Sentenza 29 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione (nella fattispecie, affidamento in prova al servizio sociale), nell'ipotesi di soggetto sottoposto a speciale programma di protezione ai sensi della legge n. 82 del 1991 che, tuttavia, fruisca del regime di sospensione della pena ex art. 656 comma quinto cod. proc. pen., la competenza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione dell'esecuzione, e non al tribunale di sorveglianza di Roma che sarebbe competente, ai sensi della legge n. 45 del 2001, in via generale nel caso di soggetti sottoposti al programma di protezione, giacchè tale ultima previsione non può valere nella speciale ipotesi in cui l'istanza dell'interessato venga inserita nel procedimento di sospensione introdotto dal citato art. 656 del codice di rito, attesa la necessità che prevalgano ragioni di speditezza e di di collegamento funzionale con l'ufficio del P.M. che ha disposto la sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 47881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47881 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 29/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4192
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 012383/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE AN N. IL 01/08/1966;
avverso ORDINANZA del 26/01/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza in data 26.1.2004 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato la propria competenza per territorio a decidere sulla istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale presentata dal AV IO, persona sottoposta a speciale programma di protezione ai sensi della legge il 82/1991 e condannata per ricettazione alla pena di anni uno di reclusione con sentenza della Pretura Circondariale di Santa Maria Capua Vetere in data 19.2.1999, in atto in regime di sospensione della pena ai sensi dell'art. 656 comma 5 C.P.P., ed ha rigettato nel merito tale istanza, ritenendo,
da un lato, che non esistesse la disponibilità del condannato, in base agli elementi raccolti, a seguire un percorso di recupero e di reinserimento sociale, necessaria al fine di consentire la emissione di una prognosi favorevole circa la probabilità di astensione nella reiterazione nel reato e che, d'altro lato, la sottoposizione a programma di protezione non garantisse dalla commissione di ulteriori reati e nel contempo non consentisse le prescrizioni proprie della misura alternativa, ignorandosi persino il luogo in cui si sarebbe trovato il condannato sottoposto alla prova.
Il Tribunale di Sorveglianza, con riguardo alla eccezione di incompetenza sollevata dal condannato sotto il profilo che la competenza a decidere sui provvedimenti di sorveglianza, a norma dell'art. 16 nonies della legge n. 45 del 2001, nel caso di persone sottoposte a programma speciale di protezione, sarebbe spettata al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui la persona aveva eletto domicilio e cioè nella specie Roma, ha rilevato che ciò poteva valere per i condannati detenuti, ma non anche per i condannati in regime di sospensione della pena per i quali la legge n. 165 del 1998, che aveva modificato l'art. 656, 6 comma, C.P.P., aveva determinato la competenza in relazione al luogo in cui si trovava l'Ufficio del P.M. che aveva disposto la sospensione, senza che la successiva normativa di cui alla legge n. 45 del 2001 innovasse in proposito.
Contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del condannato lamentandone la illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Ha in particolare dedotto che la competenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza di Roma per i condannati sottoposti a speciale regime di protezione era stata costantemente ritenuta anche in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione in deroga alla competenza ordinaria e che in ogni caso la motivazione dell'ordinanza era illogica e contraddittoria anche nel punto in cui aveva respinto la domanda di affidamento in prova posto che un soggetto sottoposto a programma di protezione non poteva essere considerato un clandestino, mentre invece era continuamente controllato e garantiva più degli altri condannati il rispetto della legalità. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riguardo alla eccezione di incompetenza territoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve condividere la decisione impugnata nel punto in cui ha affermato la competenza del Tribunale di Sorveglianza, in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione dell'esecuzione, a norma del comma 5 dell'art. 656 C.P.P., come modificato con legge 27 maggio 1998 n. 165, a decidere sulle istanze di misure alternative da parte del condannato che si trovi in regime di sospensione dell'esecuzione ed abbia presentato l'istanza a norma del comma 6 della norma citata. Il ricorrente ritiene che su tale disposizione, sicuramente dal contenuto inequivocabile e derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'art. 677 comma 2 C.P.P. per cui la competenza per territorio per il condannato libero spetta al Tribunale di sorveglianza individuato sulla base della residenza o del domicilio dell'interessato, prevalga quella speciale determinata dalla legge n. 81/91, come modificata con legge n. 356 del 1992 e quindi con legge il 45 del 2001 (art. 16 nonies), ugualmente in deroga alla normativa ordinaria, per i condannati sottoposti a regime speciale di protezione per i quali la competenza per i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione appartiene al Tribunale o al Magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha il domicilio a norma dell'art. 12, comma 3 bis, e cioè nella specie al Tribunale di Sorveglianza di Roma, posto che la stessa legge dispone che i collaboratori di giustizia, al momento della sottoscrizione dell'apposito programma, debbano eleggere domicilio a Roma dove ha sede la commissione centrale per l'attuazione del programma. In effetti la competenza per territorio, anche per le misure alternative alla detenzione, appartiene, in via generale, per i soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, al Tribunale di Sorveglianza di Roma, però non si ritenere che ciò possa valere nella speciale ipotesi in cui la istanza dell'interessato viene inserita nel procedimento di sospensione introdotto dall'art. 5 dell'art. 656 C.P.P., come novellato con legge n. 165 del 1998, la quale costituisce una deroga per tutti i casi di sospensione della esecuzione per i condannati che non si trovino già in stato di detenzione ed incardina il procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione al fine di garantire la massima celerità del procedimento ed il collegamento con il Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione e cioè esigenze collegate a quello specifico procedimento di sospensione dell'esecuzione per i condannati liberi. Tale soluzione trova conferma nella circostanza che la legge n. 45 del 2001, recante modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, pur se successiva alla legge n. 165 del 1998, nel riproporre la speciale competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma non fa menzione all'istituto della sospensione della esecuzione, pure già introdotto nell'ordinamento penitenziario e riproduce la disposizione speciale per i soggetti sottoposti a protezione con riferimento a persone che si trovano in stato di detenzione, in quanto accomuna le misure alternative alla detenzione a quelle della liberazione condizionale, del lavoro all'esterno e dei permessi premi, tutte previste per i detenuti, nulla prevedendo invece per i condannati liberi.
D'altronde la attribuzione della competenza al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il P.M. che ha emesso e quindi sospeso l'ordine di carcerazione, nel caso di condannati liberi, non incide sulle esigenze di riservatezza specificamente dettate per i condannati sottoposti a programma di protezione poiché si tratta di un luogo "neutro" collegato al giudice della esecuzione, che non rivela il luogo in cui si trova effettivamente il condannato e che quindi rispetta, al contrario della generale competenza del luogo di residenza o di domicilio dettata dall'art. 677 comma 2 C.P.P., la "neutralità" del Tribunale di Sorveglianza con riguardo al luogo in cui si trova di fatto il condannato.
La decisione impugnata è immune da vizi anche con riguardo alla completezza e logicità della motivazione.
Il vizio di motivazione può essere denunciato nel giudizio di legittimità o nel caso di inesistenza (cui correttamente si equipara la mera apparenza) di un apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata o nel caso di manifesta illogicità emergente dal testo della decisione stessa. Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso in esame.
Il Tribunale di Sorveglianza, invero, non ha tralasciato l'esame e la valutazione delle circostanze dedotte dalla difesa del condannato e con una motivazione dettagliata, del tutto coerente e corrispondente al parametro normativo di cui all'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, ha spiegato i motivi per cui, sulla base degli elementi emersi e puntualmente esaminati, ha ritenuto la mancanza di prova sulla disponibilità del condannato a seguire un percorso di recupero e di reinserimento sociale specie con riguardo ad una revisione critica del proprio passato ed al recupero dei valori della legalità e del rispetto dei cardini della vita comune. A fronte di tale apparato motivazionale ineccepibile, la difesa del ricorrente censura la pretesa incongruenza di singoli passaggi secondari della motivazione che invece deve essere esaminata nel suo complesso e che, come tale, giustifica correttamente il diniego della misura alternativa richiesta soprattutto con riguardo alla accertata impossibilità, stante la situazione proposta, di potere contribuire, attraverso la misura richiesta, alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati e cioè di raggiungere gli scopi per cui è stato istituito l'affidamento in prova al servizio sociale.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004