Sentenza 20 aprile 2010
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare nei confronti del detenuto, l'art. 81, comma quarto, del d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, impone l'obbligo di convocare il consiglio di disciplina entro dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, ma non anche di decidere entro lo stesso termine, con la conseguenza che, in presenza di una causa legittima di impedimento, la decisione può essere rinviata ad una data successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2010, n. 30473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30473 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1134
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 42510/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM IS, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Cosenza del 15 ottobre 2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal presidente Dott. FAZZIOLI Edoardo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del S. Proc. Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
OM IS ricorre per cassazione contro l'ordinanza del 15 ottobre 2009 con la quale il magistrato di sorveglianza di Cosenza ha rigettato il reclamo proposto contro la sanzione disciplinare inflittagli il 7 agosto 2009 dal consiglio di disciplina della casa di reclusione di Rossano. Denunzia il ricorrente la violazione dell'art. 81, comma 4, del regolamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) in quanto la contestazione degli addebiti sarebbe stata effettuata su un modulo prestampato da parte del capoposto ed in quanto la decisione del consiglio di disciplina sarebbe intervenuta dopo dieci giorni dalla contestazione. Il ricorso è infondato. In relazione al primo motivo va rilevato che nell'ordinanza impugnata si assume che la contestazione non è avvenuta su un modello prestampato, ma su un modello adottato "su misura" per ciascun detenuto, firmato dal direttore. Di conseguenza , sostenendo il contrario, il ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe potuto e dovuto allegare al ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma, 1, lett. e), ultima parte, l'atto di cui contestava la regolarità.
Quanto, poi, alla circostanza che l'addebito non sarebbe stato contestato dal "direttore in presenza del comandante del reparto" deve precisarsi che lo scopo della disposizione di cui all'art. 81, comma 2, regolamento è quello di portare a conoscenza dell'interessato nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso entro dieci giorni, l'addebito al fine di difendersi. Deve ritenersi, pertanto, che la disposizione regolamentare "in parte qua" non sia perentoria e che il direttore possa delegare la contestazione ad altro operatore penitenziario, come è avvenuto nel caso di specie in cui l'addebito, formulato dal direttore che l'ha sottoscritto, è stato contestato dal capo posto (cfr. conformi al principio Cass. 16 ottobre 2001, n. 41700, RV. 221040 e RV. 240236, RV. 241236). In relazione al secondo motivo va precisato che l'art. 81, comma 4, regolamento prescrive l'obbligo nei confronti del direttore di convocare il consiglio di disciplina entro dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, come è avvenuto (contestazione del 16 luglio 2009 - convocazione del 24 luglio 2009), ma non di decidere entro lo stesso termine. Di conseguenza, se, come nel caso di specie, la decisione del consiglio di disciplina convocato nei termini non può avere luogo per una causa legittima di impedimento (il direttore - presidente del consiglio di disciplina era malato), la decisione deve ritenersi correttamente rinviata ad altra data prossima. Per effetto del rigetto del ricorso, il OM deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010