Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
La violazione delle prescrizioni urbanistiche per le zone di particolare interesse ambientale, sanzionate dall'art. 1 sexies d.l. n. 312 del 1985, conv. nella legge n. 431 del 1985, allorché abbia comportato la costruzione in parziale difformità rispetto all'autorizzazione paesistica, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20 lett. a) e non quella di cui all'art. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985, applicabile, per contro, solo nel caso di costruzione in assenza o in totale difformità dall'autorizzazione predetta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2000, n. 12873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12873 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 25/10/2000
1. Dott. FELICE SAVERIO MANNINO - Consigliere - SENTENZA
2. " EN DI IL " N. 3547
3. " UI PI " REGISTRO GENERALE
4. " AN RE " N. 12599/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI OR n. il 23-2-1941 a Montecarlo (LU) ivi res., a mezzo del dif. di fid. avv. Giovanni Iacopetti del foro di Lucca avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 27/1 - 4/2/2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. A. Fasso che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Paolo Anella del foro di Roma, in sost. dell'avv. G. Iacopetti del foro di Lucca il quale si riporta al ricorso, insistendo, particolarmente, sull'ultimo motivo FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 2/11/98 il Pretore di Lucca dichiarò RE NA, proprietario di un fondo boschivo sito in agro di Montecarlo, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, colpevole della contravvenzione di cui all'art 1 sexies della L. n. 431/85, per avere, in difformità dall'autorizzazione al cambio di coltura agricola, rilasciatagli dall'Amministrazione Provinciale, con determinazione del 28/9/94, realizzato uno sbancamento, con eliminazione del preesistente terrazzamento del terreno, non previsto nel citato provvedimento ed interessante una superficie di mq. 120;
fatto accertato nel giugno 1996, originariamente prevedente, nel capo d'imputazione, la maggiore superficie di mq 900 ed ascritto, in concorso, anche alla moglie del suddetto e comproprietaria, RM RI, che veniva, tuttavia assolta, per non aver commesso il fatto. Previa concessione delle attenuanti generiche, detto imputato veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di gg. 5 di arresto e L 20.000.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, pur dando atto della modesta entità della difformità e di un successivo provvedimento di autorizzazione in sanatoria rilasciato dalla Provincia, confermava la sussistenza dell'alterazione, all'ambiente ed al paesaggio, cagionata dall'intervento, e, quindi, l'affermazione di responsabilità, convertendo, tuttavia, la pena detentiva, ex art 53 L. 689/81, in quella corrispondente di L 375.000 di ammenda, con complessiva determinazione della pena pecuniaria in L 20.375.000. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, il NA, deducendo, quattro motivi. 1) Con il primo lamenta, in relazione all'art 606 C. 1^ lett. e) c.p.p., "mancanza e manifesta illogicità di motivazione", in relazione alla sussistenza del vincolo paesaggistico, ai sensi delle leggi 431/85 e 1497/39,al cui riguardo le argomentazioni della corte di merito, a fronte dello specifico motivo d'appello, sarebbero state generiche apodittiche e non correlate a precisi accertamenti. 2) Con il secondo deduce in riferimento all'art 606 c. 1^ lett. b) ed e) c.p.p., "inosservanza ed erronea applicazione dell'art 1 sexies L.431/85 in rel. all'art 82 D.P.R. 24/7/77 n. 616 (aggiunto dall'art
D.L. 27/6/85 n 312 conv. in L. 8/8/85 n. 431),e mancanza o erronea motivazione al riguardo, non essendosi tenuto conto delle finalità "agro - silvo - pastorali" che avrebbero reso lecito l'intervento posto in essere, la sistemazione a vigneto di una modestissima superficie di terreno, non avendo questo comportato costruzioni edilizie o altre opere civili, ne' alterato o in alcun modo compromesso l'assetto dei luoghi e del paesaggio.
3) Con il terzo motivo denuncia, in relazione all'art 606 c. 1^ lett. b) ed e) c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art 1 sexies cit., sotto diverso profilo, e relativo vizio di motivazione, per essere stata ravvisata la consumazione cd. "anticipata" del reato, "di pericolo", omettendosi l'adeguata valutazione ex ante della relativa condotta che avrebbe portato ad escludere, per la modestissima entità dell'intervento e la natura migliorativa dello stesso, anche il concreto pericolo di alterazione del paesaggio. 4) Con l'ultimo e subordinato motivo, in riferimento agli artt. 606 c. 1^ lett. b) c.p.p ed 1 sexies cit., in rel. all'art.20/a L. 47/85, il ricorrente denuncia erronea irrogazione della pena, che avrebbe dovuto essere la sola ammenda, trattandosi di una caso di semplice difformità dall'autorizzazione ottenuta, con conseguente prescrizione del reato.
I primi tre motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento. Per quanto riguarda la sussistenza del vincolo, il relativo giudizio della corte territoriale, attinente al merito della vicenda penale, non è censurabile in questa sede, risultando adeguatamente motivato, sul rilievo dell'accertata natura boschiva del fondo e della correlativa sottoposizione a tutela dello stesso, ai sensi dell'art.82 DPR 616/77 come mod. dalla legge 431/85, sulla base di quanto riferito dai verbalizzanti al giudice di primo grado (v. pag. 3 della sentenza pretorile) e della circostanza che l'imputato avesse dovuto munirsi di autorizzazione provinciale ai fini della realizzazione di un cambio di coltura agricola sul fondo.
Quanto alle finalità "agro - silvo - colturali", che avrebbero determinato l'intervento ex art. 82 pen. comma D.P.R. 616/77 (aggiunto dall'art 1 sexies L. 431/85) e consentito lo stesso anche senza autorizzazione, anche corretto deve ritenersi il rigetto della relativa obiezione da parte della corte territoriale, sul rilievo, inconfutabile in punto di fatto, giusta i compiuti accertamenti, e del tutto esaustivo ai sensi dell'espressa condizione richiesta dall'ultima parte della disposizione ("sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio"), che l'intervento da realizzare era di per sè idoneo a mutare l'assetto dei luoghi interessati. Evidente è a tal proposito, che l'attitudine o meno al mutamento dell'assetto del territorio, da considerarsi con valutazione ex ante, debba essere riferita all'intervento, nel suo complesso, così come prospettato ai fini del rilascio dell'autorizzazione (il cambio di coltura del terreno boschivo, complessivamente esteso mq. 900) e non solo a quella parte dello stesso (relativo alla minore superficie di mq. 120),attuata in parziale difformità dal provvedimento ottenuto.
Altrettanto correttamente, ancora, la corte fiorentina ha disatteso le censure deducenti l'insussistenza di alcun concreto danno all'ambiente, considerato che siffatta valutazione non è necessaria ai fini della configurabilità oggettiva dei reati di cui all'art 1 sexies L.431/85, rientranti nel novero di quelli cd. "di pericolo",
la cui consumazione si verifica per il solo fatto che l'intervento, modificativo del bene protetto, sia attuato in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione dell'autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo, alla quale solo compete accertare la compatibilità con lo stesso delle opere richieste;
conseguentemente, l'accertamento del giudice penale deve essere limitato all'idoneità riguardata con criterio ex ante, dell'intervento a mutare l'assetto del bene (o dei luoghi) oggetto di protezione, ed all'assenza o alla mancata puntuale osservanza del provvedimento autorizzativo, senza necessità di dover accertare anche in concreto ex post, se l'intervento non autorizzato o la difformità dello stesso rispetto all'ottenuta autorizzazione abbiano arrecato effettivi danni all'ambiente.
Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la sanzione da irrogare sarebbe stata quella di cui all'art 20 lett. a) della legge n. 47/85 e non, come ritenuto dai giudici di merito, quella di cui alla lettera c)della disposizione, atteso il generico richiamo quoad poenam da parte dall'art 1 sexies della legge n. 431 del 1985, con conseguente prescrizione della contravvenzione, tenuto conto della risalenza della stessa e del minor termine a tal fine richiesto, in ragione della pena irrogabile, ai sensi dell'art 157 n. 6 C.P. Giova, a tal proposito, precisare che la fattispecie penale, già contenuta nell'art.1 sexies del D.L. 27/6/1985 n. 312, conv. con modd. nella legge 8/8/1985 n. 431, è stata, nell'ambito del riordino normativo in materia di beni culturali ed ambientali attuato con il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, trasfusa nell'art. 163 del citato TU., che, al comma primo, prevede e punisce "con le pene previste dall'art 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47" il fatto di "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali.." La giurisprudenza di questa Corte, durante la vigenza della legge n.431 del 1985, si è già occupata della questione sanzionatoria come sopra sollevata e, nella maggior parte delle decisioni al riguardo adottate, ha escluso ogni possibilità di applicare, alle contravvenzioni di cui all'art. 1 sexies cit., il più mite trattamento sanzionatorio di cui alla lettera a) dell'art 20 della legge n. 47 del 1985, dalla predetta disposizione richiamato,
sottolineando come non sia possibile, tenuto conto della diversità dei beni protetti dalla legislazione ambientale e da quella urbanistica, la trasposizione degli istituti previsti da quest'ultima (tra cui quello della difformità rispetto alla concessione o alle "norme prescrizioni e modalità esecutive..") nel campo della tutela dell'ambiente, in cui ogni intervento non autorizzato o difforme dall'autorizzazione è da ritenersi sempre e di per sè idoneo a porre in pericolo il bene protetto, con correlativa necessità della forma più incisiva di tutela penale, costituita dall'ipotesi di cui alla lett. c) della legge n. 47/85 (v., tra le altre Cass. 3^, 3/3/98 n. 2704). È stato, in particolare ed in alcune decisioni evidenziato come non sia possibile un collegamento con le fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 20 lett. a) L. 47/85, per difformità rispetto alla concessione edilizia, tenuto conto che, ai sensi dell'art 8 u.c. della legge n. 47, ogni intervento difforme in zona vincolata si intende "in variazione essenziale", comportando il conseguente trattamento sanzionatorio di cui alla lettera c) dell'art 20 (v., Cass. 3^, 8/5/90 n. 6672, 1/3/91 n. 2695, 21/4/94 n. 413 c.c., 23/5/94 n. 5878). Dal rigore del suddetto prevalente indirizzo giurisprudenziale si sono discostate alcune decisioni (v., in particolare, Cass 3^, 11/6/92 n. 6898, 16/4/94 n. 4424, 13/11/95 n. 11085) che hanno operato una distinzione tra i casi di mancanza assoluta di autorizzazione ambientale o difformità totale rispetto alla stessa, ove ottenuta, nei quali la sanzione applicabile è quella di cui alla lettera c) dell'art 20 cit, e quelli di difformità parziale, non essenziale, rispetto alle prescrizioni della conseguita autorizzazione, ritenendo, in questi ultimi, applicabile la meno grave sanzione di cui alla lettera a).
Orbene, un meditato riesame della problematica, alla luce del più chiaro e lineare dettato normativo di cui all'art. 163 citato, induce il collegio ad aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale, fino ad oggi minoritario.
Gli argomenti che militano a favore della tesi, fatta propria dalla ricorrente difesa, sono i seguenti:
a) la genericità del richiamo, da parte dell'art. 163 del D.Lgs.490/99,alle pene previste dall'art 20 della legge n. 47/85, che induce a ritenere l'omnicomprensività del rinvio operato, considerato che, in caso diverso, il legislatore ben avrebbe potuto specificare (anche in considerazione delle questioni interpretative poste dalla previgente e corrispondente disposizione) che le sanzioni applicabili erano quelle di cui alla lettera c) dell'art. 20 L.47/85;
b) la considerazione che nel vigente sistema penale la pena corrispondente a ciascun reato (a parte quelle, eventuali, accessorie) è unica (principio pacifico in dottrina e giurisprudenza) anche nei casi, di cd. "pena congiunta" (detentiva e pecuniaria) in cui sia composita;
conseguentemente l'uso del plurale ("le pene") da parte del legislatore denota il rinvio non alle due componenti sanzionatorie di cui alla lettera c) dell'art 20 L. 47, l'arresto e l'ammenda, bensì, in alternativa ed a seconda della diversità dei casi, alle diverse pene comminate da tale articolo, quella congiunta (arresto + ammenda) per le ipotesi di cui sub. b) e c) quella pecuniaria (solo ammenda) per le ipotesi di cui alla lettera a);
c) la formulazione, in termini più articolati e tecnici, della nuova disposizione, rispetto a quella previgente, sintomatica di una chiara scelta legislativa. La disposizione dell'art 1 sexies prevedeva, con formula ambigua ed atecnica, che "ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano quelle previste dall'art 20 dell'art 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47", senza distinguere tra le ipotesi di mancanza o difformità
dall'autorizzazione e adoperando il generico termine "sanzioni", mentre la disposizione, oggi vigente, del citato art. 163, sopra riportata, oltre a far uso del più appropriato termine "pene", espressamente introduce, anche in materia di reati ambientali, in significativo parallelismo con le previsioni di cui all'art 20 della L. 47/85, la distinzione tra i casi di mancanza di autorizzazione o di difformità esecutiva rispetto a questa, così evidenziando chiaramente la duplicità dell'operato rinvio quoad poenam, da un corpo normativo all'altro, in ragione dell'analogia tra le fattispecie contravvenzionali rispettivamente, negli stessi, previste. A fronte delle evidenziata chiarezza ed univocità dell'odierno dictum normativo, comunque applicabile nella fattispecie in virtù dell'art 2/2^ C.P., perdono rilevanza le principali argomentazioni addotti dalla prevalente giurisprudenza ai fini della più rigorosa tesi interpretativa della norma previgente, vale a dire: a) la necessità di una più incisiva tutela repressiva, nel campo delle aggressioni all'ambiente (argomento, invero, metagiuridico, che si appalesa in tutta la sua opinabilità in casi, come quello in esame, di difformità del tutto marginali); b)la natura di reato di "pericolo" delle contravvenzioni in questione (che non è, di per sè, preclusiva della distinzione tra le due diverse fattispecie tipiche, caratterizzate da un diverso grado di lesività sia pur potenziale, dei beni protetti);c) il richiamo al disposto di cui all'art.8 u.c. della l. 47/85, a termini del quale tutti gli interventi abusivi sugli immobili sottoposti a vincoli, "sono considerati in totale difformità dalla concessione" ed "in variazione essenziale" (disposizione operante all'interno del sistema sanzionatorio urbanistico - edilizio, agli esclusivi effetti delle relative contravvenzioni e che può spiegare rilevanza riflessa sulla sanzione per i reati ambientali solo nel caso, nella specie non ricorrente, di concorso formale tra questi ultimi e quelli urbanistico - edilizi).
Passando all'applicazione, nel caso di specie, dei principi sopra esposti, rilevato che nelle sentenze di merito al NA viene attribuito un intervento, modificativo dell'assetto dei luoghi sottoposti a vincolo, preventivamente assentito dall'autorità preposta, che aveva autorizzato, su una complessiva superficie di m. 900, un cambio di coltura agricola (da arborea a vigneto),tuttavia attuato, su una parte della stessa, limitata a mq 120, con modalità non previste nel provvedimento, essendosi operato, nell'impianto della "vigna", un livellamento del terreno, laddove questo era "terrazzato" (tutta qui la difformità, fatta oggetto, successivamente ed ai fini amministrativi, di sanatoria), risulta evidente la natura solo parziale e non essenziale della difformità stessa, non potendosi ritenere che l'intervento, così come descritto dai giudici a quibus, abbia posto in essere un'opera del tutto diversa, nel suo insieme, da quella autorizzata, vertendosi, invece, nel mancato rispetto di modalità esecutive e marginali, nella complessiva economia della stessa.
Ne consegue, dovendosi ritenere applicabile alla fattispecie la sola pena dell'ammenda, comminata dalla lettera a) del richiamato art 20 L.47/85, l'estinzione del reato contravvenzionale, la cui consumazione (accertata nel giugno del 1996 e perfezionatasi in epoca anteriore e prossima), risale ad oltre tre anni, termine massimo di prescrizione per siffatti reati contravvenzionali, ai sensi degli artt. 157 n. 6 e 160 u.c. C.P.
La sentenza impugnata va, in definitiva, non ricorrendo (considerata, in particolare, l'infondatezza degli altri e già esaminati motivi di ricorso) altre e più favorevoli ipotesi assolutorie ex art 129 cpv. C.P.P., annullata senza rinvio, con la relativa declaratoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché estinto il reato ascritto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 25 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2000