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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 9416/2025
Il Giudice FR M.C. AP, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GRANATA PASQUALE
ricorrente contro
), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti ROVELLI STEFANO e SERAFINO FRANCESCO
( VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
C.F._2
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex at. 414 la docente in epigrafe indicata si è rivolta all'intestato Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro e, chiamando in causa il
[...]
, ha chiesto accogliersi le conclusioni di seguito Controparte_1
riportate:
1. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta del
[...]
per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato Controparte_2
stipulati con la ricorrente, Sig.ra per un periodo complessivo Parte_1
superiore al limite legale di 36 mesi e in violazione della Direttiva 1999/70/CE e dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001; 2. PER L'EFFETTO, CONDANNARE il e, per Controparte_2
esso, l , in persona dei rispettivi legali Controparte_3
rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, da quantificarsi in una somma compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 (ventiquattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo effettivo;
3. CON VITTORIA DI SPESE, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge, tutti da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, disporre la compensazione delle spese di lite o la manleva dalle stesse.
Esponeva di aver prestato servizio negli anni ed in forza dei contratti di seguito meglio specificati:
• Anno Scolastico 2000/2001: Dal 07/11/2000 al 30/06/2001, con supplenza docente e servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche presso la Scuola Primo
AD S. FR - Milano.
• Anno Scolastico 2020/2021: Dal 06/11/2020 al 17/03/2021, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria presso la Scuola Primo AD RT - Milano.
• Anno Scolastico 2021/2022: Dal 22/10/2021 al 30/06/2022, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria e servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche presso la Scuola Primaria C. Battisti Milano - Milano.
• Anno Scolastico 2022/2023: Dal 21/09/2022 al 30/06/2023, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria e servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche presso la Scuola Primaria Via dei Garofani - Rozzano e la Scuola Primo
AD Secondaria I Gr. S. RT - Milano.
• Anno Scolastico 2023/2024: Dal 26/09/2023 al 30/06/2024, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria e servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche presso la Scuola Primaria C. Battisti - Milano e la Scuola Primo AD
Secondaria I Gr. Arcadia - Milano.
• Anno Scolastico 2024/2025: Dal 24/10/2024 al 30/06/2025, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria presso la Scuola Primo AD Sec. I AD Morante - Filzi
Milano.
Si è costituito il contestando le pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto. CP_2
In particolare deduceva il che le supplenze erano state stipulate per posti in CP_2
organico di fatto e non di diritto ed, inoltre che, medio tempore erano stati indetti dei concorsi ai quali il docente avrebbe potuto partecipare.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza odierna, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte:
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, in un caso del tutto sovrapponibile al presente, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att.
c.p.c.:
“in applicazione della direttiva 1999/70/CE, è illegittima la reiterazione dei contratti a termine annuali stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi (cfr. par. 119 ancora della sentenza n. 22552del07/11/2016).
Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è, invece, in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (par. 125 ancora della sentenza citata). Con riguardo, in particolare, alle supplenze su organico di fatto, nella menzionata sentenza della Corte di cassazione al paragrafo 100, è osservato che:
“la Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91-95) che la Per_1
sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo
Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a),dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario”.
Dunque, per tali tipologie di supplenze su organico di fatto, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, in linea di principio, costituisce una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) della direttiva 99/70/CE.
Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla direttiva suddetta, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore
(non potendosi ritenere condivisibile e giustificata in alcun modo l'inversione dell'onere della prova proposta di fatto dalla sentenza n. 319 del 13 giugno 2023 della
Corte d'appello civile Milano) che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi CP_2 non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete del medesimo (quali, ad es., il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra: cfr. par. 102 della stessa pronuncia).Trib. di Milano sentenza n.3789/25 del
11.7.2025.
Nel caso di specie non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal con la parte attorea, per i contratti stipulati con scadenza al CP_4
30 giugno dell'anno successivo, trattandosi di posti di organico di fatto, non risulta, infatti, che la parte ricorrente abbia allegato che vi fu, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione dei CP_2
posti e delle concrete esigenze del servizio. Contr
Deve essere aggiunto che in questi anni il ha bandito numerosi concorsi, sia per posto comune sia per posto di sostegno.
In particolare:
Concorso ordinario DD 499/2020
Concorso straordinario DD 510/2020
Concorso straordinario di cui al Decreto Legge 73/2021 art. 59, commi 4 e 9 bis
Concorso straordinario 5 ter D.L. 228/2021
Concorso D.D. 2575/2023
Concorso ordinario DD 3059/2024 cui la parte ricorrente non ha partecipato e o non ha superato, pertanto anche sotto questo profilo non può essere ascritta alcuna responsabilità al . CP_2
Come noto, Infatti, la Corte di giustizia con la sentenza del 26 novembre 2014, nellecause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri ha Per_1
dichiarato che:
“la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
Sicché, il rinnovo dei contratti a termine suddetti, in contemporaneità alla indizione dei concorsi sopra menzionati, non è illegittimo, in assenza di diverse allegazioni di parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Data la particolarità della fattispecie trattata si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
02/12/2025 Il Giudice
FR RI LA AP
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 9416/2025
Il Giudice FR M.C. AP, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GRANATA PASQUALE
ricorrente contro
), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti ROVELLI STEFANO e SERAFINO FRANCESCO
( VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
C.F._2
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex at. 414 la docente in epigrafe indicata si è rivolta all'intestato Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro e, chiamando in causa il
[...]
, ha chiesto accogliersi le conclusioni di seguito Controparte_1
riportate:
1. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta del
[...]
per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato Controparte_2
stipulati con la ricorrente, Sig.ra per un periodo complessivo Parte_1
superiore al limite legale di 36 mesi e in violazione della Direttiva 1999/70/CE e dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001; 2. PER L'EFFETTO, CONDANNARE il e, per Controparte_2
esso, l , in persona dei rispettivi legali Controparte_3
rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, da quantificarsi in una somma compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 (ventiquattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo effettivo;
3. CON VITTORIA DI SPESE, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge, tutti da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, disporre la compensazione delle spese di lite o la manleva dalle stesse.
Esponeva di aver prestato servizio negli anni ed in forza dei contratti di seguito meglio specificati:
• Anno Scolastico 2000/2001: Dal 07/11/2000 al 30/06/2001, con supplenza docente e servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche presso la Scuola Primo
AD S. FR - Milano.
• Anno Scolastico 2020/2021: Dal 06/11/2020 al 17/03/2021, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria presso la Scuola Primo AD RT - Milano.
• Anno Scolastico 2021/2022: Dal 22/10/2021 al 30/06/2022, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria e servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche presso la Scuola Primaria C. Battisti Milano - Milano.
• Anno Scolastico 2022/2023: Dal 21/09/2022 al 30/06/2023, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria e servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche presso la Scuola Primaria Via dei Garofani - Rozzano e la Scuola Primo
AD Secondaria I Gr. S. RT - Milano.
• Anno Scolastico 2023/2024: Dal 26/09/2023 al 30/06/2024, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria e servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche presso la Scuola Primaria C. Battisti - Milano e la Scuola Primo AD
Secondaria I Gr. Arcadia - Milano.
• Anno Scolastico 2024/2025: Dal 24/10/2024 al 30/06/2025, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria presso la Scuola Primo AD Sec. I AD Morante - Filzi
Milano.
Si è costituito il contestando le pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto. CP_2
In particolare deduceva il che le supplenze erano state stipulate per posti in CP_2
organico di fatto e non di diritto ed, inoltre che, medio tempore erano stati indetti dei concorsi ai quali il docente avrebbe potuto partecipare.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza odierna, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte:
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, in un caso del tutto sovrapponibile al presente, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att.
c.p.c.:
“in applicazione della direttiva 1999/70/CE, è illegittima la reiterazione dei contratti a termine annuali stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi (cfr. par. 119 ancora della sentenza n. 22552del07/11/2016).
Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è, invece, in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (par. 125 ancora della sentenza citata). Con riguardo, in particolare, alle supplenze su organico di fatto, nella menzionata sentenza della Corte di cassazione al paragrafo 100, è osservato che:
“la Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91-95) che la Per_1
sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo
Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a),dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario”.
Dunque, per tali tipologie di supplenze su organico di fatto, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, in linea di principio, costituisce una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) della direttiva 99/70/CE.
Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla direttiva suddetta, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore
(non potendosi ritenere condivisibile e giustificata in alcun modo l'inversione dell'onere della prova proposta di fatto dalla sentenza n. 319 del 13 giugno 2023 della
Corte d'appello civile Milano) che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi CP_2 non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete del medesimo (quali, ad es., il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra: cfr. par. 102 della stessa pronuncia).Trib. di Milano sentenza n.3789/25 del
11.7.2025.
Nel caso di specie non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal con la parte attorea, per i contratti stipulati con scadenza al CP_4
30 giugno dell'anno successivo, trattandosi di posti di organico di fatto, non risulta, infatti, che la parte ricorrente abbia allegato che vi fu, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione dei CP_2
posti e delle concrete esigenze del servizio. Contr
Deve essere aggiunto che in questi anni il ha bandito numerosi concorsi, sia per posto comune sia per posto di sostegno.
In particolare:
Concorso ordinario DD 499/2020
Concorso straordinario DD 510/2020
Concorso straordinario di cui al Decreto Legge 73/2021 art. 59, commi 4 e 9 bis
Concorso straordinario 5 ter D.L. 228/2021
Concorso D.D. 2575/2023
Concorso ordinario DD 3059/2024 cui la parte ricorrente non ha partecipato e o non ha superato, pertanto anche sotto questo profilo non può essere ascritta alcuna responsabilità al . CP_2
Come noto, Infatti, la Corte di giustizia con la sentenza del 26 novembre 2014, nellecause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri ha Per_1
dichiarato che:
“la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
Sicché, il rinnovo dei contratti a termine suddetti, in contemporaneità alla indizione dei concorsi sopra menzionati, non è illegittimo, in assenza di diverse allegazioni di parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Data la particolarità della fattispecie trattata si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
02/12/2025 Il Giudice
FR RI LA AP