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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2025, n. 33839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33839 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL CE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 25/02/2025 dal Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette la memoria e le conclusioni dell'avv. Giuseppe Gervasi, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1 Il Tribunale di Catanzaro, annullato il titolo cautelare per il capo 2)- procurata inosservanza della pena -, ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei riguardi di AL CE, gravemente indiziato per il delitto di cui agli artt. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte della 'ndrangheta, unitamente ad altri e, in particolare, con CE IN e LE OS. AL avrebbe eseguito le disposizioni di CE OS AM, soggetto con ruolo apicale, e distribuito le somme di denaro per il sostegno delle famiglie dei detenuti;
avrebbe, inoltre, coadiuvato CE per dirimere controversie, per realizzare il controllo 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33839 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/07/2025 del territorio, avrebbe monitorato e segnalato la presenza, a Guardavalle e nei territori limitrofi, di autovetture sospette e/o di appartenenti alle forze dell'ordine, nonché, avrebbe favorito CE OS AM, CE NI e EO OS a sottrarsi alle ricerche preordinate ad eseguire un ordine di carcerazione del 25.11.2020 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce la inutilizzabilità dei risultati investigativi costituiti dalle chat acquisite con "modalità live" e poste a fondamento in modo decisivo del giudizio di gravità indiziaria. Quelle utilizzate sarebbero informazioni assunte mediante la inoculazione di un captatore informatico nel server di destinazione delle conversazioni in chat;
l'assunto difensivo è che: a) la captazione sarebbe stata disposta senza un provvedimento autorizzativo;
b) non sarebbero state utilizzate le apparecchiature allocate presso la Procura della Repubblica;
c) il captatore sarebbe stato inserito nel server mentre in Italia sarebbe possibile solo l'inoculazione in un dispositivo mobile. Ciò avrebbe consentito la captazione massiva di interlocuzioni in violazione dell'art. 15 Cost. Il tema devoluto al Tribunale era quello del se le captazioni compiute all'estero non su richiesta "dell'Italia quale paese richiedente l'O.I.E. investigativo" (così il ricorso) e acquisite tramite 0.I.E., potessero essere utilizzate anche nel caso in cui nello Stato ad quem non siano rispettate le maggiori garanzie ivi previste e riservate per l'attività di intercettazione. Il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione sulla base di un duplice presupposto Il primo sarebbe costituito dal fatto che la difesa non avrebbe dato prova "delle questioni dedotte e, in particolare, di quali chat sarebbero frutto di intercettazione e quali di recupero statico". Il secondo presupposto è che si tratterrebbe di chat acquisite tramite O.I.E. e, in quanto tali, affidabili ed utilizzabili. Quanto al primo profilo, assume, invece, il ricorrente che spetterebbe al giudice investito della questione di inutilizzabilità verificare se e come vi sia stato il rispetto dei diritti fondamentali. Si richiamano i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza "Giorgi" quanto all'obbligo per il giudice interno di verificare l'ammissibilità della prova e la sua compatibilità con i diritti fondamentali, secondo le regole dell'ordinamento interno. Si assume, quanto alle chat ottenute con sistema "live" (cioè intercettazioni) mediante captatore inoculato nel server, che, nella specie, come detto, non vi sarebbe stato nessun provvedimento autorizzatorio del Pubblico Ministero o del Giudice straniero e che la registrazione e la conservazione non sarebbe stata compiuta mediante apparecchi collocati presso l'Ufficio di Procura o comunque sotto il controllo diretto del 2 r Pubblico Ministero, e, quanto alla chat acquisite direttamente in modo statico dal server, che sarebbero stati violati gli artt. 253 - 254 cod. proc. pen. , in relazione all'art. 15 Cost., anche in ragione della sentenza n. 170 del 2023 della Corte cost.; si aggiunge che in tal caso sarebbe stato necessario un provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria, che, nella specie, non vi sarebbe (Corte cost. n. 2 del 2023). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria e, innanzitutto, quanto alla prova della attuale operatività della OS c.d. CE, che documentalmente sarebbe stata accertata nel settembre 2018 per fatti e condotte dal 2000 al 2002 e per successivi fatti sino al 2008. I fatti in esame sarebbero limitati al periodo di undici mesi dal 25 novembre 2020 al 7 ottobre 2021, cioè per il periodo di latitanza di CE OS AM e di per sè non proverebbero l'operatività della OS e l'agire mafioso di essa anche in detto periodo. Sul punto la motivazione sarebbe viziata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione di AL alla associazione. AL è soggetto già condannato per associazione mafiosa, per avere fatto parte della OS CE nel periodo tra il 2007 sino alla 24.3.2015 (sentenza di primo grado di altro procedimento) per condotte commesse tra luglio del 2007 e giugno 2012. Il Tribunale, tuttavia, non avrebbe valutato nè che il ricorrente sarebbe stato assolto per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa nei procedimenti IA e OS (si allegano i provvedimenti) e neppure che dal 2015 al 25.11.2020 (data della prima chat attribuita ad AL), questi non sarebbe stato coinvolto in nessuna indagine relativa a fatti che coprono il periodo intercorrente tra il 2014 e il 2020, che pure riguarderebbero altri coindagati. Si sottolinea come, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, la partecipazione dell'indagato all'associazione per la quale si procede sarebbe stata limitata a due mesi, dal 25.11.2020 al 29.1.2021 e che in detto periodo si sarebbero verificati solo due fatti. Il primo sarebbe relativo all'intervento di AL per dirimere una lite tra due proprietari di terreni;
sul punto, il Tribunale non avrebbe spiegato né perché l'episodio sarebbe collocabile nella dinamiche mafiose e neppure perché l'intervento del ricorrente sarebbe dimostrativo della sua partecipazione al sodalizio. Il secondo fatto inerirebbe al presunto sostentamento ai detenuti;
CE avrebbe dato disposizioni a tale VI NI di consegnare denaro alle famiglie di detenuti tramite AL, specificando le modalità di ripartizione delle somme di denaro. Il Tribunale non avrebbe tuttavia valutato come, dalle conversazioni intercettate, AL risulti coinvolto in un solo episodio senza che, tuttavia, sia stata fornita la prova della 3 provenienza illecita della somma e dello stato dei soggetti destinatari, che ben avrebbero potuto essere parenti dei dialoganti ovvero soggetti non mafiosi. Si tratterebbe di due episodi privi di adeguata capacità dimostrativa dei fatti. Sotto ulteriore profilo, si evidenzia come al Tribunale fosse stato devoluto un ulteriore tema, e cioè che la chat, le cui captazioni sono state intercettate, riguardasse un cellulare in uso non solo al ricorrente ma anche al di lui figlio, IN, e come proprio ciò rendesse necessario accertare l'utilizzatore specifico dell'apparecchio che aveva generato il messaggio utilizzato. Anche sul punto l'ordinanza sarebbe viziata, così come lo sarebbe anche quanto alla prova della stabilità causale del ruolo del ricorrente. Né il Tribunale si sarebbe confrontato con la documentazione difensiva e in particolare con i decreti della Corte di appello di Catanzaro del 8.7.2022 e del 17.1.2025 del Magistrato di sorveglianza, entrambi attestanti la cessazione della pericolosità sociale del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il tema attiene alla prova della partecipazione al sodalizio del ricorrente, fatta derivare anche dal coinvolgimento di AL nel favoreggiamento di CE OS AM, EO OS e CE NI (capo 2, il titolo è stato annullato perché si è ritenuto assorbito il reato di favoreggiamento in quello associativo). Il tema attiene ancora una volta all'uso non esclusivo del cellulare di cui si è detto e al fatto che AL e il di lui figlio abitino nella stessa casa e, quindi, come entrambi avrebbero potuto prendere parte alla chat criptata. Anche sul punto, la motivazione, secondo cui sarebbero stati rari i casi in cui l'apparecchio fosse utilizzato da AL IN, sarebbe viziata perché non spiegherebbe quali conversazioni sarebbero riconducibili all'uno o all'altro. Dalla data di arresto di AL IN, il 21.1.2021, la chat non sarebbe stata più attiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità, il primo motivo di ricorso, che deve essere valutato alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che si sono pronunciate in merito anche alle questioni di diritto sollevate dal ricorrente (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589-01-02-03-04-05; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi). 4 Anche nei casi sottoposti alle Sezioni Unite il compendio indiziario posto alla base delle misure cautelari personali era costituito principalmente da elementi acquisiti tramite o.e.i. da parte dell'autorità giudiziaria italiana e segnatamente da comunicazioni scambiate su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, e già a disposizione dell'autorità giudiziaria francese. In primo luogo, le Sezioni Unite hanno chiarito che, trattandosi di prove già disponibili, nel cado di specie, in Francia, tanto per la competenza ad emettere l'o.e.i., quanto per le condizioni di ammissibilità ed utilizzabilità delle prove così acquisite, occorre far riferimento al sistema di circolazione delle prove nerprocesso penale italiano. Il pubblico ministero e, più in generale, la parte che vi ha interesse possono, nell'ordinamento italiano, chiedere ed ottenere la disponibilità di prove già formate in un procedimento penale al fine di produrle in un altro procedimento penale, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice competente per quest'ultimo. Ciò anche nel caso di prove, come le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, per la cui formazione è indispensabile la preventiva autorizzazione del giudice competente. Se non occorre la preventiva autorizzazione, sul piano generale resta invece impregiudicato il potere del giudice competente del procedimento penale ad quem di valutare se le prove così acquisite siano ammissibili e utilizzabili ai fini della decisione: in tal senso possono assumere rilievo anche le regole dettate dagli artt. 238, 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. Questo comporta dunque che anche gli atti oggetto dell'o.e.i., costituenti «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», possono essere legittimamente richiesti e acquisiti dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si vorrebbe utilizzarli. Spetta invece al giudice nazionale, al quale il pubblico ministero presenterà le prove così acquisite, di controllare se vi siano le condizioni per emettere l'o.e.i. e per utilizzarle nel processo italiano. Le Sezioni Unite hanno poi affrontato la questione controversa della corretta qualificazione dell'atto trasmesso tramite l'o.e.i. In mancanza di certezze sul materiale acquisito all'estero - ovvero se lo stesso consisteva o meno in risultati di intercettazioni svolte in Francia - le Sezioni Unite hanno esaminato le possibili soluzioni prospettate dall'ordinanza impugnata e dalla difesa. Nei casi sottoposti all'esame delle Sezioni Unite, le ordinanze impugnate avevano ritenuto che le trascrizioni di queste chat costituissero "documenti informatici", acquisiti ex art. 234-bis cod. proc. pen. 5 Detta soluzione è stata esclusa dalle Sezioni Unite che hanno invece chiarito che l'art. 234-bis disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che viene attuata in via "diretta" dall'autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi (in altri termini sono dati informatici disponibili al pubblico e quindi "accessibili" - senza autorizzazione dello Stato territoriale - dall'autorità giudiziaria procedente). Secondo le Sezioni Unite, potrebbe venire invece in considerazione la nozione di "prova documentale" ex art. 234 cod. pen., in quanto essa può ricomprendere anche le comunicazioni elettroniche, ancorché per alcune tipologie di documenti siano previste regole specifiche, come nel caso della tutela accordata dall'art. 15 Cost. alla corrispondenza (anche di tipo messaggistico, come precisato dalla Corte costituzionale), che tuttavia non richiede per la sua acquisizione processuale un provvedimento del giudice, ma solo un atto motivato dell'a.g. Nel caso invece in cui gli atti acquisiti siano il risultato di intercettazioni già effettuate in via autonoma in altro Stato, le Sezioni Unite hanno chiarito come il parametro di riferimento nel sistema processuale nazionale, per verificare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità dell'o.e.i. e di utilizzabilità della prova, sia costituito dalla disciplina prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. Con la conseguenza che vengono in applicazione i seguenti corollari: - i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state disposte solo se «risultino rilevanti ed indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» - ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, in quanto l'art. 270 cod. proc. pen. prevede esclusivamente il deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime, né sono altrimenti previste sanzioni di inutilizzabilità (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244 - 01, e Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli Ramazan, Rv. 285579); - grava sulla parte che eccepisce l'invalidità o l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende la patologia denunciata (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245 - 01), e, quindi, nel caso di censura concernente il vizio di motivazione apparente, di produrre sia il decreto di autorizzazione emesso nel procedimento diverso sia il documento al quale esso rinvia (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229246, nonché Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996); 6 - nel caso di acquisizione degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale siano state rilasciate le relative autorizzazioni, il controllo del giudice sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione delle operazioni - di carattere meramente incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento a quo - riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229247); - l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (così ex plurimis: Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 - 01; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609 - 01; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, Morabito, Rv. 240972); - la trasmissione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dal procedimento in cui sono state disposte ad altro procedimento in cui si intende utilizzarle non richiede alcun intervento preventivo da parte del giudice di quest'ultimo, al fine di autorizzare le parti interessate a procedere all'acquisizione di copia dei relativi atti, perché tale intervento non è previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., né è imposto da altre disposizioni o dal sistema normativo. I principi sopra affermati sono applicabili, secondo le Sezioni Unite, anche quando le operazioni di captazione siano state realizzate all'estero, come assume il ricorrente, con l'inserimento di un captatore informatico sui server della piattaforma di un sistema informatico o telematico, al fine di acquisire le chiavi di cifratura delle comunicazioni, custodite nei dispositivi dei singoli utenti. Tale mezzo investigativo opera un'intrusione nel domicilio informatico di una persona allo scopo di captare non comunicazioni, ma dati necessari per rendere intellegibili le comunicazioni. All'esito di tale impostazione, le Sezioni Unite hanno ritenuto che dalla inapplicabilità dell'art. 234-bis cod. proc. pen. non derivi di per sé la illegittimità dell'acquisizione e inutilizzabilità dei dati trasmessi;
invero, l'errore di qualificazione in cui erano incorse le ordinanze impugnate non ne determinava l'annullamento, in quanto nel caso sussistevano comunque le condizioni necessarie per emettere legittimamente l'o.e.i. In particolare: - anche a voler ritenere, come prospettato dalla difesa, che le prove trasmesse siano qualificabili come risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la loro acquisizione poteva essere effettuata sulla base di o.e.i. emesso dal pubblico ministero in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, come sopra già indicato;
7 - gli atti ottenuti mediante o.e.i. risultano richiesti in quanto ritenuti «rilevanti ed indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza»; - l'asserita violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 268, commi 6, 7 e 8, cod. proc. pen. non rileva ai fini delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva cit., ma viene in considerazione in una fase successiva e di controllo, sicché la loro attuazione può essere differita anche dopo l'utilizzazione degli esiti delle captazioni a fini cautelari. Quanto all'utilizzabilità delle prove, le Sezioni unite hanno inoltre chiarito il riparto di competenze tra Stato di esecuzione e Stato di emissione dell'o.e.i. Le questioni relative all'esecuzione dell'o.e.i (quindi anche alla trasmissione degli atti) sono proponibili in linea generale solo nello Stato di esecuzione, al quale compete la verifica della regolarità degli atti ivi compiuti. Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, il ricorrente aveva eccepito con il riesame la incompleta trasmissione degli atti autorizzativi emessi in Francia e la Suprema Corte ha rilevato che la difesa non aveva nemmeno allegato con il ricorso di aver presentato istanza a quell'autorità per contestare tale punto. Tra l'altro, come ha rilevato il Supremo Consesso, non risultavano, né erano state indicate, disposizioni da cui desumere la giuridica necessità dell'acquisizione e del deposito, nel procedimento in Italia, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria straniera aventi ad oggetto l'autorizzazione di attività di indagine in un procedimento pendente davanti ad essa, i cui esiti erano stati successivamente richiesti dall'autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i. Lo stesso 270 cod. proc. pen. nulla prevede al riguardo. Il principio della applicazione della lex loci nell'esecuzione dell'o.e.i, se comporta l'esclusione quindi della proponibilità di questioni ad essa relativa nello Stato di emissione, fa «salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione» (art. 14 Direttiva OEI). La soluzione accolta, del resto, corrisponde alla costante tradizione del nostro ordinamento e alla consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa (mentre irrilevante è la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente). Nel sistema della Direttiva 2014/41/UE, è inoltre espressamente riconosciuto il principio della «presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali» (Corte giustizia, 11/11/2021, 8 Gavanozov, C-852/19, § 54; cfr., nello stesso senso, Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19, § 40). Il che comporta dunque che anche nello Stato di emissione va assicurato il rispetto di tali diritti. Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini dell'accertamento del "rispetto dei diritti fondamentali", assumono rilievo i principi: - della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria estera nell'ambito di rapporti di collaborazione ai fini dell'acquisizione di prove;
- dell'onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De borio, Rv. 244329 - 01, e, in termini analoghi, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245). Quanto ai «diritti fondamentali» da rispettare in caso di risultati di intercettazioni, le Sezioni Unite hanno rammentato l'elaborazione in materia della giurisprudenza della Corte EDU e delle condizioni poste dalla specifica disciplina fissata nella Direttiva 2014/41/UE. Ed in particolare: - le intercettazioni non autorizzate da un giudice o da un'autorità indipendente, e le intercettazioni disposte sulla base di provvedimenti non motivati in ordine all'esistenza in concreto dei presupposti richiesti dalla legge per procedervi, si pongono in contrasto con i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU;
- non emerge un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni, purché siano previste efficaci garanzie contro rischi di abusi e di arbitri nelle fasi dell'adozione della misura, della sua esecuzione e del controllo successivo (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 25/05/2021, Big Brother Watch ed altri c. Regno Unito, e Corte EDU, Grande Camera, 25/05/2021, Centrum fiir Ràttvisa c. Svezia, le quali, sebbene con riguardo ad intercettazioni effettuate dai servizi segreti e non nell'ambito di un procedimento penale, hanno escluso che, in generale, le c.d. "intercettazioni di massa", anche quando disposte per contrastare attività delittuose concernenti il traffico di sostanze illecite, integrino una violazione degli artt. 8 e 10 CEDU, se effettuate nel rispetto di "dovute" garanzie). - non esiste l'incompatibilità con le garanzie della CEDU della trasmissione dei risultati di intercettazioni disposte in un procedimento penale ad un diverso procedimento penale da parte di un pubblico ministero;
- neppure determina, almeno in linea di principio, una violazione di «diritti fondamentali» l'impossibilità, per la difesa, di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per "criptare" il contenuto delle stesse (se la disponibilità dell'algoritmo di criptazione è funzionale al controllo dell'affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento, è onere infatti della difesa dedurre specifiche allegazioni di segno contrario, quanto il contenuto di ciascun 9 messaggio è inscindibilmente abbinato a una chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti, non mass. sul punto;
Sez. 6 n. 48838 dell'11/10/2023, Brunello, non mass. sul punto;
Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, non mass. sul punto;
Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto), né la giurisprudenza sovranazionale risulta aver affermato che l'indisponibilità dell'algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisca, di per sé, violazione dei «diritti fondamentali» (così Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, IK YaiOnkaya c. Turchia, § 336); - in ogni caso, inoltre, resta fermo che l'onere dell'allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» grava sulla parte interessata;
- quanto poi alla Direttiva, è prevista l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di persone il cui «indirizzo di comunicazione» è attivato in Italia sussiste solo se l'autorità giudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché disposte per un reato per il quale la legge nazionale non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova. Affrontati alla stregua di tali principi i ricorsi, le Sezioni Unite hanno ritenuto soddisfatta la condizione di ammissibilità posta dall'art. 6, par. 1, lett. a), Direttiva 2014/41/UE, relativa alla necessità e proporzionalità delle attività richieste mediante o.e.i., anche in considerazione dei diritti degli indagati. L'esame di tale profilo deve essere compiuto avendo riguardo al procedimento nel cui ambito è emesso l'ordine europeo di indagine. I dati probatori trasmessi dall'autorità giudiziaria francese sono stati acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all'esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU. Le Sezioni Unite hanno escluso anche la plausibilità della prospettazione difensiva secondo cui le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizzate ed indiscriminate. Il ricorso al sistema Sky-Ecc, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall'esterno, e per l'utilizzo che risulta esserne stato fatto, costituiva una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati. Il sistema Sky-Ecc, per le garanzie di anonimato assicurate agli utenti, non è certamente compatibile con la disciplina italiana, che richiede l'identificazione degli stessi, mediante l'acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità, prima dell'attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259). 10 Secondo le Sezioni unite, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria francese evidenziavano che: a) l'acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di parecchie migliaia di euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati «redditi conseguenti»; b) la vendita dei singoli dispositivi avveniva in condizioni di clandestinità, tali da garantire l'anonimato del venditore e dell'acquirente, anche perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusione della tracciabilità delle operazioni;
c) il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l'apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione;
d) il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi diversi. Va rilevato infine che, a seguito delle richiamate decisioni delle Sezioni Unite, sui temi in esame si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte giust. UE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C-670/22, M.N., EncroChat), affermando il principio secondo cui l'art. 6, par. 1, lett. b) , della direttiva 2014/41 non richiede - neppure in una situazione come quella in cui i dati in questione sono stati raccolti dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo - che l'emissione di un ordine europeo di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili, nello Stato di emissione, in materia di raccolta di tali prove. Infatti, alla luce del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, che è alla base della cooperazione giudiziaria in materia penale, l'autorità di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento distinto mediante il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove già in possesso di quest'ultimo e di cui l'autorità di emissione chiede la trasmissione. Sotto altro, ma connesso profilo, occorre tuttavia considerare che la disposizione di cui all'art. 6, par. 1, lett. a), della citata direttiva 2014/41 consente l'emissione di un ordine europeo di indagine anche nell'ipotesi in cui l'integrità dei dati intercettati non possa essere verificata in tale fase della procedura a causa della riservatezza delle basi tecniche dell'intercettazione, purché il diritto ad un processo equo venga garantito nel corso del successivo procedimento penale. Infatti, l'integrità delle prove trasmesse può, in linea di principio, essere valutata solo nel momento in cui le autorità competenti dispongono effettivamente delle prove di cui trattasi. Per tale ragione la Corte di Lussemburgo ha altresì precisato che l'art. 14, par. 7, della richiamata direttiva 2014/41 impone agli Stati membri di assicurare, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme processuali nazionali, che nel procedimento 11 penale avviato nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nell'ambito della valutazione delle prove acquisite tramite l'ordine europeo di indagine. Di conseguenza, quando un organo giurisdizionale nazionale considera che una parte non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su un tale elemento di prova che sia idoneo ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti, tale organo giurisdizionale deve constatare una violazione del diritto a un processo equo ed - espungere tale elemento di prova. 3. Declinati i suddetti principi in relazione al caso in esame, il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza, al limite della inammissibilità. Quanto alla qualificazione giuridica dell'atto trasmesso, anche nel caso in esame, la corretta soluzione indicata dalla difesa (ovvero che non si verta nell'ipotesi di cui all'art. 234-bis cod. proc. pen., bensì di risultati di intercettazioni già disposte autonomamente in Francia) non comporta riflessi sulla ammissibilità e utilizzabilità della prova trasmessa per le ragioni già in precedenza indicate. Sotto altro profilo, la difesa si è limitata a dedurre la mancanza di un provvedimento autorizzativo delle captazioni, ovvero la violazione delle modalità esecutive della captazione seco-do il nostro ordinamento, ovvero di accesso alle conversazioni statiche già acquisite, non solo, tuttavia, senza specificare quali tra le conversazioni utilizzate sarebbero state oggetto di intercettazione e quali di acquisizione statica, ma, soprattutto, senza nemmeno dimostrare, come le sarebbe stato obbligatorio fare, di avere avanzato una richiesta allo Stato in cui il dato probatorio è stato formato, per chiedere e comprendere se vi fosse stato un provvedimento autorizzatorio, come in concreto si sia proceduto, quali forme siano state osservate, quali violazioni rilevanti si siano verificate. Un motivo di ricorso esplorativo. Non diversamente, quanto alle c.d. intrusioni nnassive e alla violazione del principio di proporzione è sufficiente rinviare a quanto sul punto chiarito dalle Sezioni Unite. Anche nel presente procedimento, le deduzioni della difesa si presentano astratte, generiche e non in grado di superare la presunzione di legittimità degli atti compiuti all'estero e, più in generale, i principi affermati dalle Sezioni unite. Resta in ogni caso fermo il principio affermato dalla Corte di giustizia, in ordine al diritto della difesa di poter svolgere nel corso del procedimento in relazione alla prova acquisita tramite l'o.e.i. le prerogative, nel rispetto del diritto nazionale, proprie del contraddittorio e del giusto processo (in tal senso, anche testualmente, Sez. 6, n. 30032 del 03/07/2024, Giorgi). 4. È infondato anche il secondo motivo di ricorso. 12 4.1. Quanto alla prova della esistenza dell'associazione, la Corte di cassazione ha già spiegato come con l'art. 238 bis cod. proc. pen. il legislatore abbia voluto rendere possibile l'apprezzamento di «fatti storici» già accertati in tutti i casi in cui, in ragione del principio di pertinenza (art. 187 cod. proc. pen.), ciò si riveli utile a provare altri fatti in diversi procedimenti. Se è vero cioè che il precedente fatto accertato non ha autosufficienza e necessita di una "nuova" valutazione, è altrettanto vero che l'accertamento contenuto in una precedente sentenza, divenuta irrevocabile, è utilizzabile nella sua portata oggettiva anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato , luogo alla formazione del titolo (cfr., Sez.5, n. 7993 del 13.11.2012, Rv. 255058, ove si è precisato che l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, cui l'art. 238-bis cod. proc. pen. fa espresso richiamo e che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento); si è altresì evidenziato che l'effetto si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo ma anche con riguardo alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa (Sez. 5 n. 5618 del 14.4.2000, Rv. 216306). Dunque, se in precedenti giudizi, risulti accertata - con decisione irrevocabile - l'esistenza di una data associazione criminosa avente i caratteri tipici di cui all'art. 416- bis cod. pen., tale dato, valutato secondo i criteri fissati dall'art. 238 bis cod. pen., consente di ritenere sussistente il radicamento territoriale di «quel» gruppo criminoso con i sottostanti caratteri specializzanti (l'esercizio concreto del potere di intimidazione) e il tema di prova diventa - pertanto - quello della continuità dell'agire dello stesso gruppo (complessivamente inteso). In questi casi, è stato spiegato condivisibilmente, ciò che deve essere accertato è innanzitutto se si tratti di una nuova associazione mafiosa ovvero sia la stessa associazione che, in una sorta di sfruttamento di rendita del precedente capitale intimidatorio, recuperi e utilizzi nuovamente, in un lasso di tempo ragionevole, la propria fama criminale mafiosa e il proprio pregresso prestigio, già oggetto di un precedente accertamento. Una associazione mafiosa che "continua" e che utilizza nuovamente la mafiosità già oggetto di dimostrazione nel giudizio antecedente, intesa come caratteristica del gruppo, già manifestata quantomeno da alcuni suoi componenti e radicata nel contesto territoriale di riferimento (Sez. 5, n. 4983 del 16.3.2000 ric. Pg in proc. Frasca, Rv. 215965). Quanto più il sodalizio sarà in rapporto di continuità con una OS storica, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, quanto più, cioè, si sarà in presenza di elementi dimostrativi del fatto che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di 13 novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, invece, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., tanto più si potrà prescindere da specifici accertamenti in ordine alla nuova esteriorizzazione del metodo mafioso (Sul tema, cfr. Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199). 4.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Sono state richiamate: - la sentenza emessa nel c.d. procedimento "IA" (sentenza di primo grado emessa nel 2013) con cui si è accertata la esistenza della associazione ndranghetsita mafiosa in relazione alla OS "CE - Novella" della quale sarebbero stati esponenti apicali e partecipi alcuni dei soggetti coinvolti nel presente procedimento e, soprattutto CE OS AM;
- la sentenza emessa nel procedimento c.d. Itaca che "ha permesso di attualizzare l'operatività della OS mafiosa CE per fatti successivi al 2007"; - le risultanze e gli esiti di ulteriori procedimenti che hanno evidenziato la continuità criminale della OS "CE" e il ruolo apicale di CE OS AM ( cfr., pagg. 7 e ss. ordinanza impugnata). In tale quadro di riferimento il Tribunale ha, con rigore e puntualità, cucito gli esiti dei procedimenti indicati e il quadro generale di riferimento con i fatti specifici per cui si procede e che riempiono, attualizzano, riscontrano nuovamente le evidenze di mafiosità già oggetto dei precedenti accertamenti Ha spiegato il Tribunale: - il senso e la portata della rete di protezione e di supporto - garantita da soggetti già intranei alla OS, ma anche da nuovi soggetti - volta a consentire e CE OS AM, ma anche a CE NI, di sottrarsi alla esecuzione della pena e di scongiurare la privazione della libertà personale;
- come detta attività di supporto per il latitante non fosse finalizzata a garantire solo un sostegno illecito alla persona, cioè scisso dall'agire mafioso, quanto, piuttosto, ad assicurare l'efficacia, il ripristino, la continuità del sodalizio mafioso, di fatto mai davvero interrotta;
- come in tale contesto si spieghi l'interesse di CE ad assicurare un sostentamento alle famiglie dei detenuti, cioè di soggetti direttamente o indirettamente legati alla OS;
- il senso e la portata delle condotte prevaricatrici volte dirimere una diatriba tra alcune famiglie alla persistente adesione degli esponenti della OS ai codici comportamentali tipici della criminalità mafiosa (cfr. pag. 11 e ss. ordinanza impugnata). 14 Si tratta di attività rivelatrici della persistente operatività mafiosa da parte della OS e del suo vertice. Sui temi in questione, obiettivamente decisivi, il ricorso è obiettivamente generico. Non è obiettivamente chiaro: a) perché CE avrebbe dovuto assicurare sostentamento ai detenuti, se la OS avesse cessato di operare;
b) perché avrebbe dovuto essere garantito il controllo del territorio se la latitanza di CE non avesse avuto un risvolto diretto e immediato con la persistente operatività del sodalizio, lo stesso che su quel territorio aveva operato da anni e continuava ad operare con gli stessi soggetti apicali e con gli stessi riferimenti soggettivi;
c) il senso e la portata dei molteplici elementi indicati del Tribunale se la OS non fosse stata ancora operativa. 5. Inammissibili sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente e che attengono al giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di Alci, soggetto già condannato per associazione mafiosa, al sodalizio. 5.1. Sul punto, a fronte di una puntuale e rigorosa motivazione con cui il Tribunale ha spiegato il profondo coinvolgimento del ricorrente, nipote di CE OS AM, non solo nell'assicurare la latitanza di CE questi, ma, soprattutto, nel garantire la continuità nella direzione del sodalizio (cfr. pag. 12 e ss. ordinanza), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente limitato a sollecitare in chiave a sé favorevole il contenuto di alcune conversazioni dal tenore, obiettivamente chiaro, gravemente indiziante. Non diversamente, il Tribunale ha spigato perché, diversamente dagli assunti difensivi, i dialoghi e le conversazioni intercettate utilizzate ai fini del giudizio di gravità indiziaria, siano riferibili all'odierno ricorrente e non al di lui figlio (cfr. pag. 13 e ss.). 5.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in 15 Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mescolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette la memoria e le conclusioni dell'avv. Giuseppe Gervasi, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1 Il Tribunale di Catanzaro, annullato il titolo cautelare per il capo 2)- procurata inosservanza della pena -, ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei riguardi di AL CE, gravemente indiziato per il delitto di cui agli artt. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte della 'ndrangheta, unitamente ad altri e, in particolare, con CE IN e LE OS. AL avrebbe eseguito le disposizioni di CE OS AM, soggetto con ruolo apicale, e distribuito le somme di denaro per il sostegno delle famiglie dei detenuti;
avrebbe, inoltre, coadiuvato CE per dirimere controversie, per realizzare il controllo 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33839 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/07/2025 del territorio, avrebbe monitorato e segnalato la presenza, a Guardavalle e nei territori limitrofi, di autovetture sospette e/o di appartenenti alle forze dell'ordine, nonché, avrebbe favorito CE OS AM, CE NI e EO OS a sottrarsi alle ricerche preordinate ad eseguire un ordine di carcerazione del 25.11.2020 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce la inutilizzabilità dei risultati investigativi costituiti dalle chat acquisite con "modalità live" e poste a fondamento in modo decisivo del giudizio di gravità indiziaria. Quelle utilizzate sarebbero informazioni assunte mediante la inoculazione di un captatore informatico nel server di destinazione delle conversazioni in chat;
l'assunto difensivo è che: a) la captazione sarebbe stata disposta senza un provvedimento autorizzativo;
b) non sarebbero state utilizzate le apparecchiature allocate presso la Procura della Repubblica;
c) il captatore sarebbe stato inserito nel server mentre in Italia sarebbe possibile solo l'inoculazione in un dispositivo mobile. Ciò avrebbe consentito la captazione massiva di interlocuzioni in violazione dell'art. 15 Cost. Il tema devoluto al Tribunale era quello del se le captazioni compiute all'estero non su richiesta "dell'Italia quale paese richiedente l'O.I.E. investigativo" (così il ricorso) e acquisite tramite 0.I.E., potessero essere utilizzate anche nel caso in cui nello Stato ad quem non siano rispettate le maggiori garanzie ivi previste e riservate per l'attività di intercettazione. Il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione sulla base di un duplice presupposto Il primo sarebbe costituito dal fatto che la difesa non avrebbe dato prova "delle questioni dedotte e, in particolare, di quali chat sarebbero frutto di intercettazione e quali di recupero statico". Il secondo presupposto è che si tratterrebbe di chat acquisite tramite O.I.E. e, in quanto tali, affidabili ed utilizzabili. Quanto al primo profilo, assume, invece, il ricorrente che spetterebbe al giudice investito della questione di inutilizzabilità verificare se e come vi sia stato il rispetto dei diritti fondamentali. Si richiamano i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza "Giorgi" quanto all'obbligo per il giudice interno di verificare l'ammissibilità della prova e la sua compatibilità con i diritti fondamentali, secondo le regole dell'ordinamento interno. Si assume, quanto alle chat ottenute con sistema "live" (cioè intercettazioni) mediante captatore inoculato nel server, che, nella specie, come detto, non vi sarebbe stato nessun provvedimento autorizzatorio del Pubblico Ministero o del Giudice straniero e che la registrazione e la conservazione non sarebbe stata compiuta mediante apparecchi collocati presso l'Ufficio di Procura o comunque sotto il controllo diretto del 2 r Pubblico Ministero, e, quanto alla chat acquisite direttamente in modo statico dal server, che sarebbero stati violati gli artt. 253 - 254 cod. proc. pen. , in relazione all'art. 15 Cost., anche in ragione della sentenza n. 170 del 2023 della Corte cost.; si aggiunge che in tal caso sarebbe stato necessario un provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria, che, nella specie, non vi sarebbe (Corte cost. n. 2 del 2023). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria e, innanzitutto, quanto alla prova della attuale operatività della OS c.d. CE, che documentalmente sarebbe stata accertata nel settembre 2018 per fatti e condotte dal 2000 al 2002 e per successivi fatti sino al 2008. I fatti in esame sarebbero limitati al periodo di undici mesi dal 25 novembre 2020 al 7 ottobre 2021, cioè per il periodo di latitanza di CE OS AM e di per sè non proverebbero l'operatività della OS e l'agire mafioso di essa anche in detto periodo. Sul punto la motivazione sarebbe viziata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione di AL alla associazione. AL è soggetto già condannato per associazione mafiosa, per avere fatto parte della OS CE nel periodo tra il 2007 sino alla 24.3.2015 (sentenza di primo grado di altro procedimento) per condotte commesse tra luglio del 2007 e giugno 2012. Il Tribunale, tuttavia, non avrebbe valutato nè che il ricorrente sarebbe stato assolto per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa nei procedimenti IA e OS (si allegano i provvedimenti) e neppure che dal 2015 al 25.11.2020 (data della prima chat attribuita ad AL), questi non sarebbe stato coinvolto in nessuna indagine relativa a fatti che coprono il periodo intercorrente tra il 2014 e il 2020, che pure riguarderebbero altri coindagati. Si sottolinea come, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, la partecipazione dell'indagato all'associazione per la quale si procede sarebbe stata limitata a due mesi, dal 25.11.2020 al 29.1.2021 e che in detto periodo si sarebbero verificati solo due fatti. Il primo sarebbe relativo all'intervento di AL per dirimere una lite tra due proprietari di terreni;
sul punto, il Tribunale non avrebbe spiegato né perché l'episodio sarebbe collocabile nella dinamiche mafiose e neppure perché l'intervento del ricorrente sarebbe dimostrativo della sua partecipazione al sodalizio. Il secondo fatto inerirebbe al presunto sostentamento ai detenuti;
CE avrebbe dato disposizioni a tale VI NI di consegnare denaro alle famiglie di detenuti tramite AL, specificando le modalità di ripartizione delle somme di denaro. Il Tribunale non avrebbe tuttavia valutato come, dalle conversazioni intercettate, AL risulti coinvolto in un solo episodio senza che, tuttavia, sia stata fornita la prova della 3 provenienza illecita della somma e dello stato dei soggetti destinatari, che ben avrebbero potuto essere parenti dei dialoganti ovvero soggetti non mafiosi. Si tratterebbe di due episodi privi di adeguata capacità dimostrativa dei fatti. Sotto ulteriore profilo, si evidenzia come al Tribunale fosse stato devoluto un ulteriore tema, e cioè che la chat, le cui captazioni sono state intercettate, riguardasse un cellulare in uso non solo al ricorrente ma anche al di lui figlio, IN, e come proprio ciò rendesse necessario accertare l'utilizzatore specifico dell'apparecchio che aveva generato il messaggio utilizzato. Anche sul punto l'ordinanza sarebbe viziata, così come lo sarebbe anche quanto alla prova della stabilità causale del ruolo del ricorrente. Né il Tribunale si sarebbe confrontato con la documentazione difensiva e in particolare con i decreti della Corte di appello di Catanzaro del 8.7.2022 e del 17.1.2025 del Magistrato di sorveglianza, entrambi attestanti la cessazione della pericolosità sociale del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il tema attiene alla prova della partecipazione al sodalizio del ricorrente, fatta derivare anche dal coinvolgimento di AL nel favoreggiamento di CE OS AM, EO OS e CE NI (capo 2, il titolo è stato annullato perché si è ritenuto assorbito il reato di favoreggiamento in quello associativo). Il tema attiene ancora una volta all'uso non esclusivo del cellulare di cui si è detto e al fatto che AL e il di lui figlio abitino nella stessa casa e, quindi, come entrambi avrebbero potuto prendere parte alla chat criptata. Anche sul punto, la motivazione, secondo cui sarebbero stati rari i casi in cui l'apparecchio fosse utilizzato da AL IN, sarebbe viziata perché non spiegherebbe quali conversazioni sarebbero riconducibili all'uno o all'altro. Dalla data di arresto di AL IN, il 21.1.2021, la chat non sarebbe stata più attiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità, il primo motivo di ricorso, che deve essere valutato alla luce dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che si sono pronunciate in merito anche alle questioni di diritto sollevate dal ricorrente (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589-01-02-03-04-05; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi). 4 Anche nei casi sottoposti alle Sezioni Unite il compendio indiziario posto alla base delle misure cautelari personali era costituito principalmente da elementi acquisiti tramite o.e.i. da parte dell'autorità giudiziaria italiana e segnatamente da comunicazioni scambiate su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, e già a disposizione dell'autorità giudiziaria francese. In primo luogo, le Sezioni Unite hanno chiarito che, trattandosi di prove già disponibili, nel cado di specie, in Francia, tanto per la competenza ad emettere l'o.e.i., quanto per le condizioni di ammissibilità ed utilizzabilità delle prove così acquisite, occorre far riferimento al sistema di circolazione delle prove nerprocesso penale italiano. Il pubblico ministero e, più in generale, la parte che vi ha interesse possono, nell'ordinamento italiano, chiedere ed ottenere la disponibilità di prove già formate in un procedimento penale al fine di produrle in un altro procedimento penale, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice competente per quest'ultimo. Ciò anche nel caso di prove, come le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, per la cui formazione è indispensabile la preventiva autorizzazione del giudice competente. Se non occorre la preventiva autorizzazione, sul piano generale resta invece impregiudicato il potere del giudice competente del procedimento penale ad quem di valutare se le prove così acquisite siano ammissibili e utilizzabili ai fini della decisione: in tal senso possono assumere rilievo anche le regole dettate dagli artt. 238, 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. Questo comporta dunque che anche gli atti oggetto dell'o.e.i., costituenti «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», possono essere legittimamente richiesti e acquisiti dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si vorrebbe utilizzarli. Spetta invece al giudice nazionale, al quale il pubblico ministero presenterà le prove così acquisite, di controllare se vi siano le condizioni per emettere l'o.e.i. e per utilizzarle nel processo italiano. Le Sezioni Unite hanno poi affrontato la questione controversa della corretta qualificazione dell'atto trasmesso tramite l'o.e.i. In mancanza di certezze sul materiale acquisito all'estero - ovvero se lo stesso consisteva o meno in risultati di intercettazioni svolte in Francia - le Sezioni Unite hanno esaminato le possibili soluzioni prospettate dall'ordinanza impugnata e dalla difesa. Nei casi sottoposti all'esame delle Sezioni Unite, le ordinanze impugnate avevano ritenuto che le trascrizioni di queste chat costituissero "documenti informatici", acquisiti ex art. 234-bis cod. proc. pen. 5 Detta soluzione è stata esclusa dalle Sezioni Unite che hanno invece chiarito che l'art. 234-bis disciplina non un mezzo di prova, bensì una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi di prova presenti all'estero, che viene attuata in via "diretta" dall'autorità giudiziaria italiana e prescinde da qualunque forma di collaborazione con le autorità dello Stato in cui tali dati sono custoditi (in altri termini sono dati informatici disponibili al pubblico e quindi "accessibili" - senza autorizzazione dello Stato territoriale - dall'autorità giudiziaria procedente). Secondo le Sezioni Unite, potrebbe venire invece in considerazione la nozione di "prova documentale" ex art. 234 cod. pen., in quanto essa può ricomprendere anche le comunicazioni elettroniche, ancorché per alcune tipologie di documenti siano previste regole specifiche, come nel caso della tutela accordata dall'art. 15 Cost. alla corrispondenza (anche di tipo messaggistico, come precisato dalla Corte costituzionale), che tuttavia non richiede per la sua acquisizione processuale un provvedimento del giudice, ma solo un atto motivato dell'a.g. Nel caso invece in cui gli atti acquisiti siano il risultato di intercettazioni già effettuate in via autonoma in altro Stato, le Sezioni Unite hanno chiarito come il parametro di riferimento nel sistema processuale nazionale, per verificare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità dell'o.e.i. e di utilizzabilità della prova, sia costituito dalla disciplina prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. Con la conseguenza che vengono in applicazione i seguenti corollari: - i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state disposte solo se «risultino rilevanti ed indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» - ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, in quanto l'art. 270 cod. proc. pen. prevede esclusivamente il deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime, né sono altrimenti previste sanzioni di inutilizzabilità (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244 - 01, e Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli Ramazan, Rv. 285579); - grava sulla parte che eccepisce l'invalidità o l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende la patologia denunciata (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245 - 01), e, quindi, nel caso di censura concernente il vizio di motivazione apparente, di produrre sia il decreto di autorizzazione emesso nel procedimento diverso sia il documento al quale esso rinvia (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229246, nonché Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996); 6 - nel caso di acquisizione degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale siano state rilasciate le relative autorizzazioni, il controllo del giudice sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione delle operazioni - di carattere meramente incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento a quo - riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229247); - l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (così ex plurimis: Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 - 01; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, Badescu, Rv. 243609 - 01; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, Morabito, Rv. 240972); - la trasmissione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dal procedimento in cui sono state disposte ad altro procedimento in cui si intende utilizzarle non richiede alcun intervento preventivo da parte del giudice di quest'ultimo, al fine di autorizzare le parti interessate a procedere all'acquisizione di copia dei relativi atti, perché tale intervento non è previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., né è imposto da altre disposizioni o dal sistema normativo. I principi sopra affermati sono applicabili, secondo le Sezioni Unite, anche quando le operazioni di captazione siano state realizzate all'estero, come assume il ricorrente, con l'inserimento di un captatore informatico sui server della piattaforma di un sistema informatico o telematico, al fine di acquisire le chiavi di cifratura delle comunicazioni, custodite nei dispositivi dei singoli utenti. Tale mezzo investigativo opera un'intrusione nel domicilio informatico di una persona allo scopo di captare non comunicazioni, ma dati necessari per rendere intellegibili le comunicazioni. All'esito di tale impostazione, le Sezioni Unite hanno ritenuto che dalla inapplicabilità dell'art. 234-bis cod. proc. pen. non derivi di per sé la illegittimità dell'acquisizione e inutilizzabilità dei dati trasmessi;
invero, l'errore di qualificazione in cui erano incorse le ordinanze impugnate non ne determinava l'annullamento, in quanto nel caso sussistevano comunque le condizioni necessarie per emettere legittimamente l'o.e.i. In particolare: - anche a voler ritenere, come prospettato dalla difesa, che le prove trasmesse siano qualificabili come risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la loro acquisizione poteva essere effettuata sulla base di o.e.i. emesso dal pubblico ministero in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, come sopra già indicato;
7 - gli atti ottenuti mediante o.e.i. risultano richiesti in quanto ritenuti «rilevanti ed indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza»; - l'asserita violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 268, commi 6, 7 e 8, cod. proc. pen. non rileva ai fini delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva cit., ma viene in considerazione in una fase successiva e di controllo, sicché la loro attuazione può essere differita anche dopo l'utilizzazione degli esiti delle captazioni a fini cautelari. Quanto all'utilizzabilità delle prove, le Sezioni unite hanno inoltre chiarito il riparto di competenze tra Stato di esecuzione e Stato di emissione dell'o.e.i. Le questioni relative all'esecuzione dell'o.e.i (quindi anche alla trasmissione degli atti) sono proponibili in linea generale solo nello Stato di esecuzione, al quale compete la verifica della regolarità degli atti ivi compiuti. Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, il ricorrente aveva eccepito con il riesame la incompleta trasmissione degli atti autorizzativi emessi in Francia e la Suprema Corte ha rilevato che la difesa non aveva nemmeno allegato con il ricorso di aver presentato istanza a quell'autorità per contestare tale punto. Tra l'altro, come ha rilevato il Supremo Consesso, non risultavano, né erano state indicate, disposizioni da cui desumere la giuridica necessità dell'acquisizione e del deposito, nel procedimento in Italia, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria straniera aventi ad oggetto l'autorizzazione di attività di indagine in un procedimento pendente davanti ad essa, i cui esiti erano stati successivamente richiesti dall'autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i. Lo stesso 270 cod. proc. pen. nulla prevede al riguardo. Il principio della applicazione della lex loci nell'esecuzione dell'o.e.i, se comporta l'esclusione quindi della proponibilità di questioni ad essa relativa nello Stato di emissione, fa «salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione» (art. 14 Direttiva OEI). La soluzione accolta, del resto, corrisponde alla costante tradizione del nostro ordinamento e alla consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa (mentre irrilevante è la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente). Nel sistema della Direttiva 2014/41/UE, è inoltre espressamente riconosciuto il principio della «presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali» (Corte giustizia, 11/11/2021, 8 Gavanozov, C-852/19, § 54; cfr., nello stesso senso, Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19, § 40). Il che comporta dunque che anche nello Stato di emissione va assicurato il rispetto di tali diritti. Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini dell'accertamento del "rispetto dei diritti fondamentali", assumono rilievo i principi: - della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria estera nell'ambito di rapporti di collaborazione ai fini dell'acquisizione di prove;
- dell'onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De borio, Rv. 244329 - 01, e, in termini analoghi, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245). Quanto ai «diritti fondamentali» da rispettare in caso di risultati di intercettazioni, le Sezioni Unite hanno rammentato l'elaborazione in materia della giurisprudenza della Corte EDU e delle condizioni poste dalla specifica disciplina fissata nella Direttiva 2014/41/UE. Ed in particolare: - le intercettazioni non autorizzate da un giudice o da un'autorità indipendente, e le intercettazioni disposte sulla base di provvedimenti non motivati in ordine all'esistenza in concreto dei presupposti richiesti dalla legge per procedervi, si pongono in contrasto con i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU;
- non emerge un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni, purché siano previste efficaci garanzie contro rischi di abusi e di arbitri nelle fasi dell'adozione della misura, della sua esecuzione e del controllo successivo (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 25/05/2021, Big Brother Watch ed altri c. Regno Unito, e Corte EDU, Grande Camera, 25/05/2021, Centrum fiir Ràttvisa c. Svezia, le quali, sebbene con riguardo ad intercettazioni effettuate dai servizi segreti e non nell'ambito di un procedimento penale, hanno escluso che, in generale, le c.d. "intercettazioni di massa", anche quando disposte per contrastare attività delittuose concernenti il traffico di sostanze illecite, integrino una violazione degli artt. 8 e 10 CEDU, se effettuate nel rispetto di "dovute" garanzie). - non esiste l'incompatibilità con le garanzie della CEDU della trasmissione dei risultati di intercettazioni disposte in un procedimento penale ad un diverso procedimento penale da parte di un pubblico ministero;
- neppure determina, almeno in linea di principio, una violazione di «diritti fondamentali» l'impossibilità, per la difesa, di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per "criptare" il contenuto delle stesse (se la disponibilità dell'algoritmo di criptazione è funzionale al controllo dell'affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento, è onere infatti della difesa dedurre specifiche allegazioni di segno contrario, quanto il contenuto di ciascun 9 messaggio è inscindibilmente abbinato a una chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti, non mass. sul punto;
Sez. 6 n. 48838 dell'11/10/2023, Brunello, non mass. sul punto;
Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, non mass. sul punto;
Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto), né la giurisprudenza sovranazionale risulta aver affermato che l'indisponibilità dell'algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisca, di per sé, violazione dei «diritti fondamentali» (così Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, IK YaiOnkaya c. Turchia, § 336); - in ogni caso, inoltre, resta fermo che l'onere dell'allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» grava sulla parte interessata;
- quanto poi alla Direttiva, è prevista l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di persone il cui «indirizzo di comunicazione» è attivato in Italia sussiste solo se l'autorità giudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché disposte per un reato per il quale la legge nazionale non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova. Affrontati alla stregua di tali principi i ricorsi, le Sezioni Unite hanno ritenuto soddisfatta la condizione di ammissibilità posta dall'art. 6, par. 1, lett. a), Direttiva 2014/41/UE, relativa alla necessità e proporzionalità delle attività richieste mediante o.e.i., anche in considerazione dei diritti degli indagati. L'esame di tale profilo deve essere compiuto avendo riguardo al procedimento nel cui ambito è emesso l'ordine europeo di indagine. I dati probatori trasmessi dall'autorità giudiziaria francese sono stati acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all'esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU. Le Sezioni Unite hanno escluso anche la plausibilità della prospettazione difensiva secondo cui le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizzate ed indiscriminate. Il ricorso al sistema Sky-Ecc, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall'esterno, e per l'utilizzo che risulta esserne stato fatto, costituiva una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati. Il sistema Sky-Ecc, per le garanzie di anonimato assicurate agli utenti, non è certamente compatibile con la disciplina italiana, che richiede l'identificazione degli stessi, mediante l'acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità, prima dell'attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259). 10 Secondo le Sezioni unite, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria francese evidenziavano che: a) l'acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di parecchie migliaia di euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati «redditi conseguenti»; b) la vendita dei singoli dispositivi avveniva in condizioni di clandestinità, tali da garantire l'anonimato del venditore e dell'acquirente, anche perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusione della tracciabilità delle operazioni;
c) il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l'apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione;
d) il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi diversi. Va rilevato infine che, a seguito delle richiamate decisioni delle Sezioni Unite, sui temi in esame si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte giust. UE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C-670/22, M.N., EncroChat), affermando il principio secondo cui l'art. 6, par. 1, lett. b) , della direttiva 2014/41 non richiede - neppure in una situazione come quella in cui i dati in questione sono stati raccolti dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo - che l'emissione di un ordine europeo di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili, nello Stato di emissione, in materia di raccolta di tali prove. Infatti, alla luce del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, che è alla base della cooperazione giudiziaria in materia penale, l'autorità di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento distinto mediante il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove già in possesso di quest'ultimo e di cui l'autorità di emissione chiede la trasmissione. Sotto altro, ma connesso profilo, occorre tuttavia considerare che la disposizione di cui all'art. 6, par. 1, lett. a), della citata direttiva 2014/41 consente l'emissione di un ordine europeo di indagine anche nell'ipotesi in cui l'integrità dei dati intercettati non possa essere verificata in tale fase della procedura a causa della riservatezza delle basi tecniche dell'intercettazione, purché il diritto ad un processo equo venga garantito nel corso del successivo procedimento penale. Infatti, l'integrità delle prove trasmesse può, in linea di principio, essere valutata solo nel momento in cui le autorità competenti dispongono effettivamente delle prove di cui trattasi. Per tale ragione la Corte di Lussemburgo ha altresì precisato che l'art. 14, par. 7, della richiamata direttiva 2014/41 impone agli Stati membri di assicurare, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme processuali nazionali, che nel procedimento 11 penale avviato nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nell'ambito della valutazione delle prove acquisite tramite l'ordine europeo di indagine. Di conseguenza, quando un organo giurisdizionale nazionale considera che una parte non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su un tale elemento di prova che sia idoneo ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti, tale organo giurisdizionale deve constatare una violazione del diritto a un processo equo ed - espungere tale elemento di prova. 3. Declinati i suddetti principi in relazione al caso in esame, il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza, al limite della inammissibilità. Quanto alla qualificazione giuridica dell'atto trasmesso, anche nel caso in esame, la corretta soluzione indicata dalla difesa (ovvero che non si verta nell'ipotesi di cui all'art. 234-bis cod. proc. pen., bensì di risultati di intercettazioni già disposte autonomamente in Francia) non comporta riflessi sulla ammissibilità e utilizzabilità della prova trasmessa per le ragioni già in precedenza indicate. Sotto altro profilo, la difesa si è limitata a dedurre la mancanza di un provvedimento autorizzativo delle captazioni, ovvero la violazione delle modalità esecutive della captazione seco-do il nostro ordinamento, ovvero di accesso alle conversazioni statiche già acquisite, non solo, tuttavia, senza specificare quali tra le conversazioni utilizzate sarebbero state oggetto di intercettazione e quali di acquisizione statica, ma, soprattutto, senza nemmeno dimostrare, come le sarebbe stato obbligatorio fare, di avere avanzato una richiesta allo Stato in cui il dato probatorio è stato formato, per chiedere e comprendere se vi fosse stato un provvedimento autorizzatorio, come in concreto si sia proceduto, quali forme siano state osservate, quali violazioni rilevanti si siano verificate. Un motivo di ricorso esplorativo. Non diversamente, quanto alle c.d. intrusioni nnassive e alla violazione del principio di proporzione è sufficiente rinviare a quanto sul punto chiarito dalle Sezioni Unite. Anche nel presente procedimento, le deduzioni della difesa si presentano astratte, generiche e non in grado di superare la presunzione di legittimità degli atti compiuti all'estero e, più in generale, i principi affermati dalle Sezioni unite. Resta in ogni caso fermo il principio affermato dalla Corte di giustizia, in ordine al diritto della difesa di poter svolgere nel corso del procedimento in relazione alla prova acquisita tramite l'o.e.i. le prerogative, nel rispetto del diritto nazionale, proprie del contraddittorio e del giusto processo (in tal senso, anche testualmente, Sez. 6, n. 30032 del 03/07/2024, Giorgi). 4. È infondato anche il secondo motivo di ricorso. 12 4.1. Quanto alla prova della esistenza dell'associazione, la Corte di cassazione ha già spiegato come con l'art. 238 bis cod. proc. pen. il legislatore abbia voluto rendere possibile l'apprezzamento di «fatti storici» già accertati in tutti i casi in cui, in ragione del principio di pertinenza (art. 187 cod. proc. pen.), ciò si riveli utile a provare altri fatti in diversi procedimenti. Se è vero cioè che il precedente fatto accertato non ha autosufficienza e necessita di una "nuova" valutazione, è altrettanto vero che l'accertamento contenuto in una precedente sentenza, divenuta irrevocabile, è utilizzabile nella sua portata oggettiva anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato , luogo alla formazione del titolo (cfr., Sez.5, n. 7993 del 13.11.2012, Rv. 255058, ove si è precisato che l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, cui l'art. 238-bis cod. proc. pen. fa espresso richiamo e che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento); si è altresì evidenziato che l'effetto si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizione fissata nel dispositivo ma anche con riguardo alle acquisizioni fattuali evidenziate nel corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa (Sez. 5 n. 5618 del 14.4.2000, Rv. 216306). Dunque, se in precedenti giudizi, risulti accertata - con decisione irrevocabile - l'esistenza di una data associazione criminosa avente i caratteri tipici di cui all'art. 416- bis cod. pen., tale dato, valutato secondo i criteri fissati dall'art. 238 bis cod. pen., consente di ritenere sussistente il radicamento territoriale di «quel» gruppo criminoso con i sottostanti caratteri specializzanti (l'esercizio concreto del potere di intimidazione) e il tema di prova diventa - pertanto - quello della continuità dell'agire dello stesso gruppo (complessivamente inteso). In questi casi, è stato spiegato condivisibilmente, ciò che deve essere accertato è innanzitutto se si tratti di una nuova associazione mafiosa ovvero sia la stessa associazione che, in una sorta di sfruttamento di rendita del precedente capitale intimidatorio, recuperi e utilizzi nuovamente, in un lasso di tempo ragionevole, la propria fama criminale mafiosa e il proprio pregresso prestigio, già oggetto di un precedente accertamento. Una associazione mafiosa che "continua" e che utilizza nuovamente la mafiosità già oggetto di dimostrazione nel giudizio antecedente, intesa come caratteristica del gruppo, già manifestata quantomeno da alcuni suoi componenti e radicata nel contesto territoriale di riferimento (Sez. 5, n. 4983 del 16.3.2000 ric. Pg in proc. Frasca, Rv. 215965). Quanto più il sodalizio sarà in rapporto di continuità con una OS storica, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, quanto più, cioè, si sarà in presenza di elementi dimostrativi del fatto che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di 13 novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, invece, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., tanto più si potrà prescindere da specifici accertamenti in ordine alla nuova esteriorizzazione del metodo mafioso (Sul tema, cfr. Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199). 4.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Sono state richiamate: - la sentenza emessa nel c.d. procedimento "IA" (sentenza di primo grado emessa nel 2013) con cui si è accertata la esistenza della associazione ndranghetsita mafiosa in relazione alla OS "CE - Novella" della quale sarebbero stati esponenti apicali e partecipi alcuni dei soggetti coinvolti nel presente procedimento e, soprattutto CE OS AM;
- la sentenza emessa nel procedimento c.d. Itaca che "ha permesso di attualizzare l'operatività della OS mafiosa CE per fatti successivi al 2007"; - le risultanze e gli esiti di ulteriori procedimenti che hanno evidenziato la continuità criminale della OS "CE" e il ruolo apicale di CE OS AM ( cfr., pagg. 7 e ss. ordinanza impugnata). In tale quadro di riferimento il Tribunale ha, con rigore e puntualità, cucito gli esiti dei procedimenti indicati e il quadro generale di riferimento con i fatti specifici per cui si procede e che riempiono, attualizzano, riscontrano nuovamente le evidenze di mafiosità già oggetto dei precedenti accertamenti Ha spiegato il Tribunale: - il senso e la portata della rete di protezione e di supporto - garantita da soggetti già intranei alla OS, ma anche da nuovi soggetti - volta a consentire e CE OS AM, ma anche a CE NI, di sottrarsi alla esecuzione della pena e di scongiurare la privazione della libertà personale;
- come detta attività di supporto per il latitante non fosse finalizzata a garantire solo un sostegno illecito alla persona, cioè scisso dall'agire mafioso, quanto, piuttosto, ad assicurare l'efficacia, il ripristino, la continuità del sodalizio mafioso, di fatto mai davvero interrotta;
- come in tale contesto si spieghi l'interesse di CE ad assicurare un sostentamento alle famiglie dei detenuti, cioè di soggetti direttamente o indirettamente legati alla OS;
- il senso e la portata delle condotte prevaricatrici volte dirimere una diatriba tra alcune famiglie alla persistente adesione degli esponenti della OS ai codici comportamentali tipici della criminalità mafiosa (cfr. pag. 11 e ss. ordinanza impugnata). 14 Si tratta di attività rivelatrici della persistente operatività mafiosa da parte della OS e del suo vertice. Sui temi in questione, obiettivamente decisivi, il ricorso è obiettivamente generico. Non è obiettivamente chiaro: a) perché CE avrebbe dovuto assicurare sostentamento ai detenuti, se la OS avesse cessato di operare;
b) perché avrebbe dovuto essere garantito il controllo del territorio se la latitanza di CE non avesse avuto un risvolto diretto e immediato con la persistente operatività del sodalizio, lo stesso che su quel territorio aveva operato da anni e continuava ad operare con gli stessi soggetti apicali e con gli stessi riferimenti soggettivi;
c) il senso e la portata dei molteplici elementi indicati del Tribunale se la OS non fosse stata ancora operativa. 5. Inammissibili sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente e che attengono al giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di Alci, soggetto già condannato per associazione mafiosa, al sodalizio. 5.1. Sul punto, a fronte di una puntuale e rigorosa motivazione con cui il Tribunale ha spiegato il profondo coinvolgimento del ricorrente, nipote di CE OS AM, non solo nell'assicurare la latitanza di CE questi, ma, soprattutto, nel garantire la continuità nella direzione del sodalizio (cfr. pag. 12 e ss. ordinanza), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente limitato a sollecitare in chiave a sé favorevole il contenuto di alcune conversazioni dal tenore, obiettivamente chiaro, gravemente indiziante. Non diversamente, il Tribunale ha spigato perché, diversamente dagli assunti difensivi, i dialoghi e le conversazioni intercettate utilizzate ai fini del giudizio di gravità indiziaria, siano riferibili all'odierno ricorrente e non al di lui figlio (cfr. pag. 13 e ss.). 5.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in 15 Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mescolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.