Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 1
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il diritto al contraddittorio garantito dall'art. 410 cod. proc. pen. alla persona offesa non ha ad oggetto le scelte di merito effettuate dal pubblico ministero sulla ricostruzione dei fatti ed al loro rilievo penale - in ordine alle quali possono essere depositate unicamente memorie ex artt. 90 e 121 cod. proc. pen. valutabili dal giudice ai fini della fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen. - ma la completezza delle indagini, potendo essere solo indicati nuovi ambiti di indagine e nuove prove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2016, n. 31274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31274 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
3 1 2 7 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 943/2016 CARLO CITTERIO - Presidente. REGISTRO GENERALE ANDREA TRONCI N.12351/2016 ANGELO COSTANZO PIERLUIGI DI STEFANO -- Rel. Consigliere - LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GL NN nato il [...] a [...] parte offesa nel Procedimento
contro
OI EN nata il [...] a [...] avverso il decreto del 02/02/2016 del GIP TRIBUNALE di FROSINONE sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG dr. PAOLA FILIPPI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Di LI EN, quale persona offesa, propone ricorso a mezzo del difensore avverso la archiviazione disposta dal giudice per le indagini del Tribunale di Frosinone il 1° febbraio 2016 nel procedimento a carico di RO RI. Con tale provvedimento il giudice dichiarava la inammissibilità della opposizione della persona offesa in quanto «priva dell'indicazione di nuovi spunti investigativi di tipo suppletivo». Il ricorrente premette che le indagini erano complete e che, quindi, non può ritenersi operante lo sbarramento della indicazione di nuove indagini. il procuratore generale presso questa Corte con propria requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha presentato memoria con la quale sostiene con ulteriori argomenti la fondatezza dei motivi proposti. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'articolo 410 cod. proc. pen. ha una formulazione letterale che non consente la interpretazione proposta dal ricorrente. Tale lettera corrisponde pienamente alla sua ratio: la persona offesa ha diritto al contraddittorio non in ragione di un diritto all'interlocuzione sulle scelte in sé del pubblico ministero, quanto alla ricostruzione dei fatti ed al loro rilievo penale, bensì ha tale diritto di interloquire in ordine alla completezza delle indagini potendo indicare nuovi ambiti di indagine e nuove prove. Per questa ragione la ammissibilità della opposizione, con l'obbligatoria fissazione di udienza camerale e discussione in contraddittorio, è limitata al caso in cui vi sia una concreta prospettazione di nuove acquisizioni probatorie. La facoltà invocata dal ricorrente, di poter svolgere argomenti sulla fondatezza del merito della richiesta di archiviazione, può essere, invece, esercitata mediante il deposito di memorie ex artt. 90 e 121 cod. proc. pen., caso nel quale il legislatore non ha ritenuto necessario il contraddittorio diretto (Corte Cost. 95/1997: nelle situazioni in cui le indagini siano state esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o le concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine, la persona offesa può egualmente presentare atto di opposizione, indicando motivi volti a dimostrare la non infondatezza della notizia di reato. Ove le argomentazioni della persona offesa siano convincenti, il giudice deve comunque fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'articolo 409, comma 2, peraltro espressamente richiamato dall'articolo 410, comma 3, cod. proc. pen., così assicurando alla persona offesa la medesima tutela prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione delle indagini preliminari»). Il ricorrente va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria, determinata in dispositivo tenuto conto delle ragioni della inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 giugno 2016 Il Consigliere estensore il Presidente Pierluigi Dusterario 1 Carlo Citterio смыний DEPOSITATO IN CANCELLERIA! oggi 20 LUG 2016 IL CANCEL LIERECANCE De Stefano Golfieri