Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 I 2 D L E A D T 2 S 4 6 R O . P R . REPUBBLICA ITALIANA I P M . IN NOME045 8 1 /0 1 I D A B . l D l a E . T b a N t E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 S 2 O getto E . t i r Ludernità di a SEZIONE PRIMA CIVILE Ocenfazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10214/99 - Presidente Dott. QU REALE Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron.9839 Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere Rep. 1581 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 18/01/01 Consigliere Dott. Paolo GIULIANI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S EN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: perdiritti 3000. il FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTO E SERVIZI IL CANCELLIERE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TUPINI 113, LE presso l'avvocato CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
LB UA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. CESARE 71, presso l'avvocato NANNA VITO, che Main 3000h lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del 2034 2001 controricorso;
128 controricorrente EVARIE DCV 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avversO la sentenza n. 879/98 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE BARI, depositata il 15/10/98; Richiesta copia legale dal Sig. CORBO udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. 171000 + ES AÚ 2001 udienza del 18/01/2001 dal Consigliere Dott. Massimo il IL CANCELLIERE BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Corbo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
LIRE 2000 LE udito per il resistente, l'Avvocato Nanna, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AU824849 Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il LIRE 2000 LE rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO QU AL, proprietario di un terreno in agro AU824850 17 gen- di Gioia del Colle, conveniva in giudizio il naio 1990 dinanzi alla Corte d'appello di Bari 1'Ente Ferrovie dello Stato, la s.p.a. SO.GE.STRA. e la s.p.a. BA.TA. chiedendo il riconoscimento delle inden- nità di occupazione e di espropriazione a seguito del- LIRE 1500 l'occupazione d'urgenza di parte del suddetto bene, LE disposta per pubblica utilità (realizzazione di opere ferroviarie) con decreto prefettizio del 13 giugno 1988. LD080102 Con sentenza non definitiva dell'8 aprile 1992, la 0080103 Corte d'appello dichiarava il difetto di legittimazio- BX U1154 2 ne passiva delle società SO.GE.STRA. e BA.TA., dichia- rava l'inammissibilità della domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione proposta nei confron- ti dell'Ente Ferrovie dello Stato ed accoglieva la do- manda proposta nei confronti del medesimo ente in or- dine all'indennità di occupazione, rinviando la rela- tiva liquidazione all'esito della c.t.u. Con sentenza del 6 - 15 ottobre 1998, la Corte d'appello di Bari determinava in lire 27.862.000 l'in- dennità di occupazione, limitatamente al periodo 25.7.88-3.6.89, ordinando il deposito, con gli inte- ressi legali dal 30 giugno 1995 alla data dell'esbor- SO, della detta somma, decurtata degli importi e degli interessi già versati. Osservava la Corte di merito, per quanto rileva in questa sede: a) che venivano condivise le conclusioni della c.t.u.; b) che la valutazione dell'indennità di cupazione era equitativa e che l'indennità corrispon- deva all'interesse annuo del 5% calcolato sull'inden- nità di espropriazione;
che l'indennità di espropriazione (calcolata con riferimento alla differenza - lire 159.834.000 - tra il valore del fondo nella sua inte- rezza di 5.075 mq. ed il valore della parte residua di 3 esso ed alle disposizioni dell'art. 5 bis del d. l. 11.7.1992 n. 333, conv. con mod. nella legge 8.8.1992 n. 359) era pari a lire 80.373.000. Avverso la sentenza d'appello la s.p.a. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione sulla base tre motivi, illustrati con memoria. QU AL ha resistito con controricorso. L'avvocato della ricorrente ha presentato brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pub- blico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e SS. legge 865/1971, dell'art. 5 bis della legge 359/1992, dell'art. 20, comma 3, della legge 865/1971 e di ogni altra norma o principio in tema di determi- nazione dell'indennità di esproprio e di occupazione di urgenza, di rilevanza di vincoli espropriativi e di rapporto fra questi ultimi ed i vincoli conformativi, violazione dell'art. 49 del d.P.R. 753/1980 e di ogni altra norma e principio in materia di distanze delle costruzioni dalle strade ferrate, nonché omessa ed in- sufficiente motivazione. Il c.t.u. designato, dopo aver correttamente ac- certato che i terreni in questione ricadevano quasi 4 interamente in "zona ferroviaria" e per piccola parte in zona "F/7 Autoporto a servizio dello scalo merci" aveva erroneamente ritenuto che gli uni e gli altri avessero suscettibilità edificatoria. Il c.t.u aveva pure ritenuto che, in mancanza di indici di edificabi- lità per la "zona ferroviaria", dovessero essere ap- plicati analogicamente quelli previsti per una conti- - Centro Merci" e che anzi detti indici gua zona "D/3 dovessero essere applicati anche alla porzione di ter- reni ricadenti in zona F/7. Benché la società Ferrovie dello Stato avesse energicamente contestato le risultanze della c.t.u., la Corte d'appello le aveva fatte proprie con una mo- tivazione non chiara, liquidando con due battute le pur serie obiezioni della medesima società. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che l'apposizione di un vincolo evidentemente espropriativo, come quello a "zona fer- roviaria" potesse dar luogo ad una qualificazione edi- L'inclusione dei terreni in zona ficatoria del sito. ferroviaria con la funzionalizzazione dei medesimi al potenziamento della linea ferroviaria escludeva invece qualsiasi suscettibilità di edificazione privata es- sendo preordinata all'esproprio successivamente inter- venuto. Il giudice di merito avrebbe dovuto volgere lo 5 sguardo alla destinazione preesistente e, rilevato che essa era agricola, escludere ogni suscettibilità edi- l'applicabilità della legge ficatoria e, quindi, l'indennità di occupazione 359/92. Di conseguenza, d'urgenza avrebbe potuto essere determinata sulla base di un diverso valore capitale. Il motivo è fondato nei termini appresso precisa- ti, mentre non può condividersi l'eccezione di inam- missibilità sollevata dal controricorrente per viola- zione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., atteso che le argo- mentazioni della ricorrente, alla luce delle disposi- zioni dalla medesima indicate, consentono di indivi- duare le questioni sollevate, nonché le norme ed i principi di diritto che si assumono violati (cfr. Cass. 16 agosto 2000 n. 10816, 1° agosto 2000 n. 10027). Per determinare l'indennità di occupazione la Cor- te di merito ha utilizzato il sistema degli interessi legali sull'indennità virtuale di espropriazione. Que- st'ultima indennità, però, è stata calcolata sulla ba- se dei criteri applicabili alle aree edificabili senza sufficiente motivazione in ordine ai presuppostiuna di fatto ed alle ragioni da cui fare derivare l'edifi- cabilità del terreno occupato. Né tale edificabilità poteva considerarsi un ele- mento pacifico tra le parti, poiché dal quesito posto dal giudice al c.t.u. e riportato nel ricorso emerge che al consulente era stato chiesto di accertare la natura agricola od edificatoria del fondo occupato. Osserva la sentenza impugnata che, per quanto ri- sultava dalla relazione del c.t.u., la superficie ef- fettivamente occupata era pari a 2.396 mq. e l'inden- nità di espropriazione (calcolata con riferimento alla differenza - lire 159.834.000 - tra il valore del fondo nella sua interezza di 5.075 mg. ed il valore della parte residua di esso ed alle disposizioni del- l'art. 5 bis del d.l. 11.7.1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8.8.1992 n. 359) era pari a lire 80.373.000. Ora, il riferimento al citato art. 5 bis, che ha introdotto al primo comma nuovi criteri di determina- zione delle indennità di espropriazione per le aree edificabili, induce a ritenere che il terreno in que- stione sia stato considerato compreso in quella cate- goria di aree, atteso che per le aree agricole e per come edificabili il comma quelle non classificabili quarto del medesimo art. 5 bis stabilisce che devono applicarsi (anziché i criteri del primo comma) le nor- me di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni. 7 Sennonché il giudice di merito non ha indicato le ragioni per le quali il terreno era stato valutato CO- me edificabile. Dalla motivazione della sentenza non risulta nemmeno se il c.t.u. avesse qualificato il terreno come edificabile nella sua relazione. In ogni caso non possono costituire adeguata motivazione sul punto della edificabilità le generiche espressioni usate dalla Corte di merito in ordine all'ineccepibi- lità della consulenza tecnica (in riferimento sia agli elementi di fatto che alle valutazioni tecniche) e le affermazioni di condividere le conclusioni del c.t.u., in quanto basate su indagini adeguate e corrette e so- stenute da argomentazioni logiche, puntuali ed esau- rienti. Ai fini dell'applicabilità del comma terzo del- l'art. 5 bis citato, che ha riguardo alle possibilità legali ed effettive di edificazione, la Corte d'appel- lo avrebbe dovuto in primo luogo precisare, in punto di fatto, quale fosse la destinazione urbanistica del terreno e verificare se gli eventuali vincoli su di esso esistenti avessero natura conformativa od espro- priativa (cfr. Cass. 9 dicembre 1998 n. 12383), esa- minando poi, se necessario, l'aspetto relativo al- l'edificabilità di fatto. Sussiste, pertanto, il vizio di difetto di motiva- 8 zione su un punto decisivo della controversia. Restano assorbiti gli altri profili del motivo in esame, nonché il secondo ed il terzo motivo di ricorso riguardanti gli indici di edificabilità ed i limiti legali all'edificabilità nei pressi delle linee ferro- viarie. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari che riesaminerà il punto della con- troversia sopra indicato. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sen- e rin- tenza impugnata, in relazione all'accoglimento, via la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001 Il Cons. est. Il Presidente Porquill then Dott. Massimo Bonomo Dott. QU Reale Manima жете CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELL Prima Sezione Civil Luisa Passinetti Depositato in Cancellerial Auto 11 2.9 MHR. 2001 IL CANCELLIERE Miss Bunnet. 9 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 ...Registrato in d 5 MAG: 200 prie 4. ain. 2503 250.000 versate £. DUECENTOCINQUANTAMILA (lire p. 11 Dirigents Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DiFILIPPO) Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACCIC INIL 100