Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2005, n. 35653
CASS
Sentenza 30 agosto 2005

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L'errore materiale nel quale il giudice sia incorso nella qualificazione della pena inflitta non può avere incidenza alcuna sulla individuazione del mezzo d'impugnazione che la legge faccia dipendere dalla natura di detta pena. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che la corte d'appello erroneamente avesse dichiarato ammissibile e trattato nel merito, invece di qualificarlo come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., e trasmetterlo alla corte di cassazione, l'appello proposto dall'imputato avverso una sentenza di condanna per reato contravvenzionale, nel cui dispositivo la pena inflitta era stata erroneamente indicata come multa anzichè come ammenda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2005, n. 35653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35653
    Data del deposito : 30 agosto 2005

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