Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
LA COR 044 3 0/0 044 3 0/0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: Oggetto opposizion SEZIONE TERIA CIVILE esecuzione spese giudizio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.13724/98 Dott. Vitog GIUSTINIANI Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.9505 Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere Rep. 1491 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 17/11/00 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: WEGHER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore EG EN, elettivamente domiciliato in Ro- ma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassa- r e f e zione, difeso dall'avv. Franco Zuanni, giusta delega in C AZIONE atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ricorrente - 6000 per diritti contro 27 MAR 2001- CANCELLERE ALFALINEA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore IA NO, elettivamente domiciliato €15 13000 in Roma, via Celimontana n. 38, presso l'avv. Benito P. CANCELLERI Panariti, difeso dall'avv. Alberto Pinalli, giusta de- lega in atti;
гона 00664014 controricorrente avverso la sentenza del tribunale di Rovereto n. 495/97 del 6 novembre - 9 dicembre 1997 (R.G. 994/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 11 agosto 12 settembre 1996 il pre- - tore di Rovereto, in contumacia della società intimata, ha accolto l'opposizione alla esecuzione proposta dalla WEGHER s.r.l. avversO il precetto notificatole il 22 gennaio 1996 per il pagamento in favore della ALFALI- - della somma di lire 5.952.236 oltre le NEA s.r.l. spese di notifica, somma portata dalla sentenza 15 no- vembre 1995 del tribunale di Rovereto. L'adito pretore accoglieva la proposta opposizione dichiarando, in particolare, la nullità della sentenza 15 novembre 1995 del tribunale di Rovereto, perché sot- toscritta, in qualità di presidente, da un giudice che non aveva partecipato alla sua deliberazione e, pertan- to, la inesistenza del diritto della ALFALINEA a proce- dere a esecuzione forzata, compensando tra le parti, le spese del giudizio. Gravata tale pronunzia dalla WEGHER s.r.l. questa denunziava, da una parte, che il pretore aveva reso la pronunzia in questione in periodo feriale, allorché non erano ancora scaduti i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della nota spese, dall' altra, che la sentenza impugnata aveva disposto la com- pensazione delle spese con motivazione priva di consi- stenza logica. In contraddittorio con la appellata ALFALINEA s.r.l., che costituitasi in giudizio chiedeva il riget- to dell'appello con condanna della controparte al paga- mento delle spese di lite, il tribunale di Rovereto, - 9 dicembre 1997, notificata con sentenza 6 novembre il 15 maggio 1998, rigettava l'appello, ponendo a carico della appellante WEGHER s.r.l. le spese del grado, at- teso che appariva «più che equa la decisione pretorile che oggi siano chiamata a riformare in punto spese del giudizio». Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato a un unico motivo, la WEGHER s.r.l. Resiste con controricorso la ALFALINEA s.r.l. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1. Come accennato in parte espositiva il pretore di Rovereto, accolta la opposizione all'esecuzione propo- sta contro la ALFALINEA s.r.l. dalla WEGHER s.r.l. av- verso il precetto notificatole il 22 gennaio 1996 sulla base della sentenza 15 novembre 1995 del tribunale di Rovereto e dichiarato, da un lato, la nullità di quella sentenza, perché sottoscritta in qualità di presidente da un giudice che non aveva partecipato alla sua deli- berazione, dall'altro, l'inesistenza del diritto della ALFALINEA s.r.l. di procedere ad esecuzione forzata, ha disposto [nonostante la contumacia della convenuta AL- FALINEA che, non avendo partecipato al giudizio di op- posizione, non aveva sostenuto spese giudiziali di sor- ta] la compensazione tra le parti delle spese di lite, considerata la peculiare natura della causa e la as- senza di responsabilità della convenuta opposta nella genesi della stessa». Gravata tale pronunzia, in punto compensazione del- le spese, dalla WEGHER s.r.l. il tribunale di Rovereto ha confermato la decisione del primo giudice, afferman- do che «appare più che equa la decisione pretorile che oggi siamo chiamati a riformare in punto spese di giu- dizio».
2. Il proposto ricorso («ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.») e con il quale si denunzia, da un lato, la contradditto- rietà della sentenza gravata, dall'altro, la illogica e erronea motivazione addotta dal tribunale di Rovereto a giustificazione del provvedimento di compensazione del- le spese [del giudizio di primo grado] è fondato e me- ritevole di accoglimento, sotto entrambi i profili. 2. 1. Quanto al primo profilo [contraddittorietà della motivazione] si Osserva che giusta la puntuale previsione di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. «le senten- ze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione»>, tra l'altro, per «contraddittoria motivazione»>>. Alla luce di un insegnamento giurisprudenziale più che consolidato tale vizio [contraddittorietà della mo- tivazione] può consistere o in un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate (tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico po- sto a base della decisione) ovvero nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compo- ne la motivazione о nell'attribuzione a taluno degli elementi emersi in causa di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo ef- fettivo contenuto (Cass., 6 agosto 1999, n. 8495). Pacifico quanto sopra non può non evidenziarsi la palese contraddizione in cui è incorsa la sentenza gra- 5 vata la quale, dopo avere affermato che la nullità della sentenza [15 novembre 1995, perché sottoscritta da magistrato estraneo al collegio giudicante] poteva essere fatta valere, secondo quanto previsto dall'art. 161 c.p.C., sia attraverso la impugnazione, sia attra- verso autonomo giudizio»> [ritenendo, pertanto, le due tutele «equivalenti»] ha negato il diritto della WEGHER s.r.l. ad ottenere, nei confronti della parte soccom- bente, il rimborso delle spese di giudizio perché ha optato per una delle due «soluzioni» piuttosto che per l'altra [ritenendo più congrua quest'ultima e trascu- rando di considerare che per tal via da una parte era contraddetta la precedente affermazione, dall'altra, posta una limitazione era - del tutto arbitrariamente - all'insopprimibile diritto della parte di agire in giu- dizio, a tutela dei propri diritti nei termini per lei ritenuti più opportuni]. 2. 2. Quanto al secondo profilo di ricorso si OS - serva che come assolutamente pacifico presso una giuri- sprudenza più che consolidata di questa Corte regola- trice, la valutazione dei giusti motivi di compensazio- ne delle spese di lite, ai sensi del comma 2 dell'art. 92, c.p.c., è incensurabile in sede di legittimità. Tale incensurabilità, peraltro, che sussiste [alla luce di una giurisprudenza assolutamente maggioritaria] 6 anche nell'ipotesi in cui il giudice del merito non ab- bia adottato al riguardo alcuna motivazione, posto che il principio di cui all'art. 111 Cost. (secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motiva- to) non è applicabile al provvedimento di compensazione delle spese (cfr. Cass., 21 febbraio 1998, n. 1887), incontra un limite insuperabile qualora la decisione del giudice di merito si fondi sulla indicazione di ra- gioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso pro- cesso formativo della volontà decisionale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze non rilevanti শ sul piano della valutazione del comportamento delle parti nell'ambito della vicenda processuale (Cass., 13 agosto 1999, n. 8635. Sempre nello stesso senso, Cass., 14 giugno 1999, n. 5909, nonché Cass. 12 marzo 1999, n. 2216 e Cass., 19 novembre 1999, n. 12879, tra le tan- tissime). E' evidente, alla luce delle considerazioni di cui sopra, che la motivazione della sentenza in questa sede impugnata, per giustificare la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, è illogica e, pertanto, erronea. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che la parte risultata totalmente vincitrice nel giudizio di 7 opposizione all'esecuzione, conclusosi come Osservato sopra con l'accertamento della nullità della sentenza 15 novembre 1995, non potesse conseguire, dalla parte soccombente il rimborso delle spese del giudizio [in applicazione della regola generale posta dall'art. 91 c.p.c.] perché la nullità in questione «ben poteva es- sere fatta valere in sede di impugnazione della medesi- [sentenza], chiedendo altresì al giudice di appello ma la sospensione della esecutorietà e in tale caso si sa- rebbe avuto una decisione priva di vizi». Avendo la WEGHER s.r.l. omesso di sollecitare una tutela nei termini sopra descritti, prosegue il tribu- nale, la stessa ha conseguito «una vittoria solo tempo- ranea», atteso che l'accertamento della nullità del ti- tolo esecutivo per un mero vizio di forma non ha infat- ti accertato la inesistenza di un diritto di credito della ALFALINEA ricollegabile al sostenimento, da parte di quest'ultima, del diritto alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento primario»>. L'irrazionalità dell'iter argomentativo sopra rias- sunto risiede, in particolare, nel rilievo che i motivi che giustificano la «compensazione» delle spese di lite devono essere inerenti al «giudizio»> nel quale quelle spese stesse sono state sostenute, senza che possano assumere rilevanza altre circostanze «esterne>>>, relati- 8 ve ai rapporti tra le parti, non emergenti dagli atti, anche se, comunque, note al giudicante. Nella specie, nella controversia, ex art. 615 c.p.c. innanzi al pretore di Rovereto l'oggetto del contendere era limitato all'accertamento se esisteva, о meno, il diritto della ALFALINEA s.r.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della WEGHER s.r.l. in forza della sentenza 15 novembre 1995 del Tribunale di Rovereto. Accertato come è stato accertato che tale di- ritto era inesistente è evidente la non pertinenza, al fine del decidere, delle considerazioni svolte al ri- guardo dalla sentenza gravata. In particolare era assolutamente estranea, rispetto al detto giudizio, ogni verifica, inammissibilmente compiuta dal giudicante, circa l'esistenza tra le -parti in lite di altri «giudizi», in essere sem- plicemente - in fieri, nonché in merito alla esattezza sostanziale» della sentenza di cui era stata accertata la inesistenza. I giudici del merito, pertanto, non potevano moti- vare la loro statuizione, in punto spese del giudizio, sul presupposto che pur sempre esisteva un motivo della ALFALINEA s.r.l. di credito»> nei confronti della WE- GHER s.r.l. in base ad altro titolo e che, pertanto, 9 quest'ultima, pur essendo risultata totalmente soccom- bente per avere intimato un precetto sulla base di un titolo inesistente, non poteva essere gravata delle re- lative spese, atteso che indubbiamente era titolare del credito azionato. Il giudice - giusta la previsione di cui all'art. 91 c.p.c. con la sentenza che chiude il processo da- vanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte». E' palese, pertanto, che il giudice del merito deve accertare quale sia stato l'esito, finale, della lite portata al suo esame, e che allo stesso è precluso af- - data la complessità dei rap- fermare che - in realtà porti tra le parti e l'esistenza tra le stesse di un articolato contenzioso, la vittoria della parte che ha visto integralmente accogliere le proprie richieste è solo temporanea >> (nella specie sul rilievo, di non agevole lettura, che «l'accertamento della nullità del titolo esecutivo per un mero vizio di forma non ha in- fatti accertato la inesistenza di un diritto di credito della ALFALINEA ricollegabile al sostenimento, da parte di quest'ultima del diritto del diritto alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento primario»).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza gravata, in conclusione deve essere cassata. 101 0 Poiché a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 la competenza a Co- dell'appello avverso le sentenze emesse dal noscere pretore è stata attribuita alla corte di appello, salve le eccezioni di cui agli artt. 134-bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, la causa deve essere rimessa per nuovo esame alla corte di appello di Brescia che prov- vederà, altresì, anche in ordine alle spese di questo 60000 giudizio di legittimità. 310000
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, anche per le spese di que- sto giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 17 novembre 2000. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 3 NOV. 2001 4 il Consigliere relatore est. 50252 Mais folenщей versate £. 310.000 al n. trecentodiecimila (lire il Presidente p. Il Dirigente Area Serviz (Dott.ssa Maria Grazia D IAPO) کمان Responsabile Servizio ziari ибо (Dr. M. RACCO Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 27 MAR. 2005 Concetta Alpinendola IL CANCELLIERE C1 E T A R Concetta Amendola 11