Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 1
L'art. 270 bis, comma terzo, cod. pen., introdotto con la legge 18 ottobre 2001 n. 374, ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, senza individuare quando un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo e pertanto tale nozione deve essere ricavata dai principi di diritto interno e internazionale. In particolare, tra le fonti internazionali deve individuarsi la Decisione quadro del consiglio dell'Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n. 164, che individua come compiuti "per finalità di terrorismo" gli atti "diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese" e come "reati terroristici" quelli che costituiscono attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, dete nzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. (sentenza emessa prima della introduzione dell'art. 270 sexies cod. pen., inserito dall'art. 15 D.L. 27 luglio 2005 n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005 n. 155).
Commentari • 4
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La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
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- 4. Concorso di persone nel reato, associazione con finalità di terrorismoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2005, n. 35427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35427 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 21/06/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2510
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 012754/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI UR N. IL 30/04/1964;
avverso ORDINANZA del 23/02/2005 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Febbraio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti il difensore avv. LOMBARDO Giuseppe del foro di Roma, di ufficio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 23 febbraio 2005 il tribunale di Brescia rigettava - salvo che per il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale in altro Stato (capo B2 di imputazione), che veniva dichiarato assorbito nel reato contestato al capo A. 2 (vedi pag. 28 ordinanza) - la richiesta di riesame presentata da SS OU contro l'ordinanza del 31 gennaio 2005 con la quale il gip dello stesso tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 270-bis, comma 1 e 3, c.p. e per quello di cui agli artt. 110 c.p., 12, comma 3, d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Contro il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione. Il SS OU, denunziando:
a) la mancanza di motivazione in ordine alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Sostiene il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza è meramente apparente in quanto: 1) gli indizi sarebbero costituiti da "fonti di prova da un lato non utilizzabili, in quanto patologicamente viziate e dunque non suscettibili di impiego alcuno nemmeno nei giudizi incidentali cautelari ... dall'altro in indizi parzialmente consistenti in dichiarazioni rese ex art. 192, comma 3 e 4, c.p.p. non corroborate dai c.d. riscontri estrinseci". Sarebbero stati, infatti, considerati come "individualizzanti", "meri riscontri oggettivi", "quali ad esempio gli esiti di alcune intercettazioni telefoniche .. l'effettuazione di due viaggi in Medio Oriente ... il sequestro di materiale propagandistico"; 2) non risulterebbe provata "l'adesione del ricorrente ad uno specifico programma di violenza, adeguatamente individuato, condizione necessariamente imposta per la configurazione del delitto di cui all'art. 270-bis c.p."; 3) sarebbe stato recepito per "relationem" quanto "genericamente esposto nel provvedimento cautelare del gip ... omettendo di indagare ... anche sulla presenza di quelle circostanze favorevoli all'imputato espressamente richiamate dall'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), c.p.p.". Rileva a tal riguardo il ricorrente che il tribunale avrebbe errato nell'affermare che le dichiarazioni da lui rese in sede di interrogatorio di garanzia non dovevano essere esaminate sul presupposto che tale atto non rientrerebbe tra gli "elementi di cui all'art. 358 e 327-bis c.p.p."che ai sensi dell'art. 292, comma 2- ter, c.p.p. il giudice deve prendere obbligatoriamente in esame.
Di conseguenza avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza del gip sia per la violazione dell'art. 292, comma 2-ter, c.p.p. sia per la violazione del comma 2, lett. c) e c-bis) dello stesso articolo, non avendo esposto le ragioni per le quali non aveva ritenuto rilevanti gli elementi a lui favorevoli offerti dal ricorrente, sia per non avere indicato le ragioni per le quali, malgrado il tempo trascorso dalla commissione del reato, aveva invece ritenuto rilevanti gli indizi a suo carico;
b) la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari in quanto il tribunale: 1) non avrebbe tenuto conto "del tempo trascorso tra la realizzazione dell'illecito e l'adozione della misura cautelare", risalendo la pendenza del procedimento al 2002; 2) non avrebbe motivato il diniego della sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari tanto più necessaria proprio in considerazione del tempo trascorso dalla presunta commissione del reato;
3) avrebbe violato l'art. 275, comma 4, c.p.p. in quanto la misura, in mancanza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non avrebbe potuto essere disposta dovendo il ricorrente provvedere alla cura dei figli di età inferiore ai tre anni poiché la madre si trovava nella impossibilità di accudirli essendo affetta da una malattia che, anche se non permanente, le impediva di assistere la prole per un tempo di durata "apprezzabile".
3. I motivi di ricorso sono infondati.
Va preliminarmente esaminato il motivo relativo alla denunziata nullità dell'ordinanza del gip, perché, essendo stata tempestivamente eccepita, se fondata, travolgerebbe, per effetto dell'art. 185 c.p.p., anche l'ordinanza impugnata. Il tribunale ha in proposito osservato che tra gli elementi a carico e a favore dell'imputato di cui all'art. 358 c.p.p. - richiamato dall'art. 292, comma 2-ter c.p.p.- non rientra l'interrogatorio dell'imputato e che, in ogni caso, il gip ha valutato e respinto la versione liberatoria resa dall'indagato recependo di fatto il capitolo della richiesta del p.m. dedicato "alla evanescenza della linea difensiva quale accreditata da SS ... nel corso degli interrogatori avanti all'A.G. milanese". La motivazione è corretta. "Gli elementi a carico o a favore dell'imputato" di cui all'art. 358 c.p.p. (e 327-bis c.p.p., come recita il comma così novellato dall'art. 6 della legge 7 dicembre 2000, n. 397) sono quelli che risultano dalle "indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'azione penale" che il p.m. deve obbligatoriamente svolgere nell'interesse pubblico del perseguimento dei colpevoli. Deve escludersi, pertanto, che possa essere annoverato tra tali atti di indagine l'interrogatorio di garanzia che è un atto proveniente dall'indagato, assunto, peraltro, dal giudice e non dal p.m.. L'omesso esame delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio potrebbe configurare, come denunziato, la diversa nullità di cui all'art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p. risolvendosi nella mancata esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti "non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa", quali, appunto, come nel caso in esame, le giustificazioni fornite dall'indagato alle contestazioni contenute nell'ordinanza impositiva della misura cautelare (il SS, infatti, si è difeso nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano - che poi si è dichiarato incompetente per cui la misura cautelare è stata nuovamente disposta dal gip di Brescia - sostenendo di avere effettuato viaggi in Medio Oriente per motivi di salute e che il denaro di cui si faceva menzione nelle intercettazioni gli apparteneva trattandosi del ricavato dalla vendita dei mobili della sua abitazione). Deve escludersi, tuttavia, la fondatezza del rilievo.
Lo misura cautelare, ed in speciale modo, quella della custodia in carcere, deve essere messa soltanto in presenza "di gravi indizi di colpevolezza", la cui esistenza può essere valutata soltanto all'esito dell'esame di tutto il materiale probatorio acquisito dal p.m. e fornito dalla difesa. Da qui il dovere del giudice di esaminare, a pena di nullità, non soltanto gli elementi forniti dal p.m., ma anche quelle forniti dalla difesa e di indicare le ragioni per le quali tali ultimi non sono ritenuti rilevanti, nonché, in una diversa fase, l'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura, "gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate" (art. 291, comma 1, c.p.p.). Non è dubbio, che tra gli "elementi forniti dalla difesa" debba ricomprendersi anche l'interrogatorio di garanzia, quando con tale atto l'indagato fornisce una giustificazione, non manifestamente insostenibile, rispetto ad una determinata contestazione. Ciò posto va, tuttavia, rilevato che l'adempimento di tale dovere da parte del giudice non deve essere necessariamente essere espresso in modo formale, ma è sufficiente che dal contenuto del provvedimento risulti che tali elementi sano stati presi in esame e siano stati considerati non rilevanti. Tanto ad avviso del tribunale si è verificato nel caso di specie - e il punto non è stato contestato con il ricorso- in cui il gip ha recepito il capitolo della requisitoria del p.m. dedicato alla svalutazione delle dichiarazioni del SS. Il motivo sub a) punto 1 non è specifico.
L'ordinanza impugnata ha dedicato un apposito paragrafo (2. a) alla indicazione degli elementi probatori ritenuti inutilizzabili, indicando tra questi le "ed fonti di intelligence" e "le notizie giornalistiche", mentre ha precisato che avrebbe utilizzato le "acquisizioni informative" della DIGOS di Brescia, sezione antiterrorismo" - ritenendo di poterle qualificare "latu sensu" come assistenza giudiziaria (si allude, segnatamente, alle notizie sulla "caratura terroristica di taluni personaggi laddove assistite da concreti elementi di riferimento"), nonché gli elenchi "degli organismi o dei soggetti listati" provenienti da organizzazioni internazionali come il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o la Commissione UE, precisando che a tale elenchi "non può essere attribuito il valore di prova legale di appartenenza al terrorismo". Ciò posto va rilevato che il ricorrente si è limitato a denunziare genericamente che sono stati utilizzati ai fini della decisione atti non utilizzabili senza indicare a quali atti intendesse riferirsi, il loro contenuto e la loro rilevanza ai fini della decisione, precisazione quest'ultima senz'altro necessaria in considerazione che alla inutilizzabilità di un atto non consegue la nullità del provvedimento, ma soltanto il vizio di mancanza o di manifesta illogicità di motivazione, sempre che tale vizio sussista a seguito dello espletamento della c.d. "prova di resistenza" della motivazione (vedi tra le altre, cass. 2 dicembre 1998, n. 1495, RV. 212274). Nè sulla base di quanto esposto nell'ordinanza impugnata possono ritenersi inutilizzabili, nei limiti in questa indicati, le informative della Digos di Brescia, sezione antiterrorismo, e le "liste" del Consiglio d'Europa. Nel primo caso, infatti, si tratta di informative di polizia giudiziaria necessarie ai fini dell'esercizio dell'azione penale, contenendo le medesime indicazioni, desunte da altri procedimenti penali, sulla "caratura terroristica di taluni personaggi" in rapporti diretti od indiretti con il ricorrente;
nel secondo caso di un documento redatto dal Consiglio d'Europa in base all'art. 15 del trattato sull'Unione Europea e, di conseguenza, di un atto che anche se non costituisce prova della natura terroristica della organizzazione "Ansar Al Isiam", non rappresentando "fatti, persone o cose", può, tuttavia, essere acquisito come base di indagine circa i fini perseguiti dall'organizzazione, in quanto è prova del fatto storico che un organismo internazionale, la Comunità Europea, ha adottato misure restrittive nei confronti di SA BI DE e degli organismi a questo associati nell'ambito dei provvedimenti diretti a combattere il terrorismo "in tutte le sue forme e ovunque nel mondo" (vedi Posizione Comune del Consiglio d'Europa del 27 maggio 2002, pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. L 139 del 29 maggio 2005). A parte la considerazione che, nella specie, le finalità dell'organismo sarebbero confermate dalle "dichiarazioni di tale mullah RE (vedi pag. 9 ordinanza).
In relazione alle eccezioni di merito deve preliminarmente osservarsi che l'art. 270-bis c.p., nella sua originaria versione, non era ritenuto estensibile agli atti di terrorismo (o di eversione dell'ordine democratico) compiuti contro uno Stato straniero, in quanto, anche per la collocazione formale della disposizione (tra i delitti contro la personalità internazionale previsti dal libro 2^, titolo 1^, capo 1^ del codice penale anziché tra i delitti di cui al capo 4^ diretti alla tutela dei beni giuridici di Stati esteri) era qualificato come reato contro la personalità dello Stato italiano (cfr., cass. 24 febbraio 1999, n. 737, RV. 214311). A seguito dei noti attentati agli Stati Uniti d'America, in esecuzione di accordi internazionali, con il d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 la tutela penale è stata estesa anche agli "atti di violenza ...
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione od un organismo internazionale", introducendo il comma 3 e lasciando per il resto inalterato il testo dell'art. 270-bis, del codice. La disposizione in esame, anche nella sua attuale formulazione, non contiene una elencazione degli atti di violenza di natura terroristica, ne' la indicazione di parametri per definire quando un atto di violenza deve ritenersi compiuto per "finalità di terrorismo", per cui la ricerca della volontà del legislatore deve essere compiuta in base ai principi di diritto interno ed internazionale.
Orbene, in base alla considerazione che il reato di cui all'art. 270 bis c.p. è un'associazione per delinquere contraddistinta dal particolare tipologia dei reati per il cui compimento viene costituita, lo stesso va qualificato come reato di pericolo presunto, precisando, che per la sua "configurabilità occorre ... l'esistenza di una struttura organizzativa, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato (tuttavia) da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza (cfr., cass. 11 maggio 2000, n. 3486, RV. 216253), in quanto oggetto della repressione penale è il programma di violenza suscettibile di concreta attuazione e "non l'idea anche se questa è collocata in un'area ideologica in contrasto con l'assetto costituzionale dello Stato" (cfr., cass. 7 aprile 1987, n. 8952, RV. 176516). Anche il concetto di "atti terroristici di violenza", è stato elaborato dalla giurisprudenza, che, in linea di massima, ed il concetto è da condividersi, ha ritenuto tali gli atti idonei ad ingenerare "panico nella popolazione" (cfr. cass. sez. unite 23 novembre 1995, n. 2110, RV. 203770, cass. 26 novembre 1986, n. 13606, RV. 174491, cass. 8 ottobre 1985, n. 12076, RV. 171362), "ad incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette, cioè, non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette, contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti ad incutere timore per scuoterne la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture" (cass. 30 ottobre 1986, n. 3130, RV. 175352). Principi, in linea, con la decisione quadro del Consiglio UE sulla lotta contro il terrorismo del 13 giugno 2002 (pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. L 164 del 22 giugno 2002) che, rispetto all'art. 270-bis, c.p. presenta un elevato grado di specificità in quanto contiene sia la definizione della "finalità di terrorismo", sia l'elencazione degli atti, che, quando sono compiuti con dette finalità, possono essere considerati "reati terroristici". Definizioni che ben possono essere utilizzate dall'interprete ai fini della configurazione del delitto associativo in esame in quanto idonee a circoscrivere in margini meglio definiti la fattispecie criminosa laddove viene precisato che sono atti terroristici quelli indicati dalle lettere da a) ad h) dello stesso articolo, compiuti o "minacciati" "al fine di - intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o - destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali economiche o sociali di un paese o un "organizzazione internazionale".
Quanto, poi, ai "reati terroristici" la loro elencazione (attentati alla vita ed alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti "di vasta portata" di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione acquisto di armi, convenzionali, atomiche, chimiche, e biologiche, ecc), coincidono con gli "atti di violenza" indicati più genericamente nell'art. 270-bis c.p. che, secondo la giurisprudenza, si contraddistinguono per la caratteristica di incutere "timore nella collettività".
Tanto precisato deve affermarsi che a tali principi si attenuto il tribunale di Brescia.
Da una parte, infatti, ha dato conto della circostanza che l'organizzazione "Ansar al Isiam", già "listata" come "associata a SA BI DE, alla rete Al-Qaeda ed ai Talibani", doveva considerarsi sulla base degli elementi raccolti una organizzazione terroristica. A tale fine precisando che dalle intercettazioni, dalla documentazione sequestrata, dalle dichiarazioni di tale mullah RE era risultato che l'organizzazione in esame operava a sostegno della causa islamico-terrorista, che aveva organizzato attentati in Tunisia (contro il presidente della Repubblica), in Marocco e contro l'Italia (progetti di attentati al duomo di Cremona ed alla Metropolitana di Milano), elementi tutti che dimostravano le finalità di terrorismo, essendo evidente lo scopo destabilizzante degli attentati programmati;
dall'altra, fornendo, con motivazione logica ed esaustiva, la prova dell'esistenza di un grave quadro indiziario dell'inserimento del SS nella cellula di Brescia di tale organizzazione.
Nella stessa, infatti, secondo l'ordinanza impugnata, il SS ricopriva il ruolo da considerarsi "apicale" consistente, tra l'altro, nel reclutare uomini esperti in "rapimento, sequestro e dirottamento" (khataf) da inviare nei campi di addestramento dell'associazione in Khurdistan, nel finanziamento di tali attività, nel compiere opera di proselitismo, tutte attività altamente sintomatiche del pieno inserimento del ricorrente nell'organizzazione terroristica.
Nè sussiste la denunziata violazione dell'art. 273, comma 1^-bis, c.p.p. in quanto, a parte la non specificità del rilievo,
l'ordinanza impugnata elenca sistematicamente gli indizi a carico dell'indagato, indicando per ciascuno la provenienza ed i relativi riscontri (peraltro, in alcuni casi non necessari, trattandosi di documenti sequestrati o di intercettazioni di conversazioni dello stesso indagato).
Nè sussiste, anche in relazione "al tempo trascorso tra la realizzazione dell'illecito e l'adozione della misura cautelare la denunziata sproporzione tra la pericolosità del ricorrente e la misura cautelare disposta, in quanto il reato contestato è di natura permanente e non risulta che tale permanenza sia cessata, mentre, come precisato nell'ordinanza impugnata, i collegamenti internazionali, il pericolo di inquinamento delle prove, la gravità dei fatti, la inapplicabilità allo stato, in considerazione della pena edittale, del beneficio di cui all'art. 163 c.p. rendevano inidonea ogni diversa misura meno afflittiva.
Quanto, infine, alla applicazione dell'art. 275, comma 4, c.p.p. deve rilevarsi che nessun vizio di manifesta illogicità della motivazione viene denunziato dal ricorrente in ordine alla non ritenuta gravità delle condizioni di salute della moglie (sofferenza agli arti inferiori ed ad una vertebra lombare da esiti di ernia discale), per cui la circostanza che tale malattia possa durare nel tempo è del tutto irrilevante una volta che si è esclusa in radice la gravità della patologia.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La cancelleria provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che la cancelleria provveda alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1^-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005