Sentenza 30 agosto 2005
Massime • 1
L'errore materiale nel quale il giudice sia incorso nella qualificazione della pena inflitta non può avere incidenza alcuna sulla individuazione del mezzo d'impugnazione che la legge faccia dipendere dalla natura di detta pena. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che la corte d'appello erroneamente avesse dichiarato ammissibile e trattato nel merito, invece di qualificarlo come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., e trasmetterlo alla corte di cassazione, l'appello proposto dall'imputato avverso una sentenza di condanna per reato contravvenzionale, nel cui dispositivo la pena inflitta era stata erroneamente indicata come multa anzichè come ammenda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2005, n. 35653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35653 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROSSI Bruno - Presidente - del 30/08/2005
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 39
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 027035/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR MO N. IL 28/10/1950;
avverso SENTENZA del 26/05/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso: inammissibilità del ricorso con le statuizioni consequenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18 giugno 2004, il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Firenze, procedendo con il rito abbreviato, ha ritenuto CA AL responsabile di tre contravvenzioni previste dall'art. 30 L. 157/1992 (Legge sulla caccia) e lo ha condannato alla pena di euro duemila di multa.
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto appello che la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile (avendo il Giudice, pur erroneamente, condannato alla pena della multa) e respinto nel merito non essendo provate le allegazioni della difesa sullo utilizzo lecito delle trappole usate per catturate animali;
la Corte ha rideterminato la pena in euro cinquecento di ammenda.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo omesso esame delle risultanze probatorie acquisite e decisive per verificare l'assunto difensivo circa la insussistenza dei reati per cui è processo.
Tanto premesso, si deve, innanzi tutto, rilevare che la condanna alla pena della multa non deriva da un errore concettuale perché non vi stata una sussunzione delle fattispecie contestate in ipotesi di delitto che comportino la sanzione della multa. Il Giudice, nel testo della sentenza ha chiaramente puntualizzato che i reati fossero di natura contravvenzionale (tanto che si è posto il problema della applicabilità del nesso della continuazione a tali illeciti) ed ha indicato nella ammenda la pena da applicare;
nel dispositivo, per evidente lapsus calami, ha qualificato la sanzione da applicare come multa.
Tale errore è stato ritenuto ininfluente dalla Corte territoriale ai fini della individuazione della impugnazione esperibile;
anche se sul punto i Giudici non hanno fornito una specifica motivazione, si deve intendere che abbiano reputato che, per quanto rileva, occorra avere come referente sempre e comunque la pena irrogata senza tenere conto nè della punibilità in astratto ne' del tipo di reato contestato. Siffatta conclusione sembrerebbe assunta per la dizione del testo normativa che, all'art. 593 comma 3 cod. proc. pen., per le sentenze di condanna fa riferimento alla "pena applicata" mentre per quelle di assoluzione usa la locuzione "contravvenzioni punite" (la diversità lessicale non è significativa in quanto trova evidente spiegazione nella circostanza che, per le sentenze di assoluzione, l'unico ancoraggio possibile è alla pena edittale).
Ora sul punto la Relazione al Progetto preliminare al codice di procedura penale non conforta la tesi della Corte di Appello perché
ha chiarito che occorre avere riguardo alla pena applicata in concreto nel senso che è inconferente che in astratto sia comminata alternativamente quella dello arresto o della ammenda. Dal testo dell'art. 593 comma 3 cod. proc. pen. non si può trarre la conclusione dei Giudici di merito per i quali la sanzione in concreto irrogata, anche se inesatta per palese errore materiale (da loro rilevato e corretto), comporti la appellabilità o ricorribilità di una sentenza.
Per confutare tale tesi, deve ricordarsi come il sistema delle impugnazioni è stato articolato con un complesso di norme che tengono conto del corretto svolgimento del processo e non prendono in considerazione situazioni anormali e non prevedibili che sono insuscettibili di alterare le regole generali sui gravami (Cass. Sezione terza sentenza 6577/1994). Pertanto, deve concludersi che il regime delle impugnazioni di una sentenza non può essere modificato da un errore del Giudice che, non essendosi accorto del lapsus calami in cui è incorso nel dispositivo della decisione, non ha attivato il rimedio che l'ordinamento pone a disposizione per emendare tali tipi di errore.
L'omesso ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non rende la sentenza appellabile;
la decisione rimaneva ricorribile in Cassazione a sensi dell'art. 593 ultimo comma cod. proc. pen. in quanto la pena edittale era l'ammenda.
Tale conclusione non pregiudica l'imputato che, nel dubbio se avere come parametro la sanzione inflitta o quella correttamente applicabile, ha optato per un errato mezzo di impugnazione perché, in virtù della regola generale di cui all'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., compete al Giudice l'individuazione dell'esatto gravame.
La contraria tesi, invece, può comportare situazioni pregiudizievoli allo imputato perché in alcuni casi (ad esempio, nella ipotesi di errore del Giudice che ha condannato all'ammenda al posto della multa) lo priva ingiustificatamente di un grado di giurisdizione e consente l'inappellabilità di una sentenza non per previsione astratta del Legislatore, ma per un errore del Giudice. Per le esposte considerazioni, la Corte territoriale avrebbe dovuto astenersi dal decidere e limitarsi, a sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., a qualificare la impugnazione come ricorso per
Cassazione ed inviare gli atti a questa Corte per l'ulteriore corso di giustizia.
La sentenza impugnata, avendo deciso in secondo grado in materia per la quale non era proponibile l'appello, deve essere annullata senza rinvio, per il disposto dell'art. 620 lett. i cod. proc. pen.; questa Corte deve ritenere il giudizio qualificando come ricorso per Cassazione l'impugnazione erroneamente proposta avverso la sentenza di primo grado (Cass. Sezione quinta, sentenza 4016/2000). Di conseguenza, il Collegio prende in esame le censure contenute dell'atto di appello con il quale, con il primo motivo, l'imputato deduceva di avere utilizzato la trappola solo per catturare animali pericolosi che devastavano le sue colture.
La censura (che risente della circostanza che l'impugnazione era articolata come appello) introduce delle problematiche in fatto che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione;
inoltre, la deduzione era già stata sottoposta al vaglio del primo Giudice che l'ha motivatamente disattesa con apparato argomentativo congruo, completo, corretto e, quindi, insindacabile in questa sede.
La seconda censura dell'appellante è meritevole di accoglimento in quanto solleva la problematica della non applicabilità della multa ai reati contravvenzionali;
l'errore può essere direttamente corretto la questa Corte ,con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., così come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 26 marzo 2005 e, qualificato come ricorso per Cassazione l'impugnazione proposta contro la sentenza del Giudice per indagini preliminari in data 18 giugno 2004, lo rigetta. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza del Giudice per le indagini preliminari nel senso che, ove è scritto "multa", deve leggersi ed intendersi "ammenda".
Così deciso in Roma, il 30 agosto 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2005