Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2006, n. 4984
CASS
Sentenza 19 dicembre 2006

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Massime1

Rientra nei poteri della Corte di cassazione, ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dal solo imputato, la corretta qualificazione giuridica del fatto (nella specie, calunnia anziché falso ideologico commesso da privato in atto pubblico) e di escludere a seguito di tale riqualificazione - che integra un'ipotesi criminosa più grave di quella per cui l'imputato è stato condannato - l'applicazione di una causa di estinzione del reato, considerato che ciò non comporta alcuna variazione in ordine al trattamento sanzionatorio e che, pertanto, non vulnera il divieto di "reformatio in peius", il quale è unicamente preordinato a conservare l'integrità della pena ed a salvaguardare la preclusione nascente dal giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal giudice "a quo" in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.

Commentario1

  • 1Esecuzione forzata, peculato, vendita, professionista delegato, somme riscosse, appropriazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2006, n. 4984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4984
Data del deposito : 19 dicembre 2006

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