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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6596 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione specializzata agraria composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere dr. Vincenzo Ambrosino – esperto dr. Francesco Langellotti – esperto all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1873\2024 RG in materia di opposizione a decreto ingiuntivo (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 24.10.2023 n. 1593), vertente tra
, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Via Domenico Parte_1 C.F._1
Cirillo 65, studio degli avv.ti Gaetano Milano, c.f. e Gerarda Melillo, c.f. C.F._2
che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso in C.F._3
appello, appellante e
, c.f. elettivamente domiciliato in Caposele, Via Controparte_1 C.F._4
San Gerardo 33, studio dell'avv. Giuseppe Grasso, c.f. , che lo rappre- C.F._5
senta e difende con l'avv. Raffaella Corona, c.f. , giusta procura in atti, C.F._6
appellato
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 17.09.2025.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con decreto ingiuntivo emesso dal Presidente della Sezione Specializzata Agraria del Tri- bunale di Avellino il 22.03.2022, fu condannato a pagare a Parte_1 Controparte_2
[..
[...] , quale erede di , la somma di € 4.650,00 oltre interessi e spese
[...] Persona_1
della procedura, a titolo di canoni di affitto (€ 1.550,00 per ciascuna di tre annualità:
2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016) di due fondi rustici siti in Caposele, alla contrada Buoni- ventre, giusta contratto ripassato tra il proprietario e l'affittuario Persona_1
il 15.11.2001, registrato in Sant'Angelo dei Lombardi il 7.02.2002. Pt_1
2. Con ricorso del 27.06.2022, propose opposizione e dedusse l'insussistenza del Pt_1
credito, dal momento che aveva ritualmente esercitato il diritto di recesso dal contratto con disdetta del 20.10.2016; aveva rilasciato i fondi oggetto di causa entro la fine dell'annata agraria 2014; aveva regolarmente corrisposto i canoni per le annate agrarie 2013 e 2014; nul- la doveva per l'annata 2015, essendovi stata rinuncia da parte dell'originario concedente co- me documentato da scrittura privata del 13.01.2014. Chiese perciò la revoca del decreto in- giuntivo e il rigetto della domanda avanzata col ricorso monitorio, con vittoria di spese.
3. Si costituì , il quale richiamò un precedente giudizio (primo e secondo Controparte_1
grado) in cui la suindicata scrittura privata non era mai stata prodotta. Dichiarò di non cono- scere il documento né l'apparente sottoscrizione di suo padre. Chiese perciò dichiararsi la fal- sità della scrittura privata del 13.01.2014 e rigettarsi l'opposizione, con la conferma del de- creto ingiuntivo e la condanna dell'opponente alle spese di lite.
4. Fu concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei limiti di € 1.500,00 (ca- none riferito all'annata agraria 2015). L'opponente propose istanza di verificazione della scrit- tura privata disconosciuta. La causa fu istruita mediante c.t.u. grafologica e acquisizione do- cumentale.
5. Con sentenza del 24.10.2023 n. 1593, la Sezione agraria del Tribunale di Avellino ha riget- tato l'opposizione e ha condannato l'opponente alle spese di lite e di c.t.u.. Pt_1
In motivazione, il Tribunale ha premesso che l'opposizione è proponibile (in atti il verbale di tentata conciliazione del 24.01.2022, con esito negativo per mancata adesione del debitore).
Nel merito, l'opponente, a sostegno delle proprie eccezioni, ha prodotto la scrittura privata del 13.01.2014, a firma del proprietario concedete , con la quale que- Persona_1
sti dichiarava di aver ricevuto il pagamento del canone per le annate agrarie 2013 e 2014 e di rinunziarvi per l'annata agraria 2015, a condizione che l'affittuario rilasciasse i terreni entro il
30 agosto 2014.
Ritiene il Tribunale che abbia dimostrato sia la propria qualità di erede Controparte_1
del padre , sia il fatto costitutivo della pretesa creditoria. Al contrario, Persona_1
2 l'opponente affittuario non avrebbe provato di aver estinto la sua obbligazione. Pt_1
Infatti, avendo disconosciuto la firma in calce alla richiamata scrittura privata, Persona_1
l'opponente ha proposto istanza di verificazione. Il Tribunale ha disposto c.t.u. grafologica, affidando l'incarico alla dott.ssa . Le operazioni peritali – condotte sull'originale Persona_2
del documento in verifica, messo a disposizione dall' di Sant'Angelo dei Controparte_3
Lombardi, e sugli originali della maggior parte delle (numerose e coeve) scritture di compara- zione – hanno consentito di appurare con certezza che la firma “ ” ap- Persona_1
posta in calce alla scrittura privata datata “Caposele 13 gennaio 2014”, non rientra nell'ambi- to della variabilità dell'autografia del sig. , ragion per cui non proviene Persona_1
dalla sua mano ed è, pertanto, apocrifa. La firma, conclude la c.t.u., risulta apposta con la tecnica di falsificazione del ricalco materiale di altra firma.
L'utilizzo della tecnica del “ricalco” come strumento di falsificazione, spiega la c.t.u., giusti- fica ampiamente tutte le incertezze rinvenute nella firma in verifica, nella conduzione del tratto e nei tremori riscontrati, come pure giustifica il diverso appoggio pressorio rilevato e la maggiore angolosità presente nei collegamenti tra le lettere.
Infine, è documentalmente provato – secondo il Tribunale – che l'opponente non Pt_1
ha rilasciato i terreni alla fine dell'annata agraria 2014, bensì il 20.10.2016, per cui la rinuncia contenuta nella scrittura, se pure fosse autentica, sarebbe comunque inefficace (in atti la comunicazione di rilascio del fondo del 20.10.2016 e verbale di tentata conciliazione dell'I- spettorato Provinciale dell'Agricoltura di Avellino).
6. ha proposto appello rassegnando le seguenti conclusioni: «rimettere la Parte_1
causa sul ruolo onde nominare Collegio di periti esperti in grafologica forense per accertare la veridicità della sottoscrizione apposta da sulla scrittura privata del Persona_1
13/01/2014 alla luce delle considerazioni svolte dalla Dottoressa - revocare il decreto CP_4
ingiuntivo n. 275/2022 in quanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva non aven- do partecipato al giudizio , improcedibile e infondato;
- disporre la re- Controparte_5
stituzione delle somme indebitamente percepite da a seguito della sen- Controparte_1
tenza impugnata nonché delle spese di CTU;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati Gaetano Milano e Gerarda
Melillo, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi».
7. Si è costituito e ha così concluso: «1) rigettare l'appello perché Controparte_1
inammissibile, improponibile e infondato in fatto e diritto (…), con conferma della sentenza
3 impugnata; 2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite del grado, in favore dell'appellato , con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si Controparte_1
dichiarano antistatari».
8.1. Sostiene Contino, in rito, che è privo di legittimazione attiva perché non è Persona_1
l'unico erede del de cuius , bensì coerede con la sorella Persona_1 CP_5
, alla quale il ricorso monitorio andava comunque notificato.
[...]
La censura è infondata. ha prodotto in giudizio il testamento pubblico Controparte_1
con il quale il padre lo aveva istituito quale unico erede.
8.2. Nel merito, sostiene che il canone per l'annata agraria 2013, oggetto di altro Pt_1
giudizio, era stato già pagato, come risulterebbe dalle sentenze n. 176/2016 del Tribunale di
Avellino e n. 3041/2018 della Corte d'appello di Napoli, tempestivamente prodotte in giudizio da . Tali sentenze ricostruiscono i rapporti intercorsi tra le parti dal 2004 al 2015 Persona_1
e i canoni dovuti e pagati fino al 2013.
La Corte osserva che il contratto di affitto oggetto di causa, registrato il 7.02.2002, ha de- correnza iniziale dal 20.11.2001 e regola il pagamento del canone in due rate di € 775,00 cia- scuna: la prima da pagarsi per la prima annata agraria (2001\2002) al momento della regi- strazione e nelle annate successive entro il 30 ottobre;
la seconda entro il 31 agosto dell'an- nata in [...] richiamata sentenza 28.06.2016 n. 176 del Tribunale di Avellino definiva un giudizio instaurato dal locatore con ricorso del 14.03.2013 per far valere tra l'al- Persona_1
tro il mancato pagamento di alcune annualità del canone. Sebbene le annualità non fossero specificate, non poteva trattarsi della morosità per l'annualità 2013/2014, i cui termini
(30.10.2013 e 31.08.2014) non erano ancora scaduti alla data di deposito del ricorso. Ne con- segue che, a tutto concedere, la predetta sentenza riguarda l'annata 2012/2013 e non ha al- cuna interferenza con il presente giudizio, che riguarda invece le tre annate successive
(2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016).
Deduce ancora che dal 2013 “non si era più potuto avvicinare ai fondi”, occupati da Pt_1
tal , allevatore, il quale li aveva poi abbandonati nel 2015, sicché esso – Persona_3 Pt_1
“in qualità di conduttore formale” – aveva potuto finalmente formalizzare la restituzione con la lettera del 20.10.2016 e non prima.
La deduzione è irrilevante perché non è provato il subentro di a (con rap- Per_3 Pt_1
porto diretto di con il concedente ) né il subaffitto, anzi espressamente Per_3 Persona_1
escluso da Trib. Avellino 176\2016. Non v'è traccia di accordi bilaterali o trilaterali che possa-
4 no giustificare l'inadempimento di . Pt_1
8.3. Con il terzo motivo di appello, eccepisce la prescrizione del diritto alla riscos- Pt_1
sione dei canoni, considerato che la prima messa in mora inviata a è del 21.02.2021, Pt_1
giacché quella del 2.11.2016 “non è altro che riepilogativa di quanto la sentenza n. 176/2016 aveva già statuito”.
Osserva la Corte che l'eccezione di prescrizione è inammissibile perché introdotta per la prima volta in appello. È anche infondata perché con la missiva del 2.11.2016 vennero chiesti anche i canoni delle annate 2012-2016.
8.4. Sostiene ancora che la sentenza del Tribunale è errata nella parte in cui dà Pt_1
credito alle conclusioni della c.t.u., a fronte delle osservazioni di parte che impongono il rin- novo degli accertamenti peritali, tanto più che esso aveva un buon rapporto con Pt_1 [...]
e aveva chiesto più volte di incontrarlo da quando si era ammalato e lo Persona_1
incontrò il 13.01.2014 laddove in precedenza gli era stato sempre impedito dal figlio
[...]
. Parte_2
Osserva la Corte che il “buon rapporto” con non aveva dissuaso Persona_1
quest'ultimo dal promuovere con ricorso del 14.03.2013 azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario (Trib. Avellino, RG 230\2013, definito con la menzionata sentenza n. 176\2016). In pendenza di quel giudizio, nel quale il locatore allegava il mancato pagamento dei canoni, non si fece mai menzione della dichiarazione del 13.01.2014 – appa- rentemente firmata da – che avrebbe dovuto risolvere la lite, perché Persona_1
dava atto del sopravvenuto pagamento dei canoni (la seconda tranche del 2014 perfino con quasi otto mesi di anticipo). Invece il giudizio proseguì fino alla sentenza del 2016, senza che un documento così rilevante venisse prodotto dal resistente . Pt_1
È pur vero che la scrittura condizionava la rinunzia al 2015 (rectius: la risoluzione anticipata del rapporto alla fine dell'annata agraria 2013/2014) al rilascio del fondo entro il 30.08.2014;
e che tale condizione non si sarebbe poi avverata perché, com'è provato per tabulas, Pt_1
comunicò il proprio recesso soltanto con missiva del 20.10.2016. Sicché ai nostri fini la dichia- razione comproverebbe soltanto il pagamento del canone per il 2013/2014, lasciando Pt_3
perte le due successive annualità.
Tutto ciò se la sottoscrizione “ ” in calce al dattiloscritto fosse auten- Persona_1
tica. Ma non lo è, come accertato dalla c.t.u. dr.ssa e riferito con relazione de- Persona_2
positata il 25.09.2023, alla quale soltanto in sede di appello ha inteso contrapporre Pt_1
5 una perizia di parte a firma della dr.ssa Persona_4
È vero che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecni- co-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuo- ve domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in rela- zione a tale mezzo istruttorio [Cass. SSUU 21.02.2022 n. 5624].
È anche vero che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nomi- nato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni perso- nali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché in- fluenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente [Cass. 18.12.2012 n. 23362].
In ogni caso la relazione della dr.ssa si sottrae alle critiche dell'appellante e della Per_2
dr.ssa segnalandosi per chiarezza, precisione, applicazione di criteri scientifici nell'ana- CP_4
lisi dei documenti a sua disposizione, per giungere a valutazioni conclusive argomentate in modo completo, logico e congruo.
In particolare, la dr.ssa (perito di parte) basa le sue valutazioni sui metodi e le defini- CP_4
zioni del criminologo (1877-1966) che, seppur fondamentali e ancora attuali Persona_5
nel loro inquadramento generale, si sono evoluti – ratione temporis – verso tecniche scienti- ficamente più raffinate.
Convince in proposito la premessa metodologica della c.t.u., dr.ssa (relazione, Per_2
pagg. 3-4): “Per questa indagine la Sottoscritta si servirà del metodo analitico comparativo su base grafologica (altresì detto metodo Grafonomico - Grafologico) che comprende le quattro fasi operative del metodo Grafonomico: 1) l'osservazione (ordinata, completa ed obiettiva dei tracciati e dei supporti); 2) il rilievo e la segnalazione dei caratteri salienti (partendo da quelli generali fino ad arrivare al particolare) da evidenziare con la misura e con la fotografia;
3) il confronto dei caratteri rilevanti (somiglianze e diversità); 4) il giudizio (parere) conclusivo che può essere di possibile, di probabile, di certa identità o non identità a seconda della quantità e della qualità degli elementi rilevati nell'indagine e nei confronti. Il tutto viene abbinato al me-
6 todo grafologico che, rispetto a quello grafonomico, fa un ulteriore passo in avanti ed inter- preta il gesto grafico quale prodotto del cervello, dei nervi e dei muscoli, attivati nella loro di- namica dalle caratteristiche temperamentali e psicologiche dello scrivente.
Il gesto grafico, infatti, se pur materializzato in un “prodotto” statico, è in realtà un “proces- so” dinamico di forze psico-fisiche per cui il metodo grafologico effettua uno studio espressivo del fenomeno grafico, vedendo il gesto in rapporto con il biologico (temperamento) e lo psi- chico personale (psichismo e psicologia personale).
L'idea centrale su cui è incentrato il metodo grafologico è che la scrittura è espressione dello scrivente, si evolve e si modifica insieme a lui in funzione dei suoi stati d'animo e dei suoi istin- ti innati. Solo conoscendo le regole che guidano la scrittura si è in grado di ricostruire la di- namica del gesto grafico risalendo perciò alle forze in gioco da cui promana e di individuare e smascherare i tentativi di imitazione e dissimulazione.
In ciò sta appunto la forza discriminativa e identificativa del metodo che, per l'appunto, non si fissa sugli aspetti statici della scrittura (come, ad esempio, la forma delle lettere) ma analiz- za la grafia complessivamente nel suo aspetto dinamico come manifestazione di attività glo- bali dello scrivente comprendenti la celebrale, la neuromuscolare, la psichica, la fisiologica e la neurologica. La scrittura è così osservata complessivamente tenendo conto del suo movi- mento, del ritmo, dell'impostazione, della dimensione, della direzione, dell'inclinazione, della continuità, della pressione, della forma, della velocità e di tutti i connotati particolari e gene- rali che la contraddistinguono. In particolare, l'attenzione viene posta sul carattere essen- zialmente individuale e personale della scrittura, caratterizzata da forme e gesti somiglianti che però mai si ripetono in modo eguale”.
Le premesse metodologiche trovano poi riconoscibile riscontro nell'intero sviluppo dell'in- dagine e nelle conclusioni della consulente, che meritano perciò di essere condivise e fatte proprie dalla Corte.
9. L'appello va perciò respinto. Spese del grado secondo soccombenza (DM 55\2014, sca- glione di valore fino a € 5.200,00).
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 550,00), introduttiva (€ 550,00) e deci- sionale (€ 900,00), per complessivi € 2.000,00. Nulla viene liquidato per la fase istrutto- ria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orienta- mento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazio-
7 ne nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di at- tività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giu- dizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è am- messa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udien- za di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fis- sata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'artico- lazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
10. Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari al Parte_1
contributo unificato se dovuto.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sen- Parte_1 Controparte_1
tenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Avellino 24.10.2023 n. 1593, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado in fa- Parte_1
vore di , con distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe Grasso e Raffaella Controparte_1
Corona, dichiaratisi antistatari, liquidate in € 2.000,00 per compensi ed € 300,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15% oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore impor- Parte_1
to pari al contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione specializzata agraria composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere dr. Vincenzo Ambrosino – esperto dr. Francesco Langellotti – esperto all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1873\2024 RG in materia di opposizione a decreto ingiuntivo (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 24.10.2023 n. 1593), vertente tra
, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Via Domenico Parte_1 C.F._1
Cirillo 65, studio degli avv.ti Gaetano Milano, c.f. e Gerarda Melillo, c.f. C.F._2
che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso in C.F._3
appello, appellante e
, c.f. elettivamente domiciliato in Caposele, Via Controparte_1 C.F._4
San Gerardo 33, studio dell'avv. Giuseppe Grasso, c.f. , che lo rappre- C.F._5
senta e difende con l'avv. Raffaella Corona, c.f. , giusta procura in atti, C.F._6
appellato
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 17.09.2025.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con decreto ingiuntivo emesso dal Presidente della Sezione Specializzata Agraria del Tri- bunale di Avellino il 22.03.2022, fu condannato a pagare a Parte_1 Controparte_2
[..
[...] , quale erede di , la somma di € 4.650,00 oltre interessi e spese
[...] Persona_1
della procedura, a titolo di canoni di affitto (€ 1.550,00 per ciascuna di tre annualità:
2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016) di due fondi rustici siti in Caposele, alla contrada Buoni- ventre, giusta contratto ripassato tra il proprietario e l'affittuario Persona_1
il 15.11.2001, registrato in Sant'Angelo dei Lombardi il 7.02.2002. Pt_1
2. Con ricorso del 27.06.2022, propose opposizione e dedusse l'insussistenza del Pt_1
credito, dal momento che aveva ritualmente esercitato il diritto di recesso dal contratto con disdetta del 20.10.2016; aveva rilasciato i fondi oggetto di causa entro la fine dell'annata agraria 2014; aveva regolarmente corrisposto i canoni per le annate agrarie 2013 e 2014; nul- la doveva per l'annata 2015, essendovi stata rinuncia da parte dell'originario concedente co- me documentato da scrittura privata del 13.01.2014. Chiese perciò la revoca del decreto in- giuntivo e il rigetto della domanda avanzata col ricorso monitorio, con vittoria di spese.
3. Si costituì , il quale richiamò un precedente giudizio (primo e secondo Controparte_1
grado) in cui la suindicata scrittura privata non era mai stata prodotta. Dichiarò di non cono- scere il documento né l'apparente sottoscrizione di suo padre. Chiese perciò dichiararsi la fal- sità della scrittura privata del 13.01.2014 e rigettarsi l'opposizione, con la conferma del de- creto ingiuntivo e la condanna dell'opponente alle spese di lite.
4. Fu concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei limiti di € 1.500,00 (ca- none riferito all'annata agraria 2015). L'opponente propose istanza di verificazione della scrit- tura privata disconosciuta. La causa fu istruita mediante c.t.u. grafologica e acquisizione do- cumentale.
5. Con sentenza del 24.10.2023 n. 1593, la Sezione agraria del Tribunale di Avellino ha riget- tato l'opposizione e ha condannato l'opponente alle spese di lite e di c.t.u.. Pt_1
In motivazione, il Tribunale ha premesso che l'opposizione è proponibile (in atti il verbale di tentata conciliazione del 24.01.2022, con esito negativo per mancata adesione del debitore).
Nel merito, l'opponente, a sostegno delle proprie eccezioni, ha prodotto la scrittura privata del 13.01.2014, a firma del proprietario concedete , con la quale que- Persona_1
sti dichiarava di aver ricevuto il pagamento del canone per le annate agrarie 2013 e 2014 e di rinunziarvi per l'annata agraria 2015, a condizione che l'affittuario rilasciasse i terreni entro il
30 agosto 2014.
Ritiene il Tribunale che abbia dimostrato sia la propria qualità di erede Controparte_1
del padre , sia il fatto costitutivo della pretesa creditoria. Al contrario, Persona_1
2 l'opponente affittuario non avrebbe provato di aver estinto la sua obbligazione. Pt_1
Infatti, avendo disconosciuto la firma in calce alla richiamata scrittura privata, Persona_1
l'opponente ha proposto istanza di verificazione. Il Tribunale ha disposto c.t.u. grafologica, affidando l'incarico alla dott.ssa . Le operazioni peritali – condotte sull'originale Persona_2
del documento in verifica, messo a disposizione dall' di Sant'Angelo dei Controparte_3
Lombardi, e sugli originali della maggior parte delle (numerose e coeve) scritture di compara- zione – hanno consentito di appurare con certezza che la firma “ ” ap- Persona_1
posta in calce alla scrittura privata datata “Caposele 13 gennaio 2014”, non rientra nell'ambi- to della variabilità dell'autografia del sig. , ragion per cui non proviene Persona_1
dalla sua mano ed è, pertanto, apocrifa. La firma, conclude la c.t.u., risulta apposta con la tecnica di falsificazione del ricalco materiale di altra firma.
L'utilizzo della tecnica del “ricalco” come strumento di falsificazione, spiega la c.t.u., giusti- fica ampiamente tutte le incertezze rinvenute nella firma in verifica, nella conduzione del tratto e nei tremori riscontrati, come pure giustifica il diverso appoggio pressorio rilevato e la maggiore angolosità presente nei collegamenti tra le lettere.
Infine, è documentalmente provato – secondo il Tribunale – che l'opponente non Pt_1
ha rilasciato i terreni alla fine dell'annata agraria 2014, bensì il 20.10.2016, per cui la rinuncia contenuta nella scrittura, se pure fosse autentica, sarebbe comunque inefficace (in atti la comunicazione di rilascio del fondo del 20.10.2016 e verbale di tentata conciliazione dell'I- spettorato Provinciale dell'Agricoltura di Avellino).
6. ha proposto appello rassegnando le seguenti conclusioni: «rimettere la Parte_1
causa sul ruolo onde nominare Collegio di periti esperti in grafologica forense per accertare la veridicità della sottoscrizione apposta da sulla scrittura privata del Persona_1
13/01/2014 alla luce delle considerazioni svolte dalla Dottoressa - revocare il decreto CP_4
ingiuntivo n. 275/2022 in quanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva non aven- do partecipato al giudizio , improcedibile e infondato;
- disporre la re- Controparte_5
stituzione delle somme indebitamente percepite da a seguito della sen- Controparte_1
tenza impugnata nonché delle spese di CTU;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati Gaetano Milano e Gerarda
Melillo, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi».
7. Si è costituito e ha così concluso: «1) rigettare l'appello perché Controparte_1
inammissibile, improponibile e infondato in fatto e diritto (…), con conferma della sentenza
3 impugnata; 2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite del grado, in favore dell'appellato , con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si Controparte_1
dichiarano antistatari».
8.1. Sostiene Contino, in rito, che è privo di legittimazione attiva perché non è Persona_1
l'unico erede del de cuius , bensì coerede con la sorella Persona_1 CP_5
, alla quale il ricorso monitorio andava comunque notificato.
[...]
La censura è infondata. ha prodotto in giudizio il testamento pubblico Controparte_1
con il quale il padre lo aveva istituito quale unico erede.
8.2. Nel merito, sostiene che il canone per l'annata agraria 2013, oggetto di altro Pt_1
giudizio, era stato già pagato, come risulterebbe dalle sentenze n. 176/2016 del Tribunale di
Avellino e n. 3041/2018 della Corte d'appello di Napoli, tempestivamente prodotte in giudizio da . Tali sentenze ricostruiscono i rapporti intercorsi tra le parti dal 2004 al 2015 Persona_1
e i canoni dovuti e pagati fino al 2013.
La Corte osserva che il contratto di affitto oggetto di causa, registrato il 7.02.2002, ha de- correnza iniziale dal 20.11.2001 e regola il pagamento del canone in due rate di € 775,00 cia- scuna: la prima da pagarsi per la prima annata agraria (2001\2002) al momento della regi- strazione e nelle annate successive entro il 30 ottobre;
la seconda entro il 31 agosto dell'an- nata in [...] richiamata sentenza 28.06.2016 n. 176 del Tribunale di Avellino definiva un giudizio instaurato dal locatore con ricorso del 14.03.2013 per far valere tra l'al- Persona_1
tro il mancato pagamento di alcune annualità del canone. Sebbene le annualità non fossero specificate, non poteva trattarsi della morosità per l'annualità 2013/2014, i cui termini
(30.10.2013 e 31.08.2014) non erano ancora scaduti alla data di deposito del ricorso. Ne con- segue che, a tutto concedere, la predetta sentenza riguarda l'annata 2012/2013 e non ha al- cuna interferenza con il presente giudizio, che riguarda invece le tre annate successive
(2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016).
Deduce ancora che dal 2013 “non si era più potuto avvicinare ai fondi”, occupati da Pt_1
tal , allevatore, il quale li aveva poi abbandonati nel 2015, sicché esso – Persona_3 Pt_1
“in qualità di conduttore formale” – aveva potuto finalmente formalizzare la restituzione con la lettera del 20.10.2016 e non prima.
La deduzione è irrilevante perché non è provato il subentro di a (con rap- Per_3 Pt_1
porto diretto di con il concedente ) né il subaffitto, anzi espressamente Per_3 Persona_1
escluso da Trib. Avellino 176\2016. Non v'è traccia di accordi bilaterali o trilaterali che possa-
4 no giustificare l'inadempimento di . Pt_1
8.3. Con il terzo motivo di appello, eccepisce la prescrizione del diritto alla riscos- Pt_1
sione dei canoni, considerato che la prima messa in mora inviata a è del 21.02.2021, Pt_1
giacché quella del 2.11.2016 “non è altro che riepilogativa di quanto la sentenza n. 176/2016 aveva già statuito”.
Osserva la Corte che l'eccezione di prescrizione è inammissibile perché introdotta per la prima volta in appello. È anche infondata perché con la missiva del 2.11.2016 vennero chiesti anche i canoni delle annate 2012-2016.
8.4. Sostiene ancora che la sentenza del Tribunale è errata nella parte in cui dà Pt_1
credito alle conclusioni della c.t.u., a fronte delle osservazioni di parte che impongono il rin- novo degli accertamenti peritali, tanto più che esso aveva un buon rapporto con Pt_1 [...]
e aveva chiesto più volte di incontrarlo da quando si era ammalato e lo Persona_1
incontrò il 13.01.2014 laddove in precedenza gli era stato sempre impedito dal figlio
[...]
. Parte_2
Osserva la Corte che il “buon rapporto” con non aveva dissuaso Persona_1
quest'ultimo dal promuovere con ricorso del 14.03.2013 azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario (Trib. Avellino, RG 230\2013, definito con la menzionata sentenza n. 176\2016). In pendenza di quel giudizio, nel quale il locatore allegava il mancato pagamento dei canoni, non si fece mai menzione della dichiarazione del 13.01.2014 – appa- rentemente firmata da – che avrebbe dovuto risolvere la lite, perché Persona_1
dava atto del sopravvenuto pagamento dei canoni (la seconda tranche del 2014 perfino con quasi otto mesi di anticipo). Invece il giudizio proseguì fino alla sentenza del 2016, senza che un documento così rilevante venisse prodotto dal resistente . Pt_1
È pur vero che la scrittura condizionava la rinunzia al 2015 (rectius: la risoluzione anticipata del rapporto alla fine dell'annata agraria 2013/2014) al rilascio del fondo entro il 30.08.2014;
e che tale condizione non si sarebbe poi avverata perché, com'è provato per tabulas, Pt_1
comunicò il proprio recesso soltanto con missiva del 20.10.2016. Sicché ai nostri fini la dichia- razione comproverebbe soltanto il pagamento del canone per il 2013/2014, lasciando Pt_3
perte le due successive annualità.
Tutto ciò se la sottoscrizione “ ” in calce al dattiloscritto fosse auten- Persona_1
tica. Ma non lo è, come accertato dalla c.t.u. dr.ssa e riferito con relazione de- Persona_2
positata il 25.09.2023, alla quale soltanto in sede di appello ha inteso contrapporre Pt_1
5 una perizia di parte a firma della dr.ssa Persona_4
È vero che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecni- co-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuo- ve domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in rela- zione a tale mezzo istruttorio [Cass. SSUU 21.02.2022 n. 5624].
È anche vero che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nomi- nato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni perso- nali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché in- fluenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente [Cass. 18.12.2012 n. 23362].
In ogni caso la relazione della dr.ssa si sottrae alle critiche dell'appellante e della Per_2
dr.ssa segnalandosi per chiarezza, precisione, applicazione di criteri scientifici nell'ana- CP_4
lisi dei documenti a sua disposizione, per giungere a valutazioni conclusive argomentate in modo completo, logico e congruo.
In particolare, la dr.ssa (perito di parte) basa le sue valutazioni sui metodi e le defini- CP_4
zioni del criminologo (1877-1966) che, seppur fondamentali e ancora attuali Persona_5
nel loro inquadramento generale, si sono evoluti – ratione temporis – verso tecniche scienti- ficamente più raffinate.
Convince in proposito la premessa metodologica della c.t.u., dr.ssa (relazione, Per_2
pagg. 3-4): “Per questa indagine la Sottoscritta si servirà del metodo analitico comparativo su base grafologica (altresì detto metodo Grafonomico - Grafologico) che comprende le quattro fasi operative del metodo Grafonomico: 1) l'osservazione (ordinata, completa ed obiettiva dei tracciati e dei supporti); 2) il rilievo e la segnalazione dei caratteri salienti (partendo da quelli generali fino ad arrivare al particolare) da evidenziare con la misura e con la fotografia;
3) il confronto dei caratteri rilevanti (somiglianze e diversità); 4) il giudizio (parere) conclusivo che può essere di possibile, di probabile, di certa identità o non identità a seconda della quantità e della qualità degli elementi rilevati nell'indagine e nei confronti. Il tutto viene abbinato al me-
6 todo grafologico che, rispetto a quello grafonomico, fa un ulteriore passo in avanti ed inter- preta il gesto grafico quale prodotto del cervello, dei nervi e dei muscoli, attivati nella loro di- namica dalle caratteristiche temperamentali e psicologiche dello scrivente.
Il gesto grafico, infatti, se pur materializzato in un “prodotto” statico, è in realtà un “proces- so” dinamico di forze psico-fisiche per cui il metodo grafologico effettua uno studio espressivo del fenomeno grafico, vedendo il gesto in rapporto con il biologico (temperamento) e lo psi- chico personale (psichismo e psicologia personale).
L'idea centrale su cui è incentrato il metodo grafologico è che la scrittura è espressione dello scrivente, si evolve e si modifica insieme a lui in funzione dei suoi stati d'animo e dei suoi istin- ti innati. Solo conoscendo le regole che guidano la scrittura si è in grado di ricostruire la di- namica del gesto grafico risalendo perciò alle forze in gioco da cui promana e di individuare e smascherare i tentativi di imitazione e dissimulazione.
In ciò sta appunto la forza discriminativa e identificativa del metodo che, per l'appunto, non si fissa sugli aspetti statici della scrittura (come, ad esempio, la forma delle lettere) ma analiz- za la grafia complessivamente nel suo aspetto dinamico come manifestazione di attività glo- bali dello scrivente comprendenti la celebrale, la neuromuscolare, la psichica, la fisiologica e la neurologica. La scrittura è così osservata complessivamente tenendo conto del suo movi- mento, del ritmo, dell'impostazione, della dimensione, della direzione, dell'inclinazione, della continuità, della pressione, della forma, della velocità e di tutti i connotati particolari e gene- rali che la contraddistinguono. In particolare, l'attenzione viene posta sul carattere essen- zialmente individuale e personale della scrittura, caratterizzata da forme e gesti somiglianti che però mai si ripetono in modo eguale”.
Le premesse metodologiche trovano poi riconoscibile riscontro nell'intero sviluppo dell'in- dagine e nelle conclusioni della consulente, che meritano perciò di essere condivise e fatte proprie dalla Corte.
9. L'appello va perciò respinto. Spese del grado secondo soccombenza (DM 55\2014, sca- glione di valore fino a € 5.200,00).
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 550,00), introduttiva (€ 550,00) e deci- sionale (€ 900,00), per complessivi € 2.000,00. Nulla viene liquidato per la fase istrutto- ria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orienta- mento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazio-
7 ne nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di at- tività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giu- dizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è am- messa unicamente qualora siano effettivamente poste in essere, nel corso della prima udien- za di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fis- sata un'udienza a tal fine, non essendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'artico- lazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
10. Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari al Parte_1
contributo unificato se dovuto.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sen- Parte_1 Controparte_1
tenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Avellino 24.10.2023 n. 1593, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado in fa- Parte_1
vore di , con distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe Grasso e Raffaella Controparte_1
Corona, dichiaratisi antistatari, liquidate in € 2.000,00 per compensi ed € 300,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15% oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore impor- Parte_1
to pari al contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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