Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 3
In materia di abuso di ufficio, con riferimento alla nuova formulazione dell'art.323 cod. pen. di cui alla Legge n.234 del 1997, le questioni di diritto transitorio vanno risolte facendo ricorso al principio di specialità "bilaterale", in quanto ciascuna delle fattispecie posta a confronto presenta elementi specializzanti. Di conseguenza deve escludersi che assumano rilievo penale gli abusi non consistenti in violazioni di legge o di regolamenti, ovvero dai quali non sia derivato un vantaggio patrimoniale, o un danno, ingiusti.
In tema d'abuso d'ufficio, mentre nel sistema previgente alla novella di cui alla Legge n.234 del 1997 assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza, sia l'eccesso di potere, sia la violazione di legge nell'attuale sistema, che pur sembra assegnare valore esponenziale alla partizione dei tradizionali vizi dell'atto, ai fini della condotta di abuso rilevano soltanto la violazione di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.
In materia di cognizione del giudice di appello, se la nuova definizione giuridica, a differenza di quella originaria, non consente l'applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice deve escludere tale applicazione - e la conseguente estinzione del reato - essendo egli legittimato ad attribuire al fatto un diverso e più grave "nomen iuris". Il limite della "reformatio in pejus" non è, infatti, diretto ad attribuire all'imputato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole rispetto a quello derivante dal precedente grado, ma ha il solo scopo di impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservatogli dal primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/1998, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 17/2/1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de TO Consigliere N. 196
3. Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo Consigliere N. 27438/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da RR IN, ZI EZ, RI TO, Di RI ME, RT ME e RI ON, avverso la sentenza 7 marzo 1997 della Corte di appello dell'Aquila. visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de TO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galgano, che ha concluso per il rigetto del ricorsi.
Udito l'avv. Valori, per la parte civile.
Uditi i difensori degli imputati, avv. Cerella, per RR e avv. De Simone, per Di RI, RI TO e RT. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 13 aprile 1996 il Tribunale di vasto condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche, RR IN, ZI EZ, RI TO, RI ON AS, De RI ME e RT IN per il reato di cui all'art. 323 c.p., nell'originario testo previsto dal codice del 1930, per avere il primo, nella qualità di assessore all'edilizia del comune di Casalbordino, e tutti nella qualità di componenti della commissione edilizia dello stesso comune, abusato del loro ufficio, ponendo in essere numerosi atti amministrativi illegittimi perché adottati in violazione di norme urbanistiche;
più in particolare, un primo parere favorevole alla concessione edilizia ed il successivo atto di assenso per la realizzazione di un insediamento artigianale con sovrastanti appartamenti ed un secondo parere favorevole ad una variante relativa allo stesso insediamento e la successiva concessione;
le macroscopiche illegittimità, perpetrate nonostante il contrario avviso dell'ufficio tecnico comunale, avevano di mira la finalità di favorire i destinatari della concessione, parenti dell'architetto Marilena D'Alessandro progettista dell'opera e componente della commissione edilizia con funzioni vicarie del presidente.
Con la stessa sentenza gli imputati venivano condannati in solido al risarcimento del danni in favore del comune di Casalbordino, costituitosi parte civile, danno liquidato nella misura di lire venticinque milioni.
Proponevano gravame tutti gli imputati e la corte di appello dell'Aquila, con sentenza del 7 marzo 1997, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava la loro responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 323, 2^ comma, c.p., nel testo risultante dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86, uniti i fatti sotto il vincolo della continuazione;
assolveva RI ON AS dall'abuso relativo all'adozione del parere relativo alla variante, confermando le prescrizioni civili.
2. Ora ricorrono per cassazione tutti gli imputati.
2.1. Comune ai sei ricorrenti è la censura di omessa o manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo all'affermazione di responsabilità, sia sotto il profilo oggettivo (riguardante l'illegittimità dei pareri e delle concessioni - per l'aspetto tanto dell'eccesso volumetrico, tanto dell'eccesso altimetrico, tanto dell'assenza di un piano di lottizzazione, tanto, infine, del mutamento della destinazione d'uso dell'immobile (da artigianale in industriale) - sia sotto il profilo soggettivo, attesa la situazione prospettata alla commissione edilizia e, più nello specifico, l'intento di procurare un profitto patrimoniale ai beneficiari della concessione.
Il motivo è infondato.
2.2. Correttamente la sentenza impugnata ha individuato come elementi di qualificazione del contegno ascritto agli imputati, la relazione del consulente del Pubblico ministero e la dichiarazione del tecnico comunale con riferimento (quanto meno) alla volumetria del fabbricato ed al numero delle concessioni assentite. Senza contare l'intervenuta concessione di variante finalizzata a modificare la natura dell'attività, da artigianale in industriale, per consentire ai D'Alessandro - in una zona in cui non erano autorizzati insediamenti industriali - di accedere ai finanziamenti a fondo perduto o agevolati.
Ampie argomentazioni sono, inoltre, contenute nell'impugnata sentenza circa l'elemento soggettivo del reato addebitato ai ricorrenti, con riguardo sia alla conoscenza della illegittimità sia agli scopi perseguiti.
3.1. Comune è, ancora, il motivo incentrato sulla dedotta violazione del principio della reformatio in peius, per essersi applicata una norma che prevede un trattamento penale più severo, pur in assenza dell'impugnazione del Pubblico ministero, così da precludere l'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. 3.2. La censura è priva di fondamento.
L'addebito originariamente contestato era l'imputazione di interesse privato in atti di ufficio. Con assoluto rigore, pertanto, la Corte territoriale ha fatto applicazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. in base al quale quando l'appellante è il solo imputato il giudice ha la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. Ed è giurisprudenza costante di questa corte suprema l'indirizzo in base al quale, se la nuova definizione giuridica, a differenza di quella originaria non consente l'applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice di appello deve escludere tale applicazione - e la conseguente estinzione del reato - essendo egli legittimato ad attribuire al fatto un diverso e più grave nomen iuris. Il limite della reformatio in peius non è, infatti, diretto ad attribuire all'imputato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole rispetto a quello derivante dal precedente grado, ma ha il solo scopo di impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservatogli dal primo giudice.
Il tutto senza contare, quanto alla dedotta mancata operatività dell'invocata amnistia, che l'art. 6 del d.P.R. n. 75 del 1990, la rende applicabile ai reati commessi fino al 24 ottobre 1989, mentre qui la continuazione sarebbe cessata, per tutti gli imputati, il 15 dicembre 1989 e, per il RR, il 19 dicembre 1989. 4.1. Ancora, tutti gli imputati hanno insistito sulla violazione dell'art. 81 c.p., con riferimento ai riverberi derivanti, in peius, in conseguenza dell'applicazione della continuazione, agli effetti dell'amnistia e della prescrizione.
4.2. La censura - peraltro, non ancorata dai ricorrenti allo ius novum che ha attinto l'art. 323 c.p. nella formulazione derivante dalla legge n. 86 del 1990 - è del tutto priva di fondamento. Vero è che la consistenza del motivo di gravame, considerata la possibilità di "scomposizione" dei singoli fatti addebitati, quanto meno ai fini dell'applicazione dell'amnistia, deve essere verificata alla stregua della incidenza della novazione normativa sulla fattispecie contestata. Ma tale incidenza deve ritenersi categoricamente preclusa, derivando la causa estintiva da un provvedimento legislativo riferibile esclusivamente all'assetto normativo vigente al tempus commissi delicti.
5. RT ME ha denunciato vizio della motivazione per avere il giudice a quo ritenuto la partecipazione del ricorrente alla seduta della commissione edilizia del 15 dicembre 1989, nonostante la mancata sottoscrizione del relativo verbale.
Una censura da ritenere ai limiti dell'ammissibilità, per avere la Corte di merito correttamente motivato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, in ordine alla partecipazione del RT alla detta riunione.
6. Il RI, il Di RI e il RT denunciano, infine, violazione dell'art. 578 c.p.p., per essersi pronunciata condanna al risarcimento dei danni nonostante il reato dovesse considerarsi già estinto in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, nonché omessa motivazione in ordine al quantum risarcitorio. La doglianza è manifestamente infondata, sia per le ragioni sopra illustrate sia perché direttamente incidente sul meritum causae, non apprezzabile in questa sede.
7. Il Collegio deve, peraltro, farsi carico delle "novellazioni" che hanno attinto la norma dell'art. 323 c.p., in forza dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, al fine di verificare se, valutando la concreta fattispecie sottoposta al suo esame, sia riscontrabile una continuità di tipo di illecito, da ritenere circoscritta, peraltro, al rapporto tra l'art. 323, 2^ comma, c.p. e art. 323 c.p. come sostituito dalla legge n. 324 del 1997. Sul punto relativo alla configurabilità nel caso di specie del delitto di cui all'art. 323 c.p. - un compito cui il Collegio è tenuto alla stregua dello ius novum che ha investito il precetto ora richiamato - occorre, anzi tutto, ricordare gli interventi normativi che lo hanno attinto, modificandolo radicalmente.
Come è noto l'art. 323 c.p., quale sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86, la fattispecie in ordine alla quale la
Corte di appello ha affermato la responsabilità degli attuali ricorrenti, contemplava un, ipotesi di reato volto a reprimere soprattutto l'uso distorto della discrezionalità amministrativa, profilandosi in termini di sintomaticità dell'abuso il vizio di eccesso di potere dell'atto o del provvedimento;
vale a dire, il compimento (o l'omissione) dell'atto come esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, così, per un verso, da far assumere all'agire della pubblica amministrazione uno scopo estraneo rispetto a quello preordinato dalla norma e, per un altro verso, da realizzare un vero eccesso rispetto al fine tipico da essa presupposto (cfr. Sez. VI, 25 ottobre 1991, Giunta). Il nucleo della fattispecie restava peraltro incentrato nel momento soggettivo, nel dolo specifico, in quanto finalizzato ad arrecare ad altri un vantaggio ingiusto (nella ipotesi aggravata di cui all'art. 323, 2^ comma, di carattere patrimoniale) ovvero un danno ingiusto. La centralità del momento soggettivo veniva correttamente enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema nel senso sia della finalizzazione dell'abuso verso un vantaggio o un danno ingiusto sia nella effettiva ingiustizia del risultato avuto di mira dall'atto. Una regola puntualmente canonizzata nell'affermazione che deve essere contra legem non solo la condotta, ma anche il fine perseguito dall'agente; cosicché il reato in esame non sussiste quando, pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, il fine di danno o di vantaggio non sia di per sè ingiusto. E ciò non soltanto perché l'art. 323 c.p. non menziona separatamente l'abusività della condotta e l'ingiustizia del fine, ma anche perché la ratio della norma tende a sottrarre alla sanzione penale quelle ipotesi in cui, pure se attraverso un'attività amministrativa formalmente illegittima, si persegua un fine di per sè legittimo (cfr. Sez. VI, 19 dicembre 1994, Medea). Principi ulteriormente ribaditi dalla regula iuris in base alla quale, per integrare la fattispecie di cui all'art. 323 c.p., oltre all'abuso, che caratterizza l'elemento oggettivo del reato, occorre altresì il dolo specifico, finalizzato all'ingiusto vantaggio;
con la conseguenza che non è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di porre in essere una condotta antidoverosa e l'illegittimità, pur macroscopica, dell'atto di ufficio, ma è necessario che l'abuso sia stato indirizzato a determinare una situazione di vantaggio contraria al diritto (Sez. VI, 2^ aprile 1995, Pasetti;
cfr., analogamente, Sez. VI, 7 marzo 1995, Bussolati;
Sez. VI, 5 aprile 1994, Presutto). Il tutto secondo i tracciati interpretativi seguiti da questa Corte, costante nel ritenere che in tema di abuso di ufficio assumono rilievo sia il atto (o il comportamento) singolarmente valutato (qualora esso esprima ex se il perseguimento di un fine diverso rispetto al fine tipico) sia quegli elementi sintomatici che, apparentemente estrinseci all'atto (o al comportamento), consentono una verifica di più ampio contesto;
così da dare rilievo ai presupposti di fatto in cui si esprime l'abuso, attraverso il coinvolgimento di singoli comportamenti o di singole serie comportamentali antecedenti, concomitanti o anche successivi ali, atto (o al comportamento) che designa l'abuso stesso (cfr. ex plurimis, Sez. VI, 30 giugno 1993, Bisogno). Appare, inoltre, opportuno chiarire come sul versante della violazione del dovere di astensione, la giurisprudenza si era attestata - non senza qualche contrasto - sulla linea di tendenza secondo cui la detta violazione (che, di per sè sola, non era ritenuta in grado neppure di realizzare l'ipotesi di reato prevista dall'abrogato art. 324 c.p.; v., Sez. V, 3 dicembre 1979, Duo), si rivela non idonea ad integrare, sempre di per sè sola, gli estremi del reato previsto dal previgente art. 323. Il che non sta a significare che tale violazione non possa costituire abuso di potere, esprimendo soltanto l'esigenza che, perché venga realizzato il reato di abuso di ufficio, deve accompagnarsi una delle finalità previste dalla norma incriminatrice;
in modo da dar rilievo al profilo teleologico, conseguentemente destinato a trasformare la violazione del dovere di astensione in un vero e proprio sviamento di potere. Invece, quando l'abuso si sostanzi ex se in uno sviamento di potere, il legame finalistico è ancor più evidenziabile nell'area della fattispecie penalmente rilevante, esaurendosi lo sviamento in un vizio teleologico che, ove coincida con il fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio ovvero nell'arrecare ad altri un danno, realizza a pieno titolo il reato di abuso di ufficio. Dal criterio della "doppia ingiustizia", emergente dall'assetto lessicale dell'art. 323, 1^ comma, c.p., quale risultante dalla "novella" del 1990, deriva che l'ingiustizia del fine non può considerarsi insita nel carattere aliunde illegittimo del mezzo, nel senso che la prima deve comunque manifestarsi all'esterno attraverso la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità. Ne discende che il vantaggio ingiusto, coincidendo con il fine perseguito dall'agente, diviene parte integrante dell'elemento soggettivo, con la conseguenza che anche quest'ultimo resta designato da un duplice rapporto di qualificazione: come dolo generico, connotante l'abuso; come dolo specifico, esorbitante rispetto a questo, ma strettamente interdipendente dal momento soggettivo della condotta abusiva, tanto da rappresentare un continuum nei confronti del momento soggettivo generico e da risultare astrattamente inscindibile rispetto a questo nella sua qualificazione finalistica. Ora, poiché il fine deve essere quello di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio (o di cagionare ad altri un danno), il contenuto teleologico viene a scorporarsi dal momento oggettivo tanto da consentire l'ulteriore accertamento della sua presenza a prescindere dalla finalità generica e dalla finalità specifica. E questo dato oggettivo va individuata nella soluzione di un conflitto di interessi (entrambi direttamente o anche solo indirettamente rilevanti sul piano pubblicistico) secondo regole che, anziché informate al principio di imparzialità, mirino a comporre il conflitto tutelando posizioni giuridiche non meritevoli di protezione, proprio in forza del preminente interesse del soggetto agente o di altri soggetti destinatari dell'atto o del provvedimento (o anche del comportamento), interesse assunto come dato esponenziale dell'atto o del provvedimento (ovvero del comportamento) stesso (v. Sez. VI, 14 dicembre 1995, marini). Rigorosamente circoscritto entro i confini dell'elemento soggettivo era, pertanto, il danno o il vantaggio ingiusto, a nulla rilevando che il soggetto non fosse riuscito a realizzare il suo scopo, così da profilarsi la fattispecie in parola come un reato a consumazione anticipata. Il tutto pur dovendosi considerare come, nel concreto, l'emanazione dell'atto o del provvedimento (e la sua conseguente esecutorietà) diveniva, di regola, l'unico segnale dal quale era ricavabile l'abuso dell'ufficio (o del servizio).
8. Nonostante gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati avessero delimitato, soprattutto sotto il profilo funzionale (ma con inevitabili riverberi anche sullo schema strutturale della fattispecie), la norma dell'art. 323 c.p. - la cui centralità nel sistema del reati contro la pubblica amministrazione risultava, oltre che dalla corrispondente soppressione del reati di interesse privato in atti di ufficio e di peculato "per distrazione", dalla significativa elevazione della sanzione prevista nell'editto - era conformata in modo così generico (sintomatica la permanenza nel testo dell'art. 323 "novellato", dell'espressione "abuso", ancora una volta, designante la condotta tipica) da apparire dotata di una tale capacità espansiva ai fini della perseguibilità dell'illecito amministrativo, da indurre il legislatore a riformulare il precetto al fine, per un verso, di limitarne la versatilità secondo schemi solo in parte corrispondenti al "diritto vivente" scaturente dagli approdi giurisprudenziali prima richiamati e, per un altro verso, di ridurre la misura della pena edittale, secondo uno schema chiaramente rivolto a precludere che il fumus delicti possa comportare limitazioni, in via cautelare, della libertà personale del soggetto indagato o imputato di abuso di ufficio. Il prezzo pagato ad una tale opera di revisione è stato indubbiamente assai caro, tanto da destabilizzare l'intero statuto penale della pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento al sistema sanzionatorio del delitto di cui all'art. 323 c.p., da definire così poco efficace da risultare irragionevole rispetto ad altri fatti reato relativamente ai quali l'esigenza punitiva è rimasta invariata. Così da rendere inevitabili contestazioni quanto alla conformità del precetto in esame all'art. 3 della Costituzione. Un vizio, peraltro, evocabile solo dall'esterno, potendo il "nuovo" art. 323 c.p. qualificarsi come vera e propria norma di "favore", come tale suscettibile di accesso al giudizio di legittimità costituzionale soltanto quale tertium comparationis rispetto ad ulteriori reati riferibili alla medesima categoria.
9. L'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha sostituito l'art. 323 c.p., ha, in primo luogo, ancorato la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, così da circoscrivere univocamente in ambiti assolutamente definiti gli elementi ed i presupposti del comportamento punibile;
per di più realizzabile solo in quanto le dette condotte vengano poste in essere, per il pubblico ufficiale nello svolgimento della funzione e per l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento del servizio. un inciso, quest'ultimo, che assume una significativa valenza, non avendo il legislatore annoverato tra i vizi rilevanti ai fini della condotta tipica descritta dall'art. 323 c.p. l'incompetenza. Mentre, dunque, nel sistema previgente (forse più razionale, perché non necessariamente postulante un abuso incentrato nell'adozione di un provvedimento amministrativo), nel silenzio della legge, assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza sia l'eccesso di potere sia la violazione di legge (secondo le regole canonizzate dalla legge 31 marzo 1889, n. 5982, istitutiva della IV Sezione del Consiglio di stato "per la giustizia amministrativa" e riprodotte dall'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dall'art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), nell'attuale sistema, che pur sembra assegnare valore esponenziale alla partizione del tradizionali vizi dell'atto, ai fini della condotta di abuso (quella che assume valore esclusivo nella configurazione della fattispecie penale, che reprime solo comportamenti, rappresentando il provvedimento lo strumento attraverso il quale, sul piano della struttura, si configura l'illecito, e sul piano probatorio è consentito delineare la sussistenza della condotta di abuso) rilevano soltanto la violazione di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vigenti). Quel che, peraltro, diviene decisivo ai fini di un, esatta comprensione dello ius novum è una sorta di emarginazione (bilanciata però, dall'inscindibile collegamento con l'evento) dell'elemento soggettivo. A differenza dell'art. 323 previgente che configurava l'abuso di ufficio come reato a consumazione anticipata, fondamentalmente incentrato sul dolo specifico, sulla finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio (se patrimoniale, con elevazione della pena da un minimo di due ad un massimo di cinque anni di reclusione) o di arrecare ad altri un danno ingiusto (senza che rilevasse ai fini sanzionatori la natura patrimoniale del danno), il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso di ufficio come reato di danno, richiedendo che venga procurato a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, così da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. La tipicità del fatto, quindi, con la "novella", non viene più affidata al contenuto del dolo specifico;
la conformità al modello legale dell'incriminazione si ricava, infatti, attraverso una più precisa previsione di forme vincolate di condotta e si arricchisce di un elemento ulteriore rappresentato dall'effettiva realizzazione di un vantaggio patrimoniale per il pubblico funzionario o per altri ovvero di danno altrui, vantaggio o danno contra ius. Nella nuova formulazione, caratterizzata dalla necessità dell'evento, l'abuso è punito a titolo di dolo generico, per di più caratterizzato dal requisito della intenzionalità, restringendosi, in tal modo, l'operatività del momento soggettivo al dolo di evento:
come assoluta omogeneità, quindi, tra momento rappresentativo e momento volitivo (con esclusione della rilevanza del dolo c.d. eventuale). Il che condurrebbe a ritenere che, penetrando l'ingiustizia del danno o del vantaggio nella struttura dell'evento, la stessa qualifica di dolo diretto che contrassegna l'elemento soggettivo del reato, comporta che anche il dato di qualificazione debba essere preveduto e voluto.
10. Tutto ciò premesso, relativamente al regime ora operante sul piano del diritto intertemporale, va ricordato come le sezioni unite di questa Corte, nel delineare i rapporti tra l'art. 323 c.p., nel testo risultante dalla originaria formulazione, e l'art. 323 c.p. come sostituito dall'art. 13 della legge n. 86 del 1990, enunciarono il principio in base al quale, poiché fra il nuovo testo dell'art.323 c.p. (quello, cioè, introdotto dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86) ed i precedenti artt. 323 e 324 dello stesso codice, sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle singole previsioni, non avendo la legge n. 86 del 1990 operato una generalizzata abolitio criminis, ogni problematica circa la norma da applicare va risolta ai sensi dell'art. 2, 2^ e 3^ comma, c.p., perché tra il nuovo testo dell'art. 323 ed i precedenti artt. 323 e 324 sussiste un nesso di continuità e di omogeneità delle previsioni che riconduce l'interferenza fra i relativi precetti nel più complesso fenomeno della successione nel tempo delle norme incriminatrici, nell'ambito del quale la nuova legge se, da un lato, ha ampliato, sotto qualche aspetto, le previgenti previsioni incriminatrici ed escluso, dall'altro, la rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato rispetto ad altre ipotesi ha mantenuto tale rilevanza, imponendo per esse l'individuazione della norma più favorevole applicabile ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p. Aggiungendo che una tale disciplina resta applicabile alla condizione che i fatti punibili alla stregua dell'art. 323 c.p. nel testo originario possano esserlo anche alla stregua dell'art. 13 della legge n. 86 del 1990, in quanto gli elementi costitutivi del primo reato siano contenuti, in forma esplicita o implicita, nella previsione delle norme vigenti alla data di consumazione ~ attribuendosi, altrimenti, efficacia retroattiva ad una norma incriminatrice successiva al fatto - e siano stati chiaramente enunciati nell'imputazione (Sez. Un., 20 giugno 1990, Monaco). 11. È chiaro che, con riferimento ai rapporti tra l'art. 323 c.p., quale "novellato" nel 1990, e l'art. 323 c.p., quale risultante dalla sua sostituzione in forza dell'art. 1 della legge n. 294 del 1997, l'incentrarsi della problematica intertemporale nell'area di una sola disposizione (quando i temi di diritto transitorio a suo tempo prospettati concernevano, non solo due diverse disposizioni ma anche - per essere chiamato in causa pure l'abrogato art. 324 c.p. ed il sostituito art. 314 dello stesso codice, nella parte relativa al peculato per distrazione - da più norme, con giudizi di valore, per giunta, non unificabili, ma, anzi, caratterizzati da rilevantissime difformità di valutazioni) circoscrive l'area di interferenza tra norme entro argini interpretativi estremamente più ristretti. Mentre allora, al di là del profili descrittivi, assumeva valenza esponenziale il giudizio di valore, qui è la conformazione della norma (nell'ambito di se stessa) a rivelarsi decisiva. Si vuol dire, cioè che, mentre nel caso preso in esame dalle sezioni unite, un ruolo preminente assumeva il rapporto di consunzione (reso estremamente complesso dalla pluralità di disposizioni convergenti, nello ius novum, verso una medesima norma), qui, prescindendo da giudizi valutativi di non decisivo rilievo ai fini dell'operazione di raffronto (l'abuso diretto a procurare un vantaggio patrimoniale è ora sanzionato con la minore pena della reclusione da sei mesi a tre anni, ma l'abuso in danno subisce una penalizzazione, essendo comminata la medesima sanzione, superiore, dunque, a quella dell'editto dell'art. 323, sostituito dalla legge n. 86 del 1990), la soluzione di ogni problema di diritto transitorio va individuata facendo, in primo luogo, applicazione del principio di specialità, l'unico in grado di conferire valenza prescrittiva al rapporto istituibile tra disposizione e norma, quando l'assetto descrittivo risulti decisivamente modificata una specialità da definire "bilaterale" perché ciascuna delle fattispecie poste a confronto presenta elementi specializzanti;
cosicché deve subito contestarsi la soluzione prospettata da un'autorevole dottrina secondo cui, poiché qualsiasi ipotesi oggi prevista è riconducibile al testo previgente mentre solo alcune delle ipotesi previste dalla legge n.86 del 1990 possono essere assunte nella nuova ipotesi di reato, è
sempre applicabile lo ius novum, purché si realizzino taluni requisiti, dovendo, in caso contrario, ritenersi realizzata una vera e propria abolitio criminis.
Il fatto è che, invece, ciascuna delle ipotesi di reato presenta elementi che sono propri di essa, ed estranei al modello dell'altra. Dunque, ciascuna fattispecie è speciale rispetto all'altra, perché ciascuna presenta uno o più elementi estranei rispetto all'altra. se si superino le resistenze all'applicazione di un criterio logico nell'area del fenomeno della successione della legge penale nel tempo, il raffronto tra i due precetti consente una più puntuale verifica del passaggio dalla norma implicitamente abrogata alla nuova disciplina, facendo subito emergere come il ricorso alla specialità bilaterale esclude che assumano alcun rilievo penale gli abusi non consistenti in violazioni di legge o di regolamento ovvero dai quali non sia derivato un vantaggio patrimoniale o un danno (entrambi ingiusti). Ne consegue che la continuità del tipo d'illecito resta racchiusa nei limiti descrittivi che autorizzano ad iscrivere il contegno in entrambe le prescrizioni.
Riconducendo il rapporto tra norme nell'ambito del principio di specialità, il problema della successione della legge nel tempo deve essere risolto attraverso l'accertamento degli elementi che designano la nuova fattispecie;
cioè che la condotta si sia sostanziata nella violazione di legge o di regolamento o nell'inosservanza del dovere di astensione, per di più commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio e che sia stato effettivamente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sè o per altri, ovvero che sia stato arrecato ad altri un danno ingiusto. È ovvio poi che l'intenzionalità (con esclusione, quindi, delle ipotesi di dolo soltanto eventuale) dell'azione (o dell'omissione) non costituisce un elemento riconducibile a specialità, risultando il dolo specifico richiesta dall'art. 323 c.p. ante riforma incompatibile con forme diverse dal dolo "intenzionale".
Una regola che, combinandosi con il precetto che prescrive, nel sistema della successione delle leggi nel tempo, l'applicazione della norma più favorevole, fa ritenere, dunque, in presenza del dati di specificità sopra ricordati, l'art. 323 c.p. da ultimo sostituito, come unica norma applicabile.
In tali termini la decisione delle sezioni unite più volte ricordata risulta compatibile con il regime intertemporale ora al vaglio della corte;
la continuità di tipo di illecito scaturente da un principio logico prima che da un giudizio di valore (peraltro, emergente dal nuovo assetto sanzionatorio), impone, dunque, sempre e comunque l'applicazione dello ius novum ove venga accertata la realizzazione della fattispecie.
12. A tale stregua, l'incidenza dello ius novum, comporta che il fatto ascritto agli imputati è sicuramente ricompreso nelle previsioni dell'art.323 c.p., riformulato dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, sia sotto il profilo della condotta (violazione di regolamenti e compimento dell'illecito nell'esercizio delle funzioni).
13. Dalla sentenza denunciata risulta, in primo luogo, l'avvenuta violazione degli strumenti urbanistici e, quindi, della normativa sostanziale legislativamente predisposta.
Quanto all'elemento soggettivo, la realizzazione dell'evento costituito dal conseguimento del profitto, essendo stati realizzati volumi di dimensione maggiore da quella consentita, così da pervenire al conseguimento del contributi "a fondo perduto" o di mutui agevolati di notevole importo qualifica il dolo come chiaramente intenzionale, un elemento, poi, che appare correttamente enucleato dalla finalità di realizzare un profitto ingiusto, secondo un canone che non consente alternative, comprendendo l'elemento intenzionale specifico il dolo diretto richiesto dall'art.323, nella nuova formulazione.
14 I reati per cui è intervenuta condanna devono, peraltro, dichiararsi - considerato il tempus commissi delicti, estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili, essendo la prescrizione intervenuta solo successivamente.
15. - Alle statuizioni di cui sopra consegue la condanna del ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, che si liquidano in complessive lire 2.600.000, di cui lire 600.0000 per spese, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili contenute nella sentenza stessa. condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, liquidate in lire 2.600.000, di cui lire 600.000 per spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998