Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2024, n. 14631
CASS
Sentenza 11 gennaio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 38/2024 della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Terza Sezione Penale, presieduta da Luca Ramacci. I ricorrenti hanno contestato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva rigettato la loro richiesta di revisione di una condanna per reati edilizi. Le parti hanno sostenuto che non erano stati notificati gli atti processuali e che l'area in questione non era vincolata, presentando nuove prove a sostegno delle loro tesi. Tuttavia, la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi, argomentando che le nullità processuali non possono essere dedotte in sede di revisione e che le nuove prove non dimostravano l'assenza di vincoli sull'area. Inoltre, la Corte ha sottolineato che le opere realizzate non potevano essere condonate, poiché la loro esecuzione era avvenuta dopo il termine stabilito per la condonabilità. La decisione finale ha confermato la condanna, imponendo anche il pagamento delle spese processuali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

In tema di reati edilizi, non è consentita la revisione parziale della sentenza di condanna, intesa come relativa ad alcune porzioni soltanto dell'immobile abusivamente realizzato, posto che il reato commesso è unico. (Fattispecie in cui la Corte, a fronte della dedotta condonabilità di una mera frazione dell'edificio, asseritamente ultimata entro il 31 marzo 2003, ha escluso l'esperibilità di tale rimedio straordinario sul rilievo dell'avvenuta realizzazione abusiva di opere ulteriori in epoca successiva e della necessaria riferibilità della sanatoria all'immobile nella sua interezza).

La nullità degli atti introduttivi di giudizio definito con sentenza irrevocabile, che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza, non rientra in alcuno dei casi per cui è consentita la revisione, ma, concorrendone le altre condizioni, può essere fatta valere con il rimedio della restituzione del termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 11 legge 28 aprile 2014, n. 67), in caso di sentenza contumaciale o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza.

Commentario1

  • 1La posizione del giudicante e l’influenza delle prove digitali nel processo: limiti e garanzie nell’era della IA
    https://www.iusinitinere.it/
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2024, n. 14631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14631
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo