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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10914 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1613/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 1613/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 24 novembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1613 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria con rappresentanza del sig. (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore D'Angelo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Trapani, alla Via Conte Agostino Pepoli n. 68, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del preposto alla Controparte_1 P.IVA_2 sede secondaria in e procuratore speciale sig. in forza di procura del notaio Pt_1 Controparte_2 di Milano depositata in data 5 novembre 2008 Repertorio n. 61216/13535, rappresentata Per_1
e difesa dall'avv.to Matteo Castioni, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso giusta procura generale alle liti del 18.05.2020, a Email_1 rogito del notaio Rep. n. 18327 – Racc. n. 10798 Persona_2
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 14953/24, nel procedimento n. R.G. 3719/24, depositata il 19.06.2024 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace Napoli, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza a , nella qualità di Controparte_1 Parte_1 mandataria con rappresentanza del sig. , chiedeva condannarsi la convenuta alla Parte_2 corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004, pari ad euro250,00, in ragione della cancellazione del volo EJU3575, con tratta Aeroporto internazionale di Milano Malpensa (MXP) - Aeroporto di Napoli Capodichino (NAP) del giorno 09/09/2023 ore
07:00, in assenza di circostanze eccezionali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva nel primo grado di giudizio , la quale Controparte_1 impugnava e contestava gli atti di citazione, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, oltre alla nullità della notificazione del ricorso per la mancata osservanza dei termini previsti dall'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. Nel merito, la convenuta deduceva di aver già provveduto al pagamento della somma di euro 250,00 in data 11.09.2023.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 14953/24, depositata il 19.06.2024, rigettava la domanda proposta, ritenendo non provata l'esistenza di un contratto di cessione del credito tra la parte mandante e la società attrice redatto con le forme previste dall'ordinamento italiano e dichiarando, pertanto, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite. proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, Parte_1 censurando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione all'azione per l'insussistenza di un contratto di cessione tra il mandante e la mandataria, in assenza di qualsivoglia eccezione sollevata sul punto dalla convenuta, e tenuto altresì conto della presenza, agli atti del giudizio di primo grado, sia del mandato con rappresentanza conferito dal passeggero alla società , sia della procura generale alle Parte_1 liti conferita dalla Società medesima al difensore. Ancora, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace l'aveva erroneamente condannata al pagamento delle spese processuali, atteso che il pagamento della compensazione pecuniaria da parte della convenuta era avvenuto solo successivamente al deposito del ricorso.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio , eccependo, Controparte_1 in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di a proporre appello, Parte_1 atteso che soltanto dinanzi al Giudice di Pace il soggetto agente in giudizio avrebbe potuto rappresentare soggetti titolari del diritto relativo ad un rapporto sostanziale. Nel merito, l'appellata rilevava la correttezza della sentenza impugnata, atteso che la sottoscrizione apposta dal signor in calce al mandato con rappresentanza, priva di qualsiasi autenticazione, non Parte_2 corrispondeva alla sottoscrizione apposta sul documento di identità avanti ad un pubblico ufficiale,
e che, difatti, in data 3.11.2023, il passeggero conferiva regolare mandato a una diversa mandataria a cui, in data 02.06.2024, veniva pagata la somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il Sig. . In via subordinata, in ogni caso, l'appellata eccepiva, in via Parte_2 preliminare, l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, mentre nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per avere il sig. ceduto il credito alla società a cui, in data 6.02.2024 (dunque, ben Pt_2 CP_3 prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza), veniva pagata la somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria.
Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 12 ottobre 2026, poi anticipata, con decreto del 17 ottobre 2025, all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
L'appello è inammissibile.
È da ritenersi fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte appellata in ordine al difetto di legittimazione attiva dell'appellante ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
Ed infatti, se nella pregressa fase di giudizio svoltasi dinanzi al Giudice di Pace poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 317 c.p.c., a mente del quale “Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale”, la citata disposizione normativa non può, invece, trovare applicazione in sede di giudizio di appello, stante la sua natura di disposizione speciale dettata in riferimento al solo procedimento dinanzi al Giudice di Pace.
Pertanto, a fronte della inapplicabilità dell'art. 317 c.p.c. in sede di giudizio di appello, deve trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 77 c.p.c., con la conseguenza che il potere rappresentativo processuale può essere conferito soltanto a soggetti muniti di poteri di rappresentanza anche nel campo sostanziale.
Ciò in virtù di quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio dinanzi al giudice di pace le parti possono, a norma dell'art. 317 c.p.c., farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non si estende anche al giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, atteso che il citato art. 317 è incluso tra le “disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace” e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell'art. 14 disp. prel. c.c., essere applicato oltre i casi espressamente considerati (cfr. Cass. S.U. n. 48/2001).
Orbene, è evidente che nella fattispecie in esame la società appellante risulti priva di qualsivoglia potere rappresentativo del sig. nell'ambito del rapporto sostanziale, Parte_2 in quanto dotata di poteri di mera rappresentanza processuale, validamente spendibili soltanto nell'ambito del giudizio dinanzi al Giudice di Pace e non anche nella presente fase di gravame.
Sul punto, a nulla rileva quanto dedotto dall'appellante, in replica all'eccezione sollevata dalla compagnia aerea, secondo cui il mandato de quo aveva ad oggetto anche il rapporto sostanziale, oltre che quello processuale. Invero, la circostanza per cui, mediante tale negozio, il passeggero avesse conferito ed incaricato la società mandataria “a porre in essere ogni attività necessaria ed utile per la trattazione della pratica risarcitoria”, ivi inclusa quella stragiudiziale, appare priva di pregio, stante l'assenza di qualsivoglia esplicito riferimento al rapporto sottostante, ossia al titolo da cui scaturisce la pretesa risarcitoria, quale il biglietto aereo. L'incarico conferito a infatti, Parte_1 non ha ad oggetto anche l'acquisto di tale biglietto, bensì solo ed esclusivamente il potere di agire in nome e per conto del mandante ai fini del risarcimento del danno patito a seguito del ritardo del volo aereo. Trattasi, dunque, di un'attività successiva e autonoma rispetto al rapporto sostanziale, avente come tale natura eminentemente processuale, in quanto volta all'ottenimento del risarcimento causato dal dedotto disservizio.
Alla luce di quanto esposto, non ravvisandosi nella fattispecie in esame alcun conferimento, in favore della odierna appellante, di valido potere rappresentativo di natura sostanziale ed a fronte della inapplicabilità del disposto di cui all'art. 317 c.p.c. alla presente fase di giudizio, l'appello, proposto esclusivamente da e non anche dal soggetto dalla stessa Parte_1 rappresentato nella pregressa fase di giudizio, deve essere dichiarato inammissibile.
Nella declaratoria di inammissibilità dell'appello resta assorbente la disamina del merito della presente controversia
Le spese di lite della presente fase di appello seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022, avuto riguardo alla media complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata (Scaglione, fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara l'appello inammissibile;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore di , che si liquidano in euro 462,00, Controparte_4 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso, in Napoli, il 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1613/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 1613/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 24 novembre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1613 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria con rappresentanza del sig. (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore D'Angelo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Trapani, alla Via Conte Agostino Pepoli n. 68, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del preposto alla Controparte_1 P.IVA_2 sede secondaria in e procuratore speciale sig. in forza di procura del notaio Pt_1 Controparte_2 di Milano depositata in data 5 novembre 2008 Repertorio n. 61216/13535, rappresentata Per_1
e difesa dall'avv.to Matteo Castioni, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso giusta procura generale alle liti del 18.05.2020, a Email_1 rogito del notaio Rep. n. 18327 – Racc. n. 10798 Persona_2
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 14953/24, nel procedimento n. R.G. 3719/24, depositata il 19.06.2024 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace Napoli, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza a , nella qualità di Controparte_1 Parte_1 mandataria con rappresentanza del sig. , chiedeva condannarsi la convenuta alla Parte_2 corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004, pari ad euro250,00, in ragione della cancellazione del volo EJU3575, con tratta Aeroporto internazionale di Milano Malpensa (MXP) - Aeroporto di Napoli Capodichino (NAP) del giorno 09/09/2023 ore
07:00, in assenza di circostanze eccezionali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva nel primo grado di giudizio , la quale Controparte_1 impugnava e contestava gli atti di citazione, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, oltre alla nullità della notificazione del ricorso per la mancata osservanza dei termini previsti dall'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. Nel merito, la convenuta deduceva di aver già provveduto al pagamento della somma di euro 250,00 in data 11.09.2023.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 14953/24, depositata il 19.06.2024, rigettava la domanda proposta, ritenendo non provata l'esistenza di un contratto di cessione del credito tra la parte mandante e la società attrice redatto con le forme previste dall'ordinamento italiano e dichiarando, pertanto, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite. proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, Parte_1 censurando l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione all'azione per l'insussistenza di un contratto di cessione tra il mandante e la mandataria, in assenza di qualsivoglia eccezione sollevata sul punto dalla convenuta, e tenuto altresì conto della presenza, agli atti del giudizio di primo grado, sia del mandato con rappresentanza conferito dal passeggero alla società , sia della procura generale alle Parte_1 liti conferita dalla Società medesima al difensore. Ancora, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace l'aveva erroneamente condannata al pagamento delle spese processuali, atteso che il pagamento della compensazione pecuniaria da parte della convenuta era avvenuto solo successivamente al deposito del ricorso.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio , eccependo, Controparte_1 in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di a proporre appello, Parte_1 atteso che soltanto dinanzi al Giudice di Pace il soggetto agente in giudizio avrebbe potuto rappresentare soggetti titolari del diritto relativo ad un rapporto sostanziale. Nel merito, l'appellata rilevava la correttezza della sentenza impugnata, atteso che la sottoscrizione apposta dal signor in calce al mandato con rappresentanza, priva di qualsiasi autenticazione, non Parte_2 corrispondeva alla sottoscrizione apposta sul documento di identità avanti ad un pubblico ufficiale,
e che, difatti, in data 3.11.2023, il passeggero conferiva regolare mandato a una diversa mandataria a cui, in data 02.06.2024, veniva pagata la somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il Sig. . In via subordinata, in ogni caso, l'appellata eccepiva, in via Parte_2 preliminare, l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, mentre nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per avere il sig. ceduto il credito alla società a cui, in data 6.02.2024 (dunque, ben Pt_2 CP_3 prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza), veniva pagata la somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria.
Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 12 ottobre 2026, poi anticipata, con decreto del 17 ottobre 2025, all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
L'appello è inammissibile.
È da ritenersi fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte appellata in ordine al difetto di legittimazione attiva dell'appellante ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
Ed infatti, se nella pregressa fase di giudizio svoltasi dinanzi al Giudice di Pace poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 317 c.p.c., a mente del quale “Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale”, la citata disposizione normativa non può, invece, trovare applicazione in sede di giudizio di appello, stante la sua natura di disposizione speciale dettata in riferimento al solo procedimento dinanzi al Giudice di Pace.
Pertanto, a fronte della inapplicabilità dell'art. 317 c.p.c. in sede di giudizio di appello, deve trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 77 c.p.c., con la conseguenza che il potere rappresentativo processuale può essere conferito soltanto a soggetti muniti di poteri di rappresentanza anche nel campo sostanziale.
Ciò in virtù di quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio dinanzi al giudice di pace le parti possono, a norma dell'art. 317 c.p.c., farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale, ma tale facoltà non si estende anche al giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, atteso che il citato art. 317 è incluso tra le “disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace” e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell'art. 14 disp. prel. c.c., essere applicato oltre i casi espressamente considerati (cfr. Cass. S.U. n. 48/2001).
Orbene, è evidente che nella fattispecie in esame la società appellante risulti priva di qualsivoglia potere rappresentativo del sig. nell'ambito del rapporto sostanziale, Parte_2 in quanto dotata di poteri di mera rappresentanza processuale, validamente spendibili soltanto nell'ambito del giudizio dinanzi al Giudice di Pace e non anche nella presente fase di gravame.
Sul punto, a nulla rileva quanto dedotto dall'appellante, in replica all'eccezione sollevata dalla compagnia aerea, secondo cui il mandato de quo aveva ad oggetto anche il rapporto sostanziale, oltre che quello processuale. Invero, la circostanza per cui, mediante tale negozio, il passeggero avesse conferito ed incaricato la società mandataria “a porre in essere ogni attività necessaria ed utile per la trattazione della pratica risarcitoria”, ivi inclusa quella stragiudiziale, appare priva di pregio, stante l'assenza di qualsivoglia esplicito riferimento al rapporto sottostante, ossia al titolo da cui scaturisce la pretesa risarcitoria, quale il biglietto aereo. L'incarico conferito a infatti, Parte_1 non ha ad oggetto anche l'acquisto di tale biglietto, bensì solo ed esclusivamente il potere di agire in nome e per conto del mandante ai fini del risarcimento del danno patito a seguito del ritardo del volo aereo. Trattasi, dunque, di un'attività successiva e autonoma rispetto al rapporto sostanziale, avente come tale natura eminentemente processuale, in quanto volta all'ottenimento del risarcimento causato dal dedotto disservizio.
Alla luce di quanto esposto, non ravvisandosi nella fattispecie in esame alcun conferimento, in favore della odierna appellante, di valido potere rappresentativo di natura sostanziale ed a fronte della inapplicabilità del disposto di cui all'art. 317 c.p.c. alla presente fase di giudizio, l'appello, proposto esclusivamente da e non anche dal soggetto dalla stessa Parte_1 rappresentato nella pregressa fase di giudizio, deve essere dichiarato inammissibile.
Nella declaratoria di inammissibilità dell'appello resta assorbente la disamina del merito della presente controversia
Le spese di lite della presente fase di appello seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.147/2022, avuto riguardo alla media complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata (Scaglione, fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara l'appello inammissibile;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore di , che si liquidano in euro 462,00, Controparte_4 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso, in Napoli, il 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero