Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC032 8 7/0 1 IN NOME DEL P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZIONE REV. RIA FALL RE SEZIONE PRIMA CIVILE SCIENTIA DECTIONS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G. N. 14820/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 6837 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. 1071 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 24/10/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA IL SOLE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L300 domiciliata in ROMA il CIRCURI ANNUCCIA, elettivamente IL CANCELLIERE VIA OSLAVIA 30, presso l'avvocato ALBERTO DENTE, che 1 11000 CANCELLERIA la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente - 0 2 8 2 9 0 0 6
contro
IMMOBILIARE VINCENZO I° di T. BROGLIA & C. FALLIMENTO Sas, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso l'avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che lo rappresenta e : 2000 difende, giusta procura a margine del controricorso;
1929
- controricorrente -
1- avversO la sentenza n. 1943/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso. : 5 ل -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma con sentenza 10.6.1989 dichiarò inefficace, ai sensi dell'art. 67 cpv L.F., la vendita 27.7.1979 della società Immobiliare Vincenzo I° di RE LI e C., s.a.s., del 27.7.1979, trascritta il successivO agosto in favore di Circuri Annuccia. Quest'ultima propose appello, censurando la decisione con riguardo allo identificato stato di insolvenza, erroneamente nella semplice difficoltà economica dell'impresa all'epoca dell'atto revocato;
ma la Corte di Appello di Roma rigettò l'impugnazione, tranne che per l'aspetto relativo alle spese processuali, che compensò per entrambi i gradi, rilevando che lo stato di insolvenza era stato direttamente conosciuto dalla appellante, in quanto ne era stata informata dalla venditrice, che aveva sollecitato tutti i suoi promissari acquirenti degli immobili alla stipula degli atti definitivi, a causa delle difficoltà finanziarie in cui versava. Ha proposto ricorso per cassazione Circuri Annuccia, con tre motivi, resistiti dal fallimento della società. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia la 3 violazione e falsa applicazione dell'art.5 L.F., in relazione agli artt. 1391, 1427 e 1453 e ss. C.C. e agli artt. 2082 SS. 2221 C.C. e 187 SS L.F.; e contraddittoria nonché la omessa, insufficiente decisivo dellamotivazione su un punto controversia. Assume che la corte di merito abbia ignorato la prova documentale fornita sulla assoluta mancanza di segni esteriori nel periodo anteriore al fallimento, omettendo qualsiasi considerazione sulla situazione contabile attiva prodotta dalla società in sede fallimentare (patrimonio per circa tre miliardi e debiti per circa 2,3 miliardi), sulla regolarità dell'andamento gestionale e sulla circostanza che l'unico debito esistente, verso 1'istituto di credito fondiario, non si era mai esteriorizzato, non avendo esso mai assunto iniziative legali, pure a fronte di rate scadute, costituendo ciò riprova dell'ampio credito goduto dalla società. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 cpv L.F., in relazione all'art. 5 stessa legge e agli artt. 534, 1189, 1366 e 1415, 2697, 2727, 2729 e 2730 e 2731 c.c., nonché la omessa, insufficiente e 4 contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la corte di merito, pur in presenza di una chiara situazione di abbia dato per certo l'irreversibile regolarità, collegandolo ad un solo inadempimento dissesto, relativo al mutuo fondiario e così attribuendo alla ricorrente una conoscenza diretta o quanto meno che avrebbe avuto se si fosse ulteriormente informata;
in tal modo la corte sarebbe passata da una conoscenza effettiva ad una presunta, in difetto di elementi concreti, mancando segni esteriori di insolvenza ed anzi sussistendo elementi positivi contrari, posta l'ambiguità di quello desunto dal sollecito alla stipula degli atti definitivi. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2697, 2727, 2729 e 2730 e 2731 C.C., nonché la omessa, کے insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che la corte ha mancato di verificare la idoneità delle manifestazioni esterne di incapacità economica ammesso che fossero esistite а rivelare il dissesto in maniera tale da essere percepite dal terzo, limitandosi а dare esclusiva rilevanza ad 5 una deposizione testimoniale relativa al sollecito dall'impresa venditrice aia stipulare rivolto promissari acquirenti. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, dal momento che riflettono distinte articolazioni del punto della decisione impugnata;
relativo all'elemento soggettivo dell'azione promossa dal curatore del fallimento e cioè alla scientia decotionis dell'accipiens. Con il primo, infatti si addebita alla corte territoriale di avere ignorato la documentazione offerta a sostegno della mancanza di segni esteriori della insolvenza della società fallita, anteriormente all'apertura della procedura;
con il secondo si censura da un lato il giudizio espresso dal giudice di merito di dissesto irreversibile, malgrado la regolarità della situazione aziendale e la presenza di un solo inadempimento, e dall'altro la attribuzione alla ricorrente della conoscenza in modo presunto di tale dissesto, laddove aveva argomentato che sarebbe bastato che essa si fosse informata perchè fosse acquisita quella conoscenza, mentre con il terzo si deduce che la corte di merito abbia omesso di verificare che le manifestazioni esteriori non rivelano affatto il dissesto. 6 Ciascuno di tali profili stato dedotto prospettando vizi motivazionali di norme di legge fallimentare e di diritto generale, sostanziale e processuale, il cui richiamo in larga parte risultato incomprensibile, non essendo pertinente, come quello dell'art. 187 L.F., che è norma introduttiva della disciplina sull'amministrazione dell'art. 354 C.C., che attiene allacontro llata, petizione di eredità, degli artt. 1189, 1391, 1427, 1453, che attengono ad istituti non in discussione, dell'art, 2082 che definisce l'imprenditore e degli artt. 1366, 1375, 1415, sulla buona fede nella interpretazione ed esecuzione del contratto o sugli effetti della simulazione, anch'essi estranei alle problematiche della controversia. In realtà, attraverso i vizi denunziati la ricorrente mira ad una diversa valutazione dei attribuita in via esclusiva al giudice difatti, merito, e per tale verso il ricorso è inammissibile. Non è infatti conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto correttezza giuridica e della il profilo della formale delle argomentazioni coerenza logico 7 svolte dal giudice del merito, al quale spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, per cui il vizio di motivazione sussiste solo se s a mancato sia stato insufficiente l'esame dei punti decisivi della controversia ovvero esista insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da impedire la identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Se. Un. 13045/1997; Cass. 6557/1997), e non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati e le attese e deduzioni della parte a riguardo. La corte territoriale ha ritenuto provata la scientia decotionis prima ancora che attraverso segni esteriori del dissesto della venditrice, dalla diretta consapevolezza di esso da parte del terzo, essendo stata acquisita con comunicazione della società poi fallita, che l'aveva addotta а giustificazione della sollecitazione a stipulare il 8 contratto di compravendita e l'aveva illustrata а mezzo di documenti rappresentativi della situazione finanziaria della azienda, consegnatoeconomico ai promissari acquirenti, proprio allo scopo di escludere ogni dubbio sul dissesto e di indurli a concludere rapidamente i trasferimenti immobiliari. Di tale convincimento la corte ha poi fornito gli elementi di riscontro, indicando la testimonianza di tal Lattanzi e specificando i dettagli in forza dei quali nessun dubbio a riguardo era consentito, non già su generiche difficoltà, ma su un vero e proprio stato di decozione e sulla "incombente minaccia di un possibile fallimento", tanto che fu la stessa società & distanza di qualche mese appena quattro mesi dopo la stipula a richiedere - la dichiarazione del proprio fallimento. La corte ha, inoltre, criticamente valutato, disattendendoli gli elementi di segno contrario, quali il giudizio di una tranquillante situazione economica che aveva espresso una banca creditrice, per il fatto che era riferito ad un anno prima, sicchè gratuita è la censura di omessa, insufficiente e contraddittoria riferibile agli artt. 5 e 67 L.F.,motivazione, posto che elementi di fatto così significativi come quelli più sopra richiamati evidenziano la piena 9 + conoscenza dello stato di insolvenza, accertata dalla sentenza dichiarativa intervenuta a breve distanza dall'atto, in linea con il disposto dell'art. 67 citato. Le spese processuali seguono la soccombenza e 5.169.200 si liquidano in L... ..di cui L.
5.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e la condannala Vricorrente al processuali in lire 5.163200- della spese pagamento ..di cui L.
5.000.000 per onorari. Roma, 24.10.2000 IL RELATORE Is PRESIDENTE Brow n DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 MHN. 2001 IL CANCELLIERE Maria DiM a Oggi, IL CANCELLIERE Maria Dr Bur 10ST 125.10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 4567 30,99 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 9.6.2011 delle Entrate di Roma 2 il 3067 12,00 serie 4 al n. 31256 versate € 172,10 3lover apposta in calce alla copia autentica 172 10 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 10