Sentenza 11 gennaio 2024
Massime • 2
In tema di reati edilizi, non è consentita la revisione parziale della sentenza di condanna, intesa come relativa ad alcune porzioni soltanto dell'immobile abusivamente realizzato, posto che il reato commesso è unico. (Fattispecie in cui la Corte, a fronte della dedotta condonabilità di una mera frazione dell'edificio, asseritamente ultimata entro il 31 marzo 2003, ha escluso l'esperibilità di tale rimedio straordinario sul rilievo dell'avvenuta realizzazione abusiva di opere ulteriori in epoca successiva e della necessaria riferibilità della sanatoria all'immobile nella sua interezza).
La nullità degli atti introduttivi di giudizio definito con sentenza irrevocabile, che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza, non rientra in alcuno dei casi per cui è consentita la revisione, ma, concorrendone le altre condizioni, può essere fatta valere con il rimedio della restituzione del termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 11 legge 28 aprile 2014, n. 67), in caso di sentenza contumaciale o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza.
Commentario • 1
- 1. La posizione del giudicante e l’influenza delle prove digitali nel processo: limiti e garanzie nell’era della IAhttps://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2024, n. 14631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14631 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC COSTANTINI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
• letta la memoria del 3 gennaio 2024 dell'AVV. CARLO ALVANO che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20. Depositata in Cancelleria Penale Sent. Sez. 3 Num. 14631 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/01/2024 31320/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri NC SI, RM ZA e AR ZA ricorrono per l'annullamento della sentenza del 18 aprile 2023 della Corte di appello di Roma che ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza del 23 marzo 2010 della Corte di Napoli (irr. il 6 marzo 2012) che, pronunciando in sede rescissoria, li aveva definitivamente condannati alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 780,00 euro di multa per i reati di cui ai capi A (artt. 81, 110 cod. pen., 44, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001), B (artt. 81, 110 cod. pen., 64 e 71, 65 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001), D (artt. 81, 110 cod. pen., 181, d.lgs. n. 42 del 2004) ed F (artt. 81, 110, 349, secondo comma, cod. pen.) della rubrica. Premettono in fatto che: (i) il 29 luglio 1984, NC SI, rientrata in patria dopo essere emigrata, aveva acquistato un casale colonico facente parte dell'antica IA Pinto, sita in una selva boschiva periferica all'interno del villaggio Arenella, passato dal Comune di Chiaiano a quello di Napoli;
(ii) il 3 agosto 1984 agenti del Corpo Forestale dello Stato avevano accertato, a seguito di sopralluogo, che i due figli della donna si trovavano sul tetto intenti a eliminare le superfetazioni vegetali mentre la madre stava dando fuoco ai tralci buttati a terra;
la scena era stata riportata nel verbale e riprodotta fotograficamente;
la donna, invitata a mettersi in regola, il giorno dopo aveva presentato regolare istanza al municipio;
(iii) il 15 dicembre 1986 la SI aveva stipulato un atto notarile per regolare i confini con i vicini;
(iv) il 13 agosto 2003 la Polizia Municipale aveva effettuato un sopralluogo rilevando lavori per la sistemazione del muro di confine e dell'area circostante senza riscontrare lavori in corso o operai al lavoro;
(v) dai successivi accertamenti era emerso che era stato chiesto il cd. "condono-ter" e che il fabbricato non risultava esistente in un rilievo datato 12 maggio 2003 estratto dal programma Google Earth;
(vi) il Comune, però, affermando di aver effettuato un sorvolo con mezzi propri aveva intrapreso la demolizione del fabbricato, sospesa e poi annullata dal Consiglio di Stato previo incarico peritale al Ministero delle Infrastrutture;
(vii) il documento originale, benché richiesto dalla Commissione incaricata dal Consiglio di Stato di svolgere gli accertamenti, non era stato prodotto né rinvenuto negli atti depositati presso l'Ufficio Antiabusivismo del Comune di Napoli;
(viii) il Consiglio di Stato, oltre alla data di ultimazione delle opere, aveva anche chiesto di accertare se e quali vincoli gravassero sull'area e se fossero tali da precludere la condonabilità delle opere;
la Commissione aveva risposto negativamente;
(ix) a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, previa diffida inutilmente inviata al Comune il 24 luglio 2017, avevano provveduto al ripristino in proprio dello stato dei luoghi ed avevano avviato l'azione di recupero delle somme occorse;
(x) medio tempore, con ulteriore decisione era stata annullata l'iscrizione a ruolo delle spese di demolizione ed il Comune condannato a supportare gli oneri di giudizio;
(xi) tratti a giudizio in sede penale, i ricorrenti erano stati irrevocabilmente condannati per la violazione dei vincoli ambientali ma assolti per il reato di truffa correlato al rilascio dei condoni edilizi;
(xii) in sede di revisione avevano sostenuto: - di non aver preso parte a nessuna delle fasi processuali per mancanza di notifica degli atti introduttivi;
nel merito, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: - che l'area sulla quale insiste l'abitazione non è quella oggetto di giudizio;
- che quella effettiva non è vincolata e che la costruzione di epoca rurale, che si erano limitati a rendere abitabile senza alcuna variazione, risale a tempo immemore;
- che a seguito della scoperta di nuove prove con metodologie all'epoca non esistenti, un tecnico, da loro incaricato, invece di sanare i fabbricati rurali "fantasma", ha erroneamente chiesto il condono per ciascuno dei tre occupanti, errore poi riparato provvedendo al relativo adempimento;
- che nella sentenza di primo grado si afferma che la costruzione rientra nel piano territoriale "Agano-Camaldoli" del Comune di Napoli, perimetrato ai sensi del D.M. 25 gennaio 1958; - che, in realtà, il decreto si limita ad indicare le misure trigonometriche da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale;
solo nel 2004 è stata varata la normativa che vincola l'area così misurata;
- che l'area "Agnano-Camaldoli" nella quale, secondo la sentenza di primo grado (che ciò affermava in base al parere di un dirigente del Comune di Napoli mai ritrovato in atti), sarebbe stata realizzata l'opera è in realtà quella di "Selva di Chiaiano" che comprende un raggruppamento di casali rurali appartenuti al Comune autonomo di Chiaiano divenuto più recentemente la VIII municipalità del Comune di Napoli, area perimetrata diversamente con il DM 21 gennaio 1997; ché, anzi, l'area densamente abitata sulla quale insiste la costruzione non rientra nemmeno in tale perimetrazione, tant'è vero che ad oggi sarebbero possibili nuovi insediamenti;
2 - che, in ultima analisi, sono stati condannati per violazioni normative non esistenti nell'anno 2003 perché entrate in vigore nel 2004, in epoca cioè successiva al sopralluogo del 13 agosto 2003; - che dall'esame di un atto di divisione del 1929, tutto scritto a mano, è stato possibile individuare in forma specifica i beni immobili che costituivano il complesso della IA Pinto di cui faceva parte il casale che, in base alla copia cartacea della cd. "canapina" borbonica del 1891 della mappa di Chiaiano riferita alla particella 47, era composta da vari fabbricati tra i quali quello dei ricorrenti;
- che un notaio aveva accertato le preesistenze che, essendo rurali, non erano accatastate e quindi non erano citate nell'atto di trasferimento, provvedendo così ad integrare l'atto di acquisto del 1984; - che a mezzo di georadar era stato possibile indagare la malta ed i componenti della struttura per prelevare campioni dal sottosuolo ai fini della geodatazione;
- che le impronte impresse sulla canapina per fini fiscali avevano consentito, a mezzo del "metaverso", la ricostruzione virtuale della IA e delle sue strutture coloniche;
- che, utilizzando un drone, era stata effettuata un'avioripresa che aveva consentito di visualizzare l'area perimetrata indicata in sentenza e come l'abitazione ne fosse collocata all'esterno; - che erano state acquisite presso l'Istituto Geografico Militare tutte le riprese aeree della zona dal 1943 al 2003 ed attraverso appositi programmi di lettura era stato possibile dimostrare l'esistenza del fabbricato rurale, inizialmente oscurato dalla fitta vegetazione;
- che era stata prodotta copia del verbale del Corpo Forestale dello Stato, con relative fotografie, a testimonianza dello stato del fabbricato nel 1984, nel corso dei lavori di disboscamento occorsi per mettere a nudo la casa sepolta nella selva da secoli di abbandono;
- che un pool di tecnici qualificati aveva effettuato accurate sovrapposizioni e confronti con documenti ufficiali ed erano pervenuti, per campi diversi di specializzazione, alle medesime conclusioni con due diverse consulenze giurate che scagionavano i ricorrenti;
- che anche l'intelligenza artificiale ChatGPT aveva confermato che l'area in questione non era soggetta a vincoli;
ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: - che due sentenze della Corte di appello di Napoli, divenute irrevocabili successivamente alla condanna impugnata, avevano annullato la demolizione ed ordinato la restituzione dell'immobile per le identiche imputazioni;
- che, in particolare, con sentenza n. 8369/2014, irr. il 18/02/2015, la Corte di appello di Napoli, nel giudicare i medesimi reati, compreso quello della 3 violazione dei vincoli, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, revocando di conseguenza l'ordine di demolizione e autorizzando la rimessione in pristino con restituzione dei beni avvenuta 1'8/07/2015; che analoga decisione era stata presa con sentenza n. 7475/2014, irr. 1'11/04/2015, pronunciata dalla Corte di appello nei confronti dei due figli;
ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: - che si era fatto ricorso alla dichiarazione rilasciata in sede di indagini difensive da uno dei tre agenti che non avevano testimoniato in giudizio;
(xiii) la Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha ritenuto inammissibili le istanze presentate ai sensi delle lettere a) e d) dell'art. 630 cod. proc. pen., ed ha respinto quella proposta ai sensi della lettera c). Tanto premesso in fatto, deducono, in diritto, i seguenti motivi. 1.1.Con il primo deducono la violazione dell'art. 495, commi 1 e 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non è stata disposta l'ammissione di prove decisive a sostegno dell'eccepita omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio. 1.2.Con il secondo motivo, relativo alla nomina del perito e al conferimento dell'incarico peritale avente ad oggetto l'esistenza di vincoli gravanti sull'area al tempo della costruzione, alla formulazione dei relativi quesiti, alla relazione peritale, all'attività del perito, all'incapacità settoriale specifica, deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 226, comma 2, 228, comma 3, 234-bis, 471, comma 1, 477, comma 3, 501, comma 1, 502, comma 1, 526, comma 1, 586, comma 1, cod. proc. pen. 1.3.Con il terzo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. c) e d), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'inosservanza degli artt. 220, comma 1, 234, comma 1, 234-bis, comma 1, 501 cod. proc. pen. 1.4.Con il quarto motivo deducono la violazione del principio della prova, l'omesso accertamento della perimetrazione dell'area vincolata, la violazione della presunzione di innocenza, lo sviamento della decisione, l'evidenza della abnormità, nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 65, 167, 139, comma 3, 187, 191, 192, commi 1 e 2, 238-bis, 327-bis cod. proc. pen., nonché del d.R.R. n. 380 del 2001, del d.lgs. n. 42 del 2004, del D.M. 25/01/1958 (perimetrazione dell'area "Agnano-Camaldoli"), del D.M. 21/01/1997 (perimetrazione dell'area "Selva di Chiaiano"), nonché il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte riguardante l'individuazione dei vincoli, la conoscenza della cartografia storica, le prove scientifiche presentate. 1.5. Con il quinto motivo deducono la violazione delle norme tecniche a fini di prova, l'omesso accertamento dell'aerofotogrammetria, lo sviamento della decisione, l'evidenza dell'abnormità, il contrasto di giudicati e la mancanza, la 4 contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione formulata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett a), cod. proc. pen. 1.6.Con il sesto motivo deducono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione formulata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett d), cod. proc. pen. 2.Con nota del 9 dicembre 2023, il difensore ha depositato l'atto di rinuncia alle domande di condono depositate dai ricorrenti al Comune di Napoli il 6 novembre 2023. 3.Con articolata memoria del 3 gennaio 2024 il difensore ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità dei ricorsi concludendo per il loro accoglimento e, dunque, per l'annullamento della sentenza impugnata per la nullità del decreto di rinvio a giudizio, o comunque per la loro assoluzione piena o, infine, per la declaratoria di non doversi procedere nei loro confronti per essere i reati estinti per prescrizione. 4.11 5 gennaio 2024 sono pervenute, per il tramite dell'Avv. Carlo Alvano, note manoscritte di pugno dai ricorrenti che chiedono che il caso venga riesaminato a loro favore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2.Premette il Collegio: 2.1.gli odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio per rispondere dei seguenti reati: a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, in concorso tra loro, quali comproprietari e committenti, iniziato, continuato ed eseguito, in assenza del permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 131 e segg., d.lgs. n. 42 del 2004, le seguenti opere: sbancamento del suolo di circa 700 mq ricavando due terrazzamenti con realizzazione di due manufatti, rispettivamente di circa 150 mq. l'uno, e di circa 200 mq., l'altro. Successivamente, in violazione dei sigilli, realizzavano sul manufatto di 150 mq. una nuova struttura di 150 mq. Successivamente, in ulteriore violazione dei sigilli, proseguivano i lavori presso i 5 due manufatti, presentandosi, l'uno, composto da piano terra e primo piano tramezzato e tompagnato, l'altro da solaio di copertura munito di manto in cemento armato come il calpestio del piano terra. Antistante detto fabbricato veniva effettuato uno sbancamento del terreno per circa 500 mq. Ancora, veniva scaricato sull'area di circa 600 mq. terreno vegetale che veniva livellato e parte versato nel vallone sottostante. Successivamente, in violazione dei sigilli, proseguivano i lavori presso i due manufatti, presentando, l'uno, al primo piano due appartamenti completi e rifiniti, l'altro un unico locale intonacato con due cancelli in ferro agli accessi. Successivamente, in ennesima violazione dei sigilli, il primo piano del manufatto sul lato destro presentava due unità immobiliari complete con infissi interni ed esterni. Ancora, in violazione dei sigilli, i due manufatti venivano forniti di energia elettrica e i due appartamenti al primo piano del manufatto sul lato destro venivano arredati ed abitati. b) della contravv. di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 64-71, 65-72 d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzavano le strutture in cemento armato, indicate al capo che precede, non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori al Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;
c) delle contravv. di cui agli artt. 83 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, 2, legge reg. Campania, n. 9 del 1983, per aver eseguito i lavori di cui al capo a) in zona sismica omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli elaborati progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente;
d) del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004, per aver eseguito le opere di cui al capo a) in area o su bene sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 146, d.igs. n. 42, cit. e) del reato di cui agli artt. 110, 734 c.p., per avere, mediante le opere di cui al capo a), distrutto alterato le bellezze naturali dei luoghi, soggetti alla speciale protezione dell'autorità ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004; I reati di cui ai precedenti capi di imputazione erano stati contestati come accertati in Napoli, alla via S. Ignazio di Loyola n. 130/A, fino al 19.10.2004. f) del reato di cui agli artt. 81, 110 e 349 c.p. per aver, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la SI quale custode nominato fino al 2 marzo 2004 all'atto del sequestro della p.g. e ZA AR quale custode nominato in data 28.6.2004, in concorso tra loro e con ZA RM, violato i sigilli apposti al manufatto di cui al capo a) al fine di proseguire i lavori;
il reato era contestato come accertato in Napoli, nel luogo di cui sopra, il 22.9.2003, il 10.11.2003, il 21.1.2004, il 2.3.2004, il 28.6.2004 ed il 19.10.2004; 6 g) del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 61, n. 2, 110, 483 cod. pen., per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro ed al fine di eseguire il reato indicato al capo che segue, attestato falsamente in tre dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate al Comune di Napoli che le edificazioni site in Napoli alla via S. Ignazio di Loyola n. 130/A di cui al capo a) erano state realizzate nelle strutture portanti in data antecedente al 1.3.2003; fatto come commesso in Napoli, il 19.1.2004. h) del reato di cui agli artt. 81 56, 640, commi primo e secondo, n. 1), cod. pen. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle istanze presentate al Comune di Napoli, in data 21.1.2004, dirette ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per le opere indicate al capo, a) dichiaravano che le opere erano state ultimate il 1 marzo del 2003, compiendo in tal modo atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l'autorità amministrativa preposta al rilascio del permesso in sanatoria. 2.2.Con sentenza del 21 maggio 2008 la Corte di appello di Napoli aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di SI NC, ZA AR e ZA RM, in ordine alle contravvenzioni loro ascritte ai capi c) ed e) del capo d'imputazione, perché estinte per prescrizione, e aveva rideterminato in anni tre, mesi undici e giorni 20 di reclusione ed euro 1480 di multa la pena per le residue imputazioni, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 2.3.Con sentenza Sez. 3, n. 23874 dell'8 aprile 2009, la Corte di cassazione, adita dagli odierni ricorrenti, aveva rigettato le doglianze relative alla prescrizione (dedotta con il primo motivo) ma aveva accolto il secondo motivo con il quale era stata sostenuta l'insussistenza dei reati di falso e truffa perché non era stata accertata la data di ultimazione dei lavori e non era stata apprezzata la decisione del Consiglio di Stato del 1 ottobre del 2007 da cui risultava che non era possibile stabilire con precisione la data di completamento delle opere, aggiungendo che i rilievi fotografici richiamati dalla Corte di appello avrebbero potuto riferirsi ad un'area diversa. 2.4.Affermaya la Corte: «[è] ben vero che, in tema di condono edilizio previsto dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (conv. con modificazioni nella L. 30 novembre 2003, n. 326), ove ll reato sia stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, ed al momento dell'accertamento i lavori non erano ancora ultimati, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della speciale causa estintiva provare che l'opera era stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'opera abusivamente eseguita (Cass. N. 7880 del 1999, n. 13071 del 1999), ma nella 7 fattispecie si erano contestati anche i delitti di falso e truffa sulla premessa che gli interessati avevano dichiarato in un atto diretto al Comune che le opere erano complete al rustico alla data del 1 marzo del 2003. Quindi, ai fini dell'affermazione di responsabilità per tali reati, incombeva all'accusa dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la falsità dell'attestazione. La corte ha desunto tale falsità dai rilievi aerofotografici acquisiti agli atti dai quali secondo i giudici del merito emergeva l'inesistenza di manufatti alla data del 12 maggio del 2003. Tale rilievo fotografico è stato contestato dai ricorrenti sia in questo giudizio che in quello amministrativo instaurato a seguito del diniego del condono. Nel giudizio amministrativo, per superare le incertezze, come risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5038 del 2007 prodotta dai ricorrenti, si era demandato al Servizio Infrastrutture l'accertamento degli elementi rilevanti ai fini della definizione della controversia. L'accertamento però non dette risultati certi perché "era difficile stabilire, con una disamina obiettiva, l'esattezza dello stato dei luoghi alla data del 12 maggio 2003". Pertanto il Consiglio di Stato accolse il ricorso dei ricorrenti. La sentenza del Consiglio di Stato prodotta in appello non è stata in alcun modo esaminata dalla corte, la quale, come sopra precisato, si è limitata a richiamare la foto senza tenere conto degli ulteriori accertamenti disposti in sede amministrativa e delle contestazioni dei ricorrenti. Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio sul punto. La corte territoriale dovrà riesaminare la documentazione fotografica tenendo conto degli accertamenti compiuti in sede amministrativa». 2.5.Le sentenze (gemelle) del giudice amministrativo alle quali aveva fatto riferimento la Corte di cassazione sono quelle del Consiglio di Stato (nn. 5036, 5037, 5038) che, definitivamente pronunciando sull'impugnazione dei provvedimenti del maggio 2004 del Comune di Napoli - che aveva respinto l'istanza di condono di opere abusive avanzate dagli odierni ricorrenti in data 21 gennaio 2004, disponendo altresì la demolizione delle stesse ed il ripristino dello stato dei luoghi -, ha accolto i ricorsi. Il Consiglio di Stato aveva convenuto con i ricorrenti che la documentazione versata dal Comune in sede di costituzione non era idonea a comprovare la effettiva situazione di fatto alla data del 10 marzo 2003. Per questa ragione il Servizio Infrastrutture - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Campania - Ministero Infrastrutture e Trasporti, era stato incaricato di procedere agli accertamenti degli elementi rilevanti ai fini della definizione della controversia. In particolare, il Servizio avrebbe dovuto accertare: «a) la data di ultimazione delle opere abusive per cui è causa, con riguardo alla documentazione, anche aerofotogrammetrica, in originale esistente agli atti del Comune di Napoli e ad ogni altro utile elemento rilevabile in loco o desumibile dalla documentazione di parte;
b) la riferibilità dei rilievi 8 aerofotogrammetrici, oltre che alle particelle interessate, specificatamente ai corpi di fabbrica oggetto di esame;
c) la riferibilità dei sopralluoghi del Comune di Napoli successivi alla data del 12.5.2003 - versati in atti - alle opere abusive oggetto di esame o ad opere diverse ovvero a lavori successivi all'ultimazione delle opere;
d) la assunta inerenza dei contratti di fornitura gas nell'anno 2002 a fabbricati diversi da quelli di cui all'odierna controversia;
e) le modalità di effettuazione dei rilievi aerofotogrammetrici oggetto di causa e gli eventuali limiti di visualizzazione dall'alto dei manufatti esistenti, connessi all'uso di tali strumenti, anche con riferimento alle argomentazioni difensive di cui alla memoria di parte appellante depositata il 17 marzo 2005; f) i vincoli eventualmente esistenti sull'area sulla quale insistono le costruzioni e se essi precludano, ex se, la condonabilità delle opere ai sensi della legge n. 326/2003; g) ogni altro elemento utile ai fini della pronuncia giudiziale in ordine alla controversia». All'esito degli accertamenti, il Servizio aveva così concluso: «dal rilievo orto foto con annessi ingrandimenti è alquanto difficile stabilire, con una disamina obiettiva, l'esattezza dello stato dei luoghi alla data del 12.5.2003. Infatti si ritiene che un approfondimento in tal senso richiederebbe un documento aerofotogrammetrico originale. Tale documento (richiesto dallo scrivente con nota n. 5233 del 26.4.2006 al Comune di Napoli) non è stato rinvenuto negli atti depositati presso l'Ufficio Abusivismo del Comune di Napoli. Tenuto conto che tale requisito risulta prevalente non si ritiene opportuno entrare nei restanti elementi prodotti dalle parti interessate». 2.6.11 Consiglio di Stato aveva condiviso le conclusioni del Servizio stigmatizzando il comportamento non collaborativo del Comune che non aveva prodotto un documento rilevante ai fini della definizione della causa «non potendosi invero ragionevolmente ritenere che il controverso intervento demolitorio sia stato disposto dall'Amministrazione in assenza di un "documento aerofotogrammetrico originale" che, solo, alla stregua dell'esito della verificazione, avrebbe potuto consentire l'accertamento dello stato dei luoghi alla data del 12.5.2003. Dal rilevato comportamento omissivo dell'Amministrazione nella vicenda processuale che ne occupa devono trarsi le dovute conseguenze a norma dell'art. 116, secondo comma, Cod. proc. civ.». 2.7.All'esito dell'annullamento con rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 marzo 2010, aveva assolto gli imputati dai reati loro ascritti ai capi G (art. 483 cod. pen.) ed H (artt. 56, 640 cod. pen.) ma ne aveva confermato le condanne per i residui reati di cui ai capi A, B, D ed F. 2.8.La Corte di cassazione, Sez. 4, n. 17219 del 6 marzo 2012, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello perché manifestamente infondati. I ricorrenti avevano dedotto che «la Corte d'appello, nell'escludere l'esistenza dei reati di falso e truffa, [aveva] implicitamente 9 ritenuto che non si concretasse prova che le opere non fossero state ultimate al grezzo prima del 1 marzo 2003. Se ne sarebbero dovute trarre le necessarie conseguenza anche in tema di prescrizione e condono ai sensi della L. n. 326 del 2003. La pronunzia, inoltre, reca motivazione apparente quanto alla prova della protrazione delle condotte oltre il 1 marzo 2003, senza che alcunché deponesse in tal senso». Nel ritenere la manifesta infondatezza dei ricorsi, la Corte di cassazione osservava che il tema della prescrizione era ormai coperto da giudicato posto che l'annullamento con rinvio era stato deciso in relazione ai soli fatti per i quali era intervenuta sentenza assolutoria. 6.Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato. 6.1.L'istituto della revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen., quale mezzo di impugnazione straordinaria, non può essere utilizzato per dedurre nullità verificatesi nel processo definito con sentenza irrevocabile. Le nullità verificatesi nel processo di cognizione, pur se assolute ed insanabili, trovano il loro limite preclusivo nel perfezionarsi del giudicato (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, richiamata, in motivazione, da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric). 6.2.L'eventuale nullità degli atti introduttivi del giudizio che abbiano determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza può essere fatta valere, concorrendone le altre condizioni, con il rimedio della restituzione del termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 11 legge n. 67 del 2014), in caso di sentenza contumaciale, o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza. 6.3.Come correttamente affermato dalla Corte di appello (che peraltro ha escluso le dedotte nullità) la nullità degli atti introduttivi del giudizio non rientra in nessuno dei casi per i quali è consentita la revisione, non di certo nel caso previsto dall'art. 630, lett. a), cod. proc. pen. 6.4.Peraltro, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti erano perfettamente a conoscenza della pendenza del processo poiché il decreto di citazione diretta a giudizio era stato loro notificato una prima volta il 14 luglio 2005 ed una seconda volta il 21 novembre 2005. La seconda notifica era stata disposta dal Tribunale perché la prima udienza era stata fissata il 28 ottobre 2005, senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (all'epoca di quarantacinque giorni). 7.11 secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. 10 7.1.Una premessa si impone: i ricorrenti hanno inteso sottoporre al giudice della revisione nuove prove a sostegno della condonabilità, ai sensi dell'art. 32, commi 25 e segg., di. n. 269 del 2003, conv. con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, delle opere abusivamente realizzate. Si afferma, in ultima analisi, che: a) tali opere erano state ultimate entro il 31 marzo 2003; b) l'area di intervento non era sottoposta a vincoli alla predetta data. 7.2.Su questi argomenti di prova la Corte di appello ha ritenuto l'ammissibilità dell'istanza e ha incaricato un perito di accertare: a) la data di commissione degli abusi, le dimensioni, le volumetrie e la tecnica costruttiva, se si trattasse di nuova costruzione o di ristrutturazione;
b) l'esistenza di qualsivoglia vincolo gravante sull'area interessata, il rilascio di eventuali autorizzazioni o nulla-osta, la eventuale condonabilità degli abusi, avuto riguardo alle aerofotogrammetrie del 12 maggio 2003, alle consulenze di parte e ai sequestri effettuati tutti dopo il 31 marzo 2003; c) se gli interventi riguardassero o meno un rudere preesistente. 7.3.11 perito ha fornito le seguenti risposte: a) le due opere erano state iniziate in epoca successiva al 23 giugno 2003, avevano una volumetria, rispettivamente, di mc. 1092, la prima, di mc. 762, la seconda, e consistevano in nuove costruzioni;
b) sull'area interessata dagli interventi gravava il vincolo paesaggistico relativo al PTP di Agnano-Camaldoli; c) non vi erano ruderi preesistenti. 7.4.Tali conclusioni sono state ribadite in sede di esame del perito all'udienza del 6 ottobre 2022 e con risposte scritte alle osservazioni successivamente formulate dal difensore degli odierni ricorrenti. 7.5.1 ricorrenti deducono, con il secondo ed il terzo motivo, la violazione delle norme processuali specificamente indicate nel "Ritenuto in fatto" dell'odierna sentenza. 7.6.La dedotta violazione di norme processuali è supportata dall'ampio (quanto inammissibile) richiamo al consistente supporto probatorio allegato al ricorso (di parte del quale i ricorrenti suggeriscono la visione) in mancanza di allegazione del travisamento delle prove utilizzate dalla Corte di appello ai fini della decisione. Non solo: i ricorrenti insistono sul fatto che le opere realizzate consistevano in meri interventi di conservazione e manutenzione (pag. 19 del ricorso) negligendo del tutto la circostanza che la rubrica contestava loro la realizzazione e la prosecuzione abusiva delle opere fino al 19 ottobre 2004, data dell'ultimo sequestro apposto alle opere stesse a seguito dell'ennesima violazione dei sigilli. 7.7.0rbene, il punto è proprio questo: a prescindere da tutte le considerazioni difensive, resta il fatto che le opere oggetto di condanna non 11 avrebbero mai potuto essere condonate (né sanate in via ordinaria) e gli imputati non avrebbero mai potuto essere assolti dai reati loro ascritti. 7.8.A tal fine è necessario avere riguardo al fatto così come descritto dalla rubrica il quale contesta la definitiva realizzazione di opere abusivamente ultimate nell'autunno 2004; il fatto è unico e non scorporabile in tante frazioni, l'una precedente al 31 marzo 2003, le altre successive. L'eventuale condono riguarderebbe un manufatto non più esistente e inciderebbe sull'unicità del prodotto del reato la cui natura abusiva ed illecita non può essere scissa. La porzione di edificio realizzata al 31 marzo 2003 è superata ed assorbita dalle opere effettuate sine titulo in epoca successiva, opere in relazione alle quali non è mai stata chiesta la revisione della condanna. 7.9.In buona sostanza, la sanatoria avrebbe dovuto riguardare l'immobile nella sua interezza non una sola porzione ormai persa nella (e dalla) novità dell'intero fabbricato. Revisioni parziali non sono ammesse (nel senso che è ammissibile l'istanza di revisione di condanna per reato edilizio, fondata sulla produzione di nuove certificazioni dimostranti la perfetta identità tra l'immobile abusivo e quello oggetto di un provvedimento di sanatoria che il giudice del merito aveva invece ritenuto non provata, escludendo l'invocato effetto estintivo, cfr. Sez. 3, n. 45184 del 10/10/2013, Crea, Rv. 257727 - 01). 7.10.Del resto, l'art. 35, comma 13, legge n. 47 del 1985 (richiamato dall'art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003) espressamente stabiliva che, decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda di condono e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'obiezione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria poteva completare sotto la propria responsabilità le opere non comprese tra quelle indicate dall'art. 33 come non suscettibili di sanatoria. A tal fine, l'interessato doveva notificare al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, e poteva iniziare i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. 7.11.Questa Corte ha affermato al riguardo che, in difetto di tali adempimenti, la prosecuzione dei lavori configura un nuovo ed autonomo reato urbanistico (Sez. 3, n. 3530 del 08/11/2000, Martino, Rv. 218001 - 01; Sez. 3, n. 7896 del 10/05/1999, Cimini, Rv. 214368 - 01). E' stato altresì precisato che il rispetto della procedura prevista dall'art. 35, comma 13, cit., legittima solo gli interventi di completamento funzionale dell'opera per la quale è stata presentata la domanda di sanatoria (Sez. 3, n. 12984 del 09/01/2009, Rullo, Rv. 243095 - 01). 7.12.Non possono pertanto essere effettuati interventi che mutano sostanzialmente l'immobile oggetto del condono;
la domanda di sanatoria non può costituire lo strumento per legittimare interventi edilizi completamente 12 diversi da quelli condonabili. Deve cioè sussistere una perfetta coincidenza tra l'opera esistente ed ultimata al 31 marzo 2003 (nei termini indicati dall'art. 31, comma 2, I. n. 47 del 1985) e quella effettivamente condonata, coincidenza che, pur tenendo conto della necessità di completare i manufatti per i quali era stato eseguito il rustico e completata la copertura, non consentiva di sfruttare il "condono" per sanare edifici totalmente diversi e nei quali la struttura esistente al 31 marzo 2003 ha perso la sua individualità. 7.13.Nel caso di specie, peraltro, non solo i ricorrenti non hanno mai allegato alcunché a sostegno della legittimità della prosecuzione dei lavori dopo la presentazione della domanda di condono ma hanno proseguito nei lavori prima della presentazione della domanda stessa effettuando, complessivamente, interventi che andavano ben oltre il semplice completamento funzionale dell'opera. 7.14.Ne consegue che la domanda di revisione, sotto questo profilo, non era ammissibile (nel senso che l'inammissibilità dell'istanza di revisione, ove non dichiarata dal giudice di appello, deve essere pronunziata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione, Sez. 5, n. 39794 del 05/07/2023, Mastrolia, Rv. 285230 - 01). 8.Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame degli altri motivi e della articolata memoria del 3 gennaio 2024 del difensore. 9.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/01/2024.