Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 47881
CASS
Sentenza 29 ottobre 2004

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In tema di richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione (nella fattispecie, affidamento in prova al servizio sociale), nell'ipotesi di soggetto sottoposto a speciale programma di protezione ai sensi della legge n. 82 del 1991 che, tuttavia, fruisca del regime di sospensione della pena ex art. 656 comma quinto cod. proc. pen., la competenza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione dell'esecuzione, e non al tribunale di sorveglianza di Roma che sarebbe competente, ai sensi della legge n. 45 del 2001, in via generale nel caso di soggetti sottoposti al programma di protezione, giacchè tale ultima previsione non può valere nella speciale ipotesi in cui l'istanza dell'interessato venga inserita nel procedimento di sospensione introdotto dal citato art. 656 del codice di rito, attesa la necessità che prevalgano ragioni di speditezza e di di collegamento funzionale con l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 47881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47881
    Data del deposito : 29 ottobre 2004

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