CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2014/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato a Salemi, in via G. Marconi n. C.F._1
15, presso lo studio dell'avv. Francesco Salvo che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Marsala, in via Colocasio n. 65, presso lo studio dell'avv. Valeria Anselmi che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
2
appellato
Conclusioni di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Reietta ogni
contraria istanza, eccezione e difesa. Riformare in toto la sentenza n. 792/2022
emessa da Tribunale di Marsala, Sezione Civile, il 28.10.2022 e ciò per i motivi di
cui sopra;
In via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione
passiva del sig. per i motivi su esposti;
Nel merito ritenere e Parte_1
dichiarare inesistente, illegittimo e comunque non provato il credito ingiunto dal
sig. e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
In via del tutto subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre
l'importo del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente,
rideterminandolo nel complessivo ammontare di € 2.450,00 e/o nella misura che
verrà accertata o ritenuta più giusta;
Con vittoria di spese e competenze legali di
entrambi gradi di giudizio.”
Conclusioni parte appellata:” Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Ritenere e
Dichiarare inammissibile e comunque Rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'appello proposto dal Sig.
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 792/2022 del Parte_1
28/10/2022, confermando la detta in ogni sua parte. Con vittoria di spese e
compensi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Marsala, sulla scorta di due assegni Controparte_1
bancari non trasferibili privi di data a lui intestati, l'emissione in data 24.10.2019 3
del decreto ingiuntivo n. 782/2019 con il quale veniva intimato all'Associazione
Polisportiva Dilettantistica (A.D.P.) Salemi 1930 F.C. e a già Parte_1
presidente della stessa, il pagamento, in solido tra loro e in favore del richiedente, della complessiva somma di euro 8.250,00, oltre interessi e spese della procedura. Proponeva opposizione il , assumendo, per quanto Pt_1
ancora di rilievo, l'infondatezza del credito azionato ed il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto obbligatorio) e ciò
tenuto conto che, avendo rivestito la anzidetta carica solo sino al 10/12/2018, non vi era prova che fosse stato lui a consegnare i due titoli al - il quale CP_1
aveva giocato per l'ente in qualità di calciatore non professionista - e non piuttosto i dirigenti a lui subentrati nel corso della stagione 2018/2019 e che,
comunque, la datio era avvenuta solo a scopo di “garanzia” rispetto al pagamento delle spettanze dovute al giocatore a titolo di “rimborso spese”,
pagamento che era poi avvenuto;
contestava, in subordine, il quantum, di cui chiedeva la riduzione all'importo di € 2.450,00, allegando pagamenti documentati per complessivi euro 1.900,00 e un
contro
-credito vantato dalla associazione nei confronti del dell'importo di euro 4.000,00 per una sanzione disciplinare CP_1
irrogatagli con verbale dell'assemblea dei soci del 28.11.2018.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 792 del 28/10/2022, all'esito di una fase istruttoria sostanziatasi nell'audizione dei testi e Testimone_1 [...]
e nell'acquisizione della documentazione prodotta in Testimone_2
giudizio dalle parti, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite. 4
Interponeva appello Resisteva insistendo Parte_1 Controparte_2
per la conferma della sentenza impugnata.
Alla data del 15-18 luglio 2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
L'appello, i cui motivi nulla sostanzialmente aggiungono rispetto alle difese formulate nella precedente fase del giudizio, non risulta meritevole di accoglimento.
L'appellante si duole, in primo luogo, del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto dimostrato il credito solo sulla scorta della documentazione prodotta dall'opposto nel corso del procedimento monitorio, nella specie i due assegni bancari emessi su un medesimo conto corrente bancario acceso presso BANCO
BPM (n. 0155176222-06 per € 5.000,00 e n. 0155175375-04 per € 3.250,00) privi di data e non portati all'incasso, di cui però non ha contestato la paternità della firma di traenza, apposta sopra il timbro della A.P.D. Salemi 1930 F.C.,
deducendo che sarebbe spettato al prenditore dimostrare il periodo della consegna, le modalità di determinazione del quantum, le ragioni della omessa presentazione in banca e prospettando che la datio sarebbe stata comunque effettuata dopo la sua cessazione dalla carica, tanto più che solo dopo tale epoca la associazione avrebbe manifestato difficoltà nel versamento ai giocatori del
“rimborso spese” a loro spettante. 5
Tale motivo di gravame è all'evidenza infondato. Come già rilevato dalla sentenza di primo grado, sul punto non direttamente contestata, la valenza probatoria dell'assegno bancario privo di data, nei rapporti diretti tra traente e intestatario, è
quella della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la quale determina l'inversione dell'onere della prova sicché “il destinatario della
promessa è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto
fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Con l'effetto che, in base al
negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento
dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore,
il quale intende resistere all'azione di adempimento, che deve provare o
l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione”
(Cass. Civ. Sent. n. 4804/2006 ma anche 13504/2014, 10464/2024).
Nel caso in delibazione non solo non risulta smentito ma è sostanzialmente incontestato, oltre che asseverato dai documenti versati in giudizio e dalle deposizioni dei testimoni escussi – della cui ammissibilità e attendibilità si dirà
infra - che il abbia giocato con la maglia della A.P.D. Salemi 1930 F.C. CP_1
nelle stagioni calcistiche 2017/2018 e 2018/2019 maturando così il diritto ad un
“rimborso spese” mensile.
Anche la questione delle modalità della traditio - rispetto a cui l'appellante si è
limitato a prospettare la possibilità di effettuazione ad opera di terzi, ossia dei dirigenti che erano a lui subentrati, senza però fornire alcuna effettiva prova di tale assunto, di per sé ben poco verosimile (apparendo irragionevole che egli avesse lasciato nella disponibilità dell'ente assegni a sua firma, in parte compilati, 6
dopo le sue dimissioni dalla carica) - si presenta in ogni caso irrilevante ove si consideri che l'assegno, “una volta formato, è per sua natura destinato alla
circolazione e quindi è l'incorporazione della indicazione del beneficiario nel titolo
che integra la manifestazione di volontà dell'emittente di assumere l'impegno di
pagamento verso il beneficiario” (Cass. 11831/24, peraltro in un caso relativo proprio ad un assegno privo di data).
Alla luce di tali considerazioni, non può porsi in dubbio la titolarità in capo al
, che ebbe a sottoscrivere gli assegni e ad operare per conto e Pt_1
nell'interesse dell'associazione non riconosciuta fino alle sue dimissioni, della titolarità passiva della obbligazione.
A mente dell'art 38 c.c., infatti, per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta, oltre il fondo comune, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa, a prescindere dal ruolo in concreto assunto. L'esigenza di tutela dei terzi che,
nell'instaurazione del rapporto negoziale abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di tali soggetti, esclude che l'avvicendamento delle cariche sociali possa dar luogo ad un fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con estromissione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione (Cass. Civ. Sent. n. 29733/2011). Ne deriva la legittimazione passiva del soggetto che riveste la carica di presidente dell'associazione non riconosciuta all'azione del creditore, con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo di esercizio delle relative funzioni, anche 7
successivamente alla cessazione della carica (Cass. Civ. Sent. n. 28417/2008;
455/2005).
Del resto, nessuna effettiva valenza dimostrativa può assegnarsi al “comunicato-
stampa” del 23.4.2019 in cui i giocatori del club, nel lamentare un non più
sostenibile ritardo nel pagamento delle loro spettanze, facevano precipuo riferimento ad una situazione di inadempienza decorrente dal precedente mese di novembre 2019 (“quasi tutti i “tesserati” sono fermi ai rimborsi spese” di
Novembre”). Infatti, la circostanza che i pagamenti non fossero regolari anche durante la presidenza dell'appellante si ricava, per tabulas, da quanto riportato nel summenzionato verbale dell'assemblea dei soci del 10.12.2018 – nel quale si prevedeva che la sanzione applicata al potesse venire compensata con CP_1
le somme di cui costui era creditore verso l'associazione– oltre che dalle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno riferito di una condizione di procrastinazione dei pagamenti che già si era verificata durante la presidenza del
(v. le risposte ai capitolati di prova 5) e 6), anche avuto riguardo alla Pt_1
precisazione del dato temporale effettuata dal teste nel corso della sua Tes_1
deposizione).
Va precisato che le deposizioni di tali dichiaranti non possono ritenersi inammissibili (peraltro la relativa eccezione non risulta essere stata riproposta dalla difesa dell'opponente subito dopo la loro audizione) solo perché anch'essi dichiaratisi ancora creditori di somme nei confronti dell'associazione, non ricorrendo, all'evidenza, la situazione prevista dall'art. 246 c.p.c.. che si configura solo in presenza di un interesse personale attuale e concreto del soggetto 8
chiamato a testimoniare tale da coinvolgerlo nel rapporto controverso (Cass. Civ.
Sent. n. 37226/2021).
Peraltro, i due testimoni si sono mostrati affidabili, avendo anche precisato i limiti e le fonti della loro conoscenza rispetto agli accordi di natura economica che intercorrevano tra e l'associazione sportiva. CP_1
L'appellante si duole poi, e in ogni caso, del fatto che la sentenza impugnata non abbia valutato la sua eccezione di parziale estinzione del credito, suffragata dalla produzione di tre ricevute di pagamento rispettivamente di € 1.000,00 del
21/12/2018, di € 500,00 del 11/01/2019 e di € 400,00 del 15/02/2019 (vedi all.to n. 6 del fascicolo di primo grado).
Va detto che l'appellato non ha contestato la riscossione di tali somme ma le ha imputate ad altri rimborsi-spese maturati nel corso del rapporto intrattenuto con la associazione.
Al riguardo deve ritenersi inadeguata la prova del fatto parzialmente estintivo. E'
vero, infatti, in via generale, che, quando il debitore dimostra l'avvenuto versamento di somme idonee ad estinguere il credito azionato, spetta al creditore fornire prova della imputazione del pagamento ad un diverso credito. Nel caso in esame tale principio non può però ritenersi operante atteso che il , che Pt_1
vi era onerato per le ragioni sopra esposte, non ha neppure dimostrato per quali determinati crediti sottostanti – specifiche mensilità di rimborso-spese o altre voci o ragioni - i due assegni, che costituiscono titoli astratti, sarebbero stati dati,
cosicché non è possibile neppure verificare la riferibilità dei documentati pagamenti (arg. ex Cass. 3008/12). 9
Va, del resto, tenuto conto del fatto che il rapporto di col club si Controparte_1
protrasse per due anni, con diritto ad un rimborso-spese a cadenza mensile che,
per come desumibile dalle dichiarazioni dei testimoni, si aggirava sui 750-
1.000,00 euro, e che la difesa del non ha prodotto alcuna ricevuta di Pt_1
pagamento in favore dell'appellato afferente al periodo in cui l'assistito ricoprì la carica di presidente dell'associazione. In aggiunta, gli importi delle tre ricevute non corrispondono a quelli portati dagli assegni e non fanno alcun riferimento a tali titoli (le prime due ricevute contengono solo la dicitura “rimborso spese”, la terza quella di “acconto”), senza dire che appare inverosimile che la associazione, pur effettuando i pagamenti, seppur parziali, non avesse preteso la restituzione dei titoli. La circostanza che tali ricevute riportino date immediatamente successive alle dimissioni del dalla carica sociale si Pt_1
presenta poi meramente suggestiva, tenuto conto che non vi sono elementi per collocare con precisione l'epoca di consegna degli assegni.
L'appellante ha anche riproposto l'eccezione di compensazione sollevata in primo grado in relazione alla sanzione disciplinare di euro 4.000,00 irrogata al CP_1
dalla associazione, co-obbligata in solido, nella assemblea dei soci del
28.11.2018.
Il motivo è ai limiti della ammissibilità perché non si confronta con la motivazione del rigetto espressa nel provvedimento impugnato, che va sostanzialmente condivisa in quanto, non trattandosi di ragione creditoria riconosciuta in sede giudiziale o comunque basata su un titolo esecutivo, non ricorrono, a fronte delle contestazioni sollevate dalla controparte, le condizioni per effettuare la 10
compensazione giudiziale ai sensi dell'ar.1243 co.2 c.c., la quale richiede la certezza in ordine alla esistenza del
contro
-credito, presupposto della sua liquidità (inter alia: Cass. 23924/24).
Da ultimo, risulta infondata anche la doglianza afferente alla quantificazione e alla imputazione delle spese di lite. Queste ultime, infatti, sono state liquidate dal
Tribunale nei minimi tariffari dello scaglione di riferimento determinato dal valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), e ciò malgrado lo svolgimento di attività istruttoria, né sono state dedotte o comunque sussistevano ragioni, alla luce del disposto dell'art.92 c.p.c., per disporne la compensazione.
In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari, nei valori minimi per le fasi di
“trattazione” e “decisionale”, in assenza di riapertura dell'istruttoria e di elementi di novità nelle difese finali, medi per le altre fasi.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro Parte_2
792/2022 del Tribunale di Marsala, pubblicata il 28.10.2022.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato, , le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.933,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge. 11
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 26.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2014/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato a Salemi, in via G. Marconi n. C.F._1
15, presso lo studio dell'avv. Francesco Salvo che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Marsala, in via Colocasio n. 65, presso lo studio dell'avv. Valeria Anselmi che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
2
appellato
Conclusioni di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Reietta ogni
contraria istanza, eccezione e difesa. Riformare in toto la sentenza n. 792/2022
emessa da Tribunale di Marsala, Sezione Civile, il 28.10.2022 e ciò per i motivi di
cui sopra;
In via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione
passiva del sig. per i motivi su esposti;
Nel merito ritenere e Parte_1
dichiarare inesistente, illegittimo e comunque non provato il credito ingiunto dal
sig. e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
In via del tutto subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre
l'importo del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente,
rideterminandolo nel complessivo ammontare di € 2.450,00 e/o nella misura che
verrà accertata o ritenuta più giusta;
Con vittoria di spese e competenze legali di
entrambi gradi di giudizio.”
Conclusioni parte appellata:” Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Ritenere e
Dichiarare inammissibile e comunque Rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'appello proposto dal Sig.
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 792/2022 del Parte_1
28/10/2022, confermando la detta in ogni sua parte. Con vittoria di spese e
compensi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Marsala, sulla scorta di due assegni Controparte_1
bancari non trasferibili privi di data a lui intestati, l'emissione in data 24.10.2019 3
del decreto ingiuntivo n. 782/2019 con il quale veniva intimato all'Associazione
Polisportiva Dilettantistica (A.D.P.) Salemi 1930 F.C. e a già Parte_1
presidente della stessa, il pagamento, in solido tra loro e in favore del richiedente, della complessiva somma di euro 8.250,00, oltre interessi e spese della procedura. Proponeva opposizione il , assumendo, per quanto Pt_1
ancora di rilievo, l'infondatezza del credito azionato ed il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto obbligatorio) e ciò
tenuto conto che, avendo rivestito la anzidetta carica solo sino al 10/12/2018, non vi era prova che fosse stato lui a consegnare i due titoli al - il quale CP_1
aveva giocato per l'ente in qualità di calciatore non professionista - e non piuttosto i dirigenti a lui subentrati nel corso della stagione 2018/2019 e che,
comunque, la datio era avvenuta solo a scopo di “garanzia” rispetto al pagamento delle spettanze dovute al giocatore a titolo di “rimborso spese”,
pagamento che era poi avvenuto;
contestava, in subordine, il quantum, di cui chiedeva la riduzione all'importo di € 2.450,00, allegando pagamenti documentati per complessivi euro 1.900,00 e un
contro
-credito vantato dalla associazione nei confronti del dell'importo di euro 4.000,00 per una sanzione disciplinare CP_1
irrogatagli con verbale dell'assemblea dei soci del 28.11.2018.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 792 del 28/10/2022, all'esito di una fase istruttoria sostanziatasi nell'audizione dei testi e Testimone_1 [...]
e nell'acquisizione della documentazione prodotta in Testimone_2
giudizio dalle parti, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite. 4
Interponeva appello Resisteva insistendo Parte_1 Controparte_2
per la conferma della sentenza impugnata.
Alla data del 15-18 luglio 2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
L'appello, i cui motivi nulla sostanzialmente aggiungono rispetto alle difese formulate nella precedente fase del giudizio, non risulta meritevole di accoglimento.
L'appellante si duole, in primo luogo, del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto dimostrato il credito solo sulla scorta della documentazione prodotta dall'opposto nel corso del procedimento monitorio, nella specie i due assegni bancari emessi su un medesimo conto corrente bancario acceso presso BANCO
BPM (n. 0155176222-06 per € 5.000,00 e n. 0155175375-04 per € 3.250,00) privi di data e non portati all'incasso, di cui però non ha contestato la paternità della firma di traenza, apposta sopra il timbro della A.P.D. Salemi 1930 F.C.,
deducendo che sarebbe spettato al prenditore dimostrare il periodo della consegna, le modalità di determinazione del quantum, le ragioni della omessa presentazione in banca e prospettando che la datio sarebbe stata comunque effettuata dopo la sua cessazione dalla carica, tanto più che solo dopo tale epoca la associazione avrebbe manifestato difficoltà nel versamento ai giocatori del
“rimborso spese” a loro spettante. 5
Tale motivo di gravame è all'evidenza infondato. Come già rilevato dalla sentenza di primo grado, sul punto non direttamente contestata, la valenza probatoria dell'assegno bancario privo di data, nei rapporti diretti tra traente e intestatario, è
quella della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la quale determina l'inversione dell'onere della prova sicché “il destinatario della
promessa è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto
fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Con l'effetto che, in base al
negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento
dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore,
il quale intende resistere all'azione di adempimento, che deve provare o
l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione”
(Cass. Civ. Sent. n. 4804/2006 ma anche 13504/2014, 10464/2024).
Nel caso in delibazione non solo non risulta smentito ma è sostanzialmente incontestato, oltre che asseverato dai documenti versati in giudizio e dalle deposizioni dei testimoni escussi – della cui ammissibilità e attendibilità si dirà
infra - che il abbia giocato con la maglia della A.P.D. Salemi 1930 F.C. CP_1
nelle stagioni calcistiche 2017/2018 e 2018/2019 maturando così il diritto ad un
“rimborso spese” mensile.
Anche la questione delle modalità della traditio - rispetto a cui l'appellante si è
limitato a prospettare la possibilità di effettuazione ad opera di terzi, ossia dei dirigenti che erano a lui subentrati, senza però fornire alcuna effettiva prova di tale assunto, di per sé ben poco verosimile (apparendo irragionevole che egli avesse lasciato nella disponibilità dell'ente assegni a sua firma, in parte compilati, 6
dopo le sue dimissioni dalla carica) - si presenta in ogni caso irrilevante ove si consideri che l'assegno, “una volta formato, è per sua natura destinato alla
circolazione e quindi è l'incorporazione della indicazione del beneficiario nel titolo
che integra la manifestazione di volontà dell'emittente di assumere l'impegno di
pagamento verso il beneficiario” (Cass. 11831/24, peraltro in un caso relativo proprio ad un assegno privo di data).
Alla luce di tali considerazioni, non può porsi in dubbio la titolarità in capo al
, che ebbe a sottoscrivere gli assegni e ad operare per conto e Pt_1
nell'interesse dell'associazione non riconosciuta fino alle sue dimissioni, della titolarità passiva della obbligazione.
A mente dell'art 38 c.c., infatti, per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta, oltre il fondo comune, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa, a prescindere dal ruolo in concreto assunto. L'esigenza di tutela dei terzi che,
nell'instaurazione del rapporto negoziale abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di tali soggetti, esclude che l'avvicendamento delle cariche sociali possa dar luogo ad un fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con estromissione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione (Cass. Civ. Sent. n. 29733/2011). Ne deriva la legittimazione passiva del soggetto che riveste la carica di presidente dell'associazione non riconosciuta all'azione del creditore, con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo di esercizio delle relative funzioni, anche 7
successivamente alla cessazione della carica (Cass. Civ. Sent. n. 28417/2008;
455/2005).
Del resto, nessuna effettiva valenza dimostrativa può assegnarsi al “comunicato-
stampa” del 23.4.2019 in cui i giocatori del club, nel lamentare un non più
sostenibile ritardo nel pagamento delle loro spettanze, facevano precipuo riferimento ad una situazione di inadempienza decorrente dal precedente mese di novembre 2019 (“quasi tutti i “tesserati” sono fermi ai rimborsi spese” di
Novembre”). Infatti, la circostanza che i pagamenti non fossero regolari anche durante la presidenza dell'appellante si ricava, per tabulas, da quanto riportato nel summenzionato verbale dell'assemblea dei soci del 10.12.2018 – nel quale si prevedeva che la sanzione applicata al potesse venire compensata con CP_1
le somme di cui costui era creditore verso l'associazione– oltre che dalle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno riferito di una condizione di procrastinazione dei pagamenti che già si era verificata durante la presidenza del
(v. le risposte ai capitolati di prova 5) e 6), anche avuto riguardo alla Pt_1
precisazione del dato temporale effettuata dal teste nel corso della sua Tes_1
deposizione).
Va precisato che le deposizioni di tali dichiaranti non possono ritenersi inammissibili (peraltro la relativa eccezione non risulta essere stata riproposta dalla difesa dell'opponente subito dopo la loro audizione) solo perché anch'essi dichiaratisi ancora creditori di somme nei confronti dell'associazione, non ricorrendo, all'evidenza, la situazione prevista dall'art. 246 c.p.c.. che si configura solo in presenza di un interesse personale attuale e concreto del soggetto 8
chiamato a testimoniare tale da coinvolgerlo nel rapporto controverso (Cass. Civ.
Sent. n. 37226/2021).
Peraltro, i due testimoni si sono mostrati affidabili, avendo anche precisato i limiti e le fonti della loro conoscenza rispetto agli accordi di natura economica che intercorrevano tra e l'associazione sportiva. CP_1
L'appellante si duole poi, e in ogni caso, del fatto che la sentenza impugnata non abbia valutato la sua eccezione di parziale estinzione del credito, suffragata dalla produzione di tre ricevute di pagamento rispettivamente di € 1.000,00 del
21/12/2018, di € 500,00 del 11/01/2019 e di € 400,00 del 15/02/2019 (vedi all.to n. 6 del fascicolo di primo grado).
Va detto che l'appellato non ha contestato la riscossione di tali somme ma le ha imputate ad altri rimborsi-spese maturati nel corso del rapporto intrattenuto con la associazione.
Al riguardo deve ritenersi inadeguata la prova del fatto parzialmente estintivo. E'
vero, infatti, in via generale, che, quando il debitore dimostra l'avvenuto versamento di somme idonee ad estinguere il credito azionato, spetta al creditore fornire prova della imputazione del pagamento ad un diverso credito. Nel caso in esame tale principio non può però ritenersi operante atteso che il , che Pt_1
vi era onerato per le ragioni sopra esposte, non ha neppure dimostrato per quali determinati crediti sottostanti – specifiche mensilità di rimborso-spese o altre voci o ragioni - i due assegni, che costituiscono titoli astratti, sarebbero stati dati,
cosicché non è possibile neppure verificare la riferibilità dei documentati pagamenti (arg. ex Cass. 3008/12). 9
Va, del resto, tenuto conto del fatto che il rapporto di col club si Controparte_1
protrasse per due anni, con diritto ad un rimborso-spese a cadenza mensile che,
per come desumibile dalle dichiarazioni dei testimoni, si aggirava sui 750-
1.000,00 euro, e che la difesa del non ha prodotto alcuna ricevuta di Pt_1
pagamento in favore dell'appellato afferente al periodo in cui l'assistito ricoprì la carica di presidente dell'associazione. In aggiunta, gli importi delle tre ricevute non corrispondono a quelli portati dagli assegni e non fanno alcun riferimento a tali titoli (le prime due ricevute contengono solo la dicitura “rimborso spese”, la terza quella di “acconto”), senza dire che appare inverosimile che la associazione, pur effettuando i pagamenti, seppur parziali, non avesse preteso la restituzione dei titoli. La circostanza che tali ricevute riportino date immediatamente successive alle dimissioni del dalla carica sociale si Pt_1
presenta poi meramente suggestiva, tenuto conto che non vi sono elementi per collocare con precisione l'epoca di consegna degli assegni.
L'appellante ha anche riproposto l'eccezione di compensazione sollevata in primo grado in relazione alla sanzione disciplinare di euro 4.000,00 irrogata al CP_1
dalla associazione, co-obbligata in solido, nella assemblea dei soci del
28.11.2018.
Il motivo è ai limiti della ammissibilità perché non si confronta con la motivazione del rigetto espressa nel provvedimento impugnato, che va sostanzialmente condivisa in quanto, non trattandosi di ragione creditoria riconosciuta in sede giudiziale o comunque basata su un titolo esecutivo, non ricorrono, a fronte delle contestazioni sollevate dalla controparte, le condizioni per effettuare la 10
compensazione giudiziale ai sensi dell'ar.1243 co.2 c.c., la quale richiede la certezza in ordine alla esistenza del
contro
-credito, presupposto della sua liquidità (inter alia: Cass. 23924/24).
Da ultimo, risulta infondata anche la doglianza afferente alla quantificazione e alla imputazione delle spese di lite. Queste ultime, infatti, sono state liquidate dal
Tribunale nei minimi tariffari dello scaglione di riferimento determinato dal valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), e ciò malgrado lo svolgimento di attività istruttoria, né sono state dedotte o comunque sussistevano ragioni, alla luce del disposto dell'art.92 c.p.c., per disporne la compensazione.
In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari, nei valori minimi per le fasi di
“trattazione” e “decisionale”, in assenza di riapertura dell'istruttoria e di elementi di novità nelle difese finali, medi per le altre fasi.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro Parte_2
792/2022 del Tribunale di Marsala, pubblicata il 28.10.2022.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato, , le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.933,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge. 11
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 26.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo