008