Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della connessione cosiddetta "teleologica"-come di quella "per continuazione"- è necessario che, dei reati per cui si procede, gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri, e che il reato-fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2007, n. 39777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39777 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - DE 26/09/2007
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1199
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 015896/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di TRENTO;
nei confronti di:
1) LA LIVIO, N. IL 05/10/1977;
avverso ORDINANZA DE 02/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste DE Procuratore Generale in persona DE Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per il rigetto DE ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 5.2.2007, il G.i.P. DE Tribunale di Trento disponeva l'applicazione DEla custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di LA Livio, in relazione al reato di cui all'art.416 c.p. e al concorso in diversi reati-fine di rapina.
Con ordinanza in data 2.3.2007 il Tribunale di Trento dichiarava l'incompetenza per territorio DE G.i.P. di Trento ad emettere la misura custodiale per i reati contestati nei confronti DE LA, per essere competente il G.I.P. presso il Tribunale di Padova, con conseguente applicazione DEl'art. 27 c.p.p.. Il Tribunale, nel ritenere fondata l'eccezione di incompetenza per territorio, osservava che tra il reato di cui all'art. 416 c.p. e le diverse rapine contestate agli indagati era ravvisabile in astratto un vincolo di connessione teleologica ai sensi DEl'art. 12 c.p.p., lett. c); senonché la connessione prevista dal citato art. 12 c.p.p., lett. b) e c), non comportava uno spostamento DEla
competenza quando i reati erano ascritti a soggetti diversi. Invero, mancando l'unità DE processo volitivo tra reato-mezzo e reato-fine, ricorreva solo un'ipotesi di connessione probatoria che non sposta la competenza ne' per materia, ne' per territorio, posto che l'interesse alla trattazione unitaria dei reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello DE coimputato o dei computati a non essere sottratti al proprio giudice naturale. Muovendo da tale premessa e dalla considerazione che non fosse possibile sottrarre uno degli indagati al suo giudice naturale in base al criterio DEla connessione, il Tribunale osservava che sarebbe stato competente solo per le rapine commesse nel suo territorio, dovendo, invece, escludere detta competenza sia per le rapine commesse in tenitori diversi dal proprio, sia per l'associazione per DEinquere. A quest'ultimo riguardo precisava che il luogo di commissione DE reato di cui all'art. 416 c.p. era individuabile in Padova, posto che tutti gli associati (con l'esclusione DE LA e DE Ganci) erano residenti in tale territorio;
che la base organizzativa DEle diverse rapine era situata nel medesimo territorio, e precisamente in ME (dove si trovava l'abitazione nella quale era conservato il materiale per le rapine); che anche i mezzi utilizzati per le rapine erano stati reperiti presso soggetti residenti nel circondario di Padova. La circostanza che la struttura operativa DEl'associazione si trovava in Padova, sia sotto il profilo dei compartecipi, sia sotto il profilo dei mezzi utilizzati per il compimento dei singoli reati, consentiva di ritenere che l'associazione era stata costituita in quello stesso territorio.
Ciò posto, con specifico riguardo alla posizione DE LA, il Tribunale osservava che vi erano elementi per ritenere che lo stesso fosse consapevole di agire all'interno di un'associazione organizzata;
ravvisava, altresì, il necessario quadro di gravità indiziaria relativamente al concorso nelle rapine in IA di TO (Udine) DE 19/4/2006, in Sarche di Calavino (Trento) DE 17.5.2006, in Borgo GI (Pistoia) DE 19.6.2006, in Terlano (Bolzano) DE 28.8.2006; non ravvisava, invece, elementi di sufficiente spessore indiziario relativamente alla rapina avvenuta in Pove DE PA (Vicenza) DE 15.5.2006; rilevava, infine, le esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione di analoghe condotte, così come riteneva sussistente l'urgenza di provvedere, sia pure da parte DE G.I.P. incompetente per territorio, al fine di evitare la prosecuzione DEl'attività DEl'associazione per DEinquere.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Trento, deducendo l'erronea applicazione DEle disposizioni normative di cui agli artt. 12 e 16 c.p.p., nonché la manifesta contraddittorietà DEla motivazione.
Sotto il profilo DEla violazione di legge l'organo pubblico ricorrente osserva che la prima forma di manifestazione DE programma criminoso si è verificata in Trento con la rapina commessa il 7.10.2005 e contestata ai coindagati HI e ON. Inoltre il P.M. ritiene che si debba ravvisare più che il vincolo di cui all'art. 12 c.p.p., lett. c), (come ritenuto dal Tribunale) quello DEla
continuazione di cui al citato art. 12 c.p.p., lett. b), (essendo palese l'unicità DE disegno criminoso); di conseguenza - considerato che, in base ai criteri di cui all'art. 16 c.p.p., il reato più grave è quello di rapina e ritenuto, altresì, che "il programma associativo ha avuto la sua prima apparizione" in Trento - la competenza dovrebbe essere DE Tribunale di Trento. Sotto il profilo DEl'illogicità DEla motivazione il P.M. deduce che la scelta DE Tribunale è incomprensibile e contraddittoria, posto che - quand'anche il reato associativo risultasse commesso in luogo diverso dalla prima rapina aggravata - la competenza dovrebbe essere regolata in relazione al più grave dei reati contestati (e, cioè, quello di rapina), per cui (a seguire l'orientamento DEla Cassazione, cui ha fatto riferimento il Tribunale) per ogni singola posizione dovrebbe avvenire lo spostamento DEla competenza territoriale nel luogo dove è avvenuta la prima rapina aggravata contestata all'indagato che - con riguardo al LA - sarebbe quella di IA DE TO (Udine).
2.1. In via di principio si osserva che - composto dalle SS.UU. il precedente contrasto in materia (sentenza 25.10. 1994, n. 19, De Lorenzo) - è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'incompetenza DE giudice che ha adottato una misura cautelare ben può essere dedotta con le impugnazioni de liberiate e riconosciuta dal giudice DE riesame o da quello di legittimità, i quali dovranno apprezzare non solo la questione di competenza, ma anche, in caso di ritenuta incompetenza, la sussistenza DE presupposto DEl'urgenza che, ai sensi DEl'art. 291 c.p.p., comma 2, legittima il giudice richiesto DEla misura ad adottarla, pur essendo incompetente (ex plurimis, Cass. sez. 4, 21 giugno 2005, n. 30328;
Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2003, Ricciotti;
Cass., Sez. 4, 3 giugno 2003, Riyahi). Resta fermo che, in questa fase, le relative valutazioni sono effettuate allo stato degli atti e non impingono, per definizione, sulla competenza DE processo, essendo ancora in corso le indagini sull'ipotesi accusatoria.
Ciò precisato, si osserva che, in estrema sintesi, il ricorso si svolge nei seguenti passaggi argomentativi: il Tribunale avrebbe omesso di considerare il vincolo DEla continuazione tra il reato associativo e i singoli reati-fine e l'identità DE disegno criminoso sottesa alle rapine;
il Tribunale avrebbe, comunque, errato a individuare il locus commissi DEicti DE reato di cui all'art. 416 bis c.p. in Padova, giacché "la prima forma di manifestazione di operatività" DEl'organizzazione criminale è rappresentata dalla rapina avvenuta in Trento il 7.10.2005 (contestata, peraltro, ai soli coindagati ON e HI); la competenza per territorio andrebbe regolata in dipendenza DE più grave reato contestato che, in base al criterio fissato nell'art. 16 c.p., andrebbe individuato - a parere DE P.M. - nella rapina in Trento, con cui si sarebbe "manifestata" anche l'associazione criminale.
2.2. È il caso di precisare che ciò che caratterizza la fattispecie, rivelandosi determinante nella soluzione DEla questione, è la circostanza che i vari reati-fine, oltre ad essere commessi nel territorio rientrante nelle circoscrizioni di diversi Tribunali DE nord-est e DE centro Italia, risultano, di volta in volta, contestati solo ad alcuni dei diversi coindagati per il reato- mezzo.
Merita, altresì, puntualizzare che l'individuazione DE focus commissi DEicti DE reato associativo in Padova risulta effettuata dal Tribunale di Trento sulla base di una serie di elementi, riferiti sia alle persone degli associati, sia all'apparato organizzativo, che appaiono sintomatici, allo stato degli atti, DEl'origine DEl'associazione, per l'appunto, nel territorio di Padova, quale luogo in cui si sono svolte le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione. Invero il luogo in cui ha inizio la consumazione DE DEitto di cui all'art. 416 c.p., ai sensi DEl'art. 8 c.p.p., comma 3, è quello in cui si è costituito il sodalizio criminoso, a prescindere dalla localizzazione dei reati- fine eventualmente realizzati (ex plurimis, Cass., sez. 1 pen., 24.4.2001, rv. 219220); solo ove difetti la prova relativa al luogo e al momento DEla costituzione DEl'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo DE luogo DE primo reato commesso o, comunque, DE primo atto diretto a commettere i DEitti programmati;
ove non sia possibile ancora determinare la competenza per territorio secondo le regole descritte è infine decisivo il luogo ove fu eseguito l'arresto, emesso un mandato o decreto di citazione ovvero il luogo in cui fu compiuto il primo atto DE procedimento (Cass, sez. 4 pen.
7.6.2005 n. 35229).
Venendo in medias res - considerato che il P.M. fa leva sull'esistenza DE vincolo DEla continuazione (contestato nel capo di imputazione sub lett. a), nonché DE vincolo di connessione teleologica (rilevato dal Tribunale) tra il reato associativo e i reati-fine di rapina - va, innanzitutto, osservato, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, quanto all'ipotesi di connessione oggettiva prevista dall'art. 12 c.p.p., lett. b), che l'identità DE disegno criminoso è idonea a determinare lo spostamento DEla competenza per connessione, sia per materia che per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o, se sono più d'uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello DE coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie DEla competenza (ex plurimis, Cass. pen. Sez. 1, 10.6.2004, n. 37156). Al di fuori DEle ipotesi di continuazione riferibili ad una fattispecie monosoggettiva o ad una fattispecie concorsuale in cui l'identità DE disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo DEla continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi DEl'art. 15 c.p.p., o DEl'art. 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini DEla determinazione DEla pena ex art. 671 c.p.p.. Anche ai fini DEla configurabilità DE caso di connessione teleologica di cui all'art. 12 c.p.p., lett. c), è necessario che ricorrano due condizioni, e cioè che dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri e che il reato- fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo (Cass. pen. Sez. 1, 12.11.1999, n. 6226 in motiv.): situazioni che, avuto riguardo a quanto innanzi osservato sulla peculiarità DEla fattispecie, non sono ravvisabili nel caso all'esame.
Mette conto, altresì, osservare, con specifico riguardo al problema DEla sussistenza DE vincolo DEla continuazione prospettato dal P.M. ricorrente, che - per quanto non vi sia un'incompatibilità strutturale DEl'identità DE disegno criminoso o DEl'unità DE processo volitivo tra il reato-fine e quello associativo - il vincolo in questione può ritenersi sussistente solo nell'ipotesi in cui, fin dalla costituzione DEl'associazione o DEl'adesione a essa, un determinato soggetto, nell'ambito DE generico programma criminoso, abbia già individuato almeno nelle sue linee essenziali, uno o più specifici fatti di reati, da lui poi effettivamente commessi (ex plurimis, Cass, pen. Sez 3, 22.6.2005, n. 34117). Inoltre di "continuazione" tra le varie rapine, rilevante ai fini DElo spostamento DEla competenza, potrebbe parlarsi solo se l'identità DE disegno criminoso fosse comune a tutti i compartecipi. In sostanza si tratta di una quaestio facti, che - risolta negativamente dai Giudici DE merito - nel caso all'esame non è neppure proponibile con riguardo al reato di rapina in Trento DE 7.10.2005 (cui fa riferimento il ricorrente per individuare il Tribunale competente), dal momento che si tratta di DEitto che non è contestato al LA.
Anche l'ulteriore deduzione DE ricorrente, secondo cui il primo e più grave tra i vari reati contestati al LA dovrebbe individuarsi nella rapina commessa in IA di TO (Udine), è argomento che non giova alla prospettiva DE P.M. di Trento. In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007