Sentenza 5 ottobre 2005
Massime • 1
La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena ai sensi dell'art. 656, comma quinto, del codice di rito, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione, e ciò anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia sottoposto a programma di protezione come collaboratore di giustizia, attesa la necessità di privilegiare la speditezza processuale che nasce dal collegamento funzionale diretto tra le Autorità menzionate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2005, n. 38047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38047 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 05/10/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3255
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022770/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SORV. ROMA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE SORV. CATANIA;
ORDINANZA del 30/05/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Mura chiedeva ritenersi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Rilevato che il difensore Avv. D'Amelio si associava alle richieste del P.G.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Catania declinava la propria competenza a decidere istanze avanzate da ES NT in quanto trattandosi di un condannato sottoposto a programma di protezione doveva occuparsene il Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il Tribunale di sorveglianza di Roma a sua volta declinava la propria competenza in quanto secondo un recente orientamento della Suprema Corte anche ai collaboratori di giustizia si doveva applicare la disciplina prevista dai commi 5 e 6 dell'art. 656 c.p.p. e quindi era competente a provvedere il tribunale del luogo in cui aveva sede l'ufficio del P.M. che aveva emesso l'ordine di sospensione dell'esecuzione.
Deve preliminarmente essere dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto dal rifiuto di due giudici di conoscere il procedimento è nata una stasi processuale insuperabile senza l'intervento della Corte.
La Corte ritiene di dover seguire l'orientamento giurisprudenziale sopra indicato e quindi di individuare la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania tenuto conto che la ratio della decisione è proprio quella di far sì che una volta intervenuta la sospensione dell'esecuzione prevalgano sul regime ordinario, previsto dalla L. 45 del 2001, le ragioni di speditezza e di collegamento funzionale con l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione (Sez. 1^ 29 ottobre 2004 n. 47881, rv. 230302). Deve ritenersi infatti che il procedimento di sospensione introdotto dall'art. 656 comma 5 c.p.p. costituisca una deroga al regime ordinario e valga anche nei confronti dei collaboratori di giustizia in quanto la legge n. 45/2001 nell'individuare il giudice competente per le misure alternative alla detenzione dei soggetti sottoposti a protezione non fa menzione del particolare procedimento di sospensione dell'esecuzione pure già introdotto nell'ordinamento giudiziario dalla legge n. 165/98.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2005