Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
Rientra nei poteri della Corte di cassazione, ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dal solo imputato, la corretta qualificazione giuridica del fatto (nella specie, calunnia anziché falso ideologico commesso da privato in atto pubblico) e di escludere a seguito di tale riqualificazione - che integra un'ipotesi criminosa più grave di quella per cui l'imputato è stato condannato - l'applicazione di una causa di estinzione del reato, considerato che ciò non comporta alcuna variazione in ordine al trattamento sanzionatorio e che, pertanto, non vulnera il divieto di "reformatio in peius", il quale è unicamente preordinato a conservare l'integrità della pena ed a salvaguardare la preclusione nascente dal giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal giudice "a quo" in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Esecuzione forzata, peculato, vendita, professionista delegato, somme riscosse, appropriazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2006, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/12/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2278
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 027636/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RI CE, N. IL 28/05/1942;
RI RO, N. IL 19/08/1950;
avverso SENTENZA del 21/01/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'inammissibilità.
Uditi i difensori Avv.ti ARENA e FAVAZZO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Messina condannava ER CE e ER AR per il delitto di cui all'art. 479 c.p., per aver falsificato la relazione di valutazione ambientale dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Inganno, facendola apparire come predisposta per la bonifica del Torrente Timeto: l'uno quale legale rappresentante della Teli NG Service s.p.a., l'altro quale progettista. La Corte d'Appello confermava.
Ricorrono gli imputati, deducendo in primo luogo la nullità della prima sentenza, che reca la data 6/3/01, laddove è stata pronunciata il 23/3/01.
Ulteriore nullità viene ricondotta alla violazione dell'art. 521 c.p.p.: il tribunale mutò l'addebito di falso materiale in quello ideologico, affermando che la relazione era stata maldestramente copiata da quella redatta per il torrente Inganno.
L'eccezione proposta è già stata disattesa dalla Corte di merito, che ha ribadito l'originaria imputazione di falso materiale in atto pubblico.
Si lamenta, poi, vizio di motivazione e violazione di legge:
non sussiste alcuna falsità, dal momento che le zone interessate presentano caratteristiche ambientali assai simili;
la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) non costituisce atto pubblico, poiché all'epoca del fatto non era prevista come elemento del procedimento amministrativo, tanto che l'Assessorato Regionale restituì la relazione al Consorzio di Bonifica del Mela che l'aveva commissionata.
Essa non è atto interno, poiché non proviene dalla P.A.; è un atto privato, non disciplinato da norme di diritto pubblico e non muta natura in ragione del procedimento cui accede. Solo nel gennaio '98, con la L.R. n. 10, la V.I.A. e' stata introdotta come corredo dei progetti di sistemazione idraulico-forestale.
ER CE è estraneo al fatto, poiché rivestiva la qualifica di legale rappresentante della società cui il Consorzio affidò l'incarico della relazione. Il sopralluogo e la rilevazione dei dati furono eseguiti dall'ing. Carboni, dotato del necessario corredo professionale.
ER AR si è limitato a fornire alla Teli NG gli elaborati progettuali e ad accompagnare sul posto il tecnico della società.
Sono stati presentati motivi nuovi, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, con i quali si denuncia il vizio di motivazione extratestuale, derivante dal contrasto fra la pronuncia in esame e le dichiarazioni del coimputato LL Commissario straordinario del Consorzio succitato) e del Carboni, nonché la documentazione acquisita.
La difesa ha invocato la causa estintiva della prescrizione, in ragione della data del commesso reato.
Tale assunto va disatteso, a causa dei periodi di sospensione intervenuti.
Risulta, infatti, che la corte di merito rinviò il processo dal 10/5/04 al 21/1/05 in accoglimento della richiesta dell'avvocato Maltese, che addusse impedimento, col tacito consenso degli altri difensori. Dal 21/3/06, poi, ha operato ulteriore sospensione, a seguito della richiesta difensiva di un termine per la presentazione di motivi nuovi, ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5. Le doglianze in rito sono manifestamente infondate. Non produce nullità alcuna l'errore materiale dovuto all'erronea data apposta in calce alla sentenza del tribunale, che si individua e si emenda grazie al dispositivo ed ai processi verbali redatti dal funzionario che ha assistito l'organo giudicante nel corso della trattazione del processo.
È innegabile che la falsità ascritta agli imputati vada ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 479 c.p., poiché essi non si sono resi autori di contraffazioni od alterazioni, ma hanno rappresentato falsamente il contesto idro-geologico concernente il torrente Timeto, pedissequamente mutuandolo dalla relazione già in precedenza redatta e depositata, riguardante il torrente Inganno. Si tratta, pertanto, di mera e doverosa qualificazione dell'addebito, non già di imputazione del fatto. Non scalfisce in alcun modo i diritti della difesa l'errore tecnico-giuridico nel quale è incorsa la corte messinese, ove si pensi che l'addebito non è mai stato mutato, ne' in alcun modo modificato, pacifica essendo la circostanza che i prevenuti utilizzarono indebitamente la prima relazione, trasferendo i dati relativi al torrente Inganno nella relazione riguardante il Timeto.
Ed è irrilevante che le due zone presentassero peculiarità almeno in parte comuni, a detta della difesa. La tesi è nettamente smentita dai giudici di merito, che si diffondono sagacemente sulle diversità strutturali che avrebbero dovuto essere evidenziate. Vero è, in ogni caso, che la trasposizione dei dati avrebbe comunque dovuto essere rimarcata e giustificata nella relazione, i cui autori non potevano sottrarsi all'elementare dovere di pregiare e rappresentare le caratteristiche ambientali della zona per la quale avevano ricevuto specifico incarico.
Nè la V.I.A. fu commissionata per ragioni di mera opportunità, al di fuori di ogni previsione normativa o regolamentare, essendo contemplata da una circolare del competente Assessorato Regionale come necessario presupposto dell'appalto dei relativi lavori. Sicché non può revocarsi in dubbio che essa abbia offerto nella specie un contributo di conoscenza e valutazione (v. cass. sez. 5^, 6/10/03, n. 49417, Della Rocca) all'organo decisionale del Consorzio di Bonifica, che provvide poi a conferire l'appalto per la sistemazione idro-geologica della zona del torrente Timeto. È innegabile il rilievo pubblicistico attribuito dalla circolare menzionata dalla corte di merito alla V.I.A., quale elemento integrativo del procedimento amministrativo che si è concretato nelle procedure di appalto e nell'erogazione di spesa. Sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come la dichiarazione del privato al pubblico ufficiale (sez. 5^, 24/4/98, n. 9358, Tisato). Sono inammissibili, siccome infondate e versate chiaramente in fatto, le censure riguardanti l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, in riferimento alla specifica condotta posta in essere ed alla qualifica rivestita da ciascuno di essi.
La Corte messinese si è al riguardo profusa in una perspicua quanto ineccepibile motivazione, suscettibile di essere scalfita solo a prezzo di sovvertire la prospettazione storica del fatto. Non hanno pregio i motivi nuovi presentati.
Irrilevante, nell'economia della trama argomentativa, si palesa la circostanza che il LL abbia recepito dal RU e non dal ER AR il "suggerimento" relativo alla presentazione di una relazione di impatto ambientale.
Quanto agli ulteriori elementi enunciati, appare evidente che non è a parlare in alcun modo di travisamento della prova, bensì di apprezzamento della stessa, che i ricorrenti intendono oggi sovvertire (v. dichiarazioni Carboni e nota 4/9/98 dell'Assessorato Regionale).
I ricorsi vanno rigettati, con la condanna dei ricorrenti in solido alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007