Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2024, n. 25005
CASS
Sentenza 7 maggio 2024

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È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza.

Non è manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui impedisce di ritenere prevalente la circostanza attenuante della "costituzione in carcere" di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. sulla recidiva a effetto speciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2024, n. 25005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25005
    Data del deposito : 7 maggio 2024

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