Sentenza 11 maggio 2000
Massime • 1
Il reato di cui all'art.270 bis cod. pen. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall'assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Analoghe considerazioni vanno fatte per il reato di cui all'art.272 cod. pen. (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale) per il quale è necessario che l'azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad un'idea bensì ad un programma violento di eversione.
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La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
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- 3. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 8 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2000, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 11.05.2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. ROSSI BRUNO " N. 3486
3.Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MABELLINI NA " N. 35148/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNAnei confronti di:
PA OM N. IL 18.02.1971
NA ED N. IL 24.03.1974
IS NA IA N. IL 04.02.1975
ER LO N. IL 30.12.1975
avverso ordinanza del 15.07.1999 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 1^ giugno 1999 il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AN SO, LE NA AR e ON ED - imputati del reato di cui agli artt. 110, 270 bis, comma 1, e 272 c.p. - nonché le misure cautelari dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e del divieto di dimora nella provincia di Bologna a EO Carlo, imputato dei reati di cui agli artt. 110, 270 bis, comma 3, e 272 c.p. Il predetto G.I.P. riteneva provata l'esistenza di un gruppo stabilmente organizzato - con una sede e con disponibilità sia di materiale dattiloscritto per la diffusione dei programmi sia delle matrici per la stampa degli opuscoli da distribuire - caratterizzato da finalità di sovvertimento dello stato democratico e dal compimento di una serie di azioni criminose e violente per il raggiungimento dei suoi scopi. In particolare il G.I.P. rilevava che dagli opuscoli ritrovati nella sede del gruppo - presso il Laboratorio anarchico di Via Paglietta - nonché nell'abitazione di AN e ON e in quella della LE, era emerso che il sodalizio aveva finalità di insurrezione sociale armata, cioè di compimento di un'azione violenta e tesa alla distruzione dello Stato e del sistema esistente, senza escludere l'ipotesi di un intervento armato. Rilevava, inoltre, che il gruppo era passato dalla teoria alla pratica attuazione del progetto, con il compimento di una serie di atti violenti, espressamente indicati, attribuiti congiuntamente a vari indagati e per i quali si procedeva separatamente. Il G.I.P., infine, ravvisava il pericolo di recidiva, basandosi sulla complessiva condotta di vita degli indagati - che da anni perseguono il loro programma di destabilizzazione della convivenza democratica e di turbativa della vita della città - e dalla loro personalità, trattandosi di individui che non svolgono attività lavorativa, e quindi hanno fonti di reddito non palesi, alcuni dei quali hanno anche precedenti penali e pendenze processuali. Rilevava, inoltre, che la sede del gruppo era organizzata in modo da poter offrire rifugio e una via secondaria di fuga.
Con ordinanza del 15 luglio 1999 il Tribunale di Bologna, in sede di riesame, annullava l'ordinanza cautelare di custodia in carcere nel confronti di AN, ON e LE nonché di divieto di dimora e obbligo di presentazione nei confronti di EO. Il predetto tribunale riteneva insussistenti i gravi indizi della partecipazione alla configurata associazione eversiva, con sede in Via Paglietta, non essendovi alcun elemento concreto in ordine alla frequentazione di detta sede da parte degli indagati. Riteneva, peraltro, insussistente il grave quadro indiziario anche in relazione all'esistenza di un'associazione eversiva, in mancanza delle tracce di una struttura organizzata (con sede, organigramma, mezzi economici, armi, consapevole partecipazione degli associati ecc.), di atti inequivocabilmente riconducibili all'associazione (per rivendicazioni eseguite, per peculiarità operative e comportamentali, per la singolarità degli obiettivi scelti ecc.) e di elaborazioni teoriche programmatiche che siano chiaramente identificabili alla base delle condotte contestate. In particolare il tribunale sosteneva che le varie azioni criminose elencate nell'ordinanza cautelare, pur se talvolta pericolose per l'ordine pubblico o volte a creare allarme sociale, non potevano essere ritenute esecutive delle tesi anarco-insurrezionaliste e finalizzate a sovvertire l'ordine costituzionale, apparendo piuttosto come forme di teppismo urbano, prive di una chiara connotazione ideologica e di un fine preciso, talvolta costituenti una forma di risposta violenta all'operato degli organi dello Stato. Sosteneva, infine, che neppure la documentazione repertata poteva fornire una chiave unitaria di lettura ideologica dell'attività della presunta associazione, poiché i vari scritti avevano un contenuto di critica e protesta - contro gli affittacamere, il carcere, il sistema economico, la polizia, la magistratura e la stampa - obiettivamente inidoneo a mettere in pericolo le istituzioni democratiche e caratterizzato da elaborazioni teoriche di ideologie genericamente distruttive della realtà ma non da concreti progetti violenti su obiettivi determinati.
Quanto al reato di cui all'art. 272 c.p., il tribunale osservava che i volantini diffondevano idee - pur se di contrapposizione alle istituzioni - ma non propagandavano programmi, cioè progetti specifici di attività violente contro gli ordinamenti esistenti. Avverso l'ordinanza del tribunale ricorre il pubblico ministero presso il Tribunale di Bologna, denunciando la violazione degli artt. 273, comma 1, e 292 comma 2 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt.270 bis e 272 c.p., tradottasi in mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione. Sostiene, in proposito, che il provvedimento impugnato ha erroneamente interpretato gli artt. 270 bis e 272 c.p., ritenendo che essi presuppongano un pericolo concreto mentre sono reati di pericolo presunto;
ha omesso di motivare su molteplici e gravi indizi;
ha ricostruito in maniera illogica il quadro indiziario. A sostegno del suo ricorso il ricorrente afferma che il complesso delle azioni violente compiute da persone dell'area anarchica e il complesso degli scritti repertati costituiscono attuazione del progetto insurrezionale delineato nello scritto "Affinità e organizzazione informale" e in altri documenti, dai quali risultano le modalità di composizione di una struttura insurrezionale (conflittualità permanente, lotte intermedie per case, carceri, scuole, astensionismo, antimilitarismo, ecc.). Ricorda. poi, numerosissime azioni compiute dagli indagati, ponendole in ordine cronologico al fine di rimarcarne l'attinenza al vari temi costituenti via via l'obiettivo dell'Anarchismo (quali le azioni vandaliche, le occupazioni abusive, gli attacchi al carcere, l'antimilitarismo, gli attacchi all'intervento NATO in Serbia, ecc.). Il ricorso è manifestamente infondato e in parte basato su censure di fatto.
Il provvedimento impugnato non ha affatto ritenuto che il reato di cui all'art. 270 bis c.p. sia di pericolo concreto e anzi lo ha espressamente qualificato come di pericolo presunto;
tuttavia ha correttamente ritenuto che esso richieda una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato, accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Invero il pericolo previsto dalla norma incriminatrice consiste nella predisposizione di un programma di atti di violenza con fine di eversione e quindi la norma, al pari di quella dell'art. 270 c.p., appresta tutela contro il programma di violenza, non contro l'idea;
ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall'assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Analoghe considerazioni vanno fatte per il reato di cui all'art. 272 c.p., per il quale è necessario che l'azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non a un'idea bensì ad un programma violento di eversione.
Il provvedimento impugnato ha congruamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto non fondata la partecipazione degli indagati al sodalizio criminoso - in assenza di ogni elemento concreto sulla frequentazione della sede di Via Paglietta - e nulla di specifico sul punto ha contrapposto il ricorrente;
ha poi ampiamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non provate sia l'esistenza di una struttura organizzata;
sia l'inequivoca riconducibilità degli atti violenti all'associazione ipotizzata;
sia la loro riconducibilità alle tesi anarco-insurrezionaliste; sia la loro finalizzazione al sovvertimento dell'ordine democratico. La motivazione dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti, risultanti dal testo della motivazione stessa, mentre le doglianze del ricorrente si basano su asserite contraddizioni con gli indizi emergenti dagli atti e con la mancata considerazione di alcuni di tali indizi, cioè su censure di fatto, inammissibili in questa sede in quanto il giudice di legittimità non ha il potere di esaminare gli atti processuali e gli indizi considerati dal ricorrente non emergono neppure dall'ordinanza custodiale. Comunque le predette censure - tese a dimostrare la collegabilità delle varie azioni violente al programma delineato negli scritti repertati - non soltanto appaiono idonee esclusivamente a suggerire un'interpretazione alternativa a quella compiuta da giudice a quo ma non a dimostrarne la manifesta illogicità e quindi l'illegittimità, ma perdono ogni rilievo a fronte della indimostrata appartenenza degli indagati all'associazione ipotizzata dall'accusa.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2000