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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8718 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 1996/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 26.01.2022 e promossa con atto di appello notificato in data 19.01.2022 da
nata a [...] in data [...], cod. fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla via Italia n. 3, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giuseppe Aiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
cod. fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la casa comunale, sita in Palazzo San Giacomo, piazza CP_1
Municipio n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nuvola Di Mauro in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 18351/21 in materia di CP_1 risarcimento del danno ex art. 2051 cod. civ.
Conclusioni per l'appellante: in accoglimento dell'atto di appello, condannare l'appellato al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni in favore dell'appellante, , nella Parte_1 misura di € 3.009,92, come da quantificazione della espletata CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, nonché spese di CTU pari ad €
350,00, oppure alla somma maggiore o minore che emergerà dall'apprezzamento dell'On.
Giudicante; - per il principio della soccombenza, condannare gli appellati in solido, alla rifusione delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio di appello, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali ex art. 14 T.F., con attribuzione al sottoscritto procuratore, per averne anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Conclusioni per l'appellato: …dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., per manifesta infondatezza nel merito del gravame;
- in via gradata, sempre nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo
1 grado; - condannare l'appellante alle spese anche del secondo grado di giudizio.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti da
[...]
a causa della caduta verificatasi in data 03.05.2014, alle ore 18.15 circa, in Parte_1 CP_1 via Toledo, nei pressi della chiesa di San Nicola.
Secondo quanto affermato nell'atto di citazione in primo grado: - la caduta fu causata da
“una lastra malferma” del marciapiede, che si ribaltò nel momento in cui l'attrice vi appoggiò sopra il piede;
- a seguito dell'impatto con il suolo, la riportò una ferita lacero Parte_1 contusa alla regione palpebrale di sinistra e l'infrazione della II costola a sinistra.
Con sentenza n. 18351/21, pubblicata in 23.06.2021 e non notificata, il giudice di pace di
Napoli ha respinto la domanda, ritenendo che la caduta fosse imputabile alla condotta colposa della , la quale, con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvistare l'insidia Parte_1 ed evitarla.
Avverso tale sentenza, la sig.ra ha interposto appello, sostenendo che: - il Parte_1 giudice di primo grado aveva errato nell'interpretare l'art. 2051 cod. civ.; - in base a tale norma, il custode era responsabile in via oggettiva della res custodita, non potendo limitarsi, per andare esente da responsabilità, ad allegare la condotta colposa del danneggiato, ma dovendo provare il caso fortuito;
- il comune di non aveva fornito la prova del fortuito CP_1 ossia di un evento imprevedibile ed eccezionale;
- la disattenzione della vittima non integrava il fortuito;
- nel caso in esame, il dissesto della strada era stato tramite deposizione testimoniale;
- non poteva prevedere che, al suo incedere, la lastra si sarebbe ribaltata;
- la teste aveva dichiarato che la strada sembrava in buono stato di manutenzione;
- il CTU aveva confermato l'esistenza del nesso causale tra lesioni e caduta. Ciò dedotto, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Il si è costituito, insistendo, in via preliminare, per l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, e, nel merito, per il rigetto dello stesso.
*****
§ 2. L'appello è infondato.
Il giudice di pace non ha commesso alcun errore nell'interpretare l'art. 2051 cod. civ., atteso che l'esistenza di un'imperfezione del manto stradale è circostanza non sempre sufficiente per poter affermare la responsabilità del proprietario e/o custode della strada, che può essere esclusa laddove emerga che il danno è stato causato dalla condotta colposa dello stesso danneggiato.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, nell'analizzare le modalità con cui si è verificato il sinistro, il giudice deve tenere in considerazione anche l'eventuale comportamento colposo dell'utente della strada, comportamento che, in presenza di determinati presupposti, può assurgere a causa esclusiva del danno ex art. 1227, comma 1, cod. civ. (cfr. Cass. n. 15384
2 del 06/07/2006, Cass. n. 20827 del 26/9/2006, Cass. 15779 del 12/7/2006, Cass. n. 9546 del
22/04/2010, Cass. n. 23919 del 22/10/2013, Cass. n. 999 del 20/01/2014). In tale ultimo caso va esclusa la responsabilità del custode e/o proprietario, perché la condotta negligente del danneggiato recide il nesso causale tra cosa e danno. In particolare, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr., tra le tante, Cass. n. 23919 del 22/10/2013, Cass. n. 3793 del 18/2/2014, Cass. n. 999 del 20/01/2014, Cass. n. 287 del 13/01/2015, Cass. n. 2480 del
01/02/2018, Cass. n. 27724 del 30/10/2018, Cass. n. 26258 del 16/10/2019, Cass. n. 31217 del 29/11/2019, Cass. n. 5457 del 26/02/2021, Cass. n. 2525 del 03/02/2021).
Ebbene, è noto che l'utente della strada pubblica deve impiegare una particolare attenzione nel momento in cui si serve del bene demaniale. Le strade, infatti, sono un luogo in cui si annidano numerosi fattori di rischio, sia perché esposte all'azione degli agenti atmosferici (si pensi alla pericolosità insita in un manto stradale bagnato dalla pioggia o ricoperto dal ghiaccio), sia perché sottoposte all'uso generale e diretto da parte della collettività (gli stessi utenti possono creare delle situazioni di pericolo: si pensi, ad esempio, alla macchia d'olio causata dalla perdita del motore di un veicolo). È dunque lecito aspettarsi da chi utilizza il bene demaniale quel minimo di diligenza necessario a neutralizzare i pericoli presenti in modo evidente sul fondo stradale. Del resto, “il fatto che una persona agisca come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo” (Cass. n.
15384 del 06/07/2006). Anche la Corte Costituzionale, nel richiamare il principio di auto- responsabilità, ha osservato che gli utenti sono “gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità” (Corte Cost. n. 156 del 10/5/1999).
Pertanto, in presenza di un'insidia particolarmente evidente ed agevolmente superabile con un minimo di attenzione alle condizioni del manto stradale non è configurabile una responsabilità del custode e/o proprietario per l'eventuale caduta dell'utente poco attento allo stato dei luoghi (cfr. Cass. n. 23919 del 22/10/2013, Cass. n. 3793 del 18/2/2014, Cass. n.
999 del 20/01/2014, Cass. n. 287 del 13/01/2015, Cass. n. 11526 del 11/05/2017, Cass. n.
11024 del 09/05/2018, Cass. n. 26258 del 16/10/2019, nonché Cass. n. 24416 del
03/11/2020, Cass. n. 25460 del 12/11/2020).
Di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza
3 intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv.
668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376; Cass., ord. 27/07/2024, n. 21065) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass. n. 26061 del 24/09/2025; in senso conforme Cass. n.
15355 del 24/09/2025).
§ 3.2. Una volta chiarito che l'interpretazione dell'art. 2051 cod. civ. da parte del giudice di prime cure è in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, occorre verificare se nel caso concreto il sinistro sia imputabile alla negligenza della . Parte_1
Orbene, il Tribunale condivide quanto affermato dal giudice di pace sulla base delle fotografie prodotte da parte attrice, riproducenti la lastra che causò la caduta (vedi deposizione testimoniale di ). Dall'esame dei rilievi fotografici emerge la presenza, Testimone_1 in prossimità di un tombino di ghisa, di una lastra, in parte spaccata, che, non essendo ben posizionata nel suo incavo, determina un dislivello con le lastre circostanti e con il tombino.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla teste, l'insidia in cui è incappata la , Parte_1 era perfettamente visibile se si considera che: - il fatto è avvenuto quando vi era ancora luce naturale (vedi deposizione teste); - la stava camminando su di un marciapiede, Parte_1 sicché, non dovendo badare al sopravvenire di veicoli, poteva prestare attenzione alle condizioni del manto stradale;
- il fatto che la lastra non fosse ben infissa al suolo risultava sia dal non trascurabile dislivello rispetto alle altre lastre circostanti e al tombino sia dal fatto che la lastra medesima presentava una spaccatura. In altri termini, non è vero che “il marciapiede sembrava intatto” (cfr. deposizione della teste ), in quanto la lastra era Testimone_1 Tes_1 spaccata e non era ben ancorata al suolo, tanto da essere in posizione obliqua rispetto alle lastre circostanti.
Pertanto, in base all'esame dello stato dei luoghi, è possibile affermare che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe consentito alla di evitare il sinistro: l'aver Parte_1 appoggiato il piede su di una lastra spaccata e all'evidenza non ben infissa al suolo costituisce, infatti, una grave imprudenza che rende la condotta colposa della danneggiata causa esclusiva dell'evento di cui si discute, con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2051 cod. civ..
Quanto alla deposizione testimoniale, le affermazioni volte a rimarcare la non prevedibilità dell'insidia, oltre ad essere smentite dalle foto, si spiegano con lo stretto rapporto di parentela esistente tra la teste e la (la prima è la figlia della seconda), rapporto che ha Parte_1 sicuramente alterato il ricordo della teste, inducendola ad imprimere nella memoria una versione dei fatti non obiettiva.
4 In base a quanto precede, l'appello è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di apposita nota, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. 18351/2021 proposto CP_1 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
b) condanna la sig.ra al rimborso delle spese di lite sostenute dal Parte_1 Controparte_1 in relazione al presente grado di giudizio, liquidandole in € 1.626,00 per compenso del difensore (€ 350,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 03.10.2025 Il Giudice
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 26.01.2022 e promossa con atto di appello notificato in data 19.01.2022 da
nata a [...] in data [...], cod. fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla via Italia n. 3, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giuseppe Aiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
cod. fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la casa comunale, sita in Palazzo San Giacomo, piazza CP_1
Municipio n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nuvola Di Mauro in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 18351/21 in materia di CP_1 risarcimento del danno ex art. 2051 cod. civ.
Conclusioni per l'appellante: in accoglimento dell'atto di appello, condannare l'appellato al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni in favore dell'appellante, , nella Parte_1 misura di € 3.009,92, come da quantificazione della espletata CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, nonché spese di CTU pari ad €
350,00, oppure alla somma maggiore o minore che emergerà dall'apprezzamento dell'On.
Giudicante; - per il principio della soccombenza, condannare gli appellati in solido, alla rifusione delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio di appello, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali ex art. 14 T.F., con attribuzione al sottoscritto procuratore, per averne anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Conclusioni per l'appellato: …dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., per manifesta infondatezza nel merito del gravame;
- in via gradata, sempre nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo
1 grado; - condannare l'appellante alle spese anche del secondo grado di giudizio.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti da
[...]
a causa della caduta verificatasi in data 03.05.2014, alle ore 18.15 circa, in Parte_1 CP_1 via Toledo, nei pressi della chiesa di San Nicola.
Secondo quanto affermato nell'atto di citazione in primo grado: - la caduta fu causata da
“una lastra malferma” del marciapiede, che si ribaltò nel momento in cui l'attrice vi appoggiò sopra il piede;
- a seguito dell'impatto con il suolo, la riportò una ferita lacero Parte_1 contusa alla regione palpebrale di sinistra e l'infrazione della II costola a sinistra.
Con sentenza n. 18351/21, pubblicata in 23.06.2021 e non notificata, il giudice di pace di
Napoli ha respinto la domanda, ritenendo che la caduta fosse imputabile alla condotta colposa della , la quale, con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvistare l'insidia Parte_1 ed evitarla.
Avverso tale sentenza, la sig.ra ha interposto appello, sostenendo che: - il Parte_1 giudice di primo grado aveva errato nell'interpretare l'art. 2051 cod. civ.; - in base a tale norma, il custode era responsabile in via oggettiva della res custodita, non potendo limitarsi, per andare esente da responsabilità, ad allegare la condotta colposa del danneggiato, ma dovendo provare il caso fortuito;
- il comune di non aveva fornito la prova del fortuito CP_1 ossia di un evento imprevedibile ed eccezionale;
- la disattenzione della vittima non integrava il fortuito;
- nel caso in esame, il dissesto della strada era stato tramite deposizione testimoniale;
- non poteva prevedere che, al suo incedere, la lastra si sarebbe ribaltata;
- la teste aveva dichiarato che la strada sembrava in buono stato di manutenzione;
- il CTU aveva confermato l'esistenza del nesso causale tra lesioni e caduta. Ciò dedotto, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Il si è costituito, insistendo, in via preliminare, per l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, e, nel merito, per il rigetto dello stesso.
*****
§ 2. L'appello è infondato.
Il giudice di pace non ha commesso alcun errore nell'interpretare l'art. 2051 cod. civ., atteso che l'esistenza di un'imperfezione del manto stradale è circostanza non sempre sufficiente per poter affermare la responsabilità del proprietario e/o custode della strada, che può essere esclusa laddove emerga che il danno è stato causato dalla condotta colposa dello stesso danneggiato.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, nell'analizzare le modalità con cui si è verificato il sinistro, il giudice deve tenere in considerazione anche l'eventuale comportamento colposo dell'utente della strada, comportamento che, in presenza di determinati presupposti, può assurgere a causa esclusiva del danno ex art. 1227, comma 1, cod. civ. (cfr. Cass. n. 15384
2 del 06/07/2006, Cass. n. 20827 del 26/9/2006, Cass. 15779 del 12/7/2006, Cass. n. 9546 del
22/04/2010, Cass. n. 23919 del 22/10/2013, Cass. n. 999 del 20/01/2014). In tale ultimo caso va esclusa la responsabilità del custode e/o proprietario, perché la condotta negligente del danneggiato recide il nesso causale tra cosa e danno. In particolare, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr., tra le tante, Cass. n. 23919 del 22/10/2013, Cass. n. 3793 del 18/2/2014, Cass. n. 999 del 20/01/2014, Cass. n. 287 del 13/01/2015, Cass. n. 2480 del
01/02/2018, Cass. n. 27724 del 30/10/2018, Cass. n. 26258 del 16/10/2019, Cass. n. 31217 del 29/11/2019, Cass. n. 5457 del 26/02/2021, Cass. n. 2525 del 03/02/2021).
Ebbene, è noto che l'utente della strada pubblica deve impiegare una particolare attenzione nel momento in cui si serve del bene demaniale. Le strade, infatti, sono un luogo in cui si annidano numerosi fattori di rischio, sia perché esposte all'azione degli agenti atmosferici (si pensi alla pericolosità insita in un manto stradale bagnato dalla pioggia o ricoperto dal ghiaccio), sia perché sottoposte all'uso generale e diretto da parte della collettività (gli stessi utenti possono creare delle situazioni di pericolo: si pensi, ad esempio, alla macchia d'olio causata dalla perdita del motore di un veicolo). È dunque lecito aspettarsi da chi utilizza il bene demaniale quel minimo di diligenza necessario a neutralizzare i pericoli presenti in modo evidente sul fondo stradale. Del resto, “il fatto che una persona agisca come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo” (Cass. n.
15384 del 06/07/2006). Anche la Corte Costituzionale, nel richiamare il principio di auto- responsabilità, ha osservato che gli utenti sono “gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità” (Corte Cost. n. 156 del 10/5/1999).
Pertanto, in presenza di un'insidia particolarmente evidente ed agevolmente superabile con un minimo di attenzione alle condizioni del manto stradale non è configurabile una responsabilità del custode e/o proprietario per l'eventuale caduta dell'utente poco attento allo stato dei luoghi (cfr. Cass. n. 23919 del 22/10/2013, Cass. n. 3793 del 18/2/2014, Cass. n.
999 del 20/01/2014, Cass. n. 287 del 13/01/2015, Cass. n. 11526 del 11/05/2017, Cass. n.
11024 del 09/05/2018, Cass. n. 26258 del 16/10/2019, nonché Cass. n. 24416 del
03/11/2020, Cass. n. 25460 del 12/11/2020).
Di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza
3 intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv.
668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376; Cass., ord. 27/07/2024, n. 21065) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass. n. 26061 del 24/09/2025; in senso conforme Cass. n.
15355 del 24/09/2025).
§ 3.2. Una volta chiarito che l'interpretazione dell'art. 2051 cod. civ. da parte del giudice di prime cure è in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, occorre verificare se nel caso concreto il sinistro sia imputabile alla negligenza della . Parte_1
Orbene, il Tribunale condivide quanto affermato dal giudice di pace sulla base delle fotografie prodotte da parte attrice, riproducenti la lastra che causò la caduta (vedi deposizione testimoniale di ). Dall'esame dei rilievi fotografici emerge la presenza, Testimone_1 in prossimità di un tombino di ghisa, di una lastra, in parte spaccata, che, non essendo ben posizionata nel suo incavo, determina un dislivello con le lastre circostanti e con il tombino.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla teste, l'insidia in cui è incappata la , Parte_1 era perfettamente visibile se si considera che: - il fatto è avvenuto quando vi era ancora luce naturale (vedi deposizione teste); - la stava camminando su di un marciapiede, Parte_1 sicché, non dovendo badare al sopravvenire di veicoli, poteva prestare attenzione alle condizioni del manto stradale;
- il fatto che la lastra non fosse ben infissa al suolo risultava sia dal non trascurabile dislivello rispetto alle altre lastre circostanti e al tombino sia dal fatto che la lastra medesima presentava una spaccatura. In altri termini, non è vero che “il marciapiede sembrava intatto” (cfr. deposizione della teste ), in quanto la lastra era Testimone_1 Tes_1 spaccata e non era ben ancorata al suolo, tanto da essere in posizione obliqua rispetto alle lastre circostanti.
Pertanto, in base all'esame dello stato dei luoghi, è possibile affermare che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe consentito alla di evitare il sinistro: l'aver Parte_1 appoggiato il piede su di una lastra spaccata e all'evidenza non ben infissa al suolo costituisce, infatti, una grave imprudenza che rende la condotta colposa della danneggiata causa esclusiva dell'evento di cui si discute, con conseguente infondatezza della domanda ex art. 2051 cod. civ..
Quanto alla deposizione testimoniale, le affermazioni volte a rimarcare la non prevedibilità dell'insidia, oltre ad essere smentite dalle foto, si spiegano con lo stretto rapporto di parentela esistente tra la teste e la (la prima è la figlia della seconda), rapporto che ha Parte_1 sicuramente alterato il ricordo della teste, inducendola ad imprimere nella memoria una versione dei fatti non obiettiva.
4 In base a quanto precede, l'appello è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di apposita nota, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. 18351/2021 proposto CP_1 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
b) condanna la sig.ra al rimborso delle spese di lite sostenute dal Parte_1 Controparte_1 in relazione al presente grado di giudizio, liquidandole in € 1.626,00 per compenso del difensore (€ 350,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 03.10.2025 Il Giudice
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